Seminario Il Testo Unico Ambientale D. Lgs n. 152/06 alla luce delle modifiche apportate dai recenti correttivi D. Lgs n. 128/10, D. Lgs n. 205/10, D. Lgs n. 219/10 Emissioni in atmosfera La parte V del D. Lgs n. 152/06 e smi Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Mantova, 30 marzo 2011 Relatrice: ing. Angelina Maddalena
Argomenti discussione - introduzione alla parte V del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. - principali modifiche alla parte V introdotte dal D. Lgs n. 128/10 - procedure autorizzative - modulistica 2
Struttura della parte V del D. Lgs n. 152/06 e smi - Titolo I: riguarda gli impianti industriali - Titolo II: riguarda gli impianti di riscaldamento civile - Titolo III: riguarda i combustibili destinati all alimentazione alimentazione degli impianti 3
Allegati alla parte V del D. Lgs n. 152/06 e smi Titolo I - Allegato I Valori di emissione e prescrizioni - Allegato II Grandi impianti di combustione - Allegato III Emissioni di composti organici volatili - Allegato IV Impianti e attività in deroga - Allegato V Polveri e sostanze organiche liquide - Allegato VI Criteri per la valutazione della conformità dei valori limite di emissione - Allegato VII Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione agli impianti di distribuzione - Allegato VIII Impianti di distribuzione di benzina Titolo II - Allegato IX Impianti termici Titolo III - Allegato X Disciplina dei combustibili 4
La Parte V del D. Lgs n. 152/06 e smi La parte V del D. Lgs n. 152/06 è stata ampiamente modificata dal D. Lgs n. 128/2010 in vigore dal 26 agosto 2010. 5
La Parte V del D. Lgs n. 152/06 e smi - Nuova definizione di stabilimento il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore ( )( - Nuovo regime autorizzativo Passaggio da un regime di autorizzazione agli impianti ad un regime di autorizzazione degli stabilimenti - Innovazione al sistema delle deroghe 6
Procedure autorizzative - Semplificate (in deroga) - Ordinarie 7
Procedura semplificata L art. 272 c. 2 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. prevede l ammissibilità ad una procedura semplificata mediante l adesione ad una Autorizzazione Generale (AG) emanata dall Autorità Competente (AC) per specifiche categorie di stabilimenti. 8
Autorizzazioni Generali Aspetto tecnico L AG stabilisce: - valori limite di emissione; - prescrizioni; - metodi di campionamento ed analisi; - periodicità dei controlli. 9
Autorizzazioni Generali Aspetto tecnico Le categorie di impianti sono individuati nell allegato IV - parte II degli allegati alla parte V del D. Lgs n. 152/06 e smi. L elenco può essere aggiornato dal Ministero dell Ambiente su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni di categorie. 10
Autorizzazioni Generali Nuove categorie di impianti/attività ( ) - impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW; - impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso; - allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali ( ); - lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno. 11
Autorizzazioni Generali Aspetto amministrativo L AG stabilisce: - requisiti della domanda di adesione; - modulistica semplificata. 12
Autorizzazioni Generali Aspetto amministrativo Tempistiche: - devono essere rinnovate ogni 10 anni dall AC; - il gestore deve aderire 45 giorni prima dell installazione; - le prescrizioni dell AG si applicano per 10 anni dalla data di adesione da parte del gestore; - L AC deve predisporre entro il 29/04/2011 le AG per le attività di cui all allegato IV parte II. 13
Procedura semplificata Normativa regionale La Regione Lombardia ha approvato gli AT relativi all AG di cui all art. art. 272 c. 2 per le attività in deroga con Decreto del Dirigente della Struttura (DDS) 6 agosto 2009 n. 8213. Gli ambiti di applicazione degli AT sono stati esplicitati in maniera diversa rispetto all elenco dell Allegato IV- parte II del D. Lgs n. 152/06 e smi ampliando le soglie di alcune attività. Le Province, AC al rilascio dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera, hanno emanato l AG sulla base delle disposizioni regionali. A seguito delle modifiche introdotte al sistema delle deroghe dal D. Lgs n. 128/10, gli AT dovranno essere aggiornati. 14
Procedura semplificata Provincia di Mantova L AG vigente della Provincia di Mantova adottata con Determinazione n. 1641 del 19/06/2009 ha approvato: - gli AT per ogni attività in deroga; - i modelli di domanda di adesione; - i modelli di comunicazione di modifica; - i modelli di comunicazione amministrativa. Il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni degli AT specifici per ogni attività in deroga (valori limite di emissione, messa in esercizio, comunicazione degli esiti dei controlli, periodicità dei controlli, etc.) 15
