I prodotti assicurativi di Ramo III Il caso delle polizze linked Relatore Avv. Giovanna Aucone PG Legal Studio Legale Associato 5 Aprile 2017
Riferimento normativo delle polizze linked Art. 2 D.Lgs 209/2005: «Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: [ ] le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento».
Tipologie delle polizze linked Pluralità di prodotti dalle caratteristiche differenti raggruppati sotto la comune denominazione di contratti linked: unit o index garantite unit o index parzialmente garantite unit o index pure
La natura contrattuale delle polizze Linked Elementi utilizzati nella determinazione della natura contrattuale: Trasferimento del Rischio Demografico: Rischio di verificazione di evento futuro e incerto attinente alla vita umana. Trasferimento del Rischio di Investimento: Nelle polizze unit linked, il rischio connesso all andamento dei fondi di investimento sottostanti.
La dottrina sulle polizze linked Interpretazioni restrittive basate sul rischio demografico: a) «senza sopportazione del rischio demografico da parte della compagnia, le polizze linked sono estranee alla funzione tipica del contratto assicurativo sulla vita» (M. Stella Richter). b) «un capitale, il cui importo varierà tra il 105% ed il 100,1 % del valore maturato se il fondo al quale le prestazioni dell assicuratore sono connesse dovesse registrare un andamento negativo non sembra essere conciliabile con la funzione previdenziale (E. Piras). Interpretazione estensiva basata su rischio demografico : a) «Con sussistenza del rischio demografico in capo alla compagnia vi è funzione previdenziale, anche in assenza di rischio di investimento a carico di quest ultima» (A. Miola).
La dottrina sulle polizze linked Interpretazione restrittiva basate sul rischio di investimento: «Non sono qualificabili come contratti assicurativi quei contratti in cui il rischio demografico risulti assente e la prestazione dell'assicurato non è garantita, ovvero qualora il rischio finanziario sia traslato dalla compagnia assicurativa sul contraente assicurato, facendo sopportare a questi l'eventualità di un valore di investimento più basso rispetto a quello che si era prefigurato o che sarebbe stato probabile» (S. Gambino). Interpretazione estensiva basata su rischio di investimento: «Le polizze linked possono considerarsi contratti di assicurazione, in ragione dell'elasticità della disciplina dettata dal codice civile con riferimento al contratto di assicurazione sulla vita, che ne comporterebbe la neutralità causale» (Volpe Putzolu).
La Giurisprudenza di legittimità sulle polizze linked Corte di Cassazione: Sentenza n. 8671 del 31 marzo 2008. «Si dovrebbe ravvisare nelle polizze linked una natura puramente assicurativa. La loro particolare struttura non sarebbe null'altro che effetto dell'evoluzione del mercato assicurativo/previdenziale negli anni, e pertanto tali strumenti sarebbero perfettamente rispondenti alle logiche assicurative moderne».
La Giurisprudenza di legittimità sulle polizze linked Corte di Cassazione: Sentenza n. 6061 del 18 aprile 2012 «Nel caso in cui sia stabilito che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell evento in esso dedotto l assicuratore sarà tenuto a corrispondere all assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare [ ] il giudice al fine di stabilire se l impresa [ ] abbia violato le regole di comportamento [ ] deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, indipendentemente dal nomen iuris attribuitogli sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell esistenza dell assicurato è assunto dall assicuratore) oppure si concreti nell investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all assicurato)».
La Giurisprudenza di legittimità sulle polizze linked Corte di Cassazione: Sentenza n. 6061 del 18 aprile 2012 In sintesi: Insufficienza del nomen iuris; Valutazione concreta del rischio; Principio di diritto: Valido per i contratti stipulati prima di entrata in vigore della L. 262/2005 e del D. Lgs 303/2006.
La Giurisprudenza di merito sulle polizze linked La Giurisprudenzadi merito oscilla tra le seguenti diverse classificazioni delle polizze linked: Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica del contratto di assicurazione; Natura mista assicurativo-finanziaria con prevalenza del carattere finanziario del contratto di assicurazione; Causa mistacon prevalenza della tipologia assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria.
La Giurisprudenza di merito sulle polizze linked Tribunale di Reggio Emilia, 3 dicembre 2015 Tribunale di Milano, 16 aprile 2015 Tali pronunce riconoscono alle polizze linked la preminente natura di strumenti assicurativi, poiché: l assicuratore corre il rischio cosiddetto demografico (in quanto la prestazione è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana); perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche dall assicuratore, quanto meno nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della polizza.
La Giurisprudenza di merito sulle polizze linked Corte di Appello di Bologna, Sentenza n. 1396 del 28 luglio 2016 «Essendo la misura della prestazione a carico dell impresa assicurativa strettamente collegata al valore delle quote del fondo di investimento interno appositamente costituito dalla stessa impresa», la polizza unit linked è da intendersi quale strumento finanziario. I rischi addossati all assicurato e derivanti dalla gestione finanziaria dei premi investiti in fondi di investimento sono tali da «comprimere, o addirittura rendere assente la componente assicurativa del contratto».
La Giurisprudenza di merito sulle polizze linked Tribunale di Verona, 28 settembre 2016 «L entità del capitale o della rendita dipende dalla maggiore o minore redditività dell investimento e ben può accadere che l uno o l altra siano inferiori, anche di molto, del premio investito». «E proprio sotto tale profilo che vale maggiormente differenziare questa tipologia di rapporti dall assicurazione sulla vita.
La Giurisprudenza di merito sulle polizze linked Tribunale di Avellino, 27 gennaio 2017 «Nell assetto degli interessi sussunti nella causa del contratto mentre nel contratto di natura assicurativa il rischio avente ad oggetto un evento della vita dell assicurato è assunto dall assicuratore, nel contratto di natura finanziaria, comunque denominato, il rischio della performance dell investimento finanziario è assunto per intero dall assicurato. (Cass. 6061/12)».
La Giurisprudenza di merito sulle polizze linked Tribunale di Avellino, 27 gennaio 2017 «Nel caso oggetto della controversia l assetto degli interessi emergente dalle condizioni contrattuali sostiene la conclusione circa la natura meramente assicurativa del contratto posto in essere atteso che agli artt. 8 e 10 l impresa assicuratrice si impegna a restituire, qualunque sia l andamento dell investimento, il capitale iniziale, detratti i costi, incrementato dell 1,5% lordo, salvi i maggiori utili derivanti dall investimento. L assunzione di tale forma di garanzia sull entità della prestazione finale consente di inquadrare la fattispecie concreta in esame nell ambito dei contratti di natura assicurativa, con l applicazione della relativa disciplina.».
IVASS Regolamento n. 32 del 11.06.2009 Articolo 9: «I contratti classificati nel ramo III di cui all articolo 2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico». Il Regolamento non indica un livello minimo di «rischio demografico» da garantire.
I criteri utilizzati per la determinazione della natura finanziaria delle polizze linked Possibilità di riscattare la polizza durante il periodo contrattuale Pagamento di un singolo premio Pagamenti del premio in natura (beni per valore equivalente) Durata predeterminata del contratto Ammontare del beneficio correlato esclusivamente agli investimenti finanziari Rischio di investimento interamente a carico dell assicurato Uso del criterio del «rischio demografico» per la determinazione della natura delle polizze linked Facoltà del contraente di gestire gli effetti del contratto e il relativo sottostante
Conclusioni Impossibilità di dare una qualificazione generale ed astratta alle polizze linked; Stabilire la natura delle polizze linked è una questione meramente interpretativa; Diversi orientamenti in dottrina e in giurisprudenza; La diversa natura ha implicazioni in tema di normativa applicabile (Es. Art. 1923 c.c.); Interpretazione da parte del giudice caso per caso, utilizzando i criteri indicativi; Prevalenza attuale della «causa mista».