CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri BAGGIO, SERNAGIOTTO, PETTENO, FRANCHETTO, BOTTACIN, BORTOLUSSI, VALDEGAMBERI, PUPPATO, LAZZARINI. RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AFFERENTI ALLA SICUREZZA ALIMENTARE Presentato alla Presidenza del Consiglio il Trasmesso alla Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali il

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AFFERENTI ALLA SICUREZZA ALIMENTARE Relazione Il seguente progetto di legge regionale si pone l obiettivo di apportare delle modifiche alla legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012 Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016. In particolare si presentano tre modifiche allo scopo di riorganizzare l ambito della sicurezza alimentare. La tematica della sicurezza alimentare ha progressivamente assunto per l Unione Europea un importanza crescente dimostrata dalle numerose normative e linee di indirizzo specifiche che hanno trovato piena attuazione nell insieme dei regolamenti comunitari individuati come pacchetto igiene ( Reg. ce 178/2002; Reg. ce 852, 853, 854 e 882/2004; Reg. ce 183/2005 ). Già nel 2000 con il Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare la Commissione Europea ha sottolineato l importanza del consumatore prioritariamente come figura da tutelare e secondariamente come destinatario di tutte le informazioni relative alle problematiche alimentari e quindi parte consapevole e attiva, se non centrale, del sistema sicurezza. Un approccio organico, analitico e complessivo al problema della sicurezza alimentare oltre a fornire una risposta adeguata e una corretta informazione al consumatore, contribuisce ad una razionalizzazione degli interventi rendendoli più efficaci e migliorandone il rapporto costo beneficio. A tal fine appare indispensabile mantenere e potenziare il nodo informativo e i sistemi di sorveglianza gestiti dal Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto (CREV). Allo scopo di dare piena attuazione al percorso di integrazione tra i Servizi impegnati nell attività di controllo e prevenzione delle malattie degli animali, dei rischi alimentari e nutrizionali, risulta necessaria una riorganizzazione dei Servizi Veterinari e del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle aziende ULSS in una struttura organizzativa (UPSA) in linea con quella regionale (UPV). PUNTO 1 Si propone di inserire all interno dell allegato A 3.4.2. La rete dei dipartimenti di prevenzione la seguente espressione : All interno del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS, viene istituito l Unità di Progetto della Sicurezza Alimentare (UPSA) a cui afferiscono i tre Servizi Veterinari: Sanità Animale; Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati; Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SA, SIAOA, SIAPZ) ed il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), in linea con l organizzazione regionale.. Una organizzazione territoriale in linea con quella regionale ha come obiettivo un concreto miglioramento del servizio rivolto ai consumatori e agli imprenditori della filiera agroalimentare, grandi o piccoli che siano, perché facilita la formulazione di risposte ai loro bisogni, univoche, efficienti, coordinate e controllate. 2

