Studio Legale Ambiente

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Bonifica e vendita di immobile inquinato Proprietario non colpevole e spese Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 novembre 2018 22 gennaio 2019, n. 1573 A cura di Cinzia Silvestri 26.1.2019 La Cassazione: - precisa alcune questioni in tema di bonifica del sito da parte del proprietario non colpevole; - precisa la natura dell indennizzo dovuto e la ripartizione delle spese tra i soggetti coinvolti; - pone in luce che le spese di bonifica non hanno natura risarcitoria ma di solo indennizzo esercitabile nei confronti del responsabile dell inquinamento. La Cassazione si esprime con chiarezza espositiva indicando i limiti della rivalsa del proprietario incolpevole che può azionare l Autorità giudiziaria per l indennizzo anche in un momento successivo all avvenuta bonifica. Una Società Y acquistava immobile che si rivelava inquinato e da bonificare. Pur non essendo il soggetto responsabile dell inquinamento provvedeva alla bonifica e tuttavia adiva il Tribunale e conveniva in giudizio il responsabile che non era la ditta X da cui aveva acquistato l immobile ma la società Q che a sua volta aveva venduto l immobile a X.

La Società Y chiedeva la rifusione dei costi sostenuti per la bonifica ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 253, comma 4, ed in subordine ai sensi dell art. 2043 c.c., oltre il risarcimento degli ulteriori danni subiti Il Tribunale adito, disposta CTU, accolse la domanda, condannando la convenuta alla rifusione sia dei costi di bonifica pari ad Euro 544.512,82 che degli interessi maturati sul finanziamento erogato dai soci per far fronte ai costi di bonifica. La Corte di appello adita dalla parte Q ridusse l ammontare della somma dovuta ad 363.008,55 oltre interessi e disattese l appello incidentale. La Cassazione ripercorre alcuni temi di interesse in merito alla bonifica eseguita da colui che non è responsabile: 1) FACOLTÀ DI INTERVENTO..In base agli artt. 239 segg. del citato testo legislativo gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati possono essere eseguiti, oltre che dal responsabile dell inquinamento, obbligato a provvedervi, dal proprietario del sito (o altro soggetto interessato), che a differenza del responsabile ha facoltà e non l obbligo di intervenire. oppure dalla competente pubblica amministrazione, nel caso in cui il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato...

2) OBBLIGO A CARICO DEL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE L obbligo previsto per il proprietario non responsabile è quello di cui all art. 245, comma 2, in base al quale "fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all art. 242, il proprietario o il gestore dell area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all art. 242", cui consegue l attivazione da parte della provincia per l identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica... 3) ONERE REALE..Il proprietario non responsabile risente poi della disciplina di cui all art. 253, in base alla quale gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d ufficio dall autorità competente e le spese sostenute per gli interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi dell art. 2748 c.c., comma 2. Sempre in base alla medesima disposizione il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell autorità competente che giustifichi, tra l altro, l impossibilità di accertare l identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro

infruttuosità. 3) PROGETTO DI BONIFICA Il perno fondamentale dell intera disciplina è che gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale seguono le procedure previste dalla legge, dovendo il progetto di bonifica essere assentito dalla competente autorità amministrativa all esito di un articolata procedura... 4) DIRITTO DI RIVALSA Il positivo assolvimento della detta procedura costituisce anche il presupposto di legittimità dell esercizio del diritto di rivalsa del proprietario del sito nei confronti del soggetto responsabile dell inquinamento per le spese sostenute nel caso che egli abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato (art. 253, comma 4). Prevede infatti l art. 245, comma 2, ultima parte che "è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell ambito del sito in proprietà o disponibilità". 5) DIRITTO DI RIVALSA IN QUALSIASI MOMENTO l art. 245, comma 2, e l art. 253, comma 4,..L inciso "in qualunque momento" chiarisce che, fermo l obbligo di comunicazione all autorità amministrativa non appena rilevi il superamento o il pericolo del superamento della concentrazione soglia di contaminazione, il proprietario non deve attendere l identificazione del soggetto responsabile da parte della competente amministrazione ma può "in

