ARTICOLO PUBBLICATO SU IL FOGLIO DEL 6.12.2013. Lettera aperta al Commissario Olli Rehn



Documenti analoghi
Anno Europeo dei. Rita Sassu Europe for Citizens Point

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

Nota di approfondimento

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

I requisiti per la pensione di vecchiaia 41 REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO EX L. 335/1995

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Conservazione elettronica della fatturapa

News per i Clienti dello studio

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI, DALL ORIGINE AI GIORNI

II.11 LA BANCA D ITALIA

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

Prospettive per l EGE: legge 4/2013. Michele Santovito. 9 maggio 2014

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI

LE GARANZIE DI ESECUZIONE. IL PERFORMANCE BOND

STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ

CODICE ETICO. Sommario MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

20 anni di cittadinanza europea

INDAGINE PROFESSIONI A CONFRONTO: COME I RELATORI PUBBLICI E I GIORNALISTI ITALIANI PERCEPISCONO LA PROPRIA PROFESSIONE E QUELLA DELL ALTRO

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR e del DM Luciano Nigro

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA,

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Autore: Luca Masi Versione: 8/3/2012. Capire le caratteristiche di un bando e valutare se preparare il progetto: appunti, domande e riflessioni.

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

Nome modulo: ANALISI ED ILLUSTRAZIONE DEI RUOLI PREVISTI NELL ORGANIZZAZIONE

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

f(x) = 1 x. Il dominio di questa funzione è il sottoinsieme proprio di R dato da

N NUOVO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO Accademia Club

Il sistema monetario

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

BATTERIA N. 3. 1) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli affidamenti diretti a società in house..

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Orientamenti e raccomandazioni

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno ore 10,00

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno ore 10,00

In convenzione con DELLA TOSCANA $ $ 5 ( *2 / $ 0(172

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Nuovo art. 4 St. Lav. e privacy

Convegno Federconsumatori Toscana. Al centro i cittadini. Equità, tutela e partecipazione nei servizi pubblici locali

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

L n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

RISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE

Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS. Mishkin, Eakins, Istituzioni e mercati finanziari, 3/ed.

Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame

VALORI ECONOMICI DELL AGRICOLTURA 1

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Fuoribusta, lavoro in nero ed orari di lavoro: le sanzioni applicabili

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 ME Rev.2

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Prestito vitalizio ipotecario

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

Transcript:

ARTICOLO PUBBLICATO SU IL FOGLIO DEL 6.12.2013 Lettera aperta al Commissario Olli Rehn Gentile Commissario, Ho letto nei trascorsi giorni su La Repubblica e su La Stampa, quotidiani le cui informazioni sono da ritenersi attendibili, frasi a Lei attribuite. Ieri Lei si è incontrato con il Presidente del Consiglio italiano. Sull esito delle conversazioni non si leggono notizie precise. Lo si deve all accumularsi di nuovi problemi ed alla scarsa chiarezza formale che da qualche tempo caratterizza i rapporti tra l UE e gli Stati membri. Mi pongo una domanda. Le è stato attribuito un preannuncio di quanto l Unione potrebbe fare. E legittimo? E corretto? E utile? Ritengo di no. L anticipazione di provvedimenti non ancora formalizzati genera turbamenti nei rapporti tra il governo dello Stato membro ed i cittadini, mina la fiducia nei confronti dello Stato, influisce sulle decisioni dei mercati. E un costume che si è diffuso nei rapporti tra UE e Stati membri. Genera confusione. Nella situazione grave in cui versano parecchi degli Stati senza deroga, l eurozona e la stessa Unione, attenersi al Trattato in vigore, e solo al Trattato, è indispensabile. E dovere della Commissione europea rispettare il Trattato e farlo rispettare. E diritto dello Stato membro esigerne la scrupolosa attuazione. Se non erro, Lei ha assunto funzioni di Commissario europeo il 22 novembre 2004. E probabile, e lo darei addirittura per certo, che nell assumere l Ufficio, Lei non sia stato informato che negli anni dal 1996 al 1.1.1999, gli organi competenti dell Unione, con una operazione illecita, nella sostanza truffaldina, a partire dalla data prescritta per il lancio dell euro (1.1.1999), avevano sostituito la disciplina giuridica posta dal Trattato sull Unione (Maastricht) a base della nuova moneta, l euro, con una diversa, anzi opposta, quella del reg. 1466/97. Sintetizzo, in un modo che

