La predisposizione della lettera di incarico professionale per adempimenti e consulenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale fac simile CNDCEC e modalità operative e applicative Andrea Albertini Francesca Coppola Francesco Cervellino Componenti della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC Roma
Professionisti del Lavoro 1/7 Nuova modalità di assolvimento dell onere di comunicazione Legge 11 gennaio 1979, n. 12 art. 1 comma 1 Commercialisti, Esperti Contabili e Avvocati: comunicazione preventiva per l assistenza delle aziende con dipendenti per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Dal 01/03/2018 la suddetta comunicazione dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche e comunque prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferito all attività predetta.
Professionisti del Lavoro 2/7 Nuova modalità di assolvimento dell onere di comunicazione Legge 11 gennaio 1979, n. 12 art. 1 comma 1 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.2.2018 ha diramato la comunicazione n. 32, nella quale si dà atto che i professionisti sopra citati devono, all inizio dell attività, inoltrare l apposita comunicazione agli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio, non più in formato cartaceo ma in modalità informatica.
Professionisti del Lavoro 3/7 Nuova modalità di assolvimento dell onere di comunicazione Legge 11 gennaio 1979, n. 12 art. 1 comma 1 Uno degli scopi che si intendono raggiungere con la nuova prescrizione, è anche quello di avere una banca dati di veloce consultazione per la verifica dei soggetti che legittimamente esercitano gli adempimenti di cui sopra. Per questo motivo, l inoltro della comunicazione è consigliato anche a coloro che già esercitano l attività e che a suo tempo hanno effettuato la dovuta comunicazione in modalità cartacea, in tale ipotesi si procederà confermando i dati comunicati all epoca. In questo caso non è necessario il rispetto di alcuna tempistica, trattandosi di un atto volontario.
Professionisti del Lavoro 4/7 Nuova modalità di assolvimento dell onere di comunicazione Legge 11 gennaio 1979, n. 12 art. 1 comma 1 Si ricorda che la regolarità della posizione dei commercialisti, degli esperti contabili e degli avvocati che svolgono gli adempimenti di cui si tratta è importante non solo ai fini dell attività ispettiva ma anche nell eventualità di una contestazione con il cliente, che a catena si collega alla validità della copertura assicurativa. Dal punto di vista degli operatori del settore, tale mappatura è importante anche perché rende trasparente l individuazione dei soggetti che legittimamente svolgono l attività di cui si tratta.
Professionisti del Lavoro 5/7 Nuova modalità di assolvimento dell onere di comunicazione Legge 11 gennaio 1979, n. 12 art. 1 comma 1 La modulistica di riferimento è resa disponibile sul portale dell Ispettorato Nazionale del Lavoro, www.ispettorato.gov.it ed è accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). I dati da comunicare per l esercizio dell attività, consistono nella prima parte, nei riferimenti anagrafici e recapiti del professionista, e nella seconda parte, gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.
15/03/2018 Titolo documento 7
15/03/2018 Titolo documento 8
15/03/2018 Titolo documento 9
15/03/2018 Titolo documento 10
15/03/2018 Titolo documento 11
Professionisti del Lavoro 6/7 Nuova modalità di assolvimento dell onere di comunicazione Legge 11 gennaio 1979, n. 12 art. 1 comma 1 Seguendo le procedure indicate all indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid sarà possibile ottenere le credenziali
15/03/2018 Titolo documento 13
Professionisti del Lavoro 7/7 Nuova modalità di assolvimento dell onere di comunicazione Legge 11 gennaio 1979, n. 12 art. 1 comma 1 Fac simile comunicazione protocollata
15/03/2018 Titolo documento 15
15/03/2018 Titolo documento 16
15/03/2018 Titolo documento 17
15/03/2018 Titolo documento 18
15/03/2018 Titolo documento 19
15/03/2018 Titolo documento 20
15/03/2018 Titolo documento 21
15/03/2018 Titolo documento 23
15/03/2018 Titolo documento 24
15/03/2018 Titolo documento 25
15/03/2018 Titolo documento 26
15/03/2018 Titolo documento 27
15/03/2018 Titolo documento 28
15/03/2018 Titolo documento 29
15/03/2018 Titolo documento 30
15/03/2018 Titolo documento 31
15/03/2018 Titolo documento 32
15/03/2018 Titolo documento 34
15/03/2018 Titolo documento 35
15/03/2018 Titolo documento 36
15/03/2018 Titolo documento 37
15/03/2018 Titolo documento 38
15/03/2018 Titolo documento 39
15/03/2018 Titolo documento 40
15/03/2018 Titolo documento 41
15/03/2018 Titolo documento 42
15/03/2018 Titolo documento 43
15/03/2018 Titolo documento 44
15/03/2018 Titolo documento 45
15/03/2018 Titolo documento 46
15/03/2018 Titolo documento 47
15/03/2018 Titolo documento 48
15/03/2018 Titolo documento 49
Lettera di incarico
15/03/2018 Titolo documento 51
15/03/2018 Titolo documento 52
15/03/2018 Titolo documento 53
15/03/2018 Titolo documento 54
15/03/2018 Titolo documento 55
15/03/2018 Titolo documento 56
15/03/2018 Titolo documento 57
15/03/2018 Titolo documento 58
15/03/2018 Titolo documento 59
15/03/2018 Titolo documento 60
15/03/2018 Titolo documento 61
La gestione del mandato con Word Fac simile
dal Preventivo al Mandato
Obbligo di preventivo scritto Legge n. 124/2017 in vigore dal 29/08/2017 L omissione del preventivo/budget scritto prevede la sanzione disciplinare della censura
Il preventivo/budget è un atto unilaterale, pertanto, solo una volta che è stato accettato dal cliente diventerà un allegato del mandato professionale.
