COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (SPESOMETRO) APPROFONDIMENTO E RINVIO DELLE COMUNICAZIONI



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Ufficio Studi CODAU "Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (SPESOMETRO) APPROFONDIMENTO E RINVIO DELLE COMUNICAZIONI (provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate Prot. 2013/128483 del 5 novembre 2013) L ufficio Studi prendendo spunto da alcuni quesiti pervenuti ritiene di fare il punto sulla questione dello spesometro anche in merito all applicazione alle Università. L art.21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto l obbligo della comunicazione all Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro). Tale strumento è stato in seguito modificato dal Decreto semplificazioni del 2012 (art. 2, co. 6, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44. Nella fase iniziale della sua introduzione l'agenzia delle Entrate aveva previsto l'ob- bligatorietà della comunicazione per le operazioni al superamento delle seguenti soglie: - 3.000 euro al netto dell'imposta per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura; - 3.600 euro, comprensiva dell'imposta, per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Successivamente, in un'ottica di semplificazione, il D.L. n. 16/2012, riformulando la disposizione iniziale dell'art. 21, ha previsto che a decorrere dal l gennaio 2012, per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, occorre comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate indipendentemente dall'importo. Da ultimo, il Provvedimento del 2 agosto 2013 n. 94908 dell Agenzia delle Entrate è il risultato dell'adeguamento dello spesometro alle osservazioni fornite dalle Associazioni di categoria. A) Soggetti obbligati A norma dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010 sono obbligati alla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: 1) i soggetti passivi IVA che effettuano le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura per qualunque importo in essa (fattura) indicato; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese 1

e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto; 2) i commercianti al minuto (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e le agenzie di viaggio e turismo (art. 74- ter del citato decreto) per le operazioni regolate in contanti di importo superiore o uguale a tremilaseicento euro L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l'obbligo di comunicazione dell'operazione. Tavola n. 1 - I requisiti soggettivi Provvedimento Agenzia delle Entrate Tipologia Descrizione Riferiment Note Naturali Soggetti passivi ai fini IVA che effettuano operazioni o Par. 1.1 rilevanti ai fini dell imposta. Naturali Commercianti al minuto e soggetti assimilati Par. 1.2 (artigiani, ristoratori, ecc) così come le agenzie di viaggio presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo. Per opzione Gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. Par. 1.3 Per le operazioni re- lative Esclusioni I soggetti che si avvalgono del regime dei "minimi" e Par. 2.1 all'anno 2012 dei "nuovi minimi". Esclusioni Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali. Par. 2.2 Comunicazioni mensili Devono essere indicate nel modello relativo allo spesometro anche le operazioni annotate dal 1 ottobre 2013 relative a: 1) acquisto di beni e servizi da operatori economici sammarinesi (comunicazione di cui all'art. 16, lett. c, del D.M. 24 dicembre 1993, che deve essere trasmessa con la sola modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione); 2) operazioni poste in essere nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori con fiscalità privilegiata (individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001) fermi restando i periodi di riferimento previsti dall'art. 2 ed i 2

termini di cui all'art. 3 del D.M. 30 marzo 2010. Di conseguenza i provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010 si considerano abrogati. Tavola n. 2 - Le comunicazioni sostituite Provvedimento Agenzia delle Entrate Precedente Descrizione Riferimento Note comunicazio Art. 16, lett. c), Operazioni di acquisto da operatori Par. 1.4 ne D.M. 24 dicem- economici sammarinesi bre 1993 I dati relativi alle operazioni effettuate nei Par. 1.5 confronti di operatori economici stabiliti in territori "black list Operazioni annotate dal 1 ottobre 2013 operazioni annotate dal 1 ottobre 2013 i provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e 5luglio 2010 sono abrogati (par. 1.6) B) Esclusioni soggettive Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione: 1) i soggetti che si avvalgono del regime dei "minimi" (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/ 2007) e dei "nuovi minimi" (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011); 2) lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'art. 4 del D.P.R. 633/72 (in seguito decreto IVA). Bisogna precisare che gli enti pubblici in possesso del numero identificativo IVA, dal 2012, sono soggetti all'obbligo dell'invio dello comunicazione relativamente allo spesometro per le operazioni (attive e passive) riferibili alla sola attività "commerciale" (art. 4, decreto IVA). È quanto si desume dalle indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria nel provvedimento del 2 agosto 2013 che ricomprende anche gli enti pubblici (e quindi le Università) tra i soggetti obbligati alla comunicazione con esclusione delle sole opera- zioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali (lettura combinata dei paragrafi 1.1 e 2.2 del citato provvedimento). 3

Tavola n. 3 - La comunicazione delle operazioni per gli enti pubblici Operazione Ente Spesometro Acquisti di materiale per attività commerciale Qualsiasi ente SI Acquisti relativi al trasporto pubblico locale Comuni SI Acquisti per attività della Polizia municipale/provinciale Comune/Provi NO Acquisti materiale per attività di collaborazione con aziende nce ASL SI farmaceutiche Acquisti per servizi ospedalieri (diverse da attività ASL NO intramoenia) Acquisti di materiale didattico (se non effettuati in ambito commerciale) Università NO C) Esclusioni oggettive Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: a) le importazioni; b) le