MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI



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MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all art. 7 definisce le modalità per l accesso al sistema integrato e all art. 47 prevede che il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Tale valutazione della situazione economica, secondo il principio dell universalismo selettivo, serve unicamente per definire l entità della compartecipazione e non costituisce criterio selettivo per accedere al sistema integrato delle prestazioni o per determinarne la esclusione. La L.R. 66/2008 Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza all'art. 14 comma 1 stabilisce l emanazione di un atto regionale di indirizzo che definisca livelli differenziati di reddito e patrimoniali per la compartecipazione da parte dell assistito ai costi, non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), delle prestazioni indicate nel Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) dall Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all art. 11 della suddetta L.R. 66/2008. Come previsto dall art. 19 della L.R. 66/2008, il presente atto di indirizzo ha applicazione sino alla definizione dei Livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e al loro finanziamento. Verrà richiesta la corresponsione da parte dell assistito della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione o per l insieme di prestazioni erogate, qualora lo stesso assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica. In ogni caso la compartecipazione richiesta all assistito non potrà superare il 100% del costo della prestazione al netto dei LEA. DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE SERVIZI DOMICILIARI E SEMIRESIDENZIALI Nei servizi domiciliari e semiresidenziali si considera la situazione economica del solo assistito, definita in base all ISEE estratto da quello calcolato sul nucleo familiare anagrafico; tale ISEE estratto dovrà tenere conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali. SERVIZI RESIDENZIALI Nei servizi residenziali la quota di compartecipazione è calcolata tenendo conto oltre che della situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario anche di quella del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Il calcolo verrà effettuato come segue: Beneficiario: si calcola il suo ISEE estratto (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali); non esiste soglia di esenzione né soglia di non esenzione. Il suo ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo della retta al netto dei LEA. Coniuge e parenti in linea retta entro il primo grado: qualora l ISEE del beneficiario non comporti la copertura del 100% di tale costo, si passa a valutare anche la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado come segue: si calcola l ISEE estratto di ciascuno (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali); si applica a ciascuno la soglia minima di esenzione. 1

- Soggetti non autosufficienti Sono fissate più soglie di esenzione totale per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado in base ai rispettivi valori di ISEE estratto come di seguito fissate: da ISEE a ISEE Soglia di esenzione totale dalla compartecipazione 0 20.000 16.000 20.001 30.000 7.500 30.001 39.909,21 3.500 39.909,22. 0 - Soggetti autosufficienti E fissata un'unica soglia di esenzione pari ad un valore ISEE corrispondente al 125% dell ammontare del trattamento minimo della pensione INPS corrispondente per l anno 2009 a 7.445,59 Euro. In base alla somma degli ISEE estratti (al netto delle soglie di esenzione succitate), si calcola la quota di compartecipazione in riferimento allo scaglione corrispondente così come indicato nel successivo paragrafo Scaglioni di corrispondenza. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con la quale si documenta la situazione economica al fine del calcolo dell ISEE, si compila una volta all anno salvo il caso che l assistito intenda far registrare una situazione più favorevole che riduca il proprio ISEE o qualora l Ente erogatore richieda la presentazione di una nuova dichiarazione aggiornata in quanto quella presentata si riferiva ai redditi percepiti nell anno precedente. In particolare, in caso di una riduzione delle entrate provenienti da redditi da lavoro verificatasi durante l anno in corso, le persone soggette a valutazione della situazione economica e patrimoniale possono presentare una richiesta motivata di variazione, al fine di riconsiderare l importo della compartecipazione dovuta dal beneficiario. Si da atto che sono detraibili ai fini IRPEF le spese sostenute per gli addetti all assistenza personale ed anche quelle sostenute per l assistenza di un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una struttura residenziale; tali strutture sono pertanto tenute al rilascio di attestazione relativa ai costi sostenuti per l assistenza personale, al fine di consentire la fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia. L Ente erogatore comunicherà la quota di compartecipazione dovuta dall assistito a: - assistito stesso, - suo familiare, qualora quest ultimo abbia provveduto a presentare l istanza contenente la segnalazione del bisogno di cui all art. 9 della L.R. 66/2008, - eventuali soggetti di cui all art. 10 Pubblica tutela della L.R. 41/2005 Si da atto inoltre che la Legge n. 6/2004 all art. 3 comma 1 richiama l art. 406 del codice civile che prevede che I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza alla persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l apertura del procedimento di amministratore di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all art. 407 o a fornire comunque notizia al pubblico ministero. SOGLIA DI ESENZIONE TOTALE DALLA COMPARTECIPAZIONE Premesso che è comunque possibile da parte delle amministrazioni competenti elevare le soglie di esenzione totale, di esenzione parziale e di non esenzione dalla compartecipazione, si stabilisce che SERVIZI DOMICILIARI E SEMIRESIDENZIALI, 2

