Sindacato Nazionale del Personale Direttivo della Banca Centrale QUESITI POLIZZA PREVIGEN ASSISTENZA D. Sono un collega pensionato assicurato da diversi anni direttamente con la Caspie (non tramite la Banca), vi chiedo se posso iscrivermi alla nuova polizza Previgen. Negli accordi firmati con la Banca riguardanti la copertura assicurativa con decorrenza 1 luglio 2012, è previsto che possano iscriversi "i pensionati già iscritti all'"assistenza 2 - pensionati" al 31.12.2011". R. Chi è iscritto privatamente ad un'assicurazione sanitaria, anche se si tratta della stessa Caspie, non può essere incluso nella nuova copertura. Riceverà dalla Banca la somma annuale di 2.312,04 lorde direttamente sulla pensione e potrà usare questa somma, se lo ritiene, per stipulare o proseguire un'assicurazione privata di suo piacimento. D. Da un primo sommario esame mi sembra di capire che, a parte l'obbligo per gli ultrasettantacinquenni di produrre il questionario anamnestico, sia per l'assistenza "base" che per quella "plus" non vi è più alcun limite di età per l adesione alla nuova Assistenza sanitaria. Se così è, si tratta di una importante conquista del nostro sindacato. R. Si conferma che la copertura assicurativa in questione è senza limiti di età. Al superamento del 75 anno agli iscritti, è fatto obb ligo di compilare un questionario anamnestico. Il mantenimento delle prestazioni può subire delle limitazioni, qualora la Cassa comunichi le proprie motivate determinazioni. E importante considerare che la maggior parte delle assicurazioni non copre la popolazione che supera determinate classi di età, ben consapevole del fatto che le spese sanitarie maggiori si addensano nelle età più avanzate. D. Sono un dipendente coniugato con altro dipendente BI con dei figli a carico fiscale ad entrambi al 50% e carico Banca suddivisi. Nel caso dell opzione plus fatta dal sottoscritto posso estendere l assicurazione all intero nucleo familiare, ovvero qualche familiare ne sarebbe privo? R. L'assistenza è prestata al dipendente, al coniuge e ai figli fiscalmente a carico (vedi pagina 2 della lettera del 26 giugno u.s. prot. 555385). Non rileva quindi come sia ripartito 1
tra i due coniugi il carico Banca. Sia l'assistenza base che l'opzione plus valgono per l'intero nucleo. D. Il costo dell opzione plus pari a 337,40 è da intendersi per ogni singolo assicurato ovvero per l intero nucleo? R. Il costo dell'opzione plus di 337,40 si riferisce all'intero nucleo. D. In caso di assicurati non a carico del pensionato, è possibile iscriverli ove risultino inclusi nel nucleo familiare? R. Il coniuge e i figli fiscalmente a carico sono senz'altro compresi nell'assistenza. E' possibile iscrivere il coniuge e/o i figli non a carico, anche se non conviventi. Si possono anche iscrivere altri parenti e affini entro il 3 grado, purché conviventi, a prescindere dal carico. Se si decide in tal senso, nell assicurazione è necessario includere tutti i componenti facenti parte dello stesso stato di famiglia, nel senso che non è possibile l'iscrizione solo di alcuni e di altri no (cfr. pagina 3 della comunicazione inviata dalla Banca). D. Le visite specialistiche non sono più ricomprese nella polizza base mentre risultavano coperte dalla precedente polizza con la Caspie, ancorché con franchigia. Occorre quindi per forza optare per l opzione plus? R. Si conferma che per avere il rimborso delle visite specialistiche è necessario aderire all'opzione plus. D. Ho ricevuto la documentazione per sottoscrivere la nuova polizza sanitaria con la Previgen. Ho intenzione di sottoscrivere la polizza base e la opzione plus. Poiché, in assenza di adeguate informazioni sul futuro di tali polizze, ho sottoscritto a maggio l'integrativa con la Caspie, gradirei sapere se le due polizze possono coesistere. R. La polizza base e l'opzione plus possono certamente coesistere con l'assistenza aggiuntiva Caspie, che infatti copre fattispecie ulteriori rispetto alla base e alla plus. L'unica limitata sovrapposizione riguarda le visite pediatriche, rimborsate sia nell'opzione plus che nell'aggiuntiva. 2