Peraltro la normativa nazionale prevede nelle figure degli operatori Servizi Veterinari e Sian l Autorità competente di riferimento a livello periferico con l esigenza di uno stretto raccordo operativo, oltre che formativo, tra i diversi servizi. Questo non comporta un aggravio di spesa, poichè già preventivata nell'istituzione dei Dipartimenti Funzionali per la Sicurezza Alimentare delle Aziende U.L.S.S. attraverso tre fondamenti legislativi regionali: 3 delibere ( DGR n. 4432 del 28/12/2007 Attuazione Unità Coordinamento Sicurezza Alimentare - DGR n. 2860 del 07/10/2008 Assegnazione Obiettivi Direttori Generali - DGR n. 2888 del 07/10/2008 Iniziative per la sicurezza alimentare delle produzioni venete ), che individuano dei veri e propri coordinamenti locali per la sicurezza alimentare e che vanno istituiti in quanto obiettivi dei Direttori Generali, e la nota regionale 692147 del 30 dicembre 2008 della Segreteria della Sanità Regionale, che pone gli schemi riguardanti questo nuovo dipartimento locale che con l accettazione della modifica diviene reale, efficiente ed efficace. La direzione è affidata ad un Responsabile di struttura complessa, diverso dalla figura del Direttore di Dipartimento di Prevenzione, individuato dal Direttore Generale dell Az. ULSS tra i sopraccitati servizi/strutture equivalenti; in caso di assenza di strutture complesse, ed in via transitoria fino alla istituzione di almeno una, il Direttore potrà essere scelto tra i responsabili di struttura semplice come da nota del Dirigente regionale prot.586154 del 22 ottobre 2009. In particolare l UPSA è improntato ai seguenti obiettivi: - armonizzare gli interventi di sanità pubblica nel territorio; - aumentare l efficienza del sistema basato sulla prevenzione dei rischi legati al consumo degli alimenti; - ridurre il rischio di malattie degli animali e di malattie a carattere zoonosico; - sostenere il benessere e l interazione uomo-animale; - elevare lo standard di sicurezza alimentare; - promuovere la sostenibilità e la competitività delle produzioni agrozootecniche del territorio; - dare piena applicazione al sistema di controllo dal campo alla tavola conformemente ai regolamenti comunitari. PUNTO 2 Si propone di aggiungere all interno dell allegato A 3.4.2. La rete dei Dipartimenti di Prevenzione dopo l espressione: servizi veterinari la seguente: nelle tre aree : Sanità Animale; Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati; Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. Questo modifica vuole riportare alla norma superiore, cioè ribadire quanto previsto dall articolo 7 quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, così modificato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229. PUNTO 3 Si propone di sostituire all interno dell allegato A 3.4.1 Aree prioritarie d intervento, punto Prevenire le zoonosi e le malattie emergenti l espressione osservatorio epidemiologico con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto (CREV). Il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto (CREV) è lo strumento tecnico scientifico della Regione che, oltre a gestire la banca dati regionale in materia di anagrafi ed avere funzioni gestionali, svolge l importante ruolo di nodo informativo dei Servizi territoriali, garantisce la predisposizione della programmazione della sorveglianza e il controllo delle malattie infettive degli animali, delle malattie trasmissibili dagli animali all uomo (zoonosi) e 3

il monitoraggio continuo sulla sicurezza alimentare attraverso la valutazione del rischio legato al consumo di alimenti, indirizzando e calibrando i controlli sulla filiera agro-alimentare. Questa realtà che negli ultimi vent anni ha fornito risultati concreti e tangibili per la salvaguardia della salute, la sicurezza del consumatore e lo sviluppo del settore agrozootecnico del Veneto deve essere posta nella istituzionalizzata condizione di operare positivamente a supporto del sistema dei Servizi regionali e territoriali di cui fa parte integrante. 4

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AFFERENTI ALLA SICUREZZA ALIMENTARE Art. 1 Modifiche all articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dalla legge regionale 29 giugno 2012, n.23 Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016. 1. La lettera d) del comma 2 dell articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni è così sostituita: d) Servizi veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e dell igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Art. 2 - Modifiche all allegato A) della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 1. Al paragrafo Prevenire le zoonosi e le malattie emergenti del punto 3.4.1. Aree prioritarie di intervento dell allegato A) della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 le parole l osservatorio epidemiologico sono sostituite dalle parole il centro regionale di epidemiologia veterinaria. Art. 3 - Modifiche all allegato A) della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016. 1. Al punto 3.4.2 La rete dei dipartimenti di prevenzione dell allegato A) della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo le parole servizi veterinari sono aggiunte le parole: articolati distintamente nelle tre aree funzionali della: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e dell igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 2. Al punto 3.4.2 La rete dei dipartimenti di prevenzione dell allegato A) della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: All interno del Dipartimento di prevenzione delle aziende ULSS, viene istituita l Unità di Progetto della sicurezza alimentare (UPSA) a cui afferiscono i tre servizi veterinari: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e dell igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SA, SIAOA, SIAPZ) ed il Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione ( SIAN), in linea con l organizzazione regionale. 5

INDICE Art. 1 Modifiche all articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dalla legge regionale 29 giugno 2012,n.23 Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.. Pag. 5 Art. 2 - Modifiche all allegato A) della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 Pag. 5 Art. 3 - Modifiche all allegato A) della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 Pag. 5 6