la soglia di esenzione totale, sotto la quale non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell assistito, è fissata ad un valore ISEE corrispondente al 125% dell ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari ad Euro 7.445,59 per il 2009. Tale soglia d esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati. SERVIZI RESIDENZIALI, non è prevista soglia di esenzione totale per l assistito, che viene preso totalmente in carico dal servizio, in quanto la struttura residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento e cura, verrà tuttavia lasciata in disponibilità all assistito una quota per le proprie spese personali, non inferiore a un sesto dell ammontare del trattamento minimo della pensione INPS. Nel caso in cui all ISEE estratto dell assistito venga applicata una scala di equivalenza con la maggiorazione dello 0,50 (per soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%), si considera la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell assistito quale quota garantita. In ogni caso la quota garantita da lasciare in disponibilità dell assistito non potrà essere inferiore a un sesto dell ammontare del trattamento minimo della pensione INPS. SOGLIA DI NON ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE OLTRE LA QUALE E DOVUTO IL 100% DELLA PRESTAZIONE Per tutte le tipologie di prestazioni, come definite all art. 7 comma 2 della L.R. 66/2008, è fissata una soglia di non esenzione, oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione. Tale soglia è pari a: SERVIZI DOMICILIARI E SEMIRESIDENZIALI - 4 volte l ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari a Euro 23.826,40 (per il 2009) SERVIZI RESIDENZIALI - 6,7 volte l ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari a Euro 39.909,22 (per il 2009). COMPUTO DELLE INDENNITA DI NATURA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE Ai sensi dell art. 14 comma 2 lett. b) per il calcolo della quota di compartecipazione relativa a prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale dell assistito, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza. Per quanto concerne le indennità di natura previdenziale e assistenziale, sono dovuti dall assistito anche gli arretrati relativi alle mensilità a partire dalla data del suo ingresso in struttura residenziale. In questi casi, pertanto, al momento del pagamento degli arretrati, dovrà essere rivalutata in modo coerente la situazione economica e patrimoniale dell assistito e, nei casi di cui all art. 14 comma 2 lettera c) della L.R. 66/2008, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Considerando che la prestazione di tipo residenziale prevede una totale presa in carico dell assistito, queste risorse saranno completamente utilizzate per il pagamento della retta (fatta salva la quota garantita da lasciare in disponibilità all assistito, di cui al precedente paragrafo). Laddove l utilizzo di queste risorse non vada a coprire l intero costo della retta al netto dei LEA, la compartecipazione sulla parte residuale è calcolata attraverso l ISEE e ai sensi dell art. 14 della L.R. 66/2008. 3

SCAGLIONI DI CORRISPONDENZA Per il calcolo dell ammontare della compartecipazione dovuta dall assistito per prestazioni di tipo residenziale si utilizzano i seguenti scaglioni di corrispondenza N Scaglione Intervallo Massima Compartecipazione Annua 1 0 200 0 2 201 400 100 3 401 600 200 4 601 800 320 5 801 1.000 470 6 1.001 1.300 690 7 1.301 1.600 990 8 1.601 1.900 1.300 9 1.901 2.200 1.600 10 2.201 2.500 1.900 11 2.501 2.900 2.200 12 2.901 3.300 2.600 13 3.301 3.700 3.000 14 3.701 4.100 3.430 15 4.101 4.500 3.840 16 4.501 5.000 4.250 17 5.001 5.500 4.760 18 5.501 6.000 5.270 19 6.001 6.500 5.780 20 6.501 7.000 6.290 21 7.001 7.500 6.800 22 7.501 8.000 7.300 23 8.001 8.500 7.820 24 8.501 9.000 8.500 25 9.001 9.500 9.000 26 9.501 10.500 9.500 27 10.501 11.500 10.500 28 11.501 12.500 11.500 29 12.501 13.500 12.500 30 13.501 14.500 13.500 31 14.501 15.500 14.500 32 15.501 16.500 15.500 33 16.501 17.500 16.500 34 17.501 18.500 17.500 35 18.501 19.500 18.500 36 19.501 20.500 19.500 37 20.501 21.500 20.500 38 21.501 22.500 21.500 39 22.501 23.500 22.500 40 23.501 39.909 23.500 4

ACCESSO ALLE PRESTAZIONE DI TIPO SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Si applicano le medesime modalità di calcolo previste per le prestazione di tipo residenziale dei soggetti autosufficienti. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA Della corresponsione della quota di compartecipazione è responsabile, nei confronti dell ente competente, il solo assistito, in linea con il dettato dell art. 14 comma 3 della L.R. 66/2008, che precisa che resta salva la facoltà degli enti competenti di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento. 5