MINISTERO DEL LAVORO LETTERA CIRCOLARE N. 37/ DEL 12 GENNAIO 2012.

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N 08/2012 20 Febbraio 2012 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. NEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA DIFENSIVI E POSSIBILE RICORRERE A PRESTAZIONI DI LAVORO ECCEDENTI L ORARIO CONCORDATO IN PRESENZA DI NORMALI FLUTTUAZIONI DEL MERCATO. MINISTERO DEL LAVORO LETTERA CIRCOLARE N. 37/0000621 DEL 12 GENNAIO 2012. Il Ministero del Lavoro, lettera circolare prot. n 37/0000621 del 16 gennaio 2012, ha precisato che l azienda, presso la quale sia in corso un contratto di solidarietà difensivo, è facultata a far svolgere ai lavoratori interessati prestazioni eccedenti l orario di lavoro ridotto, di cui all ammortizzatore sociale conservativo, nel caso in cui l eccedenza sia motivata da normali fluttuazioni di mercato. Come noto, il contratto di solidarietà, disciplinato dalle leggi 863/84 e 236/93 e successive modificazioni ed integrazioni, è utilizzato precipuamente al fine di evitare in tutto ovvero in parte licenziamenti collettivi - trattasi dei c.d. contratti di 1

solidarietà difensivi ex art. 1 L. 863/84 -, attuando una diminuzione di orario lavorativo generalizzato. Tale fattispecie si distingue da quella di cui all art. 2 della citata norma che si utilizza, a dire il vero molto di rado, per favorire nuove assunzioni con contestuale riduzione dell orario di lavoro degli altri dipendenti, trattasi dei c.d. contratti di solidarietà espansivi. Il Welfare, con la lettera circolare in esame, ha chiarito che, ferma restando la necessità di prevedere le modalità di svolgimento delle prestazioni eccedenti l orario ridotto concordato all interno del contratto di solidarietà stipulato, è consentito il ricorso a prestazioni eccedenti il minor orario anche, e solo, per far fronte a normali fluttuazioni di mercato. E, invece, richiesto il requisito della eccezionalità ed urgenza per il ricorso a prestazioni di lavoro straordinarie. Pertanto, il Dicastero ha precisato che, nell'ambito di accertamenti ispettivi finalizzati ad una verifica di legittimità del richiamo dei lavoratori in solidarietà, il personale di vigilanza dovrà considerare legittimo il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l orario di cui al contratto di solidarietà qualora lo stesso, nei limiti delle 40 ore settimanali ovvero del minor orario di cui alla contrattazione collettiva di riferimento, sia motivato da normali fluttuazioni di mercato. INAMMISSIBILE, IN SEDE DI LEGITTIMITA, IL MERO DISSENSO DIAGNOSTICO RISPETTO ALLA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO DISPOSTA DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 558 DEL 17 GENNAIO 2012. La Corte di Cassazione, sentenza n 558 del 17 gennaio 2012, ha confermato il proprio già consolidato orientamento secondo il quale, non possono trovare ingresso, in sede di legittimità, le censure alla consulenza tecnica d ufficio disposta in sede di gravame e configuranti un mero dissenso diagnostico. Nella fattispecie, un lavoratore, in qualità di operaio, si procurava una distrazione muscolare alla spalla sinistra nello sforzo di tirare e sollevare una pesante pezza di stoffa. 2

Il Tribunale locale aveva rigettato la domanda finalizzata alla corresponsione dell indennizzo per inabilità temporanea e della rendita per inabilità permanente. Il Giudice di appello, parimenti, aveva escluso l esistenza della causa violenta, fortuita ed estrema e del nesso eziologico tra evento e lesioni, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d ufficio. Il lavoratore, lamentando che la Corte di merito non aveva ammesso la produzione della prova consistente nel referto dell esame elettromiografico, al quale si era sottoposto per contrastare le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico, ha promosso ricorso per Cassazione. Orbene, la Suprema Corte, avvalorando il decisum della Corte distrettuale, ha rilevato, preliminarmente che: nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d ufficio, solo nel caso in cui questi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa. E necessario cioè, che la doglianza sia sorretta dalla deduzione e prova della decisività del documento invocato che deve avere rilevanza assolutamente opposta alle conclusioni del consulente officiato dal Giudice. Ciò chiarito, gli Ermellini, nel caso de quo, hanno avvalorato la decisione del giudice di appello, che ha escluso la sussistenza di un infortunio sul lavoro indennizzabile non presentando il lavoratore quadri morbosi strumentalmente obiettivabili, basata sul riferimento a una delle consulenze tecniche acquisite non è stata adeguatamente censurata, in sede di legittimità. Infatti, alla stregua del consolidato orientamento della Corte, se le censure alla motivazione della sentenza impugnata, non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, esse configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cassazione n 15796/2004). 3

