748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale



Documenti analoghi
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio Visti:

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Come cambiano gli obblighi per le strutture metalliche a partire dal 1 luglio 2014

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Ordinanza sull assicurazione malattie

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Ordinanza del DFI

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Circolare N.27 del 23 febbraio Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Codice delle obbligazioni

Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sulla formazione professionale di base

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

REQUISITI per passare da Ente Aggregato ad Ente Federato (Aero Club) ADEMPIMENTI degli Aero Club VANTAGGI nell essere federati (Aero Club)

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto)

Legge federale sul commercio ambulante

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 35 capoversi 2 e 3 della legge del 23 settembre sulla navigazione marittima, 3 decreta:

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. IL COMANDANTE GENERALE

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sul trasporto aereo. (OTrA) Sezione 1: Disposizioni generali. del 17 agosto 2005 (Stato 30 agosto 2005)

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

IL DEPOSITO DOGANALE. Prato 23 novembre 2006

LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014)

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ente Nazionale per l'aviazione Civile. Oggetto: Qualificazione e formazione degli istruttori della sicurezza dell Aviazione Civile.

Legge sui consulenti in brevetti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Transcript:

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, visto l articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 1 sulla navigazione aerea, 2 ordina: Capitolo 1: In generale Art. 1 3 Definizioni Nella presente ordinanza s intende per: a. documenti di costruzione: disegni d officina, elenchi dei pezzi, descrizioni dei processi per la costruzione di prodotti conformi al tipo, rapporti d ispezione, nonché comunicazioni tecniche e decisioni dell Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC); b. prodotti: aeromobili, motori, eliche, parti d aeromobili ed equipaggiamenti. c. certificato di officina: attestazione che il prodotto è conforme ai documenti di costruzione; d. 4 volo per il collaudo: volo di un nuovo aeromobile destinato a dimostrare che è conforme alle indicazioni del certificato di tipo. Art. 2 5 Oggetto, campo d applicazione e diritto applicabile 1 La presente ordinanza definisce le condizioni necessarie affinché un impresa di costruzione di aeromobili ottenga la licenza d impresa di costruzione, nonché i diritti e i doveri che ne derivano. RU 1988 541 1 RS 748.0 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1 feb. 2013 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 4 Introdotta dal n. I dell O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1 feb. 2013 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 1

748.127.5 Aviazione 2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell allegato all Accordo del 21 giugno 1999 6 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera 7 : a. regolamento (CE) n. 216/2008 8 ; b. regolamento (UE) n. 748/2012 9. 10 3 Essa si applica alle imprese in Svizzera e alle imprese svizzere operanti presso l aeroporto di Basilea-Mulhouse. 4 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la costruzione di aeromobili e parti d aeromobile. Art. 3 11 Eccezioni L UFAC può, in casi particolari, autorizzare deroghe alla presente ordinanza, segnatamente in presenza di innovazioni tecniche o se la navigabilità o l idoneità all impiego di motori, eliche, parti d aeromobile o equipaggiamenti non rischia di essere lesa. Capitolo 2: imprese di costruzione di aeromobili Sezione 1: Obbligo di chiedere la licenza Art. 4 Principio 1 Le imprese che intendono fabbricare in serie aeromobili o altri prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo conformemente all ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 12 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) devono essere titolari di una licenza d impresa di costruzione. 13 6 RS 0.748.127.192.68 7 La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell all. all Acc. e può essere consultata o richiesta all UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 8 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. 9 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1 feb. 2013 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 3 RS 748.215.1 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 2

