La Legge Delega fiscale: le principali novità



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Numero 57/2014 Pagina 1 di 11 La Legge Delega fiscale: le principali novità Numero: 57/2014 Gruppo: NOVITÀ Oggetto: LA DELEGA FISCALE Norme e prassi: LEGGE N. 23 DELL'11.03.2014, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 E IN VIGORE DAL 27.03.2014 Scarica gratuitamente il testo definitivo della Legge Delega fiscale http://www.fiscoetasse.com/upload/legge_11_marzo_2014.pdf Sintesi A distanza di quasi due anni dall'approvazione del disegno di legge, dopo un tormentato iter parlamentare, la Delega fiscale è finalmente divenuta legge. La legge delega il Governo ad emanare disposizioni che consentano una riforma del sistema fiscale, per renderlo "più equo, trasparente e orientato alla crescita", in particolare attraverso la riforma del Catasto, il rafforzamento della lotta all'evasione, la regolazione della disciplina dell'abuso del diritto, il riordino dei regimi fiscali. Gli argomenti 1. LA LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA FISCALE ED I CRITERI DIRETTIVI 2. RIFORMA DEL CATASTO 3. LOTTA ALL EVASIONE FISCALE 4. MONITORAGGIO DELL EROSIONE FISCALE 5. REGOLAZIONE DELL ABUSO DEL DIRITTO E LOTTA ALL ELUSIONE FISCALE 6. GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE, TUTORAGGIO, RISCOSSIONE E INTERPELLI 7. REVISIONE E RIORDINO DEI REGIMI FISCALI 8. REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO 9. RAFFORZAMENTO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO 10. REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 11. LA NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO IMPRENDITORIALE (IRI) 12. RIFORMA DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D IMPRESA E DELLA PRODUZIONE NETTA 13. RAZIONALIZZAZIONE DELL IVA E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 14. TASSAZIONE AMBIENTALE

Numero 57/2014 Pagina 2 di 11 La Legge Delega sulla riforma fiscale ed i criteri direttivi (art. 1) Il 16 aprile 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Disegno di legge Delega fiscale, con l'intento di attuare una riforma del nostro sistema fiscale. A distanza di quasi due anni, dopo un lungo e complesso iter parlamentare, il Ddl è divenuto finalmente legge. Si tratta della Legge n. 23 dell'11 marzo 2014, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 e che entrerà in vigore dal prossimo 27 marzo. Diverse le novità contenute nel provvedimento, tra cui spiccano quelle riguardanti: la riforma del Catasto, con determinazione della rendita catastale in base ai metri quadrati in luogo del numero dei vani; il rafforzamento della lotta all evasione; la regolazione dell abuso del diritto; la revisione ed il riordino dei regimi fiscali; la nuova IRI, Imposta sul Reddito Imprenditoriale; la revisione del contenzioso tributario; la razionalizzazione dell Iva, con un ritocco ai regimi speciali Iva e all Iva di gruppo; i nuovi criteri per la determinazione del realizzo delle perdite sui crediti. Il Governo è delegato ad attuare la riforma del sistema fiscale adottando una serie di Decreti Legislativi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Delega stessa, di cui almeno uno entro i primi 4 mesi. I decreti legislativi devono essere adottati nel rispetto dei princìpi costituzionali, del diritto dell'unione europea e di quelli dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore. Inoltre, devono essere rispettati i seguenti criteri direttivi generali: tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità; coordinamento e semplificazione delle discipline relative agli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, per agevolare la comunicazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi; coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra

Numero 57/2014 Pagina 3 di 11 crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico. Si analizzano qui di seguito i punti del programma di riforma fiscale contenuto nella legge, che delega il Governo ad attuare tali riforme emanando una serie di decreti legislativi. La Riforma del Catasto (art. 2) Si prevede una riforma del Catasto, con una revisione del sistema estimativo del Catasto dei fabbricati. In particolare, il nuovo sistema dovrà prevedere l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e della rendita catastale sulla base dei metri quadrati, anziché in base al numero di vani, in modo da garantire una maggiore equità al sistema. Determinazione RENDITA CATASTALE IMMOBILI Ora: In base ai METRI QUADRATI Dopo la riforma del Catasto: In base al N DI VANI Il Governo dovrà prevedere strumenti che siano in grado di facilitare a Comuni ed Agenzia delle Entrate: l'individuazione ed eventualmente il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la loro destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi; incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale e renderne possibile l'accesso al pubblico; definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento; valorizzare e stabilizzare il decentramento catastale comunale, per una migliore flessibilità e adattabilità alle specificità dei diversi territori; rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili; determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri: per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che si basa sui metri quadrati dell'immobile ed utilizza funzioni statistiche che esprimono la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno

Numero 57/2014 Pagina 4 di 11 di uno stesso Comune; per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che si basa su procedimenti standardizzati di stima diretta; se non è possibile fare riferimento ai valori di mercato, si utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, oppure il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente; determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che utilizza funzioni statistiche idonee ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni; qualora, invece, non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, si applicano ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo in esame; prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato; prevedere, per le unità immobiliari di interesse storico o artistico, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione è del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro. A tal fine, si assicurerà una più stretta collaborazione tra Amministrazione finanziaria e Comuni, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. Contestualmente alla determinazione delle nuove rendite e valori patrimoniali e all individuazione del periodo d imposta a partire dal quale essi verranno applicati, il Governo si impegnerà ad adottare misure che evitino un aggravio del carico fiscale sui contribuenti, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imu; a tal fine, il Governo provvederà a modificare le aliquote impositive e le eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'imu, delle condizioni socio-economiche, dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il Governo dovrà anche prevedere un regime fiscale agevolato che

Numero 57/2014 Pagina 5 di 11 incentivi la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica. Dovrà, infine, prevedere riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile determinate da eventi sismici o da altri eventi calamitosi. Lotta all evasione fiscale (art. 3) Il Governo definirà un criterio di misurazione dell evasione, con riferimento a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra: i dati della contabilità nazionale; i dati acquisiti dall Anagrafe tributaria. I risultati saranno calcolati e pubblicati ogni anno. Dovranno essere definite, inoltre, le linee di intervento per favorire l'emersione di base imponibile, anche incentrandosi sul contrasto d'interessi fra contribuenti, con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligo tributario. Monitoraggio dell erosione fiscale Il Governo dovrà redigere ogni anno un rapporto sulle spese fiscali, intendendo per tali: (art. 4) qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell imponibile o dell imposta, regime di favore. Se vi sono spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze socio-economiche, queste potranno essere ridotte, eliminate o riformate. Deve essere in ogni caso garantita la tutela: dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi delle imprese minori e dei redditi di pensione; della famiglia; della salute; delle persone economicamente o socialmente svantaggiate; del patrimonio artistico e culturale; della ricerca e dell'istruzione; dell ambiente; dell'innovazione tecnologica. In funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l attuazione di tale monitoraggio dell erosione fiscale, il Governo è delegato a procedere alla razionalizzazione ed alla stabilizzazione degli istituti del 5 per mille e dell'8 per mille.

Numero 57/2014 Pagina 6 di 11 Regolazione dell abuso del diritto e lotta all elusione fiscale (art. 5) Il Governo è delegato ad attuare una riforma della disciplina vigente in tema di antielusione e di abuso del diritto, coordinandola con quanto indicato nella Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 06.12.2012. In particolare, i criteri direttivi della riforma da attuare saranno i seguenti: dovrà essere data una definizione unificata di abuso del diritto ed elusione fiscale, intendendo per tale: l uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione ; deve essere in ogni caso garantita al contribuente la libertà di scelta tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale; deve essere prevista l inopponibilità all Amministrazione fiscale degli strumenti giuridici di cui si fa un uso distorto; dovrà essere posto a carico dell Amministrazione finanziaria l onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione degli strumenti giuridici utilizzati, mentre sul contribuente dovrà ricadere l'onere di provare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustifichino il ricorso a tali strumenti; nella motivazione dell accertamento fiscale ci dovrà essere, a pena di nullità dell'accertamento stesso, una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva; dovranno essere stabilite specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e che salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario. Gestione del rischio fiscale, tutoraggio, riscossione e interpelli (art. 6) Con appositi decreti legislativi, il Governo dovrà prevedere: l introduzione di sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, nell ambito della cooperazione e della comunicazione tra le imprese e l Amministrazione finanziaria, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni ; minori adempimenti e riduzione delle sanzioni per i contribuenti; l'ampliamento dell'attività di tutoraggio fiscale, per garantire una migliore assistenza, in particolare ai contribuenti di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, nell'assolvimento degli adempimenti fiscali e dichiarativi; l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti

Numero 57/2014 Pagina 7 di 11 tributari e l'armonizzazione di tale istituto, in particolare: semplificando gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendono avvalersi della rateizzazione; attivando meccanismi automatici previsti per legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, nel caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso (inclusa la conciliazione giudiziale) e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di mere comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali; riducendo, comunque a favore del contribuente, il divario tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione; revisionando la disciplina sanzionatoria, con la previsione che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione; la revisione generale della disciplina degli interpelli, garantendo maggiore tempestività nella redazione dei pareri ed eliminando le forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici, ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione. Revisione e riordino dei regimi fiscali (art. 7) Il Governo dovrà effettuare una revisione e riordino dei regimi fiscali per eliminare complessità superflue ed una revisione delle funzioni dei sostituti d imposta, dei Caf e degli intermediari fiscali, con il potenziamento dell utilizzo di strumenti informatici. Revisione del sistema sanzionatorio (art. 8) Il Governo ha ricevuto delega a revisionare il sistema sanzionatorio penale nel settore tributario, in proporzione alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 6 anni, dando rilievo in particolare ai comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo per renderlo più proporzionale alla gravità dei

