QUESITI: PRENOTAZIONE 0376.775130 INVIO VIA FAX 0376.770151 Argomenti di oggi Le principali novità di Unico 2007 L impatto della nuova disciplina sugli immobili (quadri RA, RB e RL) Problematiche relative alla determinazione del redito d impresa Esame e relativi prospetti (quadro RF) Relatori: Fabrizio Giovanni Poggiani e Andrea Scaini 1 Le principali novità del 2007 di UNICO PF i nuovi termini di presentazione del modello le scadenze per i relativi versamenti le comunicazioni dell Agenzia delle entrate la residenza ed il domicilio fiscale al 1 gennaio 2007 l elezione di domicilio per la notifica la destinazione del 5 per mille dell Irpef gli acconti dell addizionale comunale la compensazione del debito ICI le modifiche alle sanzioni introdotte dalla Finanziaria 2007 le novità per la tassazione degli immobili 1
I nuovi termini di presentazione del modello Il comma 10, dell art. 37, d.l. 223/2006 ha anticipato i termini di presentazione delle dichiarazioni, come segue: Banca o Posta dal 2 maggio al 2 luglio 2007 Via telematica (*) entro il 31 luglio 2007 (*) Direttamente a cura del contribuente, tramite Entratel o Internet ovvero a cura degli intermediari abilitati Le nuove modalità di presentazione In seguito alle modifiche introdotte dal DL n. 223/2006, con decorrenza dal 1 gennaio 2007: il modello dei sostituti (770 ordinario) non può essere compreso nel modello UNICO 2007 e deve essere presentato in forma autonoma sono obbligati all invio telematico di UNICO 2007 i soggetti tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA a prescindere dal volume d affari e dei modelli relativi ai dati per l applicazione dei Parametri o degli Studi di Settore 2
I nuovi termini di versamento delle imposte Iva a saldo entro il 16 marzo 2007 (o entro il 18.06 o 16.07.2007*) Imposte a saldo e acconto (**) entro il 18 giugno 2007 (o entro il 16 luglio 2007*) Gli importi dovuti e relativi al saldo 2006 ed al primo acconto 2006 possono essere rateizzati fino al mese di novembre 2007 con l applicazione degli interessi pari allo 0,50% per ogni mese (*) applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (**) il comma 142, articolo unico, Finanziaria 2007 ha introdotto il versamento dell acconto dell addizionale comunale IRPEF La modalità di versamento delle imposte Dal 1 gennaio 2007, tutti i soggetti dotati di partita iva hanno l obbligo di effettuare i versamenti delle imposte e dei contributi per mezzo di delega F24 esclusivamente in modalità telematica comma 49, articolo 37, d.l. n. 223/2006 3
La presentazione tramite intermediari NOVITA - Il comma 62, dell articolo unico, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha disposto che qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli articoli 36-bis, DPR n. 600/1973 e 54-bis, DPR n. 633/1972 emerga una imposta da versare od un minor rimborso, l invito a fornire chiarimenti è inviato con mezzi telematici all intermediario che è tenuto a portare a conoscenza tempestivamente ed entro i termini di cui al comma 2, art. 2, DLGS n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta. La residenza ed il domicilio fiscale NOVITÀ - Da quest anno si rende necessario indicare la residenza anagrafica solo se è stata variata nel periodo dal 1 gennaio 2006 alla data di presentazione della dichiarazione ed è stata predisposta una nuova sezione da compilare esclusivamente dal contribuente che ha cambiato la propria residenza in data 2 novembre 2006, in quanto in detta ipotesi il domicilio al 1 gennaio 2007, risulta essere diverso da quello risultante al 31 dicembre 2006 4
Il domicilio degli atti o degli avvisi NOVITÀ - La sezione di nuova introduzione può essere compilata, sia dai contribuenti residenti in Italia che all estero, che desiderano la notifica degli atti e degli avvisi dell Agenzia delle entrate presso altro soggetto (persona fisica o ufficio) nel comune del proprio domicilio fiscale (se residenti in Italia) o presso l indirizzo estero (se residenti all estero, senza rappresentante fiscale e non domiciliati sul territorio italiano) La scelta del 5 per mille per finalità sociali NOVITÀ - Il comma 1234, dell articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che una quota pari al 5 per mille dell Irpef sia destinata, sulla base della scelta del contribuente, a finalità di sostegno di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di ricerca scientifica e promozione sociale 5
L acconto per l addizionale comunale NOVITÀ - Il comma 142, dell articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto l acconto per l addizionale comunale Irpef per l anno d imposta 2007. L acconto è dovuto nella misura pari al 30% dell addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all anno d imposta 2006 (Rigo RV1), l aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha stabilito la propria residenza alla data del 1 gennaio 2007 La compensazione del debito ICI NOVITA - Il comma 55, dell articolo 37, D.L. n. 223/2006 ha disposto che l Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e può essere versata con le modalità individuate nel Capo III, del DLGS. n. 241/1997. Pertanto in contribuente potrà utilizzare eventuali crediti per compensare l imposta dovuta per l anno in corso, previa indicazione nelle caselle indicate. 6