Imprese di costruzione di aeromobili 748.127.5 2... 14 3 Le imprese che eseguono in subordine certi lavori speciali per conto di un impresa di costruzione titolare della licenza di impresa di costruzione non hanno bisogno di una tale licenza. 4 In caso di dubbio, l UFAC 15 statuisce sull obbligo di chiedere la licenza. Art. 5 Imprese della Confederazione 1 Le imprese appartenenti alla Confederazione, che costruiscono aeromobili civili e parti di essi per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo, debbono soddisfare, per lo svolgimento di questa attività, le esigenze della presente ordinanza. 2 Per quanto necessario, le modalità sono disciplinate mediante un accordo tra l UFAC e le imprese federali interessate. Art. 6 Imprese all estero L UFAC definisce, caso per caso, le esigenze che devono essere soddisfatte per poter affidare i lavori di costruzione a filiali all estero oppure ad imprese straniere. Sezione 2: Condizione per il rilascio di una licenza di impresa di costruzione Art. 7 Domanda 1 Chiunque richiede una licenza d impresa di costruzione deve indicare nella domanda per quali prodotti desidera la licenza. 16 2 La domanda, corredata dei documenti completi giusta l articolo 8, deve essere indirizzata all UFAC al più tardi due mesi prima dell ispezione dell impresa. I documenti devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese. 17 3 Le imprese titolari di un approvazione dell impresa di produzione conformemente alla sezione A capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/2003 18 non sono tenute a fornire alcuna attestazione né documento supplementare ai sensi degli articoli 8 12. 19 14 Abrogato dal n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1 ago. 2008 15 Nuova epressione giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1 feb. 2013 18 Conformemente al n. 3 dell all. all Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 19 Introdotto dal n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 3

748.127.5 Aviazione Art. 8 20 Condizioni Il richiedente deve provare che: a. l impresa è intavolata nel registro di commercio in Svizzera, o che non è soggetta all obbligo di iscrizione in tale registro; b. le condizioni per il rilascio di una licenza di impresa di costruzione secondo l allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/2012 21 sono adempiute; c. le seguenti norme 22 emanate dall Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) relative al regolamento (UE) n. 748/2012 sono rispettate: 1. le specifiche relative alla certificazione (Certification Specifications; CS); 2. mezzi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance; AMC); 3. le istruzioni (Guidance Material; GM). Art. 9 a 12 23 Sezione 3: Ispezione dell impresa e licenza d impresa di costruzione Art. 13 24 Ispezioni dell impresa 1 L UFAC determina, in base a ispezioni dell impresa, se alla stessa può essere rilasciata una licenza d impresa di costruzione. Esso esegue le ispezioni, dopo aver ricevuto la documentazione completa da parte del richiedente, in presenza di un rappresentante dell impresa stessa. 2 Esso fissa la data delle ispezioni. 3 Per le ispezioni, può convocare esperti esterni. 4 Il risultato delle ispezioni viene annotato in un rapporto d ispezione e comunicato al richiedente entro due settimane. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1 feb. 2013 21 Conformemente al n. 3 dell all. all Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 22 Queste norme non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell AESA (http://easa.europa.eu/home.php > Aviation Professionals & Industry > Certification specification) e su quello dell UFAC (www.bazl.admin.ch > Documentazione > Basi legali). Possono inoltre essere consultate od ottenute presso l Ufficio federale dell aviazione civile, 3003 Berna. 23 Abrogati dal n. I dell O del DATEC del 16 gen. 2013, con effetto dal 1 feb. 2013 24 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1 feb. 2013 4

