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CORSO COORDINATORI PASS CORSO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (Ai sensi del D.LGS. 81/2008 e s.m.i. TITOLO IV) MODULO ORGANIZZATIVO L organizzazione del cantiere Gli obblighi documentali Docente: Ing. Stefano Bergagnin Ferrara, 30 gennaio 2018 MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015

TITOLO IV Capo I Art. 96 Obblighi dei DDL, dei dirigenti e dei preposti 1-bis. La previsione di cui al c.1, lett.g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo 26. 2. L accettazione da parte di ciascun DDL delle imprese esecutrici del PSC [ ] e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lett. a) (la redazione del documento VDR), all'articolo 18, comma 1, lett. z) (aggiornamento misure di prevenzione e protezione), e all'articolo 26, commi 1, lett. b), 2, 3 (redazione del DUVRI) e 5 (costi sicurezza), e all articolo 29 comma 3 (aggiornamenti) 2

TITOLO IV Capo I Art. 97 Obblighi dell Impresa affidataria 1. Il DDL dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC. 2. Gli obblighi derivanti dall'art.26 (DUVRI), fatte salve le disposizioni di cui all'art.96, comma 2, sono riferiti anche al DDL dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'all. XVII. 3. Il DDL dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli art. 95 e 96 (misure di sicurezza in cantiere ndr); b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE 3

D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d appalto 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di VDR (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art.29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del DDL committente sia alle attività dell impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. (CONTINUA ) Ing. Stefano Bergagnin 4

D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d appalto (CONTINUA ) 3. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del D.Lgs.163/2006 tale documento è redatto [ ] dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Ing. Stefano Bergagnin 5

D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d appalto 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uominigiorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato ai sensi del D.M.10/03/98, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al D.P.R. 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari di cui all allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l entità presunta dei lavori [ ], rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all arco temporale di un anno dall inizio dei lavori. Ing. Stefano Bergagnin 6

TITOLO IV Capo I La documentazione ELENCO DELLE PRINCIPALI DOCUMENTAZIONI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) FASCICOLO TECNICO (FT) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS) PIANO DI MONTAGGIO, USO, SMONTAGGIO (PiMUS) PROGRAMMA DEI LAVORI (PL) ONERI PER LA SICUREZZA (OS) NOTIFICA PRELIMINARE 7

La documentazione: chi la redige PSC: il Coordinatore in fase progettazione (CSP) Importante: in caso di semplice DIA e importo <100.000 euro e in corso d opera il CSE (se necessario, per esempio se si passa da 1 a 2 imprese) Se le imprese esecutrici propongono modifiche al PSC, il CSE (se le approva) dovrà provvedere ad effettuare l aggiornamento del documento FT: il Coordinatore in fase progettazione (CSP) lo predispone Importante: in corso d opera vale quanto sopra; Il CSE aggiorna e integra il documento in corso d opera e a fine lavori. 8

La documentazione: chi la redige POS: le imprese esecutrici; ognuna di esse presenta tale documento in riferimento al cantiere e alle proprie lavorazioni prima di iniziare i lavori Importante: non lo devono redigere i lavoratori autonomi PSS: le imprese esecutrici; solo nei lavori pubblici in base all art.131 comma 2 lett. b) del D.Lgs.163/2006; sostituisce il PSC nei casi in cui non si designano i Coordinatori per la sicurezza PiMUS: le imprese esecutrici; nei cantieri in cui vengono usati ponteggi o si esegue l installazione di elementi prefabbricati ne deve essere tenuta copia ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza 9

La documentazione: chi la redige PROGRAMMA DEI LAVORI: il CSP; indicazione in merito alle fasi di lavoro dovranno essere fornite in fase di progettazione dal committente o dal RL (vedi art.90 c.1) e riportate nel PSC a cura del CSP che provvederà a inserire un cronoprogramma. ONERI SICUREZZA (OS): il CSP, essendo la stima degli oneri per la sicurezza tra i contenuti minimi del PSC. Importante: solo nei lavori pubblici, nel caso in cui non vengano nominati i coordinatori, in base al D.Lgs.163/06 e al punto 4 dell allegato XV del T.U., la stima degli oneri per la sicurezza, da riportare nel contratto, deve essere comunque effettuata a cura del committente 10