Accettazione del Preventivo/Budget Mandato Professionale Atto plurilaterale
MANDATO SCRITTO MANDATO SOTTOSCRITTO
MANDATO SOTTOSCRITTO SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA ANALOGICA FIRME ANALOGICHE
SCRITTURA PRIVATA DIGITALE FIRME DIGITALI
Il mandato sottoscritto con firma elettronica ha l efficacia di scrittura privata Sebbene esistano le Firme elettroniche, semplice e Avanzata, ai fini della sottoscrizione digitale del mandato professionale è indispensabile utilizzare la Firma digitale che è un tipo particolare di firma qualificata in quanto è l equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta, in quanto è associata stabilmente al documento elettronico sulla quale è apposta e ne attesta con certezza l'integrità, l'autenticità, e la non ripudiabilità.
Per approfondimenti in materia si consiglia la consultazione del Documento elaborato dal CNDCEC : Breve Guida sulle Firme Elettroniche
Per mandato professionale sottoscritto in modalità digitale, si intende un nativo digitale, ovverosia la creazione di un file pdf da un file di testo, esempio.doc o.docx
E consigliabile mantenere in fase di stampa (digitale) inalterata sia la formattazione che struttura del documento elettronico, pertanto è necessario ricorrere all utilizzo del formato PDF/A-b1 e PDF/A-a1
La sottoscrizione del mandato (atto plurilaterale) Sottoscrizione con firma digitale multipla (professionista e cliente)
Una volta firmato, le sottoscrizioni digitali potranno essere verificate tramite la procedura dike:
Efficacia probatoria del mandato professionale sottoscritto con firma digitale La disposizione del CAD (Codice dell Amministrazione Digitale) prevede che: II documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata [ Omissis..].
Da un punto di vista del diritto: L apposizione di una firma digitale, sul piano probatorio, ha gli stessi identici effetti della sigla vergata di pugno su un foglio di carta.
Dal punto di vista processuale: il soggetto contro il quale sia prodotto un documento da lui sottoscritto (cartaceo o informatico che sia) può disconoscere la sottoscrizione negando che la firma sia stata da sé apposta
Qualora il mandato professionale venga prodotto in giudizio (1/2): In caso di disconoscimento della sottoscrizione apposta con firma analogica il regime di c.d. verificazione obbliga il soggetto che ha prodotto il documento sottoscritto a dare corso ad un vero e proprio giudizio tendenzialmente basato su una CTU calligrafica
Qualora il mandato professionale venga prodotto in giudizio (2/2): In caso di disconoscimento della sottoscrizione apposta con firma digitale, il soggetto che ha prodotto il documento sottoscritto subisce una inversione dell onere probatorio, poiché è lo stesso soggetto che contesta l apposizione della firma digitale a dover dare prova del fatto che la firma in questione non è stata da sé apposta: infatti Il comma 1-ter del medesimo articolo 20 del CAD dispone che L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Dal Documento del CNDCEC: Breve Guida sulle Firme Elettroniche In sostanza, a differenza di quanto normalmente accade con i documenti cartacei, il documento firmato digitalmente può essere certamente contestato da chi appare il sottoscrittore apparente (cioè il titolare del certificato di firma che garantisce la chiave di sottoscrizione) a condizione però che contestualmente venga data dallo stesso sottoscrittore apparente la dimostrazione che la firma in questione non è stata da sé apposta (tramite, ad esempio, prove testimoniali o altro).
Cautele (1/2): Per quanto appena detto, è opportuno tenere presente che per disposizione normativa II titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
Cautele (2/2): Pertanto, nel caso in cui il soggetto titolare della firma riesca a dimostrare di non aver utilizzato personalmente il dispositivo di firma in questione, nel contempo, starà verosimilmente dimostrando anche di non aver garantito con tutta la diligenza necessaria la custodia dello stesso. In tale fattispecie, potrebbe essere chiamato a rispondere, quale responsabile dell atto sottoscritto, non più in ragione della sottoscrizione, bensì per negligenza nella corretta e accurata gestione del dispositivo di firma. In tale ipotesi, tale ricostruzione giuridica si sostanzia, nell impossibilità e nel divieto di cedere a terzi (salvo assumersene la relativa responsabilità) le conseguenze derivanti dall apposizione impropria della propria firma digitale.
FINE