23 NOVEMBRE 2009 ENERGIA: PROGETTI E PROGRAMMI PER LO SVILUPPO DI UNA POLITICA ENERGETICA PROVINCIALE



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23 NOVEMBRE 2009 ENERGIA: PROGETTI E PROGRAMMI PER LO SVILUPPO DI UNA POLITICA ENERGETICA PROVINCIALE Relatore:

QUADRO PROVINCIALE ATTUALE PRODUZIONE DI ENERGIA NELLA PROVINCIA 6-8% GRAVE DEFICIT ENERGETICO OBIETTIVO NUOVO PEP AUMENTO PRODUZIONE RIDUZIONE CONSUMI (RISPARMIO ENERGETICO) RIDUZIONE di CO 2 del 28%

ANALISI DEL BACINO POPOLAZIONE 360.000 POPOLAZIONE PROVINCIA DI PESARO E URBINO 1998-2007 380.000 CONSUMI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA 375.000 1.315 GWh 376.321 370.000 ENERGIA ELETTRICA PER ABITANTE 365.000 3.785 KWh/ab 365.249 368.669 370.374 360.000 361.394 355.000 354.939 350.000 351.216 347.409 345.000 342.641 344.494 340.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BILANCIO ENERGETICO ENERGIA ELETTRICA 24,79% 1,64% Peso dei singoli settori sui consumi elettrici anno 2007 44,35% Civile 53,99% 29,22% Industria Terziario Domestico Agricoltura Elaborazione su fonte Terna

BILANCIO ENERGETCO COMBUSTIBILI Peso dei singoli settori sui consumi di combustibili: anno 2004 14% 11% 5% 35% 35% Trasporti Civile Terziario Industria Agricoltura

L IMPEGNO POLITICO DELLA GERMANIA Il parlamento a Berlino n ESEMPIO URBANISTICO n ITER AUTORIZZATIVO n CULTURA DIVERSA

RISPARMIO ENERGETICO NON CI SONO LEGGI CHE CI OBBLIGANO A RISPETTARE IL NOSTRO PIANETA MA AZIONI INDIVIDUALI CHE SCATURISCONO DALLA COSCIENZA E DAL COMPORTAMENTO DI OGNI ESSERE UMANO

L ITALIA E KYOTO VERSO COPENAGHEN OBIETTIVI: 1. Ridurre del 20% le emissioni di gas serra 2. Obbligo di portare al 20% la quota di energie rinnovabili 3. Aumentare del 20% l efficienza energetica NON RISPETTATI Dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 del 30% al 2020.

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO L Italia dal 1 gennaio 2008 ogni giorno accumula un debito di 3,6 milioni 42 al secondo

LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO HA L AMBIZIONE DI VOLER DIVENTARE LA PRIMA PROVINCIA ITALIANA DEL SOLE E DEL VENTO PER RAGGIUNGERE QUESTO PRIMATO PUNTIAMO SU DIECI PROGETTI VOLTI A DIFFONDERE SU AMPIA SCALA L UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

LA PROVINCIA DEL SOLE E DEL VENTO 10 PROGETTI PROMOSSI

1. ENERGIA A SCUOLA PROGETTI PROMOSSI DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO INCONTRI ED ORGANIZZAZIONE DI CORSI IN COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA SCOLASTICHE SUI TEMI DEL RISPARMIO ENERGETICO E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

2. GABICCE SOLARE PROGETTI PROMOSSI DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PROGETTO PILOTA GABICCE MARE Rivolto agli Operatori Del Settore Turistico (Strutture Ricettive) RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA INSTALLAZIONE DI SOLARE TERMICO PER ACS INSTALLAZIONE DI SOLARE FOTOVOLTAICO E MINI EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA Collaborazione con Comune di Gabicce e Associazione Albergatori DA ESTENDERE A TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE DELLA PROVINCIA

PROGETTI PROMOSSI DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 3. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ENERGETICO PROVINCIALE

PIANO ENERGETICO PROVINCIALE 1 a APPROVAZIONE 31/01/2005 Scarsi risultati Disinteresse generale MIGLIORARE AGGIORNAMENTO Entro il 2010 INCENTIVARE PROMUOVERE PEP 1. Sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 2. Incentivazione del risparmio energetico

PEP in sintesi 1. Dal 1990 al 2004 nella Provincia di Pesaro e Urbino sono aumentate le emissioni di CO 2 del + 7,5 %. 2. Individuazione di azioni rivolte al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili per una potenziale riduzione di CO 2 del 28%. 3. Definizione di Linee guida dell Energia per il raggiungimento dell obiettivo.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CO 2 RISPARMIO ENERGETICO E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI INCIDENZA SINGOLE VOCI - Fotovoltaico: - 0,40% - Risparmio su illuminazione (edifici comunali): - 0,08% - Risparmio energetico negli Ospedali: -0,12% - Risparmio termico su edifici comunali: - 0,16% - Miglioramento Congenerazione: - 0,24% - Solare termico ( condomini ed ospedali: - 0,36% - Automobili a motore più efficiente: - 0,52% - Risparmio elettrico industria: - 0,59% - Riscaldamento, impianti centralizzati: - 0,60% - Riscaldamento, conversione da gasolio a metano: - 0,80% - Diversione modale da automobile a bus: - 0,90% - Automobili a GPL: - 1,00% - Efficienza sistema elettrico nazionale/regionale: - 1,40% - Riscaldamento domestico (impianti autonomi): - 1,90% - Risparmio elettrico settore terziario: - 3,60% - Risparmio elettrico settore domestico: - 4,50% - Isolamento involucro (edifici residenziali): - 10,70% TOT.= 28%

