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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI DELL AZIENDA ULSS 21 Deliberazione n. 664 del 18.12.2014 ART. 1 Principi di carattere generale Il presente regolamento disciplina, in applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, le modalità di organizzazione e di funzionamento dei dipartimenti dell'ulss, ivi compresi - per quanto applicabili e con i necessari adeguamenti il dipartimento dell area amministrativa, professionale e tecnica. Restano ferme le peculiarità e le specifiche discipline dettate dalla normativa nazionale e regionale, nonché dall'atto aziendale adottato con deliberazione n. 158 del 04/04/2014 relativamente ai dipartimenti di Prevenzione, delle Dipendenze e della Salute Mentale. L organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le strutture dell Azienda e può essere strutturale o funzionale. Il Dipartimento, strutturale o funzionale, è un articolazione organizzativa costituita di norma da almeno tre Unità operative complesse e da eventuali Unità operative semplici a valenza dipartimentale, raggruppate in base all affinità delle competenze e degli obiettivi, al fine di assicurare l ottimizzazione delle risorse disponibili, la continuità del percorso assistenziale e l attuazione di processi organizzativi integrati. L'assetto strutturale dell'azienda, delineato dall'atto aziendale, prevede, accanto ai dipartimenti strutturali e funzionali, i dipartimenti transumurali e interaziendali. ART. 2 Finalità ed obiettivi 1. La finalità del Dipartimento è di porre i professionisti e gli operatori sanitari nelle condizioni di svolgere la propria attività improntandola all efficacia e all appropriatezza delle prestazioni (governo clinico). In particolare l organizzazione del Dipartimento deve essere orientata prioritariamente alla centralità del paziente/utente. 2. Il Dipartimento pertanto persegue i seguenti obiettivi: - la razionalizzazione dell utilizzo delle risorse umane e tecnologiche, dei posti letto e dei materiali di consumo; - il miglioramento dell efficienza gestionale dei processi assistenziali attraverso il coordinamento e l integrazione delle attività delle strutture dipartimentali, per raggiungere il miglior servizio a costi appropriati; - la migliore integrazione dei rapporti gestionali; - il miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, con particolare riguardo all umanizzazione dell assistenza erogata all interno delle strutture del dipartimento; - il coordinamento e lo sviluppo dell attività di ricerca, studio, formazione ed aggiornamento all interno del dipartimento; - la razionalizzazione e lo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici e di quelli volti a garantire la continuità assistenziale anche all esterno dei dipartimenti; - lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi nella gestione delle risorse umane, favorendo il lavoro d équipe interdisciplinare e multiprofessionale. 1

ART. 3 Il Dipartimento strutturale Il dipartimento strutturale è costituito da Unità Operative omogenee sotto il profilo dell attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate. Il dipartimento strutturale rappresenta la formula più efficace per il raggiungimento di una migliore tutela del paziente e di una maggiore efficienza organizzativa, secondo quanto definito negli obiettivi aziendali. Ogni unità operativa deve far parte di un solo dipartimento strutturale e il direttore dell'unità operativa conserva la piena autonomia professionale e clinica, può far parte invece di più dipartimenti funzionali (per affinità e/o concorso nel raggiungimento di finalità e obiettivi). Il dipartimento strutturale, al fine di perseguire gli obiettivi, utilizza i seguenti strumenti: la gestione e l utilizzo comune di spazi, delle attrezzature e delle tecnologie; l utilizzo dei posti letto complessivi organizzati secondo livelli di intensità di cure; l utilizzo complessivo, nell ambito del dipartimento, del personale sanitario infermieristico, tecnico, di supporto e amministrativo; la gestione del budget, la continuità assistenziale e la formazione permanente del personale. Sono organi di ciascun dipartimento strutturale: il comitato di dipartimento; il direttore del dipartimento. ART. 4 Il Comitato di Dipartimento e la composizione Il comitato di dipartimento è un organo collegiale, di supporto al direttore del dipartimento, con funzioni consultive e propositive. Il comitato di dipartimento è composto dai direttori delle strutture complesse, dai responsabili delle strutture semplici e dai responsabili delle strutture semplici a valenza dipartimentale che vi afferiscono e da una quota di componenti elettivi, individuati tra le professionalità presenti all'interno del Dipartimento aventi con l'azienda un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I componenti elettivi del comitato di dipartimento sono individuati tra le professionalità presenti all'interno del dipartimento stesso e sono eletti, con scrutinio segreto, a maggioranza dei votanti. Il comitato di dipartimento è composto dai seguenti componenti di diritto: dal direttore del dipartimento che lo presiede; dai direttori delle strutture complesse, dai responsabili delle strutture semplici e delle strutture semplici a valenza dipartimentale/distrettuale che afferiscono al dipartimento; dal responsabile dipartimentale delle professioni sanitarie, ove presente. Il comitato è inoltre costituito da una quota elettiva dei dirigenti sanitari, scelti fra quelli aventi diritto al voto, calcolata secondo il seguente criterio: numero di unità Operative Complesse meno il numero di Unità Operative a valenza dipartimentale/distrettuale meno uno. Tale numero variabile per ogni singolo dipartimento rappresenterà la quota di dirigenti eleggibili. Hanno diritto al voto i Dirigenti che non fanno parte di diritto al Comitato di Dipartimento e che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di un contratto ai sensi dell art. 15 septies del DLgs 229/99. Il comitato deve riunirsi di norma una volta ogni 3 mesi e in ogni momento qualora ne 2

faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. Il comitato esprime parere valido laddove la presenza è di almeno la metà più uno dei componenti e il parere è espresso a maggioranza dei presenti. ART. 5 Le funzioni del comitato di dipartimento strutturale Il comitato di dipartimento ha competenza consultiva e propositiva sulle problematiche d'interesse strategico, analizza i risultati periodici del dipartimento anche in relazione agli obiettivi gestionali ad esso assegnati e propone soluzioni correttive al direttore di dipartimento. In particolare al comitato compete: partecipazione alla definizione del budget del dipartimento; individuazione delle azioni da realizzare nel corso dell'anno, in aderenza alla programmazione strategica aziendale; proposte per il razionale utilizzo del personale di dipartimento per la gestione delle attrezzature, dei presidi e delle risorse assegnate al dipartimento; sviluppo di nuove attività e cessazione o riduzione delle attività in essere, secondo la programmazione aziendale; acquisizione di risorse produttive con particolare attenzione ai programmi e progetti di miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni e per la razionalizzazione dei costi; piani di aggiornamento e di riqualificazione del personale, di educazione sanitaria e di ricerca finalizzata; organizzazione dell'attività libero-professionale intramurale secondo le direttive generali dell'azienda; attivazione di eventuali gruppi operativi interdipartimentali; predisposizione delle linee guida per l'uso corretto e regolamentato degli strumenti e degli spazi comuni; promozione di processi innovativi in campo organizzativo, professionale e tecnologico favorendo l'adozione di nuove modalità operative; definizione della partecipazione agli obiettivi di produttività del personale afferente al comparto secondo le linee operative proposte dai Direttori di struttura complessa. ART. 6 Il direttore di dipartimento strutturale Il direttore del dipartimento è nominato dal Direttore Generale dell'azienda tra i direttori delle strutture complesse che fanno parte del dipartimento, sentito il parere del comitato di dipartimento, da riportare in apposito verbale. Per i dipartimenti costituiti da più di quattro unità operative complesse, al fine della nomina del Direttore del Dipartimento, il comitato propone una terna di nominativi al Direttore Generale. In fase di prima attivazione, il direttore di dipartimento è individuato dal Direttore Generale, per la durata di tre (3) mesi; durante tale periodo il Direttore pro tempore indice le elezioni per il dipartimento di afferenza e insedia il comitato, il quale durante la prima seduta esprime il proprio parere, ai sensi della DGRV 3574/2001. Successivamente la nomina viene confermata fino alla scadenza dei due anni, fatta salva una diversa determinazione. L'incarico del direttore di dipartimento è disciplinato da specifico contratto, integrativo del contratto individuale; ha una durata di 2 anni, sottoposto a verifica, rinnovabile, e non è compatibile con analogo incarico in altro dipartimento o con incarichi di responsabilità a livello di direzione di struttura (Ospedale, Dipartimento di Prevenzione o Distretto). Alla scadenza dell'incarico il direttore di dipartimento predispone una relazione sulle attività svolte ed il conseguimento degli obiettivi fissati nel documento di direttive aziendali. Il direttore rappresenta ufficialmente il dipartimento, ne dirige l'attività e promuove le 3

iniziative utili al buon funzionamento dello stesso. Le funzioni svolte dal direttore del dipartimento sono aggiuntive rispetto a quelle di direttore di struttura complessa. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il direttore viene sostituito dall'azienda da altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato nell'ambito del dipartimento. Attribuzioni del direttore di dipartimento strutturale Al direttore del dipartimento, fermo restando la piena autonomia professionale e clinica dei responsabili delle strutture organizzative del dipartimento, nel rispetto della normativa contrattuale competono: la negoziazione del budget di dipartimento con il Dirigente medico di ospedale, di concerto con il Dirigente del Servizio Direzione delle Professioni sanitarie, previa negoziazione e accordo con i direttori di struttura complessa; la proposta alla Direzione Generale degli incarichi dirigenziali, sulla base delle proposte dei direttori di struttura complessa; la partecipazione alla valutazione dei direttori di Unità Operativa e dei dirigenti afferenti al dipartimento, secondo quanto previsto dall'atto Aziendale; le decisioni sulle questioni operative del dipartimento; Al direttore, sentito il comitato, compete inoltre: la gestione delle risorse comuni del dipartimento; la distribuzione delle risorse assegnate nell'ambito del dipartimento, coerentemente agli obiettivi e agli indirizzi generali stabiliti dalla Direzione Generale; le decisioni in merito all'utilizzo del personale assegnato al Dipartimento; la promozione delle verifiche periodiche sulla qualità e sulla corretta gestione delle risorse; l'organizzazione dell'attività libero professionale intramurale, secondo le direttive generali dell'azienda; la convocazione del comitato, di norma trimestralmente, e comunque quando viene richiesto da almeno un terzo dei componenti; la rappresentanza del dipartimento nei rapporti con la direzione medica dell ospedale; la cura della verbalizzazione delle sedute e la trasmissione dei verbali alla Direzione Generale e al Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo. ART. 7 L'assemblea di dipartimento All'assemblea di dipartimento hanno titolo a partecipare tutti i dipendenti del medesimo. L'assemblea è convocata dal direttore del dipartimento, che la presiede, almeno una volta l'anno al fine di: a) informare il personale sull'attività svolta nel corso dell'anno; b) affrontare tematiche di interesse comune, in particolare, in occasione della introduzione di rilevanti innovazioni organizzative; c) raccogliere proposte e/o suggerimenti per favorire il buon funzionamento del dipartimento. 4