La documentazione: chi la redige NOTIFICA PRELIMINARE: il committente o il RL; tale documento (conforme al modello dell allegato XII) deve essere trasmesso all ASL e all Ispettorato del Lavoro prima dell inizio dei lavori nei seguenti casi: a) nei cantieri di cui all art.90 c.3 (nomina coordinatori) b) nei cantieri con nomina CSE in corso d opera c) nei cantieri >= 200 uu-g dove opera 1 sola impresa Copia della notifica deve essere affissa in cantiere 11

La documentazione Notifica Preliminare ALLEGATO XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 4. Natura dell'opera. 5. Responsabile (i) dei lavori (nome cognome (i), codice fiscale, indirizzo (i)). 6. Coordinatore (i) sicurezza progettazione (nome cognome (i), CF e indirizzo) 7. Coordinatore (i) sicurezza esecuzione (nome cognome (i), CF e indirizzo). 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori ( ) 12

Programma dei lavori Secondo Il punto 1.1.1 lettera g) dell allegato XV) il cronoprogramma è costituito dal programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell opera, le lavorazioni, le fasi e sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata. Si ricordi inoltre che il punto 2.3.1 dell allegato XV ha stabilito che il CSP effettua l analisi delle interferenze tra le lavorazioni anche quanto sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi e predispone il cronoprogramma dei lavori. La funzione del programma dei lavori (o cronoprogramma) consiste quindi nell evitare che il rischio possa transitare da una lavorazione ad un altra. 13

Programma dei lavori e programma delle lavorazioni Programma dei lavori: ha lo scopo di individuare le fasi di lavoro che, se svolte contemporaneamente, possono determinare rischi aggiuntivi per i lavoratori presenti in cantiere. Programma delle lavorazioni (ex Regolamento LL.PP. D.P.R. 207/2010 art.40): documento in cui è determinata la distribuzione nel tempo della spesa di esecuzione del manufatto in cui sono previste le date degli stati di avanzamento dei lavori da riportare nel capitolato speciale d appalto. 14

Programma dei lavori: metodologia Per la definizione sia del programma lavori sia del programma dei lavoratori, il metodo più diffuso è quello che utilizza il diagramma di Gannt. Secondo tale metodologia nel programma dei lavori viene riportato, mediante barre orizzontali, l indicazione delle singole lavorazioni (ordinate) e le relative durate (ascisse), e attraverso la sovrapposizione delle barre vengono individuate le interferenze tra le varie fasi di lavoro e quindi è possibile verificare se tali sovrapposizioni temporali sono compatibili con la sicurezza dei lavoratori. 15

PSC art. 100 comma 1 (contenuto) L articolo 100 del D.Lgs.81/2008 prevede la presenza di una relazione tecnica generale e di prescrizioni correlate alla complessità dell opera e alle fasi critiche (circa 40 punti riportati dal punto 2.1.2 al punto 2.2.3 dell allegato XV). 16

Contenuti del PSC Allegato XV Il punto 2.1 dell allegato XV prevede specificatamente che il PSC deve essere specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità. Al contrario spesso i PSC sono voluminosi e prolissi e contengono elenchi lunghissimi di ogni tipologia di rischio presente in cantiere. Nel merito si è pronunciata la sentenza della Cassazione n.21002 del 26/05/2008 ritenendo responsabile di infortunio un CSP per la redazione di un PSC che, anziché avere un contenuto specifico adeguato alle caratteristiche del cantiere, era una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi in qualsiasi cantiere edile, finendo con l essere in sostanza del tutto inidoneo essendo riferito a 21 rischi generici e 287 prescrizioni di prevenzione che coprono pressoché tutto l ambito dei lavori edili 17

