NEWS FISCALI DEL MESE DI AGOSTO / 2018

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1 NEWS FISCALI DEL MESE DI AGOSTO / 2018 Indice di questo numero: SCADENZARIO FISCALE...2 NOVITA FISCALE Decreto Dignità Novità fiscali Esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti ("split payment") Modifiche al redditometro Comunicazione dei dati delle fatture del III trimestre RISPOSTE AI QUESITI...6 In merito all Iva che si applica quando si acquista una caldaia ho avuto una discussione se si applica il 22% oppure il 10%...6 pagina 1 / 8

2 SCADENZARIO FISCALE 20 agosto 2018 VERSAMENTO MENSILE IVA Liquidazione e versamento dell IVA relativa al mese precedente e del secondo trimestre Versamento telematico RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU PROVVIGIONI Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il mese precedente. Versamento telematico Termine differito in occasione della pausa estiva, rispetto al 16 di agosto. 20 agosto 2018 VERSAMENTO IRPEF E IRAP Titolari di partita Iva lavoratori autonomi: versamento imposte e contributi da modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018 con la maggiorazione dello 0,4%. VERSAMENTO SALDO IVA 2017 Titolari di partita Iva: versamento saldo Iva 2017 con la maggiorazione dello 0,4% di interessi dal 16/3/2018 e con l ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il periodo , tale versamento puo essere rateizzato. 20 agosto 2018 RATA PREMI INAIL I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi a saldo 2017 e acconto 2018 con i relativi interessi 27 agosto 2018 INTRASTAT Elenchi Intrastat relativi a luglio 2018 per beni e servizi. 30 agosto 2018 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVI RINNOVI Termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto (Modello RLI) e della relativa imposta di registro, se dovuta (F24 Elide), anche per i rinnovi. pagina 2 / 8

3 NOVITA FISCALE 1. Decreto Dignità Novità fiscali Il DL n. 87, rubricato "Disposizioni urgenti per la dignità del lavoratori e delle imprese", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n Tra le novità fiscali di maggior rilievo per i liberi professionisti si segnalano: l'esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti ("split payment") per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo d'acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/73; la modifica del "redditometro" mediante l'abrogazione del DM , attuativo dell'accertamento sintetico, con effetto a decorrere dai controlli ancora da eseguire relativi al 2016 e agli anni successivi; la proroga al del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. "spesometro") relativa ai dati del terzo trimestre 2018; Si segnala che le disposizioni relative al differimento dell'obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti non sono state inserite nel testo del decreto "dignità", essendo confluite in un precedente decreto legge (DL n. 792). Entrata in vigore e conversione in legge Il decreto c.d. "dignità" entra in vigore il e dovrà essere convertito in legge entro l' In ordine: 2. Esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti ("split payment") È introdotto il co. 1-sexies nell'art. 17-ter del DPR 633/72 al fine di prevedere l'esonero dal meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/73. Meccanismo dello split payment Il meccanismo dello split payment prevede che per le operazioni effettuate nei confronti dei cessionari o committenti individuati dall'art. 17-ter co. 1, 1-bis e 1-quinquies del DPR 633/72 (es. Amministrazioni Pubbliche, enti pubblici economici, fondazioni partecipate dalla PA, società controllate o partecipate dalla PA, enti pubblici gestori di demanio collettivo con esclusione delle operazioni afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico), per le quali tali soggetti non siano debitori d'imposta, l'iva sia versata da quest'ultimi con le modalità previste dal DM e successive modifiche e integrazioni. Finalità dell'esonero L'esonero in esame permette ai soggetti passivi, i quali subiscono già la ritenuta fiscale sul compenso, di evitare l'ulteriore "aggravio finanziario" derivante dal mancato incasso dell'iva sull'operazione addebitata in rivalsa al committente con la conseguente possibile formazione di crediti IVA. D'altra parte, il ritorno alla modalità ordinaria di assolvimento dell'imposta può esporre il prestatore al rischio pagina 3 / 8

