Il superamento della crisi d impresa tra misure preliminari e protettive

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CODICE DELLA CRISI E DELL INSOLVENZA

Transcript:

Il superamento della crisi d impresa tra misure preliminari e protettive Roma 18 marzo 2019 Il procedimento di composizione assistita della crisi Stefano Saponaro Componente della Commissione Procedure Concorsuali sez. Concordato Preventivo ODCEC Roma

Organismo di composizione della crisi d impresa Art. 16, comma 1 L OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli art. 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi. La competenza dell OCRI a cui devono essere indirizzate le segnalazioni o l istanza del debitore è determinata sulla base della sede legale dell impresa. Il legislatore ha infatti voluto, da un lato, escludere ogni dilazione dovuta all eventuale incertezza in merito all individuazione della competenza per territorio con l obiettivo di salvaguardare la tempestività dell intervento, dall altro, mantenere la vicinanza dei nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi rispetto alla localizzazione dell impresa, ciò al fine di rendere più semplice per l imprenditore l accesso a questi strumenti. La composizione strutturale dell organismo si articola in: - un referente che viene individuato dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in un suo delegato, che ha il compito di assicurare la tempestività del procedimento vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti; - un ufficio del referente che può essere costituito anche in forma associata con personale e mezzi messi a disposizione dalla Camera di Commercio; - un collegio di esperti nominato di volta in volta per la trattazione di ogni singolo affare. 2

Organismo di composizione della crisi d impresa Art. 17, comma 1 il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina del collegio. Il collegio è composto da 3 esperti scelti tra quelli iscritti nell Albo dei soggetti incaricati dall autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure (art. 356). 1. il primo designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell impresa, o da un suo delegato; 2. il secondo designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente; 3. il terzo appartenente all associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente tra quelli iscritti nell elenco trasmesso annualmente all organismo delle associazioni imprenditoriali di categoria. Le designazioni devono inoltre essere improntate al canone di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell incarico ed il referente ha altresì il compito di avere cura che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale, ed ha il potere di procedere alla sostituzione di uno dei tre membri qualora riscontri la mancanza di una delle tre professionalità. Art. 17, comma 5 entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all organismo, a pena di decadenza, l attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all articolo 2, comma 1, lettera o) n. 2 e 3. 3

Organismo di composizione della crisi d impresa Art. 18 audizione del debitore. entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell istanza del debitore, l OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell art.17, il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l audizione in via riservata e confidenziale. Successivamente, il collegio: 1) nel caso in cui ritenga che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, può disporre l archiviazione delle segnalazioni ricevute, l archiviazione può essere altresì disposta quando l organo di controllo societario (se esistente) o un professionista indipendente, attesti l esistenza di crediti di imposta o di crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determinino il mancato superamento degli importi rilevanti; 2) nel caso in cui rilevi l esistenza della crisi, individuare con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissare il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato il collegio informa il referente che ne dà immediata comunicazione agli autori della segnalazione Se il debitore presenta invece istanza di composizione assistita della crisi, il referente ne dà comunicazione ai soggetti qualificati che non abbiano effettuato la segnalazione, esonerandoli dall obbligo di futura segnalazione 4

Composizione della crisi La procedura di composizione assistita dalla crisi può essere avviata soltanto su istanza del debitore anche a seguito della sua audizione precedentemente svolta avanti all OCRI durante la fase di allerta. La ricerca di una soluzione concordata alla crisi può avere durata massima di 6 mesi: - l OCRI può fissare il primo termine a 3 mesi per la ricerca di una soluzione concordata della crisi; - nel caso in cui le trattative intercorse con i creditori si svolgano positivamente verso una soluzione è possibile ottenere una proroga di 3 mesi. Il Collegio deve: i) Conferire l incarico al relatore (Presidente) il compito di seguire le trattative; ii) acquisire, nel più breve tempo possibile una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; iii) acquisire un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione del credito e delle cause di prelazione Nel caso in cui il debitore non è in grado di produrre la documentazione richiesta, il collegio può provvedere a redigerla al fine di avere a disposizione tutti gli elementi conoscitivi utili a valutare la situazione dell impresa e a individuare il possibile oggetto delle trattative, ma anche di predisporre i documenti necessari per l accesso a una eventuale procedura concorsuale. SE IL DEBITORE HA ESPRESSO LA VOLONTA DI PRESENTARE DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI O DI APERTURA DI CONCORDATO PREVENTIVO, L OCRI PROCEDE, SU RICHIESTA DEL DEBITORE, A ATTESTARE LA VERIDICITA DEI DATI AZIENDALI. 5