spero risulti sufficientemente chiaro, la differenza tra le due discipline. Il TUE, con una clausola giuridicamente qualificabile come essenziale, vincolava il sistema ad un obiettivo preciso, quello di realizzare uno sviluppo sostenibile, armonioso, non inflazionistico e che rispetti l ambiente, che garantisse anche un elevato livello di occupazione e di protezione sociale (art. 2 TUE). La crescita era la controprestazione dell Unione a fronte della rinuncia all esercizio della propria sovranità cui gli Stati si assoggettavano con l adesione all euro. Il compito di realizzare l obiettivo è stato affidato dal TUE (Maastricht) agli Stati membri. Vi avrebbero provveduto, nell interesse proprio ed insieme dell Unione, avvalendosi di due specifici poteri. Avrebbero perseguito ciascuno una propria politica economica, il cui oggetto si sarebbe esteso a tutti gli aspetti della convivenza, anche quelli economici, non dipendenti dalla disciplina della moneta. L Unione si sarebbe limitata a coordinare gli Stati con direttive di massima. Distintamente veniva garantito agli Stati, nel settore specifico della moneta, un secondo potere, quello di indebitarsi entro limiti indicati che avrebbero evitato che la crescita assumesse carattere inflazionistico. Al regolamento 1466/97, hanno fatto seguito due regolamenti, il n. 1055/2005 ed il n. 1175/2011. Entrambi si sono collocati nel solco del primo, aggravandone la disciplina. Le date mi fanno ipotizzare che Lei abbia concorso alla deliberazione sia della proposta, che della adozione del secondo come del terzo regolamento, assumendone la corresponsabilità. Negli stessi anni in cui i regolamenti del 2005 e del 2011 si aggiungevano al primo, al TUE (Maastricht) subentravano i Trattati di Amsterdam e di Lisbona, quest ultimo in vigore dal 1 dicembre 2009. Il secondo ed il terzo Trattato riproducono testualmente, per la parte che interessa, le disposizioni del TUE. Non le sembra assurdo che, nonostante la entrata in vigore dei nuovi Trattati, la Commissione, di cui Lei fa parte 2

ormai da dieci anni con responsabilità crescenti, abbia persistito nell applicare i regolamenti orientati in una direzione del tutto opposta? Poiché al 1.1.1999 la condizione di un bilancio in pareggio era presente solo in qualcuno dei Paesi membri, forse soltanto in uno, doveva essere chiaro che per tutti gli altri il risultato del pareggio avrebbe potuto essere realizzato solo se fosse stato ammesso l impiego degli strumenti indispensabili. In concreto i poteri attribuiti dal TUE agli Stati. L obbligo generalizzato del pareggio del bilancio li aveva invece soppressi. Era prevedibile che dai tre regolamenti sarebbe derivata non crescita, ma depressione. I dati statistici, univoci ed impietosi, lo confermano. Nelle classifiche delle economie che sono cresciute meno fino al decennio dal 1990 al 2000 non era presente nessuno degli Stati UE. Nel decennio posteriore al vincolo della parità del bilancio, dal 2000 al 2010, nella graduatoria dei 35 peggiori, figurano l Italia al terzo posto, la Germania al decimo, la Francia al quattordicesimo, più altri 10 Paesi euro. Si deduce che il fattore depressivo che attanaglia l eurozona e più in generale l Unione deve essersi prodotto tra il 1999 ed il 2000. Se ne trova uno solo, il vincolo del pareggio del bilancio, imposto con regola generale agli Stati euro. E questo il fattore comune della quindicennale depressione dei Paesi europei. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Una depressione generalizzata e progressiva, disoccupazione, imprese costrette a cessare l attività, caduta della domanda, deperimento del territorio e dei beni culturali ed ambientali, senso di impotenza, inefficienza delle istituzioni, spazi crescenti di corruzione e di illiceità. E tanto altro. Sono persuaso che i titolari degli organi che hanno realizzato l operazione surrettizia di sostituzione della disciplina del regolamento a quella dettata per l euro dal TUE (Maastricht) non fossero consapevoli delle conseguenze che si sarebbero prodotte. Di queste una è tra tutte la più grave e nello stesso tempo la più ignorata. Con la eliminazione di ogni potere degli Stati in materia monetaria ed economica i regolamenti hanno eliminato 3

