A tutti i clienti loro indirizzi [CIRCOLARE STRAORDINARIA] [Luglio 2012] LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO 2012 Legge n. 92/2012 Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 Luglio 2012 Pag. 1
TEMPO DETERMINATO articolo 1 commi 9/10/11/12/13 Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la norma. E stata introdotta la possibilità, rispetto a quelle già esistenti, di stipulare il primo contratto a TD per un massimo di 12 mesi senza l indicazione di nessuna causale; tale contratto non è mai rinnovabile. La prosecuzione di fatto: Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Tale proroga, seppur di fatto, va comunicata al centro impiego prima che scada il termine originario, indicando altresì la durata della prosecuzione. Riassunzioni a termine: Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Durata massima 36 mesi: si conteggiano anche i periodi svolti come lavoratore interinale. Cambiano i termini per impugnare i contratti a termine, si passa da 60 a 120 gg per l impugnativa stragiudiziale. Finanziamento ASPI (assicurazione sociale per l impiego): dall 1.1.2013 si dovrà versare un contributo addizionale dell 1,4% ad esclusione degli assunti in sostituzione, degli stagionali e degli apprendisti. Tale contributo sarà recuperato (nel limite di 6 mensilità) se il rapporto si trasforma a tempo indeterminato ovvero in caso di riassunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla prima cessazione; in quest ultimo caso la somma è proporzionalmente ridotta. Sempre dall 1.1.2013 per ogni cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), per cause diverse da dimissioni, le aziende dovranno versare una somma pari al 50% del trattamento minimo di ASPI per ogni anno (12 mesi) di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni; nell anzianità sono compresi anche i periodi a tempo determinato ove il rapporto sia stato trasformato o se il datore di lavoro ha fruito della restituzione dell 1,4%. Fino al 31.12.2016 le aziende tenute al versamento del contributo d ingresso per la mobilità, non dovranno versare quello per i licenziamenti. Per il triennio 2013/2015 la somma non è dovuta per i licenziamenti per cambi di appalto con riassunzione presso altro datore che continua l attività, nei licenziamenti per il settore edile derivanti da chiusura cantieri e fine lavori. Decorrenza: dal 18.7.2012 Pag. 2
CONTRATTI DI INSERIMENTO articolo 1 commi 14/15 Sono stati aboliti; si possono continuare a stipulare solo fino al 31.12.2012. APPRENDISTATO articolo 1 commi 16/17/18/19 La proporzione apprendisti/qualificati dovrà avere un rapporto 3 a 2 per le aziende oltre i 10 dipendenti. Per quelle fino a 10 dipendenti il rapporto sarà 1 a 1. Chi occupa fino a 3 dipendenti qualificati oppure non ha neanche un dipendente potrà assumerne massimo 3. Attenzione, per gli artigiani valgono regole particolari. Per l assunzione di nuovi apprendisti è necessario che il datore abbia confermato in servizio, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, almeno il 50% degli apprendisti precedentemente assunti. Questa regola non vale per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti e, per i primi 36 dall entrata in vigore della presente legge, tale percentuale viene fissata al 30%. CONTRATTI A CHIAMATA/INTERMITTENTI articolo 1 commi 21/22 Si potranno fare con soggetti con meno di 24 anni di età (la prestazione dovrà finire al compimento del 25mo anno) o con soggetti con più di 55 anni di età. Nonostante il Legislatore non si sia espresso chiaramente, potrebbero ancora valere le mansioni di cui al Decreto Regio del 1923, anche al di fuori di questi limiti di età. (situazione ancora da verificare) E abrogata la possibilità di utilizzare i lavoratori a chiamata, al di fuori delle condizioni di cui sopra, durante i fine settimana/vacanze estive pasquali e natalizie. I contratti in essere che non rispettano i parametri di cui sopra, cesseranno di produrre i loro effetti decorsi 12 mesi dall entrata in vigore della Legge ovvero entro il 17.7.2013. Prima dell inizio della prestazione lavorativa (o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni) sarà necessaria inviare una comunicazione preventiva alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) competente via SMS/FAX/MAIL. Sanzione prevista da 400 a 2400 euro per ogni mancata comunicazione! Decorrenza: dal 18.7.2012. Pag. 3
