Circolare n. 119 del 5 Settembre 2018

Documenti analoghi
IVA AL 10% E BENI SIGNIFICATIVI : I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CM 15/E/2018

BENI SIGNIFICATIVI E ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA

CIRCOLARE N. 15/E. Roma, 12 luglio 2018

Ai gentili Clienti dello Studio

NEWS FISCALI DEL MESE DI AGOSTO / 2018

GUIDA PER IL SERRAMENTISTA. Il calcolo dell IVA su zanzariere, schermature solari e componenti accessori al serramento aggiornamento novembre 2018

DAILY NEWS. Ai gentili clienti Loro sedi

Il Fisco nella legge di Bilancio 2018

L iva al 10% sugli interventi di recupero (aggiornato al 7 marzo 2018)

IL CALCOLO DELL IVA SU: ZANZARIERE, SCHERMATURE SOLARI, COMPONENTI ACCESSORI AL SERRAMENTO

EDIFICI INTERESSATI DEFINIZIONE

L iva al 10% sugli interventi di recupero (aggiornato al 1 aprile 2015)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

2. Gli immobili a prevalente destinazione abitativa interessati dalla aliquota Iva agevolata

La disciplina IVA dei beni di valore significativo

RISOLUZIONE N. 243/E

Regime Iva delle ristrutturazioni

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale

VENDITA DI FABBRICATO ABITATIVO

Edilizia e aliquota IVA del 10%

Aliquota IVA agevolata e beni significativi

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale

Detrazioni spese di manutenzione straordinaria e risparmio energetico: il punto

TABELLE RIASSUNTIVE SU IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE IN EDILIZIA

Manutenzioni su fabbricati a destinazione abitativa: la Legge di Bilancio 2018 chiarisce la disciplina dei beni significativi

TABELLE RIASSUNTIVE SU IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE IN EDILIZIA

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

Studio Professionale Dott. Giuseppe Barletta

a) estensione del reverse charge nell ambito del settore edile e dei settori connessi, a norma dell art. 17, c. 6, lett. a-ter) del DPR n.

CONSORZI E REVERSE CHARGE

Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016

Interventi di recupero edilizio per cui è già a regime l Iva del 10%

Circolare n. 81 del 5 Giugno 2018

REVERSE CHARGE ULTERIORI CHIARIMENTI

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE DEL REVERSE

ABITAZIONI Sono i fabbricati inclusi nelle categorie catastali da A1 ad A9, esclusa la categoria A10 (uffici e studi privati)

Novità fiscali del periodo. Redditi 2018: ultimi controlli A CURA DI GIAN PAOLO TOSONI

C O M U N I C A Z I O N E D I S T U D I O N. 0 2 / Disciplina Iva delle operazioni con l estero. (i) momento di effettuazione dell operazione

IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013

LE PRESTAZIONI EDILI DA ASSOGGETTARE A REVERSE CHARGE

La disciplina IVA dei voucher monouso

CIRCOLARE INFORMATIVA

Ministero delle Finanze Circolare 7 aprile 2000, n.71/e

Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili

Circolare n. 169 del 7 Dicembre 2017

News per i Clienti dello studio

Reverse charge in cerca di conferme

IVA/Registro per le cessioni e locazioni di immobili Tabelle riepilogative

Si sintetizza di seguito la complessa normativa, così come riformata dal decreto in parola.

REVERSE CHARGE NEL SETTORE DELL EDILIZIA. GIANCARLO GROSSI dottore commercialista

Contratto di subappalto: come avviene la corretta fatturazione

Il corretto trattamento fiscale del Riaddebito delle Spese

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014

Circolare N. 115 del 3 Agosto 2017

Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM

I limiti alle spese di ristrutturazione valgono per ogni singola abitazione

L Iva agevolata per le manutenzioni delle abitazioni

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione

L ammortamento dei terreni (beni strumentali): esempi pratici

Imposte sui redditi e Irap. Omaggi ai clienti

LETTERA INFORMATIVA MENSILE

INDICE. Circolare n. 1 del 3 gennaio Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione

Acquisto di unità residenziali Detraibile il 50% dell Iva pagata all impresa costruttrice

ANCE PADOVA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.