Misure protettive e conclusione del procedimento Art. 20, comma 4 A far data dall istanza di cui all art. 19 e fino alla sua conclusione del procedimento, il debitore può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale le misure protettive necessarie per portare a termine le trattative. Inoltre può chiedere che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del c.c. e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n.4 e 2545-duodecies del c.c.. Le misure sono concesse per il termine massimo di tre mesi rinnovabili entro il termine previsto dall art. 19, a condizione del buon andamento delle trattative. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell attuazione delle misure adottate per superare la crisi. Esito negativo CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO Esito positivo Se allo scadere del termine non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso a una delle procedure previste dall articolo 37 nel termine di 30 giorni. Nel caso in cui la procedura di composizione della crisi ha avuto esito positivo, si viene a formare l accordo con i creditori che deve rivestire la forma scritta. Tale accordo, deve essere depositato presso l OCRI. 6

Conclusione del procedimento Esito negativo: Il debitore può utilizzare nella procedura di regolazione della crisi o dell insolvenza la documentazione predisposta nell ambito del procedimento di composizione assistita della crisi di cui ai commi 2 e 3 dell art. 19). L OCRI deve dare comunicazione della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi ai soggetti obbligati alla segnalazione degli indizi di crisi, nonché ai creditori pubblici qualificati che non vi hanno partecipato. Tale comunicazione permette di mettere a conoscenza i soggetti interessati del mancato accordo e consentire loro di attivarsi tempestivamente per tutelare i propri diritti. Esito positivo: L OCRI può pertanto consentire la visione e l estrazione della copia dell accordo depositato solamente ai creditori che l hanno sottoscritto. L accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento, donde non sono soggetti ad azione revocatoria, e può essere pubblicato nel Registro delle Imprese Si tratta di un beneficio che trova giustificazione nel fatto che l accordo concluso con i creditori è stato raggiunto grazie alla supervisione e all approvazione dell OCRI che si pone come garante della fattibilità degli stessi accordi. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell ambito della procedura di liquidazionegiudiziale o di un procedimento penale. 7

Procedimento di composizione assistita della crisi Art. 22, comma 1 Segnalazione alpubblico ministero [ ] Il collegio, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti. La menzionata segnalazione al pubblico ministero è subordinata al verificarsi di determinate fattispecie: i. Se il debitore non compare per l audizione. ii. iii. Se dopo l audizione, il debitore non deposita l istanza di cui ai di cui all art. 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l archiviazione di cui all art. 18, comma 3. Se all esito delle trattative, il debitore non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell articolo 21, comma 1. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l iniziativa di cui all art. 38, comma 1. Art. 23 Liquidazione del compenso il compenso dell OCRI, se non concordato con l imprenditore, è liquidato ai sensi dell articolo 351, tenuto conto dell attività svolta per l audizione del debitore e per l eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento. 8

Misure premiali Art. 24 - Tempestività dell iniziativa - ai fini dell applicazione delle misure preliminari di cui all articolo 25, l iniziativa non è tempestiva se il debitore propone: - La domanda di accesso a una delle procedure regolate dal Codice oltre il termine di 6 mesi; - l istanza di cui all art. 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente: a) l esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell art. 13, commi 2 e 3. 9

Misure premiali Art. 25, comma 1 Misure premiali: All imprenditore che ha presentato all OCRI istanza tempestiva a norma dell art. 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro: 1. durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell impresa sono ridotti alla misura legale; 2. le sanzioni tributarie per le quali è prevista l applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell istanza di cui all art. 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell insolvenza; 3. le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell insolvenza successivamente aperta; 4. la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell art. 22; 5. la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell ammontare complessivo dei crediti. 10

Misure premiali Art. 25, comma 2 Misure premiali: quando, nei reati *, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha: i. tempestivamente presentato l istanza all organismo di composizione assistita della crisi d impresa; ii. tempestivamente presentato la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo, ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. * Reati: - art. 322: bancarotta fraudolenta; - art. 325: ricorso abusivo del credito; - art.331: ricorso abusivo al credito commesso dagli amministratori e dai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale; - art. 323: bancarotta semplice; - artt. 329, 330: precedenti reati commessi da amministratori, direttori, sindaci e liquidatori di società in liquidazione giudiziale; - art. 333: reati commessi dall institore. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando: alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell insolvenza, il valore dell attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell ammontare dei debiti chirografari; il danno complessivo cagionato non supera l importo di euro 2 mln. 11