PSC (contenuto) Allegato XV punto 2.1.2 a) identificazione e descrizione dell opera b) individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza c) relazione concernente individuazione, analisi, valutazione rischi concreti con riferimento all area, all organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; d) scelte progettuali, organizzative, procedure e misure prevenzione/protezione e) prescrizione operative in riferimento alle interferenze f) misure di coordinamento per l uso comune di apprestamenti e attrezzature g) modalità organizzative della cooperazione e coordinamento, nonché dell informazione tra DDL h) organizzazione di servizi di emergenza i) durata delle lavorazioni e delle fasi di lavoro ed entità in uu-giorno l) stima dei costi per la sicurezza (secondo punto 4.1 stesso allegato) Punto 2.1.3 Eventuali procedure di dettaglio da esplicitare nei POS Punto 2.1.4 Tavole esplicative di progetto per gli aspetti di sicurezza (almeno una planimetria) 18

PSC (contenuto) Allegato XV punto 2.2.1 (analisi area) a) caratteristiche dell area di cantiere, in particolare linee aree e sottoservizi b) analisi presenza di fattori esterni quali lavori stradali, traffico, annegamento c) analisi dei rischi che il cantiere può comportare per le aree circostanti punto 2.2.2 (organizzazione) a) modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e [ ] segnalazioni b) servizi igienico-assistenziali c) viabilità principale di cantiere d) impianti di alimentazione e reti [ ] di elettricità, acqua, gas ed energia e) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche f) disposizioni per dare attuazione all art.102 (consultazione RLS) g) disposizioni per dare attuazione all art.92, c.1, lett.c) (coordinamento DDL) h) modalità di accesso per fornitura materiali i) dislocazione impianti di cantiere l) dislocazione zone di carico e scarico m) zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali e rifiuti n) eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo incendio/esplosione 19

Contenuti del PSC Adempimenti preliminari CSP Il principale adempimento preliminare del CSP consiste nell effettuare un attento sopralluogo del sito dove sorgerà il cantiere al fine di esaminare i potenziali rischi al contorno che potranno interagire con lo svolgimento delle lavorazioni (vedi punto 2.2.1 b). Esistono precedenti giuridici in merito come la sentenza della Cassazione del 4/11/97 che aveva previsto la condanna del CSP per avere fatto una insufficiente valutazione dei rischi con conseguente infortunio mortale di un lavoratore per folgorazione da contatto del braccio di un mezzo con i cavi dell alta tensione 20

Contenuti del PSC Responsabilità penale del CSP Il CSP può essere ritenuto responsabile di eventuali gravi infortuni in cantiere imputabili all inadeguatezza del PSC, in particolare se l indicazione delle misure di sicurezza in esso contenute è generica e imprecisa. A tal proposito è opportuno rilevare la sentenza della S.C. di n.30812 del 23/07/08 che aveva previsto la condanna del CSP a seguito dell infortunio mortale di un artigiano in subappalto durante la demolizione di un muro, in quanto il PSC era predisposto in modo molto generico e mancava della prescrizione relativa alla collocazione di puntelli. 21

Contenuti del PSC Caratteristiche degli impianti da inserire nel CSP Punto 2.2.2 dell allegato XV: d) impianti di alimentazione e reti [ ] di elettricità, acqua, gas ed energia e di qualsiasi tipo Per quanto riguarda l impianto elettrico nel PSC è opportuno che vengano indicati il numero e la dislocazione dei diversi quadri di cantiere. In caso contrario infatti i lavoratori tenderanno ad utilizzare linee elettriche volanti e allacciamenti temporanei, con tutte le conseguenze interferenziali che tali scelte possono generare. 22

Contenuti del PSC Caratteristiche degli impianti da inserire nel CSP Il riferimento è la lettera e) del punto 2.2.2 dell allegato XV che prevede nel PSC siano indicate: e) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche Il CSP deve valutare le caratteristiche del terreno e la presumibile dislocazione delle attrezzature di cantiere, quali impianti di betonaggio, gru a torre, zona lavorazione ferri, ponteggi, per valutare le aree dove sarà necessario predisporre i dispersori di terra. Inoltre dovrà valutare se l entità di tali attrezzature e apprestamenti richiede (secondo la norma CEI 81/10) l installazione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. 23