ART. 8 Il dipartimento funzionale Il Dipartimento funzionale è costituito da Unità Operative che concorrono ad obiettivi comuni, adottando una norma comune di comportamento clinico-assistenziale, didattico e di ricerca finalizzata. I dipartimenti funzionali hanno, di norma, una durata temporanea, indicata nell'atto di costituzione degli stessi e correlata al raggiungimento degli obiettivi prefissati o al mantenimento degli stessi. Sono costituiti da UU.OO. complesse e semplici che concorrono ad obiettivi comuni, adottando un comune codice di comportamento clinico-assistenziale didattico e di ricerca. Sono organi dei Dipartimenti funzionali: il Comitato di Dipartimento; il Coordinatore di Dipartimento. Composizione del Comitato di Dipartimento funzionale Il comitato è costituito da tutti i responsabili delle strutture coinvolte. Fanno altresì parte del Comitato di Dipartimento una quota elettiva di dirigenti scelti tra quelli aventi diritto al voto. Il numero di tali dirigenti eleggibili è individuato in base al seguente criterio: numero delle UU.OO.CC. meno il numero delle UU.OO.SS.DD. meno uno. Tale numero, variabile per ogni singolo dipartimento rappresenta la quota dei dirigenti sanitari eleggibili. Le funzioni del comitato di dipartimento Il Comitato ha competenza consultiva e propositiva in materia di: definizione delle azioni da realizzare nel corso dell'anno in aderenza agli obiettivi contenuti nella programmazione strategica aziendale; identificazione di linee guida e percorsi clinico-assistenziali, iniziative didattiche e di ricerca sanitaria finalizzata; piano di aggiornamento e di formazione del personale dipendente. Le sedute del comitato di dipartimento sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti. Sono valide le decisioni adottate a maggioranza semplice. Art. 9 - Il coordinatore di dipartimento Al coordinatore del dipartimento, fermo restando la piena autonomia professionale, clinica e organizzativa dei responsabili delle strutture incluse nel dipartimento, compete il coordinamento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati al dipartimento. Gli obiettivi sono definiti nel provvedimento istitutivo del dipartimento e in successivi atti integrativi o modificativi. Il coordinatore di dipartimento, inoltre, sentito il comitato: adotta provvedimenti operativi sulle questioni di competenza del Dipartimento; promuove le verifiche periodiche sulla qualità e corretta gestione delle risorse, dei piani di ricerca finalizzata e dell'aggiornamento. Il coordinatore di dipartimento convoca e presiede il comitato con una cadenza almeno quadrimestrale e comunque quando viene richiesto da almeno 1/3 dei componenti. Cura la verbalizzazione delle sedute e trasmette il verbale, in relazione alla tipologia del Dipartimento. Il Direttore Generale con provvedimento motivato, nomina il coordinatore del dipartimento tra i 5

direttori delle strutture complesse coinvolte o tra i dirigenti responsabili delle strutture semplici dipartimentali/distrettuali, sentito il parere del comitato di dipartimento da riportare in apposito verbale. Per i dipartimenti costituiti da più di quattro unità operative complesse, al fine della nomina del coordinatore del dipartimento, il comitato propone una terna di nominativi al Direttore Generale. In caso di impedimento temporaneo, il coordinatore è sostituito dall'azienda da altro dirigente da lui stesso preventivamente individuato nell'ambito del dipartimento. In fase di prima attivazione di un dipartimento funzionale, il coordinatore di dipartimento è individuato dal Direttore Generale. In fase di prima attivazione, il coordinatore di dipartimento è individuato dal Direttore Generale, per la durata di tre (3) mesi; durante tale periodo il Coordinatore pro tempore indice le elezioni per il dipartimento di afferenza e insedia il comitato, il quale durante la prima seduta esprime il proprio parere, ai sensi della DGRV 3574/2001. Successivamente la nomina viene confermata fino alla scadenza dei due anni, fatta salva una diversa determinazione. Il coordinatore si avvale, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, di gruppi di lavoro nominati dalla direzione generale sentiti i responsabili delle strutture interessate. Art. 10 - Norma finale Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale, regionale vigente e, in particolare, alla DGRV n. 3574 del 21/12/2001 e n. 2271 del 10/12/2013 e successive modificazioni e interpretazioni, nonché alle disposizioni contenute nell'atto aziendale. 6