qualunque momento" procedere agli interventi di bonifica ed esercitare successivamente il diritto di rivalsa. Condizione, necessaria e sufficiente, di legittimità sia della condotta sul piano amministrativo che dell esercizio del diritto sul piano privatistico è la sottoposizione dell intervento del proprietario alla procedura prevista dalla legge.. 6) RIVALSA NEI LIMITI DELLA PROCEDURA APPROVATA Elemento costitutivo della fattispecie della rivalsa, fissato dalla pubblica amministrazione, è solo quello dell intervento di bonifica nelle forme assentite dalla competente autorità. Sul punto la cognizione del giudice è limitata all accertamento fattuale se l intervento si sia svolto in base alla procedura prevista dalla legge. L identificazione del responsabile dell inquinamento, una volta instaurata la controversia, ricade nel giudizio di fatto del giudice che procede e l eventuale identificazione che sia intervenuta per opera dell amministrazione rileva sul piano esclusivamente probatorio, da valutare insieme alle altre prove, non essendo previsto che l identificazione amministrativa del responsabile faccia stato nel processo 7) ELEMENTI COSTITUTIVI RIVALSA Venendo più in dettaglio agli elementi costitutivi della fattispecie di rivalsa, va evidenziato che soggetto passivo dell obbligazione prevista dalla legge è il "responsabile dell inquinamento". La qualifica di "responsabile" attiene non al giudizio di valore della condotta sotto il profilo soggettivo del requisito psicologico

(dolo o colpa), ma al giudizio eziologico relativo al profilo oggettivo dell avere meramente dato causa all inquinamento. Essendo eseguito il ripristino ambientale sulla base dell evento di inquinamento, la ripetizione delle spese viene esercitata sul presupposto del mero evento, senza connotazioni soggettive di valore quanto alla condotta del responsabile. Vi è nella fattispecie legale una responsabilità per pura causalità non riconducibile neanche alla responsabilità civile di tipo oggettivo, la quale contempla pur sempre una forma di imputazione soggettiva dell evento dannoso di natura "posizionale", dipendente cioè dalla particolare collocazione del soggetto reso responsabile rispetto alla causa del danno, tale da renderlo come il soggetto che meglio di chiunque altro può prevenire tale pregiudizio Ai fini della disciplina in esame la responsabilità dell inquinamento non corrisponde a responsabilità per danno ma a responsabilità dell evento, cui la legge collega un complesso di effetti giuridici (detto altrimenti, ciò che rileva è solo la causalità materiale - la relazione fra condotta ed evento -, e non anche la causalità giuridica di cui all art. 1223 c.c. - la relazione fra l evento e le conseguenze pregiudizievoli) 8) INDENNIZZO..La logica puramente indennitaria che presiede all azione di rivalsa nei confronti del responsabile, esercitata dall autorità amministrativa o dal proprietario del sito, sottrae la fattispecie della rivalsa all illecito aquiliano. Il carattere volontario dell esborso sopportato dal proprietario, e l adempimento di funzione pubblica per ciò che concerne le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, escludono che la rivalsa possa acquistare il contenuto della reintegrazione di un

perdita patrimoniale determinata da un illecito. La ripetizione delle spese è conseguenza così di un obbligazione di fonte legislativa i cui presupposti di fatto, per ciò che concerne il proprietario del sito, sono l esecuzione della bonifica nel rispetto delle procedure operative e amministrative e la spontaneità o volontarietà dell intervento di bonifica. 9) OBBLIGAZIONE EX LEGE..Trattasi di obbligazione ex lege, di contenuto indennitario e non risarcitorio, soggetta quindi all ordinario termine di prescrizione decennale ed alle regole dell onere probatorio in materia di obbligazioni non derivanti da fatto illecito... 10) NON SI APPLICA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE..L esclusione della regola della responsabilità solidale di cui all art. 2055 c.c... perché la norma contempla un obbligazione di carattere non risarcitorio derivante pertanto non da fatto illecito, ma da un altro fatto idoneo a produrla secondo l ordinamento giuridico (cfr. art. 1173 c.c.). Il riferimento nell art. 253, comma 4, all eventuale maggior danno subito ("nel caso in cui il proprietario non responsabile dell inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell inquinamento per le spese sostenute e per l eventuale maggior danno subito") non è da intendere nei termini del danno ingiusto che connota l illecito aquiliano (non a caso la norma adopera il semplice termine "danno" privo della qualifica di ingiusto), ma come voce ulteriore di spesa che sia da porre in

relazione causale diretta ed immediata con la bonifica spontanea 12) CONCLUSIONE..Va in conclusione affermato che "il proprietario non responsabile dell inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall identificazione del responsabile dell inquinamento da parte della competente autorità amministrativa"; "non trova applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all art. 2055 c.c. nel caso dell obbligazione del responsabile dell inquinamento avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica spontanea del sito inquinato poiché trattasi di obbligazione ex lege, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell inquinamento".