LINEE GUIDA - Linee guida per AUTORIZZAZIONI: Esecutive con Delibera G.P. 1 agosto 2008 - Linee guida per l ENERGIA In fase di definizione mediante la redazione di Regolamento Edilizio Provinciale Tipo suddiviso in aree tematiche, articolate in schede d azione.

Base per orientare i proprietari, i progettisti, i costruttori d immobili, nella definizione dei consumi energetici specifici e quindi poter stabilire a priori, a quale classe di merito. APPLICABILITA DEGLI INTERVENTI OBBLIGATORIO: Provvedimento ritenuto applicabile a livello generale FACOLTATIVO: CONSIGLIATO: LINEE GUIDA DELL ENERGIA E facoltà delle singole Amministrazioni Comunali recepire il provvedimento E facoltà del singolo Costruttore o Committente di recepire il provvedimento, specie se sostenuto da particolari incentivi

PIANO ENERGETICO PROVINCIALE INIZIATIVE PROGRAMMATE Incontri di divulgazione, riflessione e discussione dell intero Piano Energetico Provinciale aggiornato con i nuovi bilanci energetici e i nuovi consumi / azioni e scenari con: Enti Pubblici e Privati; Associazioni di categoria (Industria, Artigianato, Agricoltura, Sindacati, ecc.); Professionisti ed imprenditori edili; Scuole e Istituti Professionali. COORDINAMENTO CON L UNIVERSITAL UNIVERSITA DI URBINO

BOLLINO VERDE CAMPAGNA FORMATIVA SUGLI IMPIANTI TERMICI SENSIBILIZZAZIONE FAMIGLIE E IMPRESE PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLE CALDAIE USO RAZIONALE DELL ENERGIA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI RISPARMIO ENERGETICO 7 8% GRATUITA DEI BOLLINI VERDI (L.R. 9/08)

4. SOLE IN TASCA PROGETTI PROMOSSI DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO Sole in tasca per la produzione di energia da fonti rinnovabili consente ai cittadini singoli e associati di poter installare, senza oneri, nelle proprie abitazioni piccoli impianti con l obiettivo di arrivare all autosufficienza energetica. OBIETTIVO: 1000 tetti fotovoltaici nella Provincia di Pesaro e Urbino 1000 impianti produrrebbero 3.900 MWh di energia pulita (la più grande centrale fotovoltaica dell intera Provincia) si eviterebbe l emissione di circa 2.300 tonnellate di CO 2 nell atmosfera ogni anno. Alla fine del ventesimo anno circa 45.000 tonnellate di CO 2 in meno emesse nell ambiente

5. ENERGIA NATURALE PROGETTI PROMOSSI DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO Energia Naturale per la produzione di energia da fonti rinnovabili di medi e grandi impianti su tutte le proprietà immobiliari di ENTI PUBBLICI. 1. Valorizzazione del proprio patrimonio; Benefici Enti pubblici 2. Snellimento delle procedure; 3. non sostengono nessun costo ne si accollano nessun rischio; 4. percepiscono royalties; 5. producono dai propri impianti energia pulita e rinnovabile. OBIETTIVO Diminuzione dei consumi da fonti fossili nella Provincia di Pesaro e Urbino cosi come contemplato dal trattato di Kyoto.

ENERGIA NATURALE Impianti nella Provincia di Pesaro e Urbino La GIUNTA PROVINCIALE ha approvato l atto di direttiva il 19.12.2008 con il quale affidava la valorizzazione energetica degli edifici a Megas net Sono stati fatti redigere progetti su alcune scuole per iniziare gli investimenti

6. LUCE AMICA Gestione della rete di pubblica illuminazione obiettivo Gestione della rete di pubblica illuminazione 1. MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2. RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMMOBILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 3. LAMPADE VOTIVE Un progetto innovativo e moderno, che avrà ripercussioni sociali ed ambientali di grande rilievo.

