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Il regolamento di disciplina individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli alunni con riferimento ai doveri elencati nell' art. 3 del DPR 249/98, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Riferimenti normativi: DPR 24 giugno 1998, n.249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n.175) modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n.293) A1. MANCANZE DISCIPLINARI Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti: 1. Ritardi ripetuti. 2. Negligenza nello studio e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. 3. Abbigliamento non adeguato e poco conveniente. 4. Ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni scuola-famiglia. 5. Linguaggio scorretto. 6. Utilizzo del telefono cellulare o smartphone nei locali scolastici. 7. Fumo di sigarette nei locali scolastici e negli ambienti adiacenti alla scuola. 8. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali. 9. Danneggiamenti o sottrazione di oggetti ai compagni e all Istituzione. 10. Offese ai compagni.

11. Offese al personale docente e non docente. 12. Atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti. 13. Episodi di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli perpetrati singolarmente o in gruppo. A2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (estratti dall Art. 4 del DPR). 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 4. Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal. 6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. A3. SANZIONI DISCIPLINARI Tutte le sanzioni disciplinari elencate nella seguente tabella sono indicative. Il suddetto D.P.R. n. 249/1998 (e successive modifiche) Statuto delle studentesse e degli studenti, assegna al la competenza sulle sanzioni che vanno fino all allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 15 gg. Tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti (scuola second. di II grado) e i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari 1. Ritardi ripetuti. Dopo tre ritardi superiori a 5 minuti, l'alunno deve essere accompagnato da uno dei genitori. Organo che adotta il provvedimento disciplinare Professore coordinatore di classe Il docente si riserva inoltre, nel caso della presente mancanza e delle successive di seguito elencate, la facoltà di contattare direttamente e repentinamente la famiglia tramite comunicazione telefonica qualora lo ritenga opportuno al fine di garantire il rispetto delle regole nonché la tutela stessa del minore. 2. Negligenza nello studio, nell organizzazione del materiale e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. 3. Abbigliamento non adeguato e poco conveniente. Dopo tre dimenticanze di materiale o Professore della materia mancata esecuzione di compiti in ogni singola materia, nota didattica sul registro e comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario negli appositi spazi; se la negligenza persiste, convocazione dei genitori tramite lettera. Qualora la mancata consegna riguardi un compito di particolare importanza la cui scadenza era stata con chiarezza ribadita dal docente, quest ultimo può decidere di registrare la nota didattica anche qualora non si tratti della terza dimenticanza. Comunicazione alla famiglia tramite Professore coordinatore di nota sul diario negli appositi spazi; se classe la mancanza persiste, convocazione dei genitori tramite lettera. 4. Ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare eventuali comunicazioni scuolafamiglia. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario negli appositi spazi; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori tramite lettera. 5. Linguaggio scorretto L alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall insegnante e dal Dirigente. Eventuale nota disciplinare. Potrà essere convocato il Professore coordinatore di classe Docente che rileva la mancanza

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo che adotta il provvedimento disciplinare genitore e, se l episodio dovesse ripetersi, l alunno in questione subirà Dirigente Scolastico un giorno di sospensione previa (richiamo e procedura di registrazione dell accaduto sul diario e sospensione se adottata) sul registro di classe (nota disciplinare). 6. Utilizzo del telefono cellulare o smartphone nei locali scolastici. 7. Fumo di sigarette nei locali scolastici o negli ambienti adiacenti alla scuola. Vedi allegato 1 Vedi allegato 1 Comunicazione alla famiglia; nota disciplinare; richiamo del Dirigente; provvedimento disciplinare adottato dal sino all eventualità di sospensione dalle attività didattiche. Docente che rileva la mancanza Professore coordinatore di classe 8. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali. 9. Danneggiamenti o sottrazione di oggetti ai compagni o all Istituzione. L'alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante e dal Dirigente. Eventuale nota disciplinare o provvedimento in relazione alla gravità o intenzionalità del danneggiamento. Se gli arredi e le pareti vengono sporcati, l'alunno o gli alunni devono provvedere alla loro pulizia anche in orario extrascolastico; se gli arredi e le pareti vengono danneggiati, l'alunno o gli alunni devono risarcire i danni. L'alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante e dal Dirigente. Risarcimento del danno, restituzione del maltolto e ammonimento scritto (nota disciplinare). Eventuale Dirigente Scolastico (richiamo e procedura di sospensione se adottata) Docente che rileva la mancanza Dirigente Scolastico per l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento Dirigente Scolastico in caso di mancato risarcimento Docente che rileva la mancanza Dirigente Scolastico v. sopra

