LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 14 APRILE 2008

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LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 14 APRILE 2008 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2007, N.12 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L ATTIVAZIONE DEL PIANO D AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE -. IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art. 1 1. La legge regionale 28 novembre 2007, n. 12, è cosi modificata: a) all art. 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 8. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell economia e finanze e l Agenzia delle entrate. b) all art. 4, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: 10. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell economia e finanze e l Agenzia delle entrate. Art. 2 Dichiarazione d urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 14 aprile 2008 Bassolino

LEGGE REGIONALE: Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2007 n. 12 - Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale. Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). Comma 1. Nota all art. 1 Legge regionale 28 novembre 2007, n. 12: Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale. Comma 1 lettera a). Legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 già citata in precedenza. Art. 3: Incentivi per nuovi investimenti con procedura automatica: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi. 1. Il credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi è finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno e allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale. 2. Alle imprese che effettuano nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale, consistenti nell'acquisizione, anche nella forma della locazione finanziaria, di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate sul territorio regionale, ad esclusione dei beni individuati da apposito regolamento, sono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 123/1998, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. 3. Gli aiuti rispettano le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione. 4. Gli investimenti di cui al comma 2 sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo diminuito del valore delle cessioni e delle dismissioni effettuate relativamente a beni di investimento della stessa struttura produttiva. 5. L'agevolazione è determinata in misura proporzionale al valore degli investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta ed è utilizzabile con le modalità previste dal decreto legislativo n. 123/1998, articolo 7, commi 3 e 4. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. 6. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, la stessa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. 7. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi di cui al comma 6 sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato

degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto. Comma 1 lettera b). Legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 già citata in precedenza. Art. 4: Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura automatica: credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione. 1. Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione è finalizzato a favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro. 2. Alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti o che ne stabilizzano l'occupazione nelle unità locali ubicate sul territorio regionale, sono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nelle forme di credito d'imposta o bonus fiscale di cui al decreto legislativo n. 123/1998, articoli 4 e 7, nel rispetto dei limiti di intensità stabiliti dalla Commissione europea. 3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica. 4. L'agevolazione è concessa per ogni lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. L'agevolazione è concessa anche per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo la regola de minimis. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione e mantenute per un periodo di almeno tre anni. 5. L'incremento della base occupazionale è considerato anche al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. 6. L'agevolazione è determinata in misura proporzionale ai costi salariali connessi ai posti di lavoro creati secondo quanto disposto dal comma 4 per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è utilizzabile, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 123/1998 articolo 7, commi 3 e 4. 8. L'agevolazione spetta se sono osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta, e se sono rispettate le prescrizioni per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia delle categorie protette prevista dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. L'agevolazione spetta, altresì, se è mantenuto il livello occupazionale raggiunto nelle unità locali ubicate sul territorio regionale a seguito delle nuove assunzioni per il periodo indicato ai commi 4 e 6 e se la base occupazionale complessiva per le imprese aventi unità locali ubicate anche al di fuori del territorio regionale registra un effettivo incremento. 9. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione da cui si evincono i risultati delle verifiche e del monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per settore, tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità.

Nota all art. 2 Comma 1. Art. 43 dello Statuto: Procedura di approvazione Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l urgenza. Art. 45 dello Statuto: Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali omissis.. La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.