4 di anticipare l'imposta, qualora il cliente pretenda l'emissione della fattura e poi l'incasso avvenga decorso il termine di versamento previsto per la liquidazione periodica interessata. Ritenute fiscali interessate dall'esonero L'esonero dalla scissione dei pagamenti riguarda i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/7321. Un esonero simile era già stato previsto in passato dall'art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72, il quale è stato successivamente abrogato dall'art. 1 co. 1 lett. c) del DL n a decorrere dalle prestazioni fatturate a partire dall' e la cui imposta è divenuta esigibile da tale data. Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni Per la sospensione dei pagamenti nei confronti di beneficiari che risultano inadempimenti al versamento di somme superiori a 5.000,00 euro derivanti da cartelle di pagamento notificate (art. 48 bis del DPR 602/73), l'esonero dal meccanismo dello split payment comporta che la PA dovrà considerare, nel computo della citata soglia, anche l'iva e non solo l'imponibile. Decorrenza La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto "dignità"). 3. Modifiche al redditometro L'art. 10 del decreto "dignità" ha apportato alcune modifiche in tema di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche. Con effetto dal periodo d'imposta 2016, viene abrogato il DM , attuativo dell'accertamento sintetico così come riformato dal DL 78/2010. Esso, quindi, continua ad operare per gli accertamenti sino all'anno 2015, i cui termini di decadenza, ex art. 43 del DPR 600/73, spirano il Poi, si afferma che, in ogni caso, l'abrogazione non opera per gli inviti a comparire e per gli altri atti ex art. 38 co. 7 del DPR 600/73, per gli anni sino al Nel contempo, viene modificato il co. 5 dell'art. 38 del DPR 600/73, prevedendo che i decreti attuativi dell'accertamento sintetico devono essere approvati "sentiti l'istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti". Implicitamente, dunque, si afferma che ci saranno nuovi decreti attuativi, che avranno come base normativa primaria sempre l'art. 38 del DPR 600/73, che, per quanto riguarda le prescrizioni in tema di determinazione della base imponibile, non è stato modificato né, tanto meno, abrogato. pagina 4 / 8

5 4. Comunicazione dei dati delle fatture del III trimestre 2018 Per i soggetti passivi IVA che nel 2018 trasmettono la comunicazione dei dati delle fatture con cadenza trimestrale, il termine per l'invio dei dati del terzo trimestre 2018 viene posticipato dal al Invece, per i soggetti che hanno optato per la comunicazione dei dati con cadenza semestrale, vengono confermati i seguenti termini di invio: per i dati del primo semestre 2018; , per i dati del secondo semestre Quadro normativo L'art. 21 del DL 78/2010 prevede, per la generalità dei soggetti passivi IVA, l'obbligo di inviare all'agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, nonché delle relative variazioni. In base alla norma, la trasmissione è effettuata con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, fatta eccezione per i dati del secondo trimestre da inviarsi entro il 16 settembre. Tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1-ter del DL n. 148, i dati delle fatture relative al 2018 possono essere inviati, alternativamente: con cadenza trimestrale; con cadenza semestrale. Si ritiene in proposito che, pur in assenza di specifici chiarimenti, l'opzione per l'una o l'altra periodicità possa essere esercitata mediante comportamento concludente adottato dal soggetto passivo. Inoltre, la legge di bilancio 2018, al fine di evitare sovrapposizioni con altri adempimenti, ha posticipato dal al il termine per la trasmissione dei dati delle fatture relative al secondo trimestre 2018 e al primo semestre Comunicazione "trimestrale" I soggetti che nel 2018 trasmettono i dati delle fatture con cadenza trimestrale, a seguito delle modifiche del decreto c.d. "dignità", inviano la comunicazione secondo i seguenti termini: per il primo trimestre 2018; per il secondo trimestre 2018 (in quanto il è una domenica)18; sia per il terzo che per il quarto trimestre Infatti, l'art. 11 del decreto in commento stabilisce che, con riguardo all'adempimento comunicativo di cui all'art. 21 del DL 78/2010, i dati relativi al terzo trimestre 2018 possono essere trasmessi entro il (rinviando così di tre mesi la scadenza precedentemente fissata al ). Comunicazione "semestrale" pagina 5 / 8