CONTRATTI A PROGETTO articolo 1 commi 23/24/25 Non si possono più ricondurre a programmi o fasi di progetto ma solo ed esclusivamente ad un progetto specifico, che non può riproporsi con l oggetto sociale del committente. Niente compiti meramente esecutivi e risultato finale da raggiungere ben delineato. Retribuzione minima: verrà stabilita da appositi decreti e, in assenza, non potrà essere inferiore a quella prevista dai CCNL per analoghe mansioni. A partire dall 1.1.2013 aumento dell aliquota contributiva nella misura di 1 punto all anno, sino a raggiungere il 33%. Decorrenza: per tutti i contratti stipulati successivamente al 18.7.2012. PARTITE IVA articolo 1 commi 26/27 Se ricorrono almeno due delle seguenti caratteristiche i rapporti verranno ricondotti ad una collaborazione coordinata e continuativa (con il rischio che poi si trasformi in un rapporto a tempo indeterminato e subordinato) : o la prestazione dura oltre 8 mesi o il compenso derivante dalla collaborazione supera l 80% dei ricavi complessivi del lavoratore nello stesso anno solare o disponibilità di una postazione fissa presso il committente. Tale presunzione non opera se le prestazioni hanno elevato contenuto professionale, in caso di significativi percorsi formativi del lavoratore, know-how di un certo livello, per iscritti ad albi professionali e se il lavoratore percepisce compensi superiori ad euro 18.663,00 da rivalutare annualmente (1,25 volte il trattamento minimo imponibile ai fini previdenziali di cui all articolo 1 comma 3 legge 2/8/1990 n 233). Decorrenza: per i nuovi contratti dal 18.7.2012, per quelli in corso è previsto un periodo transitorio sino al 18.7.2013 (12 mesi). Pag. 4
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO PER AZIENDE CON PIU DI 15 DIPENDENTI articolo 1 commi da 37 a 41 La comunicazione del licenziamento deve contenere fin da subito le motivazioni che lo hanno determinato. Prima della comunicazione di licenziamento, il datore di lavoro deve attivare la DTL (e per conoscenza il lavoratore) per il preventivo esame della questione. La DTL convoca le parti entro 7 gg e l incontro si svolge innanzi la commissione provinciale di conciliazione di cui all articolo 410 cpc. La procedura si conclude entro 20 gg. dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione, fatta salva l ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorsi i 20 gg, il datore può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha esito positivo, e prevede la risoluzione consensuale del rapporto, si applicano le disposizioni in materia di ASPI. Il comportamento complessivo delle parti è valutato dal Giudice per la determinazione dell indennità risarcitoria. Può essere prevista una sospensione di 15 gg per legittimo impedimento. Il licenziamento produce effetto dal giorno dell avvio del procedimento, salvo maternità e/o infortuni sul lavoro (non malattie). Decorrenza: dai licenziamenti intimati dopo il 18.7.2012. ARTICOLO 18 articolo 1 commi 42/43 L articolo 18 è riscritto completamente, ed è stato rinominato come segue: TUTELA DEL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. Se discriminatorio è previsto sempre il reintegro, anche nelle piccole aziende, con danno minimo di 5 mensilità e possibilità per il lavoratore di chiedere il pagamento di 15 mesi al posto del reintegro. Disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo): se il giudice stabilisce che il fatto non sussiste o è riconducibile a sanzioni minori, al lavoratore viene concesso il reintegro e riconosciuta una indennità fino ad un massimo di 12 mesi. In tutti gli altri casi (compresi quindi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo economici) in cui il Giudice accerti che non ricorrono gli estremi della giusta causa o Pag. 5
del giustificato motivo, non è previsto il reintegro (salvo palesi utilizzi strumentali di motivazioni artefatte) ma scatta solo il pagamento di una indennità risarcitoria tra 12 e 24 mesi in relazione alla anzianità del lavoratore e delle dimensioni dell azienda. La discrezionalità del Giudice è quindi ancora molto ampia. LICENZIAMENTI COLLETTIVI articolo 1 commi 44/45 Alla fine della procedura le comunicazioni di messa in mobilità ai servizi regionali/provinciali non devono essere contestuali ma ci sono 7 gg. di tempo ed eventuali errori formali nella procedura possono essere sanati in fase sindacale. Dall 1.1.2017 per i licenziamenti collettivi fatti senza accordo sindacale il contributo d ingresso sarà moltiplicato per 3 volte. La durata del periodo di indennità mobilità viene ridimensionata dal 2013. ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE articolo 1 commi 28/29/30/31 Non possono essere impiegati più di 3 associati per ogni attività. PART-TIME articolo 1 comma 20 Viene introdotta la possibilità per le persone a cui erano applicate clausole elastiche/flessibili, di revocare tale impegno. LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) articolo 1 commi 32/33 Il limite di 5.000 euro è da intendersi per la totalità dei committenti e non può superare i 2.000 euro per singolo committente imprenditore commerciale o professionista. I buoni già richiesti potranno essere usati entro il 31.5.2013. Pag. 6