le condizioni della democrazia la cui base è costituita dal potere periodico di voto con il quale i cittadini influiscono sugli indirizzi che il Governo adotterà, ai cui effetti gli stessi cittadini saranno assoggettati. Non si può influire sui governi se i governi sono stati privati della titolarità di qualsiasi potere. I governanti dei Paesi membri che accedessero alla applicazione del regime instaurato con i regolamenti, in sostituzione di quelli contemplati dai Trattati debitamente ratificati, potrebbero, loro malgrado, trovarsi coinvolti in processi nazionali per attentato alla Costituzione. La responsabilità si estenderebbe ai Commissari europei. Anche nelle condizioni di progressiva e generalizzata depressione, nella conformazione determinata dalla surrettizia applicazione dei regolamenti, i titolari di responsabilità nell Unione e negli Stati membri restano assoggettati alle condotte imposte, senza potersene discostare. Col tempo si formano usi applicativi. Ma il dato formale è decisivo. Se vige una fonte di rango superiore è a questa che bisogna attenersi. E un dovere assoluto, specie nel caso in cui l applicazione corretta dei Trattati sia l unico mezzo per uscire dalla gabbia in cui si è rinchiusi, per tornare al regime di libertà umana, di progresso e di democrazia in funzione del quale i Trattati sono stati stipulati. L autore delle singole condotte, in caso di violazione dei Trattati, ne assume intera la responsabilità. Secondo le notizie pubblicate, Lei avrebbe fatto riferimento ad un tetto del 3% nell indebitamento, alla necessità di rispettare annualmente l equilibrio del bilancio, all obbligo di introdurre misure strutturali. Nessuno di questi adempimenti è previsto dal Trattato di Lisbona in vigore dal 1 dicembre 2009. L art. 126 TFUE, nel n. 2, lett. a), secondo alinea, dispone che si può andare oltre il 3% nell indebitamento se il superamento sia solo eccezionale o temporaneo. L eccezionalità e la connessa temporaneità sussistono quando il superamento sia dovuto ad eventi al di fuori del controllo dello Stato membro. Nel nostro caso l evento è identificabile nell obbligo del pareggio del bilancio imposto a tutti gli Stati membri, al quale è stato aggiunto 4

l obbligo di attenersi al programma approvato dalla Commissione distintamente per ciascuno Stato. Nell art. 126 TFUE non si rinviene una qualsiasi clausola che, in modo diretto o indiretto, possa addursi a sostegno della pretesa di impartire istruzioni specifiche agli Stati. E quanto alle strutture, nell art. 126 TFUE non ve ne è alcun cenno, né diretto né indiretto. E disposto Lei ad assumersi la responsabilità di comportamenti illeciti cui si connettono gravi responsabilità? Una esposizione completa del quadro istituzionale europeo è contenuta nel Saggio di verità sull Europa e sull euro, inserito nel mio sito e riprodotto per intero, per sua autonoma iniziativa, sul quotidiano Il Foglio, che ospita oggi questa mia. La mia lunga esperienza accademica, professionale, politica, mi induce a suggerirle di assoggettare le considerazioni che le ho esposte e le conclusioni del saggio ad un critica severa. Sono a disposizione, sua e dei suoi uffici, per qualsiasi delucidazione. La mia responsabilità è diversa, ma forse non inferiore alla sua. Se venisse dimostrato che le riflessioni e le conclusioni che ne traggo sono erronee per incompletezza o per inesattezza dei dati statistici o documentali o per illogicità nell argomentazione, ne darei pubblicamente atto, in modo immediato. E la sanzione massima che può imporsi ad un antico e, se posso permettermi di aggiungere, rispettato accademico. Mi auguro di avere occasione di conoscerla di persona. Con cordialità ed auguri di buon lavoro! Giuseppe Guarino Roma, 5 dicembre 2013 5