Coesistenza dei regimi Limitazioni: In uno stabilimento non è possibile la coesistenza dei due regimi autorizzativi! 16
Procedura ordinaria L art. 269 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un autorizzazione ai sensi della parte V del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. L autorizzazione è rilasciata allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 17
Autorizzazioni ordinarie Aspetto tecnico L autorizzazione ordinaria stabilisce: - inquinanti e valori limite per le emissioni convogliate o per cui sia stato disposto il convogliamento; - prescrizioni per l esercizio; - metodi di campionamento ed analisi; - criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite; - periodicità dei controlli di competenza del gestore; - quota dei punti di emissione; - le portate di progetto (tali da minimizzare la diluizione delle emissioni); - per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni per assicurarne il contenimento. 18
Autorizzazioni ordinarie Aspetto amministrativo Documentazione da allegare alla domanda: - progetto dello stabilimento; - relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività; - periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell impianto. 19
Autorizzazioni ordinarie Aspetto amministrativo Tempistiche: - la domanda di autorizzazione all AC deve essere preventiva; - l autorizzazione ordinaria ha una durata di quindici anni; - il rinnovo va presentato entro anno dalla scadenza. 20
Autorizzazioni ordinarie Procedimento Il procedimento autorizzativo si fonda sull istituto della Conferenza di Servizi. Gli Enti procedono alla valutazione della documentazione ed effettuano un contestuale esame degli interessi legati ad altri procedimenti (TULS, edilizia). 21
Autorizzazioni ordinarie Procedimento Fasi del procedimento: - Conferenza di Servizi indetta dell AC; - eventuale richiesta di integrazione; - sospensione dei termini fino alla ricezione delle stesse; - rilascio dell autorizzazione da parte dell AC entro 150 giorni dalla ricezione della domanda stessa. 22
Procedura ordinaria Normativa regionale La Regione Lombardia ha approvato, per specifiche categorie di attività, gli Allegati Tecnici (AT) che contengono prescrizioni per la regolamentazione ed il contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera. Gli AT costituiscono un riferimento tecnico per la redazione del progetto da allegare alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Le categorie di attività ed i relativi AT sono individuati con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 20 dicembre 2002 n. 7/11667 (AT 4 8) 4 ) e con DGR del 22 giugno 2005 n. 8/196 (AT 1 9). 1 23
Esclusione dalla procedura autorizzativa L art. 272 c. 1 prevede che gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell inquinamento atmosferico non sono sottoposti ad autorizzazione di cui alla parte V del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. L AC può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti comunichino preventivamente la data di messa in esercizio o di avvio dell attività. 24
Esclusione dalla procedura autorizzativa Le categorie di impianti sono individuati nell allegato IV parte I degli allegati alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. L elenco può essere aggiornato dal Ministero dell Ambiente su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni di categorie. 25
Categorie di impianti e attività ad inquinamento scarsamente rilevante ( ) ex c. 14 art. 269 Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio. Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate(...). 26
Adeguamenti degli impianti esistenti L art. 281 prevede che i gestori degli stabilimenti autorizzati ai sensi della normativa previgente devono presentare una domanda di autorizzazione all AC entro i seguenti termini: - 31 dicembre 2011 per impianti anteriori al 1988; - 1 gennaio 2012 31 dicembre 2013 per impianti anteriori al 2006 autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000; - 1 gennaio 2014 31 dicembre 2015 per impianti anteriori al 2006 autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999. 27
Attività scarsamente rilevanti Normativa regionale I gestori delle attività ad emissioni scarsamente rilevanti per l inquinamento l atmosferico devono effettuare una comunicazione al Comune competente per territorio prima dell avvio dell attivit attività. 28
Modelli di domanda Modulistica Procedura Ordinaria.pdf Modulistica Procedura Semplificata.pdf www.provincia.mantova.it 29
Grazie per la cortese attenzione Angelina Maddalena DOMANDE? 30