6 I soggetti che nel 2018 hanno optato per l'invio dei dati delle fatture con cadenza semestrale, ai sensi dell'art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 148/2017, trasmettono la comunicazione secondo i termini seguenti: per il primo semestre 2018 (in quanto il è una domenica); per il secondo semestre Come già illustrato, il rinvio del termine dal al è stato disposto dall'art. 1 co. 932 della L. 205/2017. Tuttavia, il DL 87/2018, modificando l'art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 148/2018, esplicita tali scadenze per i soggetti che effettuano la trasmissione con cadenza semestrale. Regime sanzionatorio In caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa, pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre, con riduzione alla metà (ossia 1,00 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre), se la trasmissione o la rettifica dei dati sono effettuate entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita. Abolizione dell'obbligo comunicativo dal 2019 A decorrere dall' , in ragione dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture è abolita. RISPOSTE AI QUESITI In merito all Iva che si applica quando si acquista una caldaia ho avuto una discussione se si applica il 22% oppure il 10%... L Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IVA dei c.d. beni significativi impiegati per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio: le forniture di beni che costituiscono una parte significativa delle forniture effettuate nell ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, sono soggette all aliquota IVA del 10% soltanto fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi, mentre sul valore residuo si applica l aliquota IVA ordinaria. Si ricorda, inoltre, che i beni si qualificano come significativi quando il relativo valore è superiore alla metà di quello del corrispettivo pattuito per l intervento di recupero. Secondo quanto chiarito dalla circ. 15/2018, la disciplina in materia di beni significativi, di fatto, assume rilevanza soltanto in caso di interventi di pagina 6 / 8

7 manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, e a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione. Invece, per gli interventi pesanti (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), l aliquota IVA del 10% si applica in forza delle disposizioni più favorevoli di cui ai n. 127-terdecies e 127- quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72. Se l intervento di recupero non ha ad oggetto l installazione del bene significativo, bensì la sola sostituzione di una componente staccata del bene stesso (già installato), il valore della parte staccata va incluso in quello della prestazione di servizi e assoggettato alla relativa aliquota IVA. Si fornisce l esempio della sostituzione del bruciatore della caldaia già installata. La circ. 15/2018 chiarisce, inoltre, che devono considerarsi funzionalmente autonomi rispetto agli infissi (e dunque non concorrono alla base imponibile del bene significativo): le tapparelle e analoghi sistemi oscuranti (es. scuri o veneziane); le zanzariere; le inferriate o grate di sicurezza. Costituisce eccezione l ipotesi in cui le tapparelle e le zanzariere risultino strutturalmente integrate negli infissi. Con riguardo alla determinazione del valore dei beni significativi, la circ. 15/2018 precisa che, se il bene è prodotto dal prestatore che esegue l intervento di recupero, il relativo valore coincide con quello del costo di produzione comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del bene. In particolare, il costo di produzione, che non può essere inferiore a quello delle materie prime e della manodopera impiegata, va determinato tenendo conto del principio contabile OIC 13, secondo cui assumono rilevanza, oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, anche i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione (es. ammortamento di beni materiali e immateriali, manutenzioni e riparazioni), escludendo, invece, i costi generali e amministrativi, nonché i costi di pagina 7 / 8

8 distribuzione. Se invece il bene è prodotto da un soggetto diverso dal prestatore del servizio, il relativo valore non può essere inferiore a quello d acquisto. Nel costo di produzione o nel costo di acquisizione presso terzi non può in ogni caso essere computato il c.d. mark-up, ossia il margine aggiunto dal prestatore per determinare il prezzo finale di cessione del bene al cliente. Nell ambito della fattura emessa per l intervento di recupero, il valore dei beni significativi deve essere indicato distintamente rispetto al valore complessivo dell operazione, anche quando l operazione sia interamente soggetta ad aliquota IVA del 10%. In caso di interventi complessi, comprensivi dell installazione di più beni significativi, il prestatore deve indicare separatamente il corrispettivo dell intervento e il valore dei beni significativi forniti, riportando il valore di ciascun bene ovvero il valore complessivo di tutti i beni significativi. Poiché la norma interpretativa di cui all art. 1 co. 19 della L. 205/2017 ha efficacia retroattiva, viene chiarito che devono essere abbandonate le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in esame. La disposizione non incide, però, sui rapporti esauriti. Sono fatti salvi eventuali comportamenti difformi (es. erronea determinazione del valore dei beni significativi, emissione di fatture prive dei dati previsti in forza della norma) tenuti fino alla data della sua entrata in vigore ( ). Si augurano a tutti i lettori della Newsletter fiscale buone ferie con l avvertenza che i predetti argomenti potrebbero nel frattempo subire modifiche e/o aggiornamenti. Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e nuovi quesiti. pagina 8 / 8

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