Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 305 06.10.2016 Ristrutturazioni: bonus anche per i conviventi A cura di Devis Nucibella Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% L Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016 ha affermato che la legge sulle unioni civili riconosce una rilevanza giuridica alle coppie che abitano sotto lo stesso tetto e un valore al legame che ciascun componente ha con la dimora comune. Per questo motivo il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, ma non è proprietario dell immobile può comunque fruire della detrazione Irpef. In base alle nuove regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (Legge 76/2016) infatti, la disponibilità dell immobile è insita nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato. PREMESSA La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, resa permanente con l'introduzione, ad opera del Decreto-Legge n. 201 del 2011, dell'art.16-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ha il medesimo ambito di applicazione dell originaria detrazione prevista dalla Legge n. 449 del 1997. Trovano quindi applicazione le relative norme di attuazione recate dal regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41 nonché le condizioni di spettanza del beneficio fiscale chiarite attraverso il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia. 1
BENEFICIARI In linea generale, possono beneficiare della detrazione in esame i soggetti passivi IRPEF, che a titolo idoneo posseggano o detengano l immobile. In merito all individuazione dei soggetti interessati dall agevolazione, la Circolare n. 57/1998, osservando che la Legge originaria, oltre alla disposizione sopra riportata, non ha previsto ulteriori condizioni di tipo né soggettivo né oggettivo, precisa che:...si deve ritenere che possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che hanno sostenuto... le spese di cui trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico. Pertanto possono fruire della detrazione d imposta in esame i soggetti passivi IRPEF: sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato; che possiedono o detengono, sulla base di titolo idoneo l immobile oggetto degli interventi di recupero; a condizione che abbiano sostenuto le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In ordine all'ambito soggettivo di applicazione del beneficio, con la Circolare n. 57 del 1998, è stato chiarito che - tenuto conto che la disposizione che ha introdotto la detrazione dall'irpef a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti non pone ulteriori condizioni né soggettive né oggettive - il diritto alla detrazione spetta (se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico) al: proprietario; nudo proprietario dell'immobile; titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione); inquilino; comodatario in quanto detentore dell'immobile. FAMILIARI Nella Circolare n. 121 del 1997 è stato chiarito che la detrazione compete anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese. 2
È stato in proposito precisato che: per "familiari", s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile - requisito richiesto per fruire della detrazione - è costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato; la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori (Ris. n. 184/E del 2002 e Circ. n. 15/E del 2005, par. 7.2). UNIONI CIVILI Sulla base della prassi riportata, dunque, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile, nei termini sopra indicati, e che sostenga le spese per gli interventi in questione potrebbe beneficare della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR soltanto se risulta detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato. Per effetto della Legge 20 maggio 2016, n. 76 - recante la: "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" il quadro normativo di riferimento risulta, tuttavia, mutato. La richiamata Legge n. 76 del 2016, in particolare, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (Legge 4 maggio 1983, n. 184) le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell unione civile tra persone dello stesso sesso. (comma 20). Spese per interventi edilizi e convivenze more uxorio L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 64/E/2016, afferma che, ai fini della detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, la disponibilità dell immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della Legge Cirinnà, senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato. 3
Il diritto alla detrazione delle spese sostenute, in mancanza di un titolo idoneo, è subordinato alla convivenza del possessore e del soggetto che sostiene l onere e che non è proprietario dell immobile. ESEMPIO Un contribuente ha sostenuto durante l anno 2015 spese per la ristrutturazione della propria casa pari a 50.000 euro. Il 50% di dette spese, ossia 41.000 euro può essere detratta dall imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Detto importo essendo sotto la soglia dell importo massimo di spesa per cui è possibile fruire dell agevolazione (pari a 96.000 euro), potrà essere portato completamente in detrazione. Per cui, il contribuente dovrà ripartire il 50% della spesa pari a 25.000 euro in dieci rate di pari importo, che dovrà indicare nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta. Per cui a partire dal 2015 fino al 2025 la quota detraibile per ciascun anno sarà pari a 2.500 euro. Se l IRPEF da pagare nell anno è inferiore al beneficio fiscale che invece si potrebbe avere, la parte residua della quota detraibile non si recupera, in quanto l importo eccedente non può essere chiesto a rimborso. CONVIVENZE DI FATTO Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della citata Legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell'accertamento della "stabile convivenza" viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989). La citata Legge n. 76 del 2016 estende, però, ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. 4
Da tali disposizioni si evince che la Legge n. 76 del 2016 - pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune. Ai fini della detrazione di cui all'art. 16-bis, pertanto, la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della Legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato. Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16- bis, può, dunque, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, come chiarito nella Risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall abitazione principale della coppia. Prova della convivenza La Risoluzione n. 64/E/2016, nel chiarire come fornire la prova della stabile convivenza, ha fatto riferimento alle indicazioni della Legge Cirinnà, che richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico. La coppia può presentare una dichiarazione di convivenza all anagrafe, oppure regolamentare con un contratto di convivenza gli aspetti del contributo di ognuno alla vita di coppia ed il regime patrimoniale degli acquisti. Nell uno e nell altro caso, la residenza anagrafica comune e il contratto di convivenza rappresentano un titolo idoneo affinché l Agenzia delle Entrate consideri ad ogni effetto i due soggetti un nucleo familiare. Conseguentemente, pur mancando un vincolo familiare, la parte che ha sostenuto le spese potrà fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. - Riproduzione riservata - 5