Sentenza numero 435/2004 PM REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

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ex Carabinieri: no alla maggiorazione del 18% su assegno funzionale (Corte dei Conti Toscana, Sentenza 24 maggio 2004 n. 435/pm) Non si procede al ricalcolo del trattamento pensionistico con l'inclusione nella base pensionabile dell assegno funzionale previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legge n. 387 del 1987 convertito in legge n. 472 del 1987, ed applicazione della maggiorazione del 18% ai sensi dell art. 53 del dpr n. 1092 del 1973 ( come sostituito dall'art. 16 della legge 177/1976) stante la costante giurisprudenza che afferma la natura "retributiva" e non "stipendiale" dell'assegno in questione. (Ludovico Adalberto De Grigiis) Sentenza numero 435/2004 PM REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA Composizione monocratica Visto il ricorso in materia pensionistica, iscritto al numero 52059/PM del registro di Segreteria; Vista la fissazione dell odierna udienza di discussione; Rilevato - nella pubblica udienza del 3 marzo 2004 che non sono rappresentate in giudizio le parti; Visti gli atti di causa; ha pronunciato SENTENZA nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da OBINU Attilio avverso il Ministero della Difesa e il Comando Regione Carabinieri Toscana. FATTO Con il ricorso in epigrafe parte attrice ex sottufficiale dei carabinieri in congedo - chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico con l'inclusione nella base pensionabile dell assegno funzionale previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legge n.387 del 1987 convertito in legge n.472 del 1987, ed applicazione della maggiorazione del 18% ai sensi dell art.53 del dpr n.1092 del 1973 ( come sostituito dall'art. 16 della legge 177/1976).

Con memoria del 15.9.2003 il resistente Comando Regione Carabinieri Toscana, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte, contraria alla pretesa. DIRITTO Il ricorso è infondato, in accordo la recente e concorde giurisprudenza della seconda sezione centrale di appello di questa Corte, pure richiamata nella sentenza delle sezioni riunite di questa Corte n.6 del 27.4.2004, relativa all analoga previsione ( per i sottufficiali delle Forze Armate ) di cui all art.1, comma 9, del decreto legge n.379/1987 convertito in legge n.468 del 1987. L art. 53 del t.u. n.1092/1973 è stato modificato dall'art 16 della l. n.177/1976 che, introducendo la maggiorazione del 18% della base pensionabile, individuata nell'ultimo stipendio o nell'ultima paga percepiti e negli assegni ed indennità in esso elencati, al secondo comma testualmente dispone: Agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. Quest ultima disposizione, aggiunta contestualmente alla maggiorazione del 18%, con la modifica inserita nell'originario art 53 dal citato art.16 della l.n.177/1976, ed applicabile a tutti i casi di assegni od indennità di futura istituzione, impone all'interprete di accertare, ogni qual volta si trovi a stabilire se un assegno od indennità possa includersi nella base pensionabile cui applicare la maggiorazione in parola, se essi abbiano ricevuto dalla legge istitutiva che ne stabilisca la pensionabilità, anche la connotazione, espressamente dichiarata, di componenti della base pensionabile. Il legislatore, in altri termini, al fine di evitare che rientrassero nella maggiorazione del 18% elementi retributivi che avessero i caratteri della quiescibilità, ha richiesto la condizione ineludibile di una formale dichiarazione, nelle disposizioni che li concernono, di inclusione nella base pensionabile. In sostanza, il solo dato rilevante per risolvere la questione in argomento è quello letterale della espressa disposizione che preveda la inclusione nella base pensionabile dell'assegno, indennità o altro emolumento retributivo comunque denominato. In conclusione, non è sufficiente per le ipotesi successive alla introduzione della novella dell art.16,

che un assegno od indennità sia computabile in pensione per essere incluso nella base pensionabile cui applicare la maggiorazione, ma occorre una espressa disposizione che disponga tale inclusione. Quanto sopra consente di dichiarare infondato il ricorso in esame, non risultando da alcuna disposizione che esso vada incluso nella base pensionabile, pur avendone la relativa normativa previsto la pensionabilità. Occorre peraltro analizzare il problema della maggiorazione del 18% dell assegno funzionale partendo dalla sua eventuale natura stipendiale. Il percorso logico seguito a tal fine ha come suo elemento centrale la dimostrazione della assimilabilità dello assegno funzionale alla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), visto il dato letterale della disposizione concernente l assegno, e la similarità della funzione cui i due emolumenti sono destinati. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'espressione legislativa ( risultante dall'art. 1, comma 9 del d.l. n.379/1987 convertito dalla l.n.468/1987 nonché dall art.6, comma 4, del decreto legge n.387 del 1987 convertito in legge n.472 del 1987 ) secondo la quale l assegno funzionale si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità. Da tale espressione i fautori della tesi della inclusività dell'assegno funzionale nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%, argomentano che - avendo la R.I.A. natura di stipendio e rientrando perciò nella base pensionabile ai fini predetti - l assegno funzionale, aggiungendosi e quindi assorbendosi nella R.I.A, ne seguirebbe le sorti anche in punto di maggiorazione del 18%. Tuttavia, mentre è certa la natura stipendiale della R.I.A., non può considerarsi tale l assegno funzionale. Invero, la retribuzione individuale di anzianità, introdotta dall'art.47 del d.p.r. n.266/1987, e disciplinata per il personale militare proprio dal d.l. n.379/1987 (art.1,commi 3, 4,5 e 6 ), rappresenta la somma delle classi e scatti maturati fino al 31.12.1986 sullo stipendio del livello retributivo di appartenenza del dipendente, istituito dalla l. n.312/1980, e strutturato per classi ed

