IL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro corrispettivo o remunerazione è disciplinata dalla c.d. Direttiva Servizi recepita nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. 123/2006 che rimuove o meglio tenta di rimuovere ogni possibile ostacolo burocratico sia alla creazione di nuove imprese nel settore dei servizi sia la fornitura transforitaliera di servizi sia in modo permanente che occasionale. In attuazione della Direttiva Servizi, mediante la quale trova realizzazione il principio costituzionale della libertà dell iniziativa economica privata, è stato istituito presso i comuni, individualmente o in forma associata ovvero mediante apposita delega alle Camere di Commercio, il S.U.A.P. lo Sportello Unico per le Attività Produttive, quale unico ed esclusivo punto di contatto tra le imprese e qualsiasi pubblica amministrazione titolare di procedimenti amministrativi inerenti l attività produttiva. E sempre in attuazione della Direttiva Servizi, è stata introdotta la S.C.I.A. la segnalazione certificati dell inizio d attività imprenditoriale modificando appositamente l art.19 della legge 241/90. Ogni impresa ha così diritto di iniziare la propria attività, purché non contingentata e soggetta a requisiti oggettivi non dipendenti da valutazioni discrezionali della P.A., contestualmente alla presentazione della SCIA corredata dalla autocertificazione, documentazione e asseverazione del possesso di ogni necessario requisito di legge. Le imprese già esistenti presentano la SCIA per modificare la loro attività direttamente al S.U.A.P. competente mentre le imprese che si costituiscono contestualmente all avvio dell esercizio della nuova attività imprenditoriale allegano la SCIA al modello 1
COMUNICA che presentano alla Camera di Commercio competente che immediatamente ne cura la trasmissione al SUAP. In merito al momento di concreto avvio dell attività imprenditoriale, l art.19 della legge 241/90, comma 1, ultimo alinea e comma 2, dispone letteralmente che La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezioni dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L art.5, del D.P.R. 160/2010 stabilisce al comma 4 che Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica,con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformita' all'allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6. In medesimo art. 5 del D.P.R. 160/2010 al successivo comma 5 dispone che A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' avviare immediatamente l'intervento o l'attivita'. Infine, l art.l5 del Decreto Interministeriale del 10 novembre 2011 recante misure per l attuazione dello sportello unico per le attività produttive dispone che 1. In attesa dell adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole 2
tecniche stabilite dal decreto, è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell istanza, ai sensi dell articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste dall articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 2. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 8, comma 3, l attività o l intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività con le modalità di cui al comma 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1, decorrono altresì i termini di cui all articolo 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990 n.241.. Dunque sembrerebbe che senza la ricevuta di correttezza formale della pratica o quantomeno senza la ricevuta di pec di avvenuta consegna, l attività non possa essere legittimamente avviata. Si pone pertanto il problema di stabilire se la SCIA abilita il soggetto all esercizio dell attività dal momento della presentazione intesa quale ricezione da parte della P.A. competente ovvero solo dal successivo momento di rilascio della ricevuta. Innanzitutto deve essere chiaro che il possesso oggettivo dei requisiti di legge non è idoneo ad avviare legalmente alcuna attività in assenza della preventiva presentazione della SCIA. Il possesso dei requisiti di legge, di per sé non abilita il soggetto titolato a svolgere l attività. Tant è vero che colui il quale pur possedendo effettivamente i requisiti legali avvia un attività senza la preventiva SCIA, versa in una situazione di illegalità e fino alla presentazione della SCIA è soggetto alle sanzioni previste per l esercizio abusivo 3
dell attività. L art.21 della legge 241/90 dispone infatti che Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. E avviare un attività senza la SCIA pur possedendo i requisiti equivale ad avviare un attività in contrasto con la normativa vigente e dunque un attività abusiva da sanzionare. Al contrario dopo la trasmissione della SCIA alla P.A. competente, l eventuale avvio dell attività prima del rilascio della ricevuta di correttezza formale configura tutt al più un irregolarità suscettibile di piena conformazione a seguito del rilascio della ricevuta. La ricevuta attesta la presentazione di un istanza formalmente completa ma non attesa l accertamento del possesso dei requisiti autocertificati asseverati o comunque documentati. Per tale accertamento che propriamente si sostanzia in un controllo sulle autocertificazioni prodotte o sulle dichiarazioni sostitutive, la P.A. ha 60 giorni decorrenti dal rilascio della ricevuta di correttezza e completezza formale dell istanza. La completezza formale significa che il soggetto ha dichiarato con valore certificante il possesso di ogni requisito di legge fornendo tutte le indicazioni necessarie per i controlli. E tale completezza formale dell istanza a prescindere dal successivo accertamento sostanziale è il presupposto indispensabile per l avvio regolare di un attività imprenditoriale suscettibile eventualmente di conformazione in caso di riscontrata carenza ma giammai sanzionabile. Sempre l art. 21 della legge 241/90, infatti, dispone 4
che Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti Pertanto, si ribadisce che avviare un attività in base al solo possesso oggettivo dei requisiti di legge senza la preventiva SCIA equivale ad avviare un attività abusiva sanzionabile e non conformabile ab origine mentre avviare un attività dopo aver presentato la relativa SCIA formalmente corretta equivale ad avviare un attività suscettibile ab origine di piena conformazione in caso di successiva accettata carenza dei requisiti di legge. Addirittura, in caso di Scia formalmente corretta, ove risulti accertata la carenza dei requisiti, la conformazione è la regola mentre il divieto di prosecuzione è legittimo solo ove l attività non sia motivatamente e oggettivamente conformabile. Avv. Liliana Farronato 5