PSC (contenuto) Allegato XV punto 2.2.3 (analisi rischi aggiuntivi) In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell attività dell impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti. 24

Contenuti del PSC Riferimenti in merito ai rischi specifici delle imprese Il CSP NON DEVE prendere in considerazione, nel PSC, dei rischi relativi alle specifiche lavorazioni che le imprese devono eseguire, come riportato nella modifica del D.Lgs.106/09 all.xv punto 2.2.3. Riassumendo si può dire che il CSP deve tenere in considerazione: - Rischi provenienti dall esterno rispetto all area di cantiere - Rischi che le attività di cantiere possono esportare all esterno - Rischi conseguenti alle interferenze tra le lavorazioni 25

PSC (contenuto) Allegato XV punto 2.2.3 (analisi rischi aggiuntivi rispetto agli specifici delle imprese) a) rischio di investimento da veicoli in cantiere b) rischio di seppellimento negli scavi c) rischio di caduta dall alto d) rischio di insalubrità dell aria nei lavori in galleria e) rischio di instabilità di pareti e [ ] volta nei lavori in galleria f) rischi derivanti da estese demolizioni/manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto g) rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi h) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura i) rischio di elettrocuzione l) rischio rumore (vedi art.103 stima previsionale con riferimenti fonte) m) rischio dall uso di sostanze chimiche 26

Contenuti del PSC Rischi connessi alla circolazione e codice della strada Il CSP ha responsabilità, nell ambito della stesura del PSC, anche in merito all eventuale rispetto del codice della strada. Infatti, se per esempio gli spazi di cantiere sono ridotti, nella predisposizione della logistica di cantiere deve prevedere che la recinzione debba occupare marciapiedi o carreggiate, ha l obbligo di rispettare il codice (D.Lgs.285/92 e ss.mm.) e il Regolamento di attuazione (D.P.R. n.495/92). Lo stesso vale per la segnaletica necessaria, sia orizzontale che verticale. 27

PSC art. 100 comma 2 PSC art. 100 comma 3 PSC art. 100 comma 4 Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori 28

PSC art. 100 comma 5 PSC art. 100 comma 6 L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. 29

Contenuti del PSC Validazione dei contenuti del PSC Nell ambito dei lavori pubblici l art.47 del D.P.R. 207/2010 ha stabilito che la verifica del progetto deve prevedere anche la verifica della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, chiaro riferimento ai contenuti del PSC e del FT. Tale verifica viene effettuata, in relazione all importo lavori, da soggetti abilitati che operano in strutture tecniche interne alla stazione appaltante o esterne abilitate. 30

PSC art. 100 comma 6-bis Il committente o il RL, se nominato, assicura l attuazione degli obblighi a carico del DDL dell impresa affidataria previsti dall articolo 97, comma 3-bis e 3-ter (riconoscimento oneri ai subaffidatari, formazione preposti e dirigenti incaricati verifica sicurezza, n.d.r.). Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo* * ( L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento ) 31

PSC Art.101 Obblighi di trasmissione 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 32

PSC Art.102 Consultazione dei RLS 1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. 33

PSC e POS Modifiche Decreto del Fare L.98/2013 Art. 104-bis. - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili) 1. Con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali [ ] con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in Conferenza [ ] Stato-regioni e province autonome di TN e di BZ, sono individuati modelli semplificati per la redazione del POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del PSC di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. 34

POS e LAVORATORI AUTONOMI Secondo un interpretazione letterale della normativa il POS deve essere redatto solo da imprese esecutrici in cui siano presenti lavoratori alle dipendenze di un datore di lavoro. Tuttavia: recentemente nei cantieri si è diffusa l utilizzo di lavoratori autonomi in associazione tra loro per l esecuzione di lavori che da soli non sarebbero in grado di eseguire l art.2549 del codice civile prevede il contratto di associazione di partecipazione Questa situazione comporta una cooperativa di soci che costituisce impresa in quanto uno di essi svolge funzione di DDL assumendo posizione di prevalenza e garanzia nei confronti degli altri lavoratori autonomi, che rivestono funzione di lavoratori di impresa. 35