aumenti periodici biennali ( art.24). Essa dunque - pur configurata come elemento separato dallo stipendio, elemento fisso e generale per tutti i dipendenti inclusi nella corrispondenza qualifica funzionale - ne conserva la originaria natura e può quindi essere pacificamente inclusa nella base pensionabile di cui al citato art. 53, novellato dall'art.16 della l.n177/1976, in forza del suo primo comma, che pone come elemento costitutivo della base pensionabile in primo luogo proprio lo stipendio. L assegno funzionale, invece, mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello stipendio, pur rientrando nella nozione in senso lato di retribuzione, avendo anche esso funzione corrispettiva della prestazione lavorativa nella sua dimensione qualitativa, presupponendo una determinata anzianità di servizio e un conseguente incremento della professionalità del dipendente; aspetto questo che in qualche modo la assimila alla retribuzione individuale dell'anzianità, che segnava appunto lo sviluppo orizzontale del livello stipendiale di appartenenza in relazione alla anzianità di servizio. Ma tale similarità di funzione non basta per farla assurgere a componente dello stipendio, inteso nel senso di stipendio tabellare connesso al livello di appartenenza. In sostanza, l espressione aggiungere, usata dal legislatore, deve essere intesa nel senso di cumulare e non di assorbire, come già ritenuto dalla Sezione del controllo nella deliberazione n.52 del 6.6.2000, poiché l'assegno funzionale, simile alla R.I.A. per la finalità di valorizzare la anzianità di servizio e per la sua natura latamente retribuitiva, ne rimane distinto, rivestendo il carattere di assegno accessorio e non di stipendio, come anche rappresentato dal Ministero della difesa nella circolare n. 1000/231/90 del 24.1.1997. Il dato letterale che, preso in sé, potrebbe anche condurre alla conclusione di unire, incorporare l'assegno funzionale alla R.I.A., assume significato dal contesto in cui viene usato e soprattutto dalla natura dell elemento ( la R.I.A), cui la disposizione legislativa correla l assegno de quo, con la conseguenza che là dove vi sia disomogeneità di natura, come è appunto tra i due emolumenti a confronto, la relazione non comporta che l uno si identifichi o si incorpori nell'altro, ma che essi si

giustappongano tra loro per ricevere, a fini determinati, un pari trattamento; nella specie entrambi sono computati in sede di liquidazione della pensione, ancorché solo la R.I.A. faccia poi parte della base pensionabile su cui si applica la maggiorazione del 18%. In conclusione, l assimilazione vale solo nei limiti in cui il legislatore la consente, permanendo la distinzione per gli altri profili, segnatamente, nel caso in esame, per la maggiorazione del 18% di cui all'art. 53 t.u. n 1092/1973, come novellato dallo art. 16 della l.n.177/1976; applicabile alla R.I.A., in quanto emolumento stipendiale, e non applicabile all assegno funzionale, in quanto emolumento retributivo ma non stipendiale. Nessun pregio ha poi l'osservazione, avanzata sulla base del disposto del comma 10 dello stesso art. 1 d.l.n. 379/1987, secondo il quale i nuovi importi dello assegno dei sottufficiali, nelle misure stabilite nel precedente comma 9, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, normale e di riversibilità ecc, poiché la disposizione sta solo a significare che gli assegni in parola hanno natura retributiva e sono computabili in pensione, ma non anche che essi rientrano nella base pensionabile ai fini della maggiorazione di cui all'art.53 t.u. n.1092/1973, come novellato dall'art. 16 della l.n.177/1976; occorrendo a tal fine si ribadisce - una espressa dichiarazione legislativa, che nel caso non si riviene in nessuna disposizione. Ne consegue il rigetto della relativa pretesa. Spese compensate. *** Per Questi Motivi LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA - composizione monocratica - RESPINGE nei termini di cui in motivazione il ricorso in epigrafe.

Spese compensate. Così deciso in Firenze, nell udienza del 3 marzo 2004. IL GIUDICE F.to dott. Enrico Torri Depositata in Segreteria il giorno 24/5/2004