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari provvedimento disciplinare in relazione alla gravità o intenzionalità del danneggiamento Organo che adotta il provvedimento disciplinare Dirigente Scolastico v. sopra 10. Offese ai compagni. L'alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante e dal Dirigente. Potranno essere assegnati compiti o ricerche da svolgere a casa o a scuola; eventuale nota disciplinare e convocazione del genitore, nonché provvedimento disciplinare in relazione alla gravità o alla reiterazione dell offesa. Docente che rileva la mancanza Dirigente Scolastico 11. Offese al personale docente e non docente. Nota disciplinare, richiamo da parte del Dirigente, convocazione dei genitori, sospensione dalle lezioni per offese gravi e/o reiterate (art. 4 comma 7 del DPR 26.06.1998). Dirigente Scolastico e Docente (richiamo) Per la sospensione fino a 15 giorni:. 12. Atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti. A seconda della gravità del fatto: 1. nota disciplinare; 2. convocazione dei genitori; 3. esclusione da viaggi d'istruzione e dalle attività extrascolastiche; 4. sospensione dalle lezioni. Dirigente Scolastico e Docente (richiamo) Per la sospensione fino a 15 giorni:. 13. Episodi di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli perpetrati singolarmente o in gruppo. A seconda della gravità o della reiterazione del fatto: 1. nota disciplinare; 2. convocazione dei genitori; 3. esclusione da viaggi d'istruzione e dalle attività extrascolastiche; 4. sospensione dalle lezioni. Dirigente Scolastico e Docente (richiamo) Per la sospensione fino a 15 giorni:. Note disciplinari Dopo tre note disciplinari gravi debitamente motivate su registro elettronico, nonché riportate al contempo sul diario dell alunno per conoscenza alla famiglia, il consiglio di classe può decidere di procedere alla

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo che adotta il provvedimento disciplinare sospensione dell'alunno. Per tutte le mancanze potranno essere assegnati ulteriori compiti, incarichi o ricerche da svolgere a casa o a scuola; potrà essere sospesa la ricreazione, potranno essere previste forme di sospensione con obbligo di ricerca e studio, anche assistito. Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti all interno della sede scolastica (locali e area cortiliva), sia durante che al di fuori delle ore di lezione, nonché durante le attività integrative deliberate dalla scuola svolte anche in luoghi esterni (viaggi di istruzione, visite guidate, conferenze, spettacoli, attività facoltative, gruppi sportivi, ecc.). Si ribadisce che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe (art. 4 DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007). L adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Nel caso in cui uno dei membri sia un genitore dello studente o degli studenti coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) o negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, il membro interessato sarà sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti la seduta si svolgerà regolarmente senza i membri coinvolti. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da agevolare il rientro nella comunità scolastica. Per infrazioni molto gravi può essere disposto l allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l allontanamento fino al termine dell anno scolastico, l esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all esame di stato conclusivo del primo ciclo d istruzione. Tale sanzione è comminata dal Consiglio d Istituto. L adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. Nel caso in cui uno dei membri sia un genitore dello studente o degli studenti coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) o negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, il membro interessato sarà sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti la seduta si svolgerà regolarmente senza i membri coinvolti.

