dell imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell imposta.

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Transcript:

Spesometro 2013 Comunicazione operazione rilevanti ai fini IVA L articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd spesometro ). Per le operazioni relative all anno solare 2012 la scadenza dell invio è fissata come segue: a) entro il 12 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione IVA mensile; b) entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri soggetti, compresi quindi anche le associazioni in regime fiscale Legge 398/1991. Nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 02/08/2013 sono contenute le prime istruzioni relative allo Spesometro 2013, corredate dal modelli di comunicazione. Soggetti obbligati e soggetti esclusi dalla comunicazione Il Provvedimento conferma che sono obbligate alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell imposta. Quindi, come per l anno passato, anche le associazioni sono obbligate ad inviare la comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini Iva e, quindi anche le ASD titolari di partita IVA limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali (ad esempio prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazione) ) comprese quelle in regime forfetario legge 398/91. Sono escluse da tale adempimento le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale e come tali non hanno la Partita Iva ma solo il codice fiscale.

Operazioni da inserire nella comunicazione Vanno comunicate con riferimento all anno 2012: le operazioni effettuate per le quali è stata emessa fattura le operazioni ricevute da parte di soggetti titolari di partita Iva (ad es fornitori) per acquisti fatti nell esercizio di impresa ATTENZIONE Diversamente da quanto fatto nell anno precedente (comunicazione presentata ad aprile 2012 riferita all anno 2011) non ha più importanza l importo di queste fatture: bisogna comunicare anche quelle di valore inferiore a tremila euro. Solo per le operazioni senza obbligo di fatturazione rimane invece vigente il limite di euro tremilaseicento, iva inclusa. Ne consegue che l associazione dovrà comunicare anche i corrispettivi non fatturati, ma risultanti da scontrino fiscale o ricevuta fiscale, qualora di importo unitario superiore ad 3.600. Nessuna comunicazione deve essere fatta in relazione: alle entrate c.d. istituzionali quali le quote associative e i corrispettivi specifici ex art 148 3 comma TUIR; alle fatture ricevute per acquisti inerenti alla sfera istituzionale Per gli acquisti di beni e servizi "promiscui", cioè riferiti indistintamente alla sfera commerciale e a quella istituzionale, dovrebbero essere oggetto di comunicazione per l'intero importo, e ciò in quanto oggetto della registrazione nei registri IVA è l intera fattura, ancorché la detrazione dell imposta avvenga solo parzialmente.

Se, invece, per scelta del sodalizio sportivo, la detrazione dell imposta addebitata in sede di acquisto del bene o del servizio "promiscuo" non è stata esercitata, in ragione della difficoltà di individuare la parte imputabile alla sfera commerciale, sembrerebbe corretto non comprendere l operazione nella comunicazione, sempreché l'ente non abbia computato tale fattura fra gli acquisti promiscui ai fini delle imposte sui redditi. Operazioni non soggette alla comunicazione. Oltre alle operazioni inerenti alla sfera istituzionale, i sodalizi sportivi non dovranno comunicare, al pari di tutti gli altri soggetti, una serie di operazioni già soggette ad altri obblighi di comunicazione tra le quali si segnalano le seguenti a) le importazioni e le cessioni all esportazione; b) le operazioni intracomunitarie (già oggetto di comunicazione con modello Intra); c) le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria tra cui in via non esaustiva: Contratti di somministrazione di Energia Elettrica; Contratti di Assicurazioni; Contratti d'appalto, somministrazione e trasporto; Utenze telefoniche; Premi assicurativi esteri; Utenze idriche; Utenze del gas; d) le operazioni attive e passive pari o superiori a euro 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi ai fini Iva (soggetti non in possesso di P.Iva), non documentate da fatture, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Modalità di predisposizione della comunicazione La comunicazione può essere effettuata inviando i dati: in forma analitica; ovvero, in forma aggregata. L'opzione esercitata, tramite il modello allegato al provvedimento direttoriale, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di trasmissione sostitutiva. L opzione per l'invio dei dati in forma aggregata non è, tuttavia, consentita per la comunicazione relativa alle seguenti fattispecie: a) acquisti da operatori sanmarinesi; b) operazioni con produttori agricoli di cui all art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972; c) acquisti di beni e prestazioni di servizi legate al turismo di cui sopra. Per i dati da comunicare in forma analitica o in forma aggregata si rimanda al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 02/08/2013 Le problematiche per la compilazione dello spesometro per le ASD in 398/91 Permangono dubbi su come devono compilare la comunicazione quei soggetti che si sono avvalse del regime forfetario (ai fini Iva e delle imposte sui redditi), previsto dalla L. 398/91 Tali associazioni, infatti, sono tenute all obbligo di registrazione nell apposito prospetto di cui al D.M. dell'11.02.97. solo per le fatture emesse, mentre per quanto concerne gli acquisti il comma 4 dell art. 2 della L. n. 398/1991 non prevede la registrazione ma solo l obbligo di numerarle progressivamente per anno solare e di conservarle. Ciò in quanto le operazioni passive non hanno alcun effetto nella determinazione dell imposta da versare visto che nel regime della L. n. 398/1991 si fa riferimento solo alle operazioni attive e che l IVA da versare viene determinata a forfait sull imposta a debito.

Poiché il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell IVA richiede la data di registrazione si potrebbe ritenere che nessun obbligo di comunicazione competa per gli acquisti. Sarebbe tuttavia più che mai auspicabile che l Agenzia delle Entrate provveda a chiarire se la compilazione dello spesometro possa ritenersi esaurita nella sola indicazione delle operazioni attive. Periodo di riferimento Trattandosi di un adempimento IVA occorrerà fare riferimento alle operazioni relative all attività commerciale poste in essere nell anno solare e ciò anche nell ipotesi in cui l ente sportivo abbia scelto di operare con un esercizio di durata diversa dall anno solare stesso (ad. es. 01/09 31/08 dell anno successivo). Quando si invia la comunicazione Per le operazioni relative all anno solare 2012 la scadenza dell invio è fissata come segue: a) entro il 12 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione IVA mensile; b) entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri soggetti, compresi quindi anche le associazioni in regime fiscale Legge 398/1991. A partire dal prossimo anno, quindi per le comunicazioni relative all anno solare 2013, la scadenza annuale dell invio sarà: c) entro il 10 aprile di ogni anno per i soggetti con liquidazione IVA mensile; d) entro il 20 aprile di ogni anno per tutti gli altri soggetti, compresi quindi anche le associazioni in regime fiscale Legge 398/1991

Modalità di invio della comunicazione La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica: direttamente dal contribuente tramite un intermediario abilitato Scaduti i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione. L omesso invio della comunicazione o la trasmissione di dati incompleti o non veritieri comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.