TIROCINI FORMATIVI articolo 1 commi 34/35/36 Verranno stabilite nuove modalità di svolgimento e rimborsi/compensi minimi. Decorrenza: ci sarà un decreto apposito dopo conferenza stato/regioni entro 180 gg. A.S.P.I. (Assicurazione Sociale per l Impiego) articolo 2 E stata istituita l Assicurazione sociale per l impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, un indennità mensile di disoccupazione. Decorrenza 1/1/2013. Requisiti: due anni di anzianità assicurativa ed almeno un anno di contribuzione negli ultimi due. Sono esclusi i dimissionari e coloro i quali hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro salvo che sia stata conclusa la procedura di conciliazione presso la DTL. Durate: a) 2013-8 mesi < 50 anni e 12 mesi > 50 anni b) 2014-8 mesi < 50 anni e 12 mesi > 50 anni e < 54 anni. 14 mesi > 55 anni c) 2015-10 mesi < 50 anni e 12 mesi > 50 anni e < 54 anni. 16 mesi > 55 anni ESODI INCENTIVI E DIMISSIONI articolo 4 commi da 1 a 7 Nei casi di eccedenza di personale, per aziende con più di 15 dipendenti l accordo sindacale può prevedere che, al fine di incentivare l esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori un incentivo all esodo di un importo pari alla pensione che spetterebbe ed a pagare all INPS i contributi fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento fino ad un massimo di 4 anni, con fideiussione in favore dell inps. NUOVE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE articolo 4 commi da 9 a 13 Dall 1/1/2013 agevolazione 50% dei contributi per chi assume lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre di 12 mesi, l agevolazione spetta per 12/18 mesi rispettivamente se assunti a TD oppure TI. Pag. 7
La stessa agevolazione vale anche per l assunzione di donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni meridionali, nonché in relazione all assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti. Alcune esclusioni: le agevolazioni non spettano se l assunzione è obbligatoria, se viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto TI o cessato da un TD; non spettano se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi e, infine, non spettano a quei lavoratori che siano stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume. DIMISSIONI articolo 4 commi da 16 a 23 Le dimissioni della lavoratrice madre vanno convalidate dalla DTL durante i primi 3 anni di vita del bambino (precedentemente era fino al primo anno d età). Tutte le altre dimissioni o risoluzioni consensuali sono condizionate alla medesima convalida effettuata alla DTL o al CPI (centro per l impiego) o in alternativa alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore/ice apposta in calce all UNILAV. Se il lavoratore non firma, il datore di lavoro (pena la mancata efficacia delle dimissioni) entro 30 giorni dalla data delle dimissioni dovrà perentoriamente invitare il lavoratore a firmare la convalida. Qualora il lavoratore non risponda all invito entro 7 giorni dalla ricezione, le dimissioni saranno comunque valide. SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA articolo 4 commi da 24 a 26 Il padre lavoratore dipendente entro 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno, entro il medesimo periodo può astenersi altri 2 giorni previo accordo con la madre in sostituzione dell astensione obbligatoria spettante a quest ultima. Al termine del congedo per maternità obbligatoria, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, le lavoratrici potranno richiedere la corresponsione di voucher per l acquisto di servizi di baby-sitting ovvero di buoni per l asilo nido. Il tutto è demandato ad un decreto del ministero del lavoro da adottare entro il 18.8.2012. Pag. 8
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO articolo 4 comma 27 Nuovi criteri di computo della forza lavoro occupata al fine del calcolo della quota riservata ai disabili. Nel nuovo conteggio vengono inclusi i contratti a termine di qualsiasi durata mentre devono essere esclusi: a) dirigenti b) soci di cooperative c) contratti di inserimento d) somministrati e) lavoratori assunti per l estero f) LSU g) lavoratori a domicilio RESPONSABILITA SOLIDALE COMMITTENTI / APPALTATORI / SUBAPPALTATORI articolo 4 comma 31 Si conferma la responsabilità solidale di cui sopra, ma il committente può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della prima escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori, in tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio di appaltatore e subappaltatore. NUOVI LIMITI DI DEDUZIONE VEICOLI articolo 4 comma 72 I veicoli concessi ai dipendenti a titolo di benefit potranno essere dedotti nella misura del 70% in luogo dell attuale 90%. Pag. 9