S T U D I O M O S C A T O T O R A Z Z A P A P O N E

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

IVA IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

Iva agevolata per lavori edili: come funziona

Circolare n. 177 del 22 Dicembre 2017

DISCIPLINA TRIBUTARIA DELLE OPERAZIONI IMMOBILIARI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (Estratto) (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del )

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

- OGGETTO: IVA - rinnovata la disciplina sulle cessioni e le locazioni immobiliari.

I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani

Aliquota IVA al 21% i primi chiarimenti dell'agenzia

STUDIO VEZZANI COMUNICAZIONE D I STUDIO N. 3/ 2003

CIRCOLARE n. 2/2013. Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

NOVITA FISCALI DEL 5 LUGLIO a cura Vincenzo D'Andò -

Ticket restaurant e spese di mensa: trattamento fiscale di favore per il datore di lavoro e per il dipendente

Tipologia: News Tecniche Applicativo: GAMMA EVOLUTION Sigla: GAMMA Oggetto Variazione aliquota Iva ordinaria

Circolare n.18 del Estensione dell ambito applicativo dello split payment

RISOLUZIONE N. 155/E

INTRASTAT: NUOVI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÁ IMMOBILIARI

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Modifiche relative al settore immobiliare e delle costruzioni

Transcript:

Circolare n. 119 del 5 Settembre 2018 I recenti chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla disciplina beni significativi Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con la circ. Agenzia delle Entrate n. 15 dello scorso 12.7.2018 è stato chiarito l'ambito applicativo dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, che disciplina l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sui beni significativi forniti nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, viene chiarito che: i) la limitazione prevista per l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sul valore dei "beni significativi" di cui al DM 29.12.99, forniti nella realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di fatto, assume rilevanza soltanto in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, e a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione; ii) se l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del "bene significativo", bensì la sostituzione della sola componente staccata del bene (es. sostituzione del bruciatore di una caldaia già installata), il valore della parte staccata va incluso in quello della prestazione di servizi; iii) le tapparelle e analoghi sistemi oscuranti (scuri o veneziane), nonché le zanzariere, le inferriate e le grate di sicurezza devono considerarsi, in linea generale, funzionalmente autonomi rispetto agli infissi, per cui non concorrono al valore del "bene significativo"; iv) con riguardo alla determinazione del valore dei "beni significativi" si precisa, fra l'altro, che se essi sono prodotti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione, deve essere preso in considerazione il costo di produzione del bene (nell'accezione di cui al principio contabile OIC 13); v) anche quando l'operazione è interamente soggetta ad aliquota IVA del 10%, nella fattura emessa per l'intervento di recupero deve essere indicato distintamente, rispetto al valore complessivo dell'operazione, il valore dei beni significativi; vi) la norma interpretativa di cui all'art. 1 co. 19 della L. 205/2017 ha efficacia retroattiva, ma non incide sui rapporti esauriti; vengono fatti salvi, inoltre, eventuali comportamenti difformi (es. erronea determinazione del valore dei beni significativi) tenuti fino alla data della sua entrata in vigore.

Premessa Con la circolare 12.7.2018 n. 15, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei c.d. "beni significativi" impiegati per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, e in particolare, con riferimento alle novità apportate dalla norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 1 co. 19 della L. 205/2017. Quadro normativo Ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 23.12.99 n. 488, nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 31 co. 1 lett. a), b), c) e d) della L. 457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, le forniture di beni che costituiscono una parte significativa delle forniture effettuate nell'ambito di dette prestazioni sono soggette ad aliquota IVA del 10% soltanto fino a concorrenza della differenza tra: il valore complessivo della prestazione e; il valore dei beni stessi. Sul valore residuo si applica l'aliquota IVA ordinaria. Si ricorda, inoltre, che i beni assumono valore "significativo" quando tale valore è superiore alla metà di quello del corrispettivo pattuito per l'intervento di recupero. La circ. 15/2018 precisa che la disciplina in materia di "beni significativi", di fatto, assume rilevanza soltanto in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, e a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione. Per gli interventi "pesanti" (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), invece, l'aliquota IVA del 10% si applica in forza delle disposizioni più favorevoli di cui ai nn. 127-terdecies e quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 ossia: a prescindere dalla tipologia dell'immobile; anche se il valore del bene fornito è superiore a quello della prestazione;