Numero 57/2014 Pagina 8 di 11 comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità. Rafforzamento dell attività di controllo (art. 9) Il Governo è delegato ad introdurre norme volte al rafforzamento dell attività di controllo da parte dell Amministrazione finanziaria, mediante: un più appropriato utilizzo delle banche dati a disposizione, comunque garantendo al contribuente la riservatezza fino alla completa definizione dell'accertamento; il potenziamento della tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e disincentivando l'utilizzo del contante; la previsione di incentivi, sotto forma di minori adempimenti amministrativi e contabili, a quei contribuenti che utilizzano la fatturazione elettronica e ricorrono alla trasmissione telematica dei corrispettivi; la possibilità di introdurre meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'iva dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori; la previsione di specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni attraverso distributori automatici; la riorganizzazione dei compiti delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Revisione del contenzioso tributario (art. 10) Il Governo ha il compito di introdurre norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, in particolare attraverso il rafforzamento dell'istituto della conciliazione nel processo tributario e dell'utilizzo della PEC per le comunicazioni e le notificazioni e la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie. La nuova Imposta sul Reddito Imprenditoriale (IRI) (art. 11) Sarà istituita un imposta unica, l IRI (Imposta sul Reddito Imprenditoriale), a cui potrà essere assoggettato sia il reddito d impresa o di lavoro autonomo ora soggetto ad IRPEF, sia il reddito d impresa ora soggetto ad IRES, al fine di assimilare il trattamento fiscale dei redditi d impresa o di lavoro autonomo dei soggetti passivi IRPEF a quelli d impresa dei soggetti passivi IRES. Attualmente, infatti, le persone fisiche che svolgono un attività d impresa o di lavoro autonomo (anche attraverso società personali o studi associati)

Numero 57/2014 Pagina 9 di 11 devono far confluire il reddito aziendale nel proprio reddito personale, il quale però è soggetto all Irpef con aliquota progressiva, che può arrivare, per i redditi oltre 75.000, fino al 43%. Questo sistema genera una differenza di trattamento fiscale rispetto alle società di capitali (e ai loro soci), per le quali il reddito non distribuito è tassato in capo alla società con imposta proporzionale pari al 27,5% (IRES). Con la riforma che si intende attuare, invece, per professionisti e imprenditori soggetti passivi Irpef, l utile non prelevato e reinvestito nell impresa o nello studio potrà essere soggetto alla tassazione IRI, che avrà aliquota proporzionale allineata a quella dell'ires, mentre le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci saranno deducibili dalla base imponibile dell'iri e concorreranno a formare il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'imprenditore e dei soci: Reddito d impresa ora soggetto a IRES Reddito d impresa o di lavoro autonomo ora soggetto ad IRPEF IRI Reddito personale dell imprenditore o del lavoratore autonomo IRPEF Per i contribuenti di minori dimensioni, poi, viene prevista l istituzione di regimi che prevedano il pagamento a forfait di un unica imposta in sostituzione di quelle dovute, coordinandoli con analoghi regimi vigenti. Il Governo avrà anche il compito di prevedere possibili forme di opzionalità e di chiarire la definizione di "autonoma organizzazione" ai fini di una corretta applicazione dell'irap. Riforma dei criteri di determinazione del reddito d impresa e della produzione netta (art. 12) Il Governo intende: introdurre criteri chiari e coerenti per la redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti; estendere il regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; riformare il trattamento fiscale delle operazioni transfrontaliere, con

Numero 57/2014 Pagina 10 di 11 particolare riferimento a: l individuazione della residenza fiscale; la tassazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate; il regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato ed il regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati; il regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere; il regime di tassazione delle stabili organizzazioni all estero e di quelle insediate in Italia di soggetti non residenti; il regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all estero; revisionare i regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza; revisionare, razionalizzare e coordinare la disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari. Razionalizzazione dell Iva e delle altre imposte indirette (art. 13) E previsto un restyling dei regimi speciali IVA e dell IVA di gruppo, in modo tale da recepire le norme della direttiva comunitaria 2006/112/CE. Il Governo è, inoltre, delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi. Il Governo dovrà, poi, prevedere norme volte a: semplificare gli adempimenti; razionalizzare le aliquote; accorpare o sopprimere particolari fattispecie. Tassazione ambientale (art. 15) Viene prevista, in sintonia con le politiche UE: l introduzione di nuove forme di tassazione finalizzate ad orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy;

Numero 57/2014 Pagina 11 di 11 la revisione delle accise sui prodotti energetici in base al contenuto di carbonio: in particolare, il gettito derivante dalla carbon tax sarà destinato prioritariamente al finanziamento delle energie rinnovabili. Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.