D. Che quota devo pagare di fatto per l'anno 2012? R. I dipendenti pagano 25 annui di tasca propria per l'assistenza base. Se aderiscono all'opzione plus, pagano in aggiunta 337,40. I pensionati non pagano nulla per l'assistenza base ed hanno invece diritto ad un contributo di 94,84, al lordo delle imposte. Se aderiscono all'opzione plus, non prendono il contributo e devono pagare 242,56, in quanto il contributo viene defalcato. Tutti gli importi sono annui e si riferiscono all'intero nucleo familiare. Le somme eventualmente pagate sono deducibili dal reddito, entro un massimale complessivo di 3.615,85 D. Quest estate andrò in ferie negli Stati Uniti, vorrei sapere se la nuova assicurazione, così come in precedenza la Caspie, è valida anche all estero per me e la mia famiglia. R. La copertura opera senza limiti territoriali, in quanto è valida per tutto il mondo. Cfr. pag. 2 degli allegati: Assistenza base, opzione plus, etc D. Scorrendo l'elenco delle strutture convenzionate e esaminando alcune strutture a campione, ho potuto osservare che le prestazioni sono suddivise in: a) prestazioni in regime di ricovero b) prestazioni in regime ambulatoriale c) prestazioni in regime di visita Vorrei sapere qual è la differenza tra le prestazioni di tipo b) e quello di tipo c). La visita specialistica (ad es. una visita dermatologica), in quale tipo di regime rientra (b oppure c)? R. La distinzione tra ambulatorio e studio medico è più di tipo tecnico-giuridico che altro. Un ambulatorio è organizzato con criteri imprenditoriali - professionali, la proprietà è spesso di una società e si configura come "luogo aperto al pubblico". Invece il regime di visita si riferisce allo studio medico associato, composto da più medici partecipanti, che condividono solo i locali e sono ciascuno indipendente dall'altro. Per noi pazienti, le differenze sono poco rilevanti. La prestazione specialistica di cui dovessi usufruire sarà trattata allo stesso modo sia che ricada nel regime ambulatoriale che in regime di visita. D. A proposito della nuova polizza sanitaria, vorrei se possibile avere qualche chiarimento in merito ai trattamenti fisioterapici come ad esempio piscina riabilitativa e fisioterapia manuale. Prima la CASPIE rimborsava le fatture senza alcun massimale annuo, ora invece mi sembra di capire che vi è il limite annuo di 600. R. In precedenza era previsto un massimale di 2.000 insieme alle visite specialistiche e alle terapie. Le franchigie erano di 65 in convenzione. Se fuori convenzione, si applicava uno scoperto del 20% con minimo di 110 per fattura. Ora si procede per ciclo di cura, senza scoperti o franchigie, sino ad un tetto di 600 annui. Se nel nucleo è presente un 3
disabile in condizione di gravità, il tetto passa a 720. Sull'idrochinesiterapia bisognerà sentire la posizione di Previgen Assistenza, anche se si ritiene verosimile che vada inclusa nell'ambito della fisioterapia. D. Cosa succede ai pensionati già iscritti alla grandi rischi? Possono riattivare l opzione base (+ plus)? R. La normativa prevede due alternative: 1) possibilità di optare per la "base" (con opzione "plus") ovvero per la "grandi rischi", riservata ai soli pensionati "grandi rischi" che al 31 dicembre 2010 erano iscritti alla "base". 2) possibilità di segnarsi alla "grandi rischi" per tutti gli altri pensionati, anche se non assicurati. La grandi rischi prevede in ogni caso il limite di età di 75 anni. In merito cfr. pagina 2 in fondo pagina e pagina 3 penultimo capoverso della comunicazione inviata dalla Banca. D. Se un pensionato sceglie ora di fare la grandi rischi e il prossimo anno compie 75 anni, quindi cessa l opzione grandi rischi, può passare all assicurazione base + plus? O rimane fuori per il resto della vita? R. L'adesione all'assistenza base (+ plus) è alternativa rispetto alla "grandi rischi". Se si sceglie una strada, non si può ricorrere all'altra, nemmeno quando scade una delle due o si rinuncia alla stessa. Il collega quindi o gode della "grandi rischi" fino a 75 anni e poi basta oppure sceglie l'opzione base e va avanti per un tempo indefinito. Questo vale per la vigente tornata contrattuale. Naturalmente nessuno sa quali saranno le condizioni dei prossimi rinnovi. D. Sono la moglie di un pensionato diretto e vorrei sapere in che modo devo trasmettere l adesione alla polizza Previgen. Devo per forza recarmi di persona presso la Filiale? R. Troverà le modalità di trasmissione dell'allegato 11 anche via fax o via e-mail nell'allegato 5 primo capoverso di pagina 92. Si ricordi di allegare la copia di un documento d identità. Si aggiunge solo che il documento relativo alla privacy non va inviato in quanto già nella richiesta di iscrizione si dichiara di averne preso visione. D. Con riferimento alla nuova copertura sanitaria PREVIGEN, come previsto a pag. 2 degli allegati 1 e 2 l assistenza è operante in tutto il mondo. Al riguardo, tenuto conto che ho assicurato tutto il nucleo familiare e che mio figlio è in partenza per il Canada per un lungo periodo, vorrei sapere se è necessario acquisire 4