Le modifiche alle sanzioni della Finanziaria 2007 Il comma 25, dell articolo unico, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto la maggiorazione del 10% della sanzione ordinaria nel caso in cui il contribuente: ometta di comunicare i dati inerenti agli studi di settore comunichi i dati richiesti per l applicazione degli studi di settore non correttamente (inclusa l indicazione di cause di esclusione o di non applicabilità non sussistenti) con la conseguente configurazione di infedeltà della dichiarazione dei redditi, dell imposta sul valore aggiunto e dell imposta regionale sulle attività produttive Le modifiche alle sanzioni della Finanziaria 2007 Il comma 33, dell articolo unico, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) introduce le seguenti importanti modifiche alle sanzioni degli intermediari: ai soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità infedele si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, sempre che la violazione comporti la liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi sulla base delle dichiarazioni, di cui all articolo 36-bis, DPR n. 600/1973 o in caso di controllo di cui all articolo 36-ter, DPR n. 600/1973 o per quanto previsto dagli articoli 54 e seguenti, DPR n. 633/1972 ai soggetti indicati al punto che precede può essere disposta la sospensione o addirittura l inibizione al rilascio, in presenza di ripetute violazioni a coloro che commettono violazioni in tema di rilascio del visto o di invio telematico delle dichiarazioni si applicano le disposizioni, di cui al DLGS n. 472/1997 con la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, grazie all istituto del ravvedimento operoso (art. 13, DLGS n. 472/1997) 7
I costi da Paesi in Black list NOVITÀ - Per la mancata indicazione dei costi sostenuti e addebitati da soggetti collocati in Paesi in Black list nei righi specifici di UNICO PF 2007 (quadri RF e RG) si rende applicabile la sanzione amministrativa pari al 10% di detti componenti negativi, con l applicazione di una sanzione minima pari a euro 500 ed una sanzione massima pari a 50 mila euro Le variazioni d ufficio degli estimi NOVITÀ Il Provvedimento 2 aprile 2007 dell Agenzia del Territorio pubblicato nella G.U. 2.04.2007 n. 77 S.O. n. 93, in ossequio a quanto disposto dal comma 34, dell articolo 2, DL n. 262/2006 ha modificato d ufficio gli estimi catastali sulla base delle comunicazioni AGEA con effetto dal 1 gennaio 2006. In caso di errori possibile l autotutela. 8
Le novità sul quadro dei fabbricati NOVITÀ In seguito alle novità introdotte dal DL n. 223/2006 e dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) in tema di adempimenti ICI ed al fine di consentire agli Uffici preposti, in sede di controllo di cui all articolo 36-bis, DPR n. 600/73, la verifica della corretta liquidazione del tributo, sono state inserite n. 2 nuove colonne: codice catastale del Comune e importo ICI dovuto per il 2006 Le novità sul quadro dei fabbricati NOVITÀ Nel caso in cui il contribuente possa beneficiare dei contributi a favore dei proprietari degli immobili soggetti a sospensione della procedura esecutiva di sfratto (DL n. 23/2006), inserendo in colonna 6, il codice 6, nessun valore deve essere indicato nella colonna 8, a prescindere dal valore indicato in colonna 5 9
Le novità sul quadro dei fabbricati NOVITÀ In caso di immobile posseduto in comproprietà e dato in locazione soltanto ad uno dei comproprietari, il canone di locazione (colonna 5) non deve essere rapportato alla percentuale di possesso (colonna 4), in quanto il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la quota spettante al contribuente Le novità sul quadro dei fabbricati NOVITÀ Non è più presente l agevolazione consistente nella riduzione del 30% o del 70% dell imponibile per i contribuenti che hanno concesso l immobile in locazione a conduttori in condizioni di disagio abitativo (nuclei con familiari ultra-sessantacinquenni o disabili) con provvedimento esecutivo di rilascio 10
Le novità sul quadro dei fabbricati NOVITÀ Per quanto concerne i fabbricati ex rurali, che non rispettano i requisiti di cui alla lettera a), comma 3, articolo 9, DL n. 557/1993, come modificato dal comma 37, dell articolo 2, DL n. 262/2006, si rende necessario l accatastamento al Catasto Fabbricati entro il prossimo 30 giugno, ma soprattutto si rende necessario verificare la decorrenza degli effetti fiscali che, per effetto delle modifiche della Finanziaria 2007, potrebbero riguardare anche il 2006 Le novità sul quadro dei fabbricati NOVITÀ In presenza di canoni di locazione agevolati, con particolare riferimento alle locazioni di abitazioni situati in Comuni ad alta densità abitativa, sottoscritti dal locatore e dal conduttore, ma modelli redatti in base ad appositi accordi locali tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e dei condomini e alle locazioni con canone vincolato, al fine di ottenere la riduzione del 30% del relativo reddito si rende obbligatoria la compilazione del quadro di UNICO 2007 PF qui indicato 11
Gli altri redditi immobiliari NOVITÀ Nella colonna 1, rigo RL 5 non devono essere più indicati i corrispettivi derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni immobili individuati dalla lettera b), comma 1, articolo 67, DPR n. 917/1986 (quelli acquistati o costruiti da non più di 5 anni) ricevuti in successione e delle unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l acquisto e la cessione sono state destinate ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari Gli altri redditi immobiliari NOVITÀ Sono imponibili quali redditi diversi le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione da non più di 5 anni, ai sensi del comma 38, dell articolo 37, DL n. 223/2006 che ha modificato la lettera b), comma 1, articolo 67, DPR n. 917/1986 12
Gli altri redditi immobiliari NOVITÀ Non devono essere indicate le plusvalenze per le quali si è optato per la tassazione mediante applicazione dell imposta sostitutiva del 12,5% (ex Legge n. 266/2005). Si ricorda che alle cessioni immobiliari poste in essere dal 3 ottobre 2006, l aliquota dell imposta sostitutiva è passata dal 12,5% al 20%, come disposto dal comma 21, dell articolo 2, DL n. 262/2006. Gli altri redditi immobiliari NOVITÀ Il comma 2, dell articolo 36, DL n. 223/2006 ha stabilito che ai fini delle imposte dirette, dell imposta sul valore aggiunto, dell imposta di registro e dell imposta comunale sugli immobili (ICI), un area si deve considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall approvazione della Regione e dall adozione di strumenti attuativi 13