7. LINEE GUIDA URBANISTICA PROGETTI PROMOSSI DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO LINEE GUIDA PER L APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI In attuazione della Legge finanziaria del 2007 che prevedeva che dal 01 gennaio 2009 ogni abitazione avesse almeno 1 kwp di energia da fonte rinnovabile e 5 kwp per le attività produttive con una superficie superiore ai 1.000 mq. La Provincia si riserva di non approvare PRG o varianti che non abbiano i requisiti richiesti in materia di autosufficienza energetica Adozione di un Regolamento Tipo per le nuove aree di espansione, sia in tema di risparmio energetico, sia in tema di bioedilizia

8. SOCI DEL VENTO PROGETTI PROMOSSI DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO FAVORIRE E SOSTENERE INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL EOLICO ANCHE CON LA PARTECIPAZIONE DI ENTI PUBBLICI NEL CAPITALE ATTRAVERSO AZIONARIATO POPOLARE DIFFUSO. SVILUPPO E SOSTEGNO A SETTORE DELL EOLICO INVESTIMENTI NEL RISORSA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA E REMURATIVA

9. MONDO NUOVO FORMAZIONE E LAVORO PROGETTI PROMOSSI DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PROVINCIA PROMOTRICE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI PER PROGETTISTI, INSTALLATORI, OPERATORI, ecc SCUOLA PER SVILUPPARE OLTRE CHE LA TEORIA E LA CONOSCENZA DEL SETTORE, UN VIATICO IMPORTANTE PER CHI VOLESSE ENTRARE NEL MERCATO DELL ENERGIA - IN CONCERTO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

10. A. P. S. (Aree Produttive Sostenibili) PROGETTI PROMOSSI DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO CREAZIONE DI APPOSITE SOCIETA O CONSORZI TRA IMPRESE, BANCHE, E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER INVESTIRE NEI PROPRI OPIFICI E STRUTTURE PER CENTRALI AD ENERGIA RINNOVABILE PRIVILEGIARE L UTILIZZO DI AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ANZICHE SOTTRARRE TERRENI A VOCAZIONE AGRICOLA. VANTAGGI DERIVANTI DAL CONTO ENERGIA

OBBLIGHI E OPPORTUNITA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Articolo 27 Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico Comma 4 Per incentivare l utilizzazione dell energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell energia elettrica prodotta secondo quanto stabilito dall art.2, comma 150 lettera a) della legge 24/12/2007 n. 244 per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

Articolo 27 Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico Comma 20 - Microcogenerazione L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ( 1 MWe) sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività.

Articolo 27 Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico Comma 21 Allo scopo di promuovere l utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l erogazione in conto energia e dei servizi di scambio sul posto dell energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

Articolo 27 Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico Comma 42 (Biomassa e fotovoltaico) Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».

Articolo 27 Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico Comma 43 (V. I. A. per impianti eolici ed energia fotovoltaica superiore a 1 MW) All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»; b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW».

Supplemento ordinario n. 136/L alla GAZZETTA UFFICIALE Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti) 3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. 7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica. 8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all uso razionale dell energia.

Supplemento ordinario n. 136/L alla GAZZETTA UFFICIALE Si riporta il testo dell art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n 387, come modificato dalla presente legge 99: Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di PUBBLICA UTILITÀ ED INDIFFERIBILI ED URGENTI 4... Il rilascio dell autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell impianto o, per gli impianti idroelettrici, l obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

Supplemento ordinario n. 136/L alla GAZZETTA UFFICIALE Si riporta il testo dell art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n 387, come modificato dalla presente legge 99: Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) 6. L autorizzazione NON può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO Adunanza della Sezione Terza del 14 ottobre 2008 N Sezione prot. 2849/08 L Amministrazione comunale non può trasformare una attività liberalizzata, come la produzione di energia elettrica e rinnovabile, in una soggetta a concessione. Il Decreto Legislativo 79/1999, che ha attuato la Direttiva comunitaria 96/92/CE, ha infatti definitivamente collocato la produzione di energia elettrica tra le attività concorrenziali. L attività di produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili non può essere sottoposta a misure di carattere economico, ma solo ad azioni di compensazione ambientale.

Supplemento ordinario n. 136/L alla GAZZETTA UFFICIALE Aggiornamento (5) La Legge 15 maggio 1997, n. 127 ha stabilito che «le disposizioni di cui ai commi 2 -bis, 3 -bis e 4 del presente art. 14, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge».legge 99: «Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). (01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione). 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, (almeno cinque giorni) prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

Supplemento ordinario n. 136/L alla GAZZETTA UFFICIALE 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell istanza o del progetto definitivo ai sensi dell art. 14 -bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l amministrazione procedente provvede (ai sensi dei commi 6 -bis e 9 del presente articolo). 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima (ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale). Se la VIA non interviene nel termine previsto per l adozione del relativo provvedimento, l amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appellasse la necessità di approfondimenti istruttori.

Supplemento ordinario n. 136/L alla GAZZETTA UFFICIALE 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. (6 -bis. All esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, (90 gg) l amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede), si considera acquisito l assenso dell amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell amministrazione rappresentata (...). In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all esame del provvedimento.

Supplemento ordinario n. 136/L alla GAZZETTA UFFICIALE 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6 -bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza). «Art. 14 -quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi). 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell assenso.

NON SPRECATE TEMPO CERCANDO OSTACOLI. POTREBBERO NON ESSERCI FRANZ KAFKA GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE