Tutto quesiti: le Regole tecniche antiriciclaggio per dottori commercialisti ed esperti contabili

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CIRCOLARE MONOGRAFICA ANTIRICICLAGGIO Tutto quesiti: le Regole tecniche antiriciclaggio per dottori commercialisti ed esperti contabili Le risposte alle domande dei professionisti di Armando Urbano 26 MARZO 2019 La corretta applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio negli studi professionali rappresenta una priorità per gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il CNDCEC, per chiarire meglio alcune delle novità introdotte dal recepimento della IV direttiva comunitaria, in materia di antiriciclaggio, il 16 gennaio 2019 ha approvato tre Regole tecniche e le ha pubblicate il 23 gennaio 2019 sul proprio sito istituzionale. In questa circolare Tutto quesiti si forniscono le risposte alle domande, che sono state poste dagli abbonati, riguardo ai corretti adempimenti da porre in essere ai fini antiriciclaggio, in virtù delle Regole tecniche approvate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Quesito 1 Obbligo di identificazione del cliente per incarichi successivi Qualora lo stesso cliente dovesse conferire mandato, per altri incarichi professionali, al medesimo studio associato/società tra professionisti, l obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente. Se il cliente fisicamente non è presente, è corretto che lo stesso ritorni allo studio il mandato professionale e la modulistica antiriciclaggio con firma autografa nei 30 giorni successivi all accettazione dell incarico? Secondo le Regole tecniche, per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l identificazione del cliente, dell esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile. Ricorda Gli adempimenti amministrativi inerenti all identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti. MySolution Circolare Monografica 26 marzo 2019 1

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente. Ai sensi dell art. 32, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, deve esserci la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data; è considerata tempestiva l acquisizione conclusa entro trenta giorni: dall instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell incarico per lo svolgimento della prestazione professionale; dall esecuzione dell operazione o della prestazione professionale; dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Pertanto, la soluzione prospettata deve ritenersi corretta, se il nuovo mandato professionale e la modulistica antiriciclaggio aggiornata, a seguito del nuovo incarico, pervengano con firma autografa del cliente entro 30 giorni dal conferimento dell incarico stesso. Il professionista, ricevuta la documentazione, dovrà, a sua volta, valutare il rischio specifico complessivo connesso alla nuova prestazione professionale. Quesito 2 Conservazione del registro antiriciclaggio Regola tecnica n. 3: Nell ambito di tali possibilità di conservazione e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, i professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, quali il registro cartaceo o l archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori. Visto che il registro non sarebbe obbligatorio, ma, di fatto, sembra esserlo (o quantomeno la sua tenuta risulta opportuna), si chiede se è corretto dal 4 luglio 2017: eliminare la numerazione preventiva dei fogli che lo compongono e relativa sottoscrizione; inserire come dati solo quelli per i quali non è cessato l obbligo di conservazione di 10 anni dal termine della prestazione, elidendo gli altri; posto che si vuole avere un archivio solo cartaceo, stampare senza cadenza obbligatoria (ad esempio, una volta l anno) una copia cartacea del registro. In questo modo il file informatico excel ufficialmente non esisterebbe, ma consentirebbe di fare le necessarie ricerche velocemente in caso di necessità. A decorrere dal 4 luglio 2017, la tenuta del registro cartaceo antiriciclaggio o dell archivio unico informatico non è più obbligatoria, ma, se si opta per la sua tenuta, valgono le precedenti regole di compilazione, tenuto conto che si continuerebbe ad aggiornare il registro già in uso, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina e con obbligo di conservazione per dieci anni dalla data dell ultima scritturazione effettuata sullo stesso; inoltre, bisogna sempre aggiornare il fascicolo antiriciclaggio del cliente. In alternativa, per ottemperare a quanto richiesto dalla normativa, si consiglia di conservare il precedente registro/archivio unico informatico aggiornato con le registrazioni sino al 3 luglio 2017 e successivamente inserire nel fascicolo antiriciclaggio di ogni singolo cliente una scheda, simile alla 2

pagina del precedente registro, integrandola, secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, con i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori; così facendo, la conservazione di tale scheda seguirebbe quella del fascicolo del cliente che, si ricorda, è di dieci anni a decorrere dalla data di cessazione dell incarico professionale. L aggiornamento di un file excel e la stampa dei suoi dati, con cadenza annuale, non rappresentano una modalità attualmente consigliata dalle Regole tecniche e, pertanto, è da intendersi come una procedura organizzativa interna. Attenzione Le Regole tecniche precisano che tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato. Quesito 3 Conservazione delle visure camerali Nel fascicolo della clientela si può archiviare solo l ultima copia delle visure camerali, eliminando le precedenti? Nel fascicolo antiriciclaggio di ogni singolo cliente si può conservare solo l ultima copia della visura camerale, a condizione che la stessa sia storica, eliminando le precedenti. Ricorda A decorrere dal 4 luglio 2017, vi è l obbligo di conservare nel fascicolo antiriciclaggio tutte le copie dei documenti di identità del cliente e, se possibile, dei titolari effettivi. Quesito 4 Conservazione dei documenti nel fascicolo antiriciclaggio La Regola tecnica n. 3 prevede che: Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato. Poiché la Regola tecnica ha precisato solo ora tale modus operandi, si chiede se i documenti pregressi vanno datati con una data presumibilmente uguale a quella in cui furono redatti oppure se si deve operare apponendo una data unica successiva all emanazione della Regola tecnica n. 3. Il CNDCEC, nella Regola tecnica n. 3, non ha precisato quale data apporre sui documenti conservati in modalità cartacea nel fascicolo antiriciclaggio del cliente. 3

Sicuramente su molti documenti la data è già presente, in quanto, quando sono stati formati, veniva espressamente richiesta (schede per la valutazione del rischio, dichiarazioni del cliente e del professionista, visure camerali storiche); in questi casi deve essere integrata solo con la firma del professionista. Per gli altri documenti (fotocopia documento di identità, ecc.) sarebbe opportuno indicare la data in cui sono stati inseriti nel fascicolo per soddisfare il requisito della storicità. Quesito 5 Obblighi antiriciclaggio in caso di locali condivisi da più professionisti Due professionisti occupano gli stessi locali, senza alcun collegamento professionale, ma al solo scopo di suddividere i costi di gestione. Come dovranno essere gestiti gli obblighi relativi all antiriciclaggio, tenuto conto che ognuno di loro ha la propria clientela? Ogni professionista deve gestire autonomamente gli adempimenti antiriciclaggio, relativamente alla propria clientela, anche se si condividono gli stessi locali. Quesito 6 Periodicità autovalutazione del rischio Con quale periodicità i dottori commercialisti e gli esperti contabili devono effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale (probabilità che l evento possa verificarsi e conseguenze che potrebbero derivare)? I professionisti devono effettuare personalmente l autovalutazione del rischio con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno. Ricorda Questo adempimento non è delegabile. Quesito 7 Adeguata verifica semplificata Con quale periodicità si deve effettuare il controllo costante nell adeguata verifica semplificata? 4

Secondo quanto previsto dalla Regola tecnica n. 2, il controllo costante, in presenza di adeguata verifica semplificata, deve essere effettuato con cadenza più lunga, ad esempio, triennale, per i rapporti continuativi; per effettuare tale controllo può essere sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente, dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni. Quesito 8 Adeguata verifica rafforzata In caso di adeguata verifica rafforzata, quali azioni deve porre in essere il professionista per ottemperare correttamente a quanto previsto dalla normativa? L Organismo di autoregolamentazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili prescrive una serie di azioni che il professionista deve porre in essere in caso di adeguata verifica rafforzata, oltre agli adempimenti previsti dalla norma e, nello specifico: prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all identificazione dei titolari effettivi, all eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali; adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio; verificare l eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento; verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo; consultare fonti aperte e social media. Quesito 9 Persone politicamente esposte Quando si è in presenza di persone politicamente esposte? Le persone politicamente esposte sono: persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché 5

i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. La Regola tecnica n. 2 specifica che l unico soggetto che deve dichiarare se ricopre tale posizione è il cliente. In questi casi il professionista dovrà effettuare l adeguata verifica rafforzata, ma solo se la persona politicamente esposta agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell ente pubblico ovvero agisce nell esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall atto con cui è designato all espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell ente medesimo. Quesito 10 Casi di adeguata verifica mediante ricorso a terzi Quando si può attuare l adeguata verifica della clientela mediante ricorso a terzi? L adeguata verifica della clientela mediante ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell operazionecome, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell ipotesi di operazioni: caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti; caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti; affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l obbligo di adeguata verifica. Quesito 11 Come si attua l adeguata verifica mediante ricorso a terzi Quali sono gli adempimenti del professionista che riceve una richiesta di adeguata verifica della clientela da parte di un altro professionista? Secondo le regole tecniche, il professionista che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista la sottoscrive e la invia, anche a mezzo posta elettronica, senza ritardo, al richiedente, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell assolvimento dell obbligo (identificazione del cliente e verifica della sua identità, identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale). Quesito 12 Identificazione dei clienti negli studi associati In uno studio associato chi, tra gli associati, deve identificare il cliente? 6

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l identificazione del cliente, dell esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile. Ricorda Tale adempimento può essere delegato ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti. Quesito 13 Conservazione dei documenti Come può essere attuata la conservazione dei documenti? Al fine di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, e dal codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, secondo quanto previsto dalla Regola tecnica n. 3, può essere effettuata in modo cartaceo, informatico e misto (in parte si possono conservare documenti cartacei e in parte mediante cartelle informatiche intestate al cliente). Quesito 14 Finalità della conservazione dei documenti In caso di verifica antiriciclaggio, da parte degli organi preposti, vi sono particolarità da rispettare per la conservazione dei documenti? Il CNDCEC, in tema di conservazione dei documenti, dati e informazioni, ha precisato che, indipendentemente dalla tipologia di conservazione prescelta deve sempre essere possibile ricostruire univocamente: nel caso di prestazioni professionali: o la data del conferimento dell incarico; o i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; nel caso di operazioni: o la data, l importo e la causale dell operazione; o i mezzi di pagamento utilizzati (solo nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l oggetto o la modalità di esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente). 7