anche se il bene è acquistato da un soggetto diverso da colui che esegue l'intervento di recupero. Individuazione dei beni significativi Sebbene l'elenco dei "beni significativi" di cui al DM 29.12.99 sia da ritenersi tassativo ai fini della limitazione per l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, i termini utilizzati nel decreto (ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni, caldaie, ecc.) devono essere intesi in senso generico e non tecnico. Ad esempio, la stufa a pellet va assimilata alla caldaia ove utilizzata per riscaldare l'acqua per il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria. Parti staccate dei beni significativi In base alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 19 della L. 205/2017, il valore delle parti staccate del bene significativo va ricompreso nel valore del bene medesimo soltanto se dette parti risultano prive di una propria autonomia funzionale. Tuttavia, secondo quanto chiarito dalla circ. 15/2018, se l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la sostituzione della sola componente staccata del bene stesso (già installato), non occorre effettuare alcuna verifica circa l'autonomia funzionale di detta componente e il valore della parte staccata va incluso in quello della prestazione di servizi. Si fornisce l'esempio della sostituzione del bruciatore della caldaia già installata. Alla luce del criterio indicato dalla norma di interpretazione autentica, la circ. 15/2018 chiarisce che sono funzionalmente autonomi rispetto agli infissi: le tapparelle e analoghi sistemi oscuranti (es. scuri o veneziane); le zanzariere; le inferriate o grate di sicurezza.

Tuttavia, tapparelle e zanzariere si considerano prive di autonomia funzionale rispetto al bene significativo qualora risultino strutturalmente integrati negli infissi. Valore dei beni significativi Con riguardo alla determinazione del valore dei beni significativi, la circ. 15/2018 precisa che, se il bene è prodotto dal prestatore che esegue l'intervento di recupero, il relativo valore coincide con quello del costo di produzione comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del bene. In particolare, il costo di produzione non può essere inferiore a quello delle materie prime e della manodopera impiegata. Inoltre, il costo di produzione va determinato tenendo conto del principio contabile OIC 13, secondo cui assumono rilevanza, oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, anche i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione (es. ammortamento di beni materiali e immateriali, manutenzioni e riparazioni), escludendo, invece: i costi generali e amministrativi, nonché; i costi di distribuzione. Se invece il bene è prodotto da un soggetto diverso dal prestatore del servizio, il relativo valore non può essere inferiore a quello d'acquisto. Non può essere computato, né nel costo di produzione, né nel costo di acquisizione presso terzi, il c.d. "mark-up", ossia il margine aggiunto dal prestatore per determinare il prezzo finale di cessione del bene al cliente. Modalità di fatturazione La circ. 15/2018 chiarisce che, nell'ambito della fattura emessa per l'intervento di recupero, il prestatore deve indicare il valore complessivo dell'operazione e, distintamente, il valore dei beni significativi. Ciò anche quando l'operazione sia interamente soggetta ad aliquota IVA del 10%.

Anche in caso di interventi complessi, comprensivi dell'installazione di più beni significativi, il prestatore deve indicare separatamente il corrispettivo dell'intervento e il valore dei beni significativi forniti (riportando il valore di ciascun bene ovvero il valore complessivo di tutti i beni significativi). Decorrenza della nuova disciplina La norma interpretativa di cui all'art. 1 co. 19 della L. 205/2017 ha efficacia retroattiva, per cui andranno abbandonate le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in parola. Sono fatti salvi, inoltre, eventuali comportamenti difformi (es. erronea determinazione del valore dei beni significativi, emissione di fatture prive dei dati previsti in forza della norma) tenuti fino alla data della sua entrata in vigore (1.1.2018). La disposizione non incide, però, sui rapporti esauriti.