qualche documento attestante la copertura assicurativa in caso abbia bisogno di qualche forma di assistenza. R. La copertura all estero funziona come una prestazione non in convenzione diretta. Se necessario si usufruisce delle prestazioni mediche e si può chiedere il rimborso con lo scoperto previsto. Poiché è necessario comunque un certificato medico, la stessa Previgen consiglia di scegliere, attraverso il SSN, un medico temporaneo nel Paese dove è necessario trasferirsi temporaneamente per farsi fare l eventuale certificazione medica prima di fruire della prestazione medica. E possibile, in questi casi, anche chiamare il numero dedicato dall estero (0039.02.67398302) per consultazioni mediche telefoniche. D. Ho un figlio non a carico con moglie e due bambini che attualmente vivono all estero. Con riferimento al disciplinare, l art.2 recita: l assistenza può includere.. il coniuge e i figli non a carico (anche se non conviventi)", la mia domanda è: i familiari del figlio sono necessariamente compresi o si possono escludere? R. Proseguendo la lettura dell'articolo 2 risulta che, nel caso di figlio non a carico e non convivente che si voglia inserire nell'assistenza, bisogna includere il proprio coniuge e/o il proprio altro figlio (o altri figli) che risultino conviventi con il discendente che si vuole aggiungere. In pratica, se con tuo figlio convivessero tua moglie o altri tuoi figli, anche loro dovrebbero essere iscritti. Se, come tu mi riferisci, con tuo figlio convivono i suoi familiari (moglie e figli) e non i tuoi familiari (tua moglie o altri tuoi figli), non solo non sei soggetto all'obbligo di aggiungere altri nominativi, ma non puoi farlo nemmeno volendo. D. Un dipendente intende aderire alla polizza Base+Plus nel cui nucleo familiare è da solo. Inoltre, sta riflettendo se sottoscrivere la Base+Plus per un familiare facoltativamente assistibile (cioè il figlio, single, non convivente e non fiscalmente a carico per il quale dovrebbe pagare ulteriori 1.108 euro annui). Domanda: sottoscrivendo anche per il familiare aggiunto, i massimali e le franchigie previsti per nucleo familiare opererebbero in modo unico per il dipendente e per lui, o si applicherebbero distintamente? R. All'art. 3 del Disciplinare relativo all'opzione Plus, il limite di assistenza è definito come la disponibilità unica per tutti i componenti il nucleo familiare assistito. Il limite è quindi unico sia per i componenti del nucleo base sia per quelli facoltativamente assistibili. In particolare, anche in caso di plus vigente sia per il nucleo base, sia per tuo figlio, il limite di 1.450 per le specialistiche è unico e vale sia per te, sia per tuo figlio. D. Con riferimento alla seguente situazione: Nucleo A: pensionato diretto con coniuge a carico; 5
Nucleo B: (facoltativamente assistibili): figlio del pensionato, non a carico, non convivente, con coniuge e due figli a carico. Sia i membri del nucleo A sia quelli del nucleo B vengono iscritti all'assistenza base. Quesiti: E' possibile iscrivere all'assistenza Plus i soli membri del nucleo B? Se invece, per poter iscrivere alla Plus i membri del nucleo B è propedeutico iscrivere quelli del nucleo A, il massimale per le prestazioni specialistiche sarà uno o ce ne saranno 2 separati, ciascuno di 1.450? R. Dall'articolo 2 del disciplinare "Assistenza base", risulta che, nel caso di figlio non a carico e non convivente che si voglia inserire nell'assistenza, bisogna includere il proprio coniuge e/o il proprio altro figlio (o altri figli) che risultino conviventi con il discendente che si vuole aggiungere. In pratica, se con il figlio convivessero la moglie o altri figli del dipendente, anche loro dovrebbero essere iscritti, al contrario se con il figlio convivessero solo con i suoi familiari, moglie e figli, e non i familiari del dipendente, questi non potrebbero e non