POS e NOLI A CALDO In caso di nolo a caldo (cioè fornitura di un mezzo e del relativo operatore) siamo di fronte a una richiesta di un impresa esecutrice che richiede una macchina/attrezzatura e ne usufruisce con relativo operatore. E opinione comune che in tal caso sarà la stessa impresa a inserire nel proprio POS le indicazioni in merito all attività che verrà eseguita con il nolo a caldo e alle modalità (comprese misure di prevenzione ed eventuali procedure) per il corretto utilizzo delle macchina/attrezzatura. Il datore di lavoro dell impresa esecutrice ha inoltre l obbligo di verificare che la macchina/attrezzatura venga noleggiata accompagnata dalla documentazioni che ne garantiscano i necessari requisiti di sicurezza e l avvenuta formazione (+abilitazione) delll operatore. 36

PSS (contenuto) Allegato XV Stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2 dell allegato XV (vedi pag.8) con esclusione della stima dei costi della sicurezza Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS 37

PSS Modifiche Decreto del Fare L.98/2013 Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' inserito il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, [ ] con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente [ ] Statoregioni e le province autonome di TN e BZ, sono individuati modelli semplificati per la redazione del PSS di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. 38

POS Art.101 Obblighi di trasmissione 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall avvenuta ricezione 39

COSTI PER LA SICUREZZA Allegato XV Punto 4.1.1 Ove prevista la redazione del PSC vanno stimati: a) apprestamenti previsti nel PSC b) misure preventive/protettive e DPI previsti nel PSC per interferenze c) impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio e impianti evacuazione fumi; d) mezzi e servizi di protezione collettiva; e) procedure contenute nel PSC per specifici motivi di sicurezza f) eventuali interventi per lo sfasamento spaziale/temporale delle lavorazioni interferenti g) misure di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi/servizi di protezione collettiva 40

COSTI PER LA SICUREZZA Allegato XV Punto 4.1.2 Per le opere rientranti nel campo di applicazione D.Lgs.207/2010 e per le quali non è prevista la redazione del PSC [ ], le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive/protettive 41

COSTI PER LA SICUREZZA Allegato XV Punto 4.1.3 La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, o[ ] prezziari o listini ufficiali nell'area [ ], o sull'elenco prezzi [ ] del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad [ ] indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo [ ] per il cantiere interessato [ ] posa in opera [ ] smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento 42

COSTI PER LA SICUREZZA Allegato XV Punto 4.1.4 I costi della sicurezza [ ] sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. COSTI PER LA SICUREZZA Allegato XV Punto 4.1.5 Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori [ ] di varianti in corso d'opera previste dall'art.132 del D.Lgs.163/2006 [ ], si applicano le disposizioni [ dei] punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3. [ ] così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso 43

COSTI PER LA SICUREZZA Ponteggi Il riferimento nell allegato XV è generico: a) apprestamenti previsti nel PSC La determinazione O.d.V. n.4/06, ha stabilito, in relazione alla interpretazione che distingue tra ponteggi con funzione di servizio e ponteggi con funzione di vigilanza, che tale interpretazione [ ] sarebbe di non agevole applicazione, per la difficoltà di stabilire un discriminante netto tra quanto un apprestamento o parte di esso è destinato in prevalenza a garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece ad altre funzioni. La stessa determinazione conclude che i costi relativi al montaggio, allo smontaggio e all utilizzo del ponteggio sono integralmente riconducibili al costo della sicurezza e devono essere esclusi dal ribasso. 44

COSTI PER LA SICUREZZA Allegato XV Punto 4.1.6 Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto Vedi modulistica 45

CORSO Grazie per l attenzione PROGETTAZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA - SERVIZI Via Cairoli, 22 44121 - Ferrara (Italy) Tel 0532 247713 (r.a.) Fax 0532 215574 e.mail: formazione@passferrara.it Docente 46