LOTTA CONTRO IL LAVORO MINORILE E PROCEDURA DI RECUPERO DEI MINORI TROVATI AL LAVORO INDICE



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Transcript:

Pag 1 di 5 LOTTA CONTRO IL LAVORO INDICE 1.1 Introduzione 1.2 Scopo e campo di applicazione 1.3 Attività 1.3.1 Iniziative a tutela del bambino / giovane lavoratore 1.3.2 Verifica dell età in fase di assunzione 1.3.3 Azioni di rimedio 1.3.4 Monitoraggio dei fornitori 1.4 Elenco Norme e convenzioni applicabili Revisione Descrizione modifica Data 0 Prima Emissione 15/02/2012 1 Revisione generale, aggiornato logo 24/03/2014 Redatto Resp. Gestione SA 8000 Nadia LONGO Verificato Rapp. della Direzione per la SA 8000 Emanuela VAVASSORI Rapp. dei Lavoratori per la SA 8000 Marco LANTERI Approvato Direzione Generale Sergio SATRIANO

Pag 2 di 5 1.1 Introduzione Sodexo Motivation Solutions Italia Srl (di seguito Sodexo) non utilizza e non dà sostegno all utilizzo di lavoro infantile. Per Sodexo il divieto di ricorrere al lavoro infantile è sancito nella Politica per la Responsabilità Sociale e nel Codice Etico. Inoltre, Sodexo non si è mai avvalsa di lavoro minorile. L espressione lavoro minorile è generalmente riferita al lavoro svolto dai ragazzi al di sotto di un età minima stabilita per legge, che in Italia corrisponde al compimento del 16 anno d età. Sodexo promuove anche presso i propri fornitori tale impegno, chiedendo la sottoscrizione del documento Impegno al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale. 1.2 Scopo e campo di applicazione La presente procedura descrive le modalità con cui Sodexo stabilisce, documenta, mantiene attive e comunica al personale le eventuali azioni di recupero a favore di minori per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di lavoro infantile (minori di 16 anni) e nel caso siano presenti all interno dell azienda giovani lavoratori (età compresa tra 16 e 18 anni). 1.3 Attività 1.3.1 Iniziative a tutela del bambino / giovane lavoratore Sodexo si impegna a rispettare e divulgare alle parti interessate, sia interne che esterne, il proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile e a promuovere tutte le azioni finalizzate allo sviluppo della cultura di tutela dei giovani sul lavoro. In particolare, Sodexo si impegna a : - assumere solo persone che abbiano compiuto i 16 anni d età - rispettare i contratti collettivi del lavoro e di tutta la normativa sull impiego dei minori e dei giovani in azienda - rispettare la normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori - attivare forme di collaborazione con gli istituti scolastici ed universitari, per favorire percorsi formativi (stage in azienda) finalizzati a facilitare l inserimento dei giovani nel mondo del lavoro - promuovere forme di collaborazione con Organismi Non Governativi (ONG) per il sostegno delle politiche a tutela dei minori 1.3.2 Verifica dell età in fase di assunzione