A4. SANZIONI CHE COMPORTANO L ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA SCOLASTICA: comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito e audizione in contraddittorio. La comunicazione dell avvio del procedimento disciplinare viene notificata per iscritto ai genitori dell alunno (convocazione verbalizzata, lettera a mano). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) dello studente e della famiglia e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali, raccolte durante una precedente fase istruttoria. Il docente che ha rilevato il comportamento illecito invierà una dettagliata relazione sull accaduto al Dirigente Scolastico. La convocazione dell alunno e della famiglia per il contraddittorio consente l esercizio del diritto alla difesa. Lo studente sarà ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o dal coordinatore di classe. Dell audizione viene redatto dettagliato verbale. Dopo l audizione il Dirigente Scolastico rinvia gli atti al o al Consiglio d Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. Il Dirigente Scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi. B. ORGANO DI GARANZIA (estratti dall Art.5 del DPR) 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art.5 Comma 1). Qualora l organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (nota 31 luglio 2008). 2. L Organo di Garanzia decide, su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all interno della scuola in merito all applicazione del presente regolamento. 3. Il Direttore dell ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati

nell ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 4. L Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall Amministrazione. 5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l Organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all interno dell Organo di Garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. Esso resta in carica per tre anni scolastici. Il docente e i genitori sono nominati dalla corrispettiva componente del Consiglio di Istituto. Nella stessa modalità vengono nominati anche membri supplenti che subentrano nell Organo di Garanzia qualora sussistano casi di incompatibilità. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni dell Organo di Garanzia interno necessaria la maggioranza dei suoi membri (metà più uno). Non è ammessa l astensione. L Organo di Garanzia della appartenente all Istituto Comprensivo Carpi 3 è costituito da: N. 2 rappresentanti eletti dai genitori; N. 1 docente designato dal Consiglio d Istituto; Dirigente Scolastico (in funzione di Presidente). Verificato e approvato dal Dirigente Scolastico: Dott. Tiziano Mantovani

ALLEGATO 1 Divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. Direttive MPI di riferimento: prot. n. 30 del 15 marzo 2007; direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 A premessa di quanto segue si sottolinea che, con riferimento specifico alle suddette direttive, nonché al succitato DPR n.249, l uso del cellulare o altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le attività didattiche rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li utilizza che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. È dunque necessario che nei regolamenti d istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. La direttiva n.104 pone poi l accento sulla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali. La raccolta, la comunicazione e l eventuale diffusione di immagini e suoni deve aver luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall ordinamento e ponendo attenzione alla tutela prevista dall art. 10 del Codice Civile, rubricato Abuso dell immagine altrui (violazione che prevede sanzione amministrativa). La direttiva conclude pertanto affermando che i comportamenti connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità nell'ambito dei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Il nostro Istituto Scolastico prevede pertanto che sia FATTO DIVIETO di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici non autorizzati in tutti i locali e gli spazi della scuola. Qualunque infrazione al suddetto divieto verrà sanzionata su decisione del Consiglio di Classe ed in modo adeguato alla situazione specifica (fra i possibili provvedimenti: sospensione da attività scolastiche ed extra-scolastiche quali progetti, potenziamenti, gite e visite d istruzione, cineforum, laboratori proposti dall Istituto; sospensione dalle attività didattiche per un periodo non superiore ai 15 gg.). Qualora si verifichino episodi di trasgressione alla norma visibili o udibili, acquisizioni palesi di immagini, filmati o registrazioni vocali non autorizzate, il docente testimone dell'infrazione o chi per lui (personale ATA o esperti esterni autorizzati alla presenza nei locali scolastici)

provvede all immediata confisca del dispositivo, che verrà custodito in appositi spazi fino al ritiro da parte di un tutore legale. Seguirà nota ed eventuale provvedimento disciplinare stabilito dal, basati entrambi sul criterio di proporzionalità. Se si verificasse poi la pubblicazione su qualsiasi social network di immagini, filmati o registrazioni vocali acquisiti surrettiziamente e in modo non autorizzato nei locali e negli spazi della scuola, il responsabile di tale grave infrazione sarà sottoposto a provvedimento disciplinare stabilito a discrezione del (previa assegnazione di nota disciplinare su diario e registro), in base alle caratteristiche dell infrazione stessa; si rimanda inoltre in proposito alle suddette normative sulla privacy (d.lsg. 30 giugno 2003, n.196) e sull abuso dell immagine altrui (Art. 10 del Codice Civile). Solo in casi straordinari e con previa autorizzazione di un docente presente, è concesso l utilizzo di dispositivi elettronici, purchè finalizzato ad attività didattico-educative. Verificato e approvato dal Dirigente Scolastico: Dott. Tiziano Mantovani