dovrebbero essere iscritti. A maggior conferma il testo riferisce chiaramente: TRANNE CONIUGE E FIGLI, NESSUN PARENTE O AFFINE NON CONVIVENTE CON IL DIPENDENTE/EX DIPENDENTE TITOLARE DELL'ASSISTENZA PUO' ESSERE INSERITO IN ASSISTENZA. Di conseguenza, del nucleo B è possibile iscrivere solo il figlio. A pagina 3 della lettera inviata dalla Banca n. 555385 del 26 giugno 2012, si precisa che l'opzione plus può essere estesa ai familiari facoltativamente iscrivibili a condizione che la stessa iscrizione avvenga per il dipendente/pensionato e relativi coniuge/figli a carico. Non essendo specificato nulla, è vero invece il contrario, in quanto puoi iscrivere alla plus il nucleo base senza dover iscrivere necessariamente gli altri familiari facoltativamente assistibili (tuo figlio). Di conseguenza è possibile iscrivere il figlio alla plus pagando la quota sia nei confronti del nucleo base che sia nei confronti del figlio. All'art. 3 del Disciplinare relativo all'opzione Plus, il limite di assistenza è definito come la disponibilità unica per tutti i componenti il nucleo familiare assistito. Il limite è quindi unico sia per i componenti del nucleo base che per quelli facoltativamente assistibili. In particolare, anche in caso di plus vigente sia per il nucleo base che per il figlio, il limite di 1.450 per le specialistiche è unico e vale sia per il titolare, che per la moglie e per il figlio. QUESITI POLIZZE CASPIE D. Posso disdire la polizza aggiuntiva stipulata con la Caspie sino a fine 2012? In tal caso quali sono i termini per farlo? 6
R. La prosecuzione dell'assistenza aggiuntiva con la Caspie per il 2012 avviene su base individuale e non collettiva come in passato. Mentre in precedenza la scadenza era unica per tutti, ora non è chiaro se la polizza preveda o meno il tacito rinnovo. Sul punto il Sindirettivo dopo l'estate intende chiedere alla Caspie di fornire istruzioni a tutti gli interessati. D. Sono ancora in tempo per aderire all aggiuntiva CASPIE? R. La raccomandata inviata dalla Caspie per la prosecuzione dell'assistenza aggiuntiva in data 7 maggio u.s. diceva testualmente: "una mancata adesione alla presente opportunità comporterà, in seguito, una carenza di assistenza dalla data di decorrenza delle prestazioni sanitarie". Da notizie ricevute, i termini sono chiusi per quest'anno. Potrebbero eventualmente riaprirsi per il prossimo. D. Vorrei una conferma sul fatto che la Caspie, come indicato nella nota n. 4 della lettera del PINE del 26/6/2012, continui a garantire la copertura per le spese mediche connesse con ricoveri anche dopo il 30 giugno 2012. Per esempio, se una persona è stata sottoposta a intervento chirurgico a metà maggio scorso e deve ancora sottoporsi a visite specialistiche, accertamenti e riabilitazione, fino a quando la Caspie rimborserà le prestazioni? R. Nella nota n. 4 della lettera del PINE, è scritto che la Caspie continuerà a rimborsare le spese sostenute anche dopo il 30 giugno ma relative a ricoveri avvenuti entro tale data, nei termini previsti dal vigente disciplinare. Il vigente disciplinare prevede il rimborso per le prestazioni effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero, se rese necessarie dall'intervento chirurgico. Quindi nel caso riportato nell esempio, il limite temporale per le spese rimborsabili è costituito dal quarto mese successivo al giorno in cui è terminato il tuo ricovero. Se per esempio la persona è uscita dalla clinica il 30 maggio, ha diritto a rimborsi per spese sostenute sino al 30 settembre. D. Per il primo semestre 2012 sono stato titolare di una polizza aggiuntiva CASPIE. Qualora volessi continuare a utilizzare per i sei mesi successivi il prezzo da pagare sarebbe 348 pro capite? R. Il prezzo da pagare per l'aggiuntiva è su base mensile e non annua e ammonta a 29 euro pro capite al mese, quindi 348 euro si riferiscono all intera annualità. 7
D. L eventuale proseguimento nel secondo semestre 2012 con la CASPIE aggiuntiva mi consente di sottoscrivere l opzione base della previgen? R. Come già indicato in altro quesito, l'assistenza aggiuntiva Caspie e la polizza Previgen, sia base che plus, sono totalmente indipendenti l'una dall altra. Sindacato Nazionale del Personale Direttivo della Banca Centrale - Via Milano, 64-00184 Roma tel. 064792.5559/5562/5563 - fax 064814000 - www.sindirettivo.it 8