Imprese di costruzione di aeromobili 748.127.5 5 Se le ispezioni dimostrano che non sono soddisfatte tutte le condizioni, l UFAC lo comunica al richiedente per scritto. Fissa un termine appropriato entro il quale porvi rimedio. 6 Se il richiedente non ha preso le misure necessarie entro il termine stabilito, le ispezioni si intendono negative. 7 Le imprese titolari di un approvazione dell impresa di produzione conformemente all allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/2012 25, non sono subordinate ad alcuna ispezione supplementare per il rilascio di una licenza d impresa di costruzione conformemente alla presente ordinanza, sempreché siano applicati gli stessi processi di fabbricazione. Art. 14 Licenza d impresa di costruzione 1 Se sono soddisfatte tutte le condizioni, l UFAC rilascia al richiedente la licenza d impresa di costruzione. 2 In un allegato alla licenza, sono descritti i prodotti per i quali la stessa è valida. Art. 15 26 Estensione della licenza d impresa di costruzione 1 Al titolare di una licenza d impresa di costruzione che richiede l iscrizione di altri prodotti nella sua licenza si applicano per analogia: a. le condizioni secondo l allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/2012 27 ; e b. le norme di cui all articolo 8 lettera c. 2 Alle ispezioni parziali si applicano per analogia gli articoli 7, 8, 13 e 14. Art. 16 28 Casi speciali In casi speciali, l UFAC può autorizzare temporaneamente la fabbricazione in serie di prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo e che non figurano nella licenza d impresa di costruzione. Può subordinare tale autorizzazione a oneri. 25 Conformemente al n. 3 dell all. all Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1 feb. 2013 27 Conformemente al n. 3 dell all. all Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 5

748.127.5 Aviazione Sezione 4: Diritti del titolare Art. 17 Lavori di costruzione e di manutenzione 29 1 Il titolare di una licenza d impresa di costruzione è autorizzato a: a. fabbricare in serie, controllare e certificare i prodotti descritti nell allegato alla licenza conformemente al manuale dell impresa approvato; b. provvedere alla manutenzione dei nuovi prodotti che ha costruito e rilasciare il corrispondente certificato di riammissione in servizio conformemente all articolo 37 capoverso 1 ODNA 30. 31 2 Questi diritti possono essere esercitati unicamente fintanto che sono adempiute le condizioni prescritte nell articolo 8. 32 Art. 18 Voli per il collaudo degli aeromobili costruiti 1 Il titolare di una licenza d impresa di costruzione è abilitato a effettuare voli di collaudo con gli aeromobili da lui costruiti, senza che gli stessi siano muniti di un contrassegno ufficiale, bensì del numero di serie, a condizione che: a. l organo di controllo della qualità abbia certificato la conformità con il tipo; b. i rischi di responsabilità civile siano coperti; e c. il servizio di volo sia conforme al manuale dell impresa. 33 2 L UFAC può imporre oneri particolari per i voli di collaudo. Sezione 5: Validità della licenza d impresa di costruzione Art. 19 34 Durata 1 La licenza d impresa di costruzione ha durata illimitata. 2 In caso particolari, l UFAC può limitare la durata di validità. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 30 RS 748.215.1 31 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1 feb. 2013 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 34 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 6

Imprese di costruzione di aeromobili 748.127.5 Art. 20 35 Ispezione periodica dell impresa L UFAC effettua almeno ogni 12 mesi un ispezione dell impresa ai sensi dell articolo 13 al fine di verificare l osservanza delle prescrizioni vigenti. Art. 21 Ritiro della licenza d impresa di costruzione e limitazione del campo d applicazione L UFAC può ridurre la durata di validità della licenza d impresa di costruzione, ritirare la licenza a tempo determinato o indeterminato o limitare la fabbricazione dei prodotti descritti nell allegato alla licenza stessa: a. se è accertato che una o più condizioni, determinanti a suo tempo per il rilascio della licenza, non sono più soddisfatte; b. se è accertato che i lavori sono stati gravemente trascurati o eseguiti reiteratamente senza cura; c. in applicazione dell articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 1948 36 sulla navigazione aerea. Capitolo 3: Altre prescrizioni; direttive e comunicazioni Art. 22 37 1 L UFAC può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni, segnatamente sugli organi di controllo della qualità. 2 L UFAC pubblica le comunicazioni tecniche 38. 3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l UFAC. Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 23 39 Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile 1988. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 36 RS 748.0 37 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008 38 Indirizzo: Ufficio federale dell aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 39 Abrogato dal n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1 ago. 2008 7

748.127.5 Aviazione 8