LA BUONA CONDOTTA E UN REQUISITO INELUDIBILE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO PROFESSIONALE. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 30790 DEL 30 DICEMBRE 2011. La Corte di Cassazione III Sezione civile -, sentenza n 30790 del 30 dicembre 2011, ha stabilito che la buona condotta è ineludibile requisito di carattere generale per l iscrizione a qualsiasi albo professionale. Ecco i fatti. Con delibera del 26.04.2004, il Consiglio dell Ordine degli Psicologi della Liguria, respingeva la domanda di iscrizione di un dottore in psicologia per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile - stante la verifica della sussistenza a suo carico di più di sessanta condanne penali, nonché per l esistenza di una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo. A parere del Consiglio era evidente il contrasto con l art. 7 della Legge 18 febbraio 1989, n 56 Condizioni per l iscrizione all albo - (Ordinamento della professione di psicologo). Il Tribunale di Genova, con sentenza del 23.12.2004, annullava la delibera deducendo che il requisito della buona condotta non era espressamente previsto dall art. 7 in questione che invero, elenca solo, tra le altre condizioni per l iscrizione, alla lettera b): non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione. Non dello stesso avviso la Corte d Appello di Genova che, in accoglimento delle doglianze proposte dall Ordine, provvedeva a riformare in senso sfavorevole al convenuto la sentenza di primo grado. Investita della questione, la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del professionista, ha osservato che: il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale. In proposito, non solo rileva la previsione normativa di cui all'art. 2 della legge n. 897/1938 (..coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali. ), di cui costituiscono esplicito "richiamo" gli art. 7 e 26 della citata Legge 4

56/1989 ma detta previsione è ulteriormente avvalorata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento nell art. 1175 c.c. e da un punto di vista ancor più ampio nella portata sociale della nostra Carta costituente, fondata sul principio di solidarietà ex art. 2 Cost. LA DEDUCIBILITA DI UN COSTO DEVE ESSERE VALUTATA CON RIFERIMENTO ALLA SUA INERENZA NELL ATTIVITA D IMPRESA. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 24930 DEL 25 NOVEMBRE 2011. La Corte di Cassazione Sezione tributaria -, sentenza n 24930 del 25 novembre 2011, ha (ri)confermato il principio giuridico in base al quale la deducibilità di un costo, a prescindere dal regime fiscale adottato (id: contabilità semplificata ovvero ordinaria), è la sua inerenza alla realizzazione del core business dell impresa e/o della professione. Il caso esaminato dall Organo nomofilattico ha riguardato l annosa questione degli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione. Gli Ermellini, al termine di una disamina sull argomento, hanno statuito che tali interessi, non essendo direttamente correlabili ai ricavi dell'attività tipica dell'impresa, non sono deducibili. Infatti, secondo i Giudici di Piazza Cavour, in tale specifica ipotesi, gli interessi moratori rivestono un'innegabile natura sanzionatoria, giacché correlati ad un inadempimento dell'imprenditore o degli amministratori della società (per le imprese esercitate in forma associata). Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, certamente non possono costituire - al pari di tutte le altre sanzioni irrogate all'impresa (cfr. Cassazione n 5050/10) - costi funzionali alla produzione del reddito, come tali deducibili ai sensi degli 75 D.P.R. n. 917/86 (ex multis, Cassazione sentenze n.ri 11766/09, 8135/11). 5

SE IL DATORE, QUALE ALTERNATIVA AL LICENZIAMENTO, INDUCE IL LAVORATORE AD ACCETTARE TRATTAMENTI RETRIBUTIVI INFERIORI ALL ART. 36 DELLA COSTITUZIONE COMMETTE UNA ESTORSIONE. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE SENTENZA N. 46678 DEL 1 DICEMBRE 2011. La Corte di Cassazione II Sezione penale, sentenza n 46678 del 1 dicembre 2011, ha statuito che integra il reato di estorsione, previso dall art. 629 c.p., il comportamento del datore di lavoro che, minacciando il licenziamento, costringe il lavoratore ad accettare un trattamento retributivo inferiore a quanto determinato nei prospetti paga. Nel caso de quo il datore di lavoro, prospettando come alternativa il licenziamento, imponeva ai propri dipendenti di percepire somme retributive inferiori a quanto risultante dai prospetti paga mensili consegnati agli stessi. I Giudici di merito, aditi dai lavoratori, condannavano il datore di lavoro per il reato di estorsione. Avverso tale interpretazione l imprenditore ricorreva in Cassazione sostenendo la mancanza degli elementi caratterizzanti il reato ex art. 629 c.p. (id: costrizione ed ingiusto profitto) in quanto, a suo dire, i lavoratori avrebbero accettato volontariamente la riduzione e, ciò nonostante, la ditta era ugualmente fallita. Orbene, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto il ricorso infondato in quanto il presunto vizio di motivazione, sollevato dal ricorrente, non era altro che una diversa e più favorevole prospettazione dei fatti già ampiamente valutati dai giudici di prime cure e, pertanto, insindacabili per Cassazione. I Giudici nomofilattici, in ogni caso, non hanno mancato di sottolineare come fosse già presente una giurisprudenza univoca in materia (cfr. sentenze n.ri 656/2009, 36642/2007, 16656/2010), ribadendo che integra la minaccia costitutiva del reato di estorsione, la prospettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga. Ad maiora 6

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. 7