Pag 3 di 5 In fase di selezione del nuovo candidato/a, il Responsabile di funzione e il HR Manager, specificano alla società di selezione incaricata, la sussistenza del compimento del 16 anni d età quale requisito obbligatorio e imprescindibile per l eventuale futura assunzione. Successivamente alla selezione, in fase di assunzione, l Ufficio Amministrazione del Personale si accerta della veridicità dei dati anagrafici, richiedendo copia dei documenti d identità, del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini non appartenenti alla Comunità Economica Europea) e di quelli richiesti dal CCNL. 1.3.3 Azioni di rimedio Nel caso, seppur remoto, venga rilevato l impiego di un minore di 16 anni nell ambito della Sodexo, la Direzione Generale in collaborazione con il Rappresentante della Direzione per la SA, si impegna a mettere in atto una serie di azioni di rimedio volte a tutelare il minore e la sua famiglia. In collaborazione l Associazione Telefono Azzurro, ricevuta la segnalazione di ritrovamento di minore al lavoro, il Rappresenta della Direzione per la SA 8000 contatta immediatamente l Associazione al numero 114 Emergenza Infanzia (gratuita h24) con sede a Palermo. L intervento dell Associazione prevede una prima valutazione al telefono circa la gravità della segnalazione di lavoro minorile. Se si tratta di sfruttamento del lavoro minorile, si procede ad attivare le Forze dell'ordine competenti territorialmente, l'ispettorato del lavoro locale e in alcuni casi anche il Dipartimento Generale del Lavoro presso il Ministero del Lavoro. Quando si tratta altresì di casi di grave sfruttamento, si attivano anche i Servizi Sociali e le Agenzie Territoriali apposite, per mettere a punto un percorso personalizzato di recupero fattivo ed effettivo del minore. Il Progetto di rimedio individuato deve favorire in particolare: - una forma di sostentamento al minore e alla sua famiglia per il mancato lavoro fornendo un reddito alternativo al nucleo famigliare - garantire che il minore possa completare il suo percorso di istruzione obbligatoria, contribuendo al pagamento delle tasse scolastiche, libri, trasporto per la scuola - cercare di inserire nel proprio organico, o in alternativa sostenere nell attività di ricerca di un occupazione, un familiare del minore. La Direzione, il Rappresentante della Direzione per la SA 8000 e il Responsabile del Sistema di Gestione SA 8000 si impegnano ad individuare le modalità e reperire le risorse per la realizzazione del progetto di rimedio. Nel caso il minore abbia un età compresa tra i 16 e i 18 anni, Sodexo si impegna a inserire il giovane lavoratore in un programma di formazione professionale e a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza al fine di garantire che non sia esposto a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all interno che all esterno del luogo di lavoro. Nel caso Sodexo accerti che il giovane lavoratore non ha completato il percorso di studio obbligatorio, Sodexo provvede a:

Pag 4 di 5 - stabilire per il giovane lavoratore un orario di lavoro al di fuori dell orario scolastico - verificare che il tempo impiegato per il lavoro, la scuola e il trasporto (da e per il luogo di lavoro e la scuola) non superi le 10 ore complessive e l orario di lavoro non superi le 8 ore giornaliere - verifica che non lavorino nelle ore notturne - 1.3.4 Monitoraggio dei fornitori I fornitori sottoscrivono, in fase di qualifica, l impegno a combattere il lavoro minorile. Nel caso il fornitore si rifiuti di sottoscrivere tale impegno, viene sospeso il processo di qualifica del fornitore fino a risanamento della situazione. Nel caso invece si individuino lavoratori di età inferiore ai 16 anni in occasione di audit o si scopra che tali lavoratori sono stati licenziati in vista dell audit, il Responsabile dell audit informa il Responsabile Sistema di Gestione SA 8000 che, sentita la Direzione Generale, sospende la qualifica del fornitore e si attiva, come sopra descritto, contattando il numero 114 di Telefono Azzurro e attivando, preferibilmente insieme al fornitore, le azioni di rimedio sopra citate. Tutte le azioni poste in essere al punto 4.3 e 4.4 devo essere puntuale registrate e le registrazioni conservate e lo stato di avanzamento puntualmente tenute sotto controllo. 1.4 Elenco Norme e convenzioni applicabili LAVORO MINORILE Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino (2 settembre 1990) Convenzione ILO 138 : Raccomandazione ILO 146: Convenzione ILO 182: Raccomandazione ILO 190: Convenzione sui diritti dell Infanzia Età minima di ammissione al lavoro Età minima di ammissione al lavoro Strumento applicativo della Commissione 138 Proibizione e immediata azione per l eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile Proibizione e immediata azione per l eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile Strumento applicativo della Convenzione ILO 182 Protezione dell Infanzia Riferimenti nazionali Legge 17 ottobre 1967, n. 977 D.Lgs 345/99 D.Lgs 262/2000 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Protezione dei giovani sul lavoro. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 345/99 in materia di protezione dei giovani sul lavoro.

Pag 5 di 5 D.Lgs 77/2005 Definizione delle norme generali in merito all alternanza scuola-lavoro, a norma dell art. 4 L. 53/2003. L.157/81 Età minima di accesso al lavoro: 15 anni in generale, 13 per i lavori leggeri, 18 per i lavori pesanti (16 in casi speciali). L. 176/91 Art. 28: Diritto all educazione; Art. 32: Protezione da L.148/2000 sfruttamento economico ed attività nocive. Proibizione e immediata azione per l eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile. L. 296/2007 (Finanziaria 2007) Istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni (da 6 a 16 anni) con conseguente aumento da 15 a 16 anni dell età per l accesso al lavoro (escluso il settore dello spettacolo e dello sport).