Inoltre, deve essere sempre garantito il rispetto di tutta la normativa privacy e il professionista deve impedire la perdita o la distruzione dei documenti e mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità. Quesito 15 Funzione antiriciclaggio Quando nello studio deve essere introdotta la funzione antiriciclaggio con nomina del responsabile antiriciclaggio? A seguito dell autovalutazione del rischio, effettuata direttamente dal professionista, determinato il livello di rischio residuo, bisogna attivare le eventuali azioni necessarie per la gestione/mitigazione dello stesso. Tra le azioni necessarie assume importanza fondamentale la programmazione e la continuità della formazione del personale, ove presente. Inoltre, per potere gestire o mitigare il rischio residuo, bisogna tenere in debita considerazione: 1. le dimensioni della struttura (studio professionale mono professionista, studio associato o società tra professionisti); 2. il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti); 3. il numero delle sedi in cui viene svolta l attività. La Regola tecnica n. 1 precisa che la funzione antiriciclaggio deve essere istituita: per due o più professionisti nello stesso studio (composto da una sede o più) e, inoltre, occorre nominare il relativo responsabile; per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), oltre ad istituire la funzione antiriciclaggio, bisogna nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Per professionisti si intendono gli iscritti all albo (individuali, associazioni, STP) con partita IVA/codice fiscale autonomi; tra i collaboratori rientrano i tirocinanti e i titolari di contratti a progetto. Attenzione La soglia di cui sopra (due o più professionisti oppure 30 o più professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio) va individuata con riferimento al 31 dicembre dell anno precedente. Quesito 16 Adeguata verifica della clientela: rischio inerente delle prestazioni Ai fini dell adeguata verifica della clientela, come vengono classificate le attività svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili? 8

La Regola tecnica n. 2 evidenzia, in due tabelle, un elenco di prestazioni svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili e il relativo rischio inerente: nella Tabella 1 sono elencate le prestazioni a rischio inerente non significativo (per le quali non vi è l obbligo di adeguata verifica della clientela); nella Tabella 2 sono elencate le prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo. L Organismo di autoregolamentazione (CNDCEC) ha precisato che tutte le elencazioni potranno essere modificate nel corso del tempo in relazione all evoluzione dei dettati normativi. Quesito 17 Adeguata verifica della clientela: obblighi del collegio sindacale senza revisione Quali sono gli obblighi ai fini dell adeguata verifica antiriciclaggio di un componente di un collegio sindacale senza incarico di revisione? Il componente di un collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati presenta un rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo non significativo, come previsto dalla Tabella n. 1, esposta nella Regola tecnica n. 2. La Regola tecnica di condotta ai fini dell adeguata verifica prevede che il componente del collegio sindacale deve solo acquisire e conservare copia del verbale di nomina. L adeguata verifica resta dovuta sia nel caso di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, eletto sulla base dei parametri dell art. 2477 c.c. A prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione, permane inoltre l obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette in capo a ciascun membro del collegio sindacale. Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c. Quesito 18 Adeguata verifica della clientela: incarichi giudiziali In caso di nomina da parte del Tribunale quale consulente tecnico d ufficio, vi è l obbligo di adeguata verifica della clientela? Nella Regola tecnica n. 2 è stato specificato che gli incarichi che derivano da nomine giudiziali nelle quali, di norma, il professionista si interfaccia con l autorità giudiziaria, non sono soggette all adeguata verifica della clientela, anche nel caso in cui il professionista evidenzi eventuali anomalie ai fini antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. 9

La Regola tecnica di condotta ai fini dell adeguata verifica prevede che il professionista incaricato acquisisca e conservi una copia della nomina da parte dell autorità giudiziaria. Gli incarichi che derivano da nomine giudiziali sono, ad esempio: curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 legge f.), giudiziarie e amministrative; liquidatore di società nominato dal Tribunale (exartt. 2487 e 2487-bis c.c.); attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 del D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14; commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie; ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.); amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.); operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili, nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), della legge 14 maggio 2005, n. 80; custode giudiziale di beni ed aziende (artt. 560 e 676 c.p.c.); redazione di stime, giurate e non, su incarico dell autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.); componente Organismo di composizione della crisi ex legge 27 gennaio 2012, n. 3. Riferimenti normativi D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90; Reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (GDPR, General Data Protection Regulation); Dir. CEE 20 maggio 2015, n. 2015/849; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 15-30, 32 e 34; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; CNDCEC, nota 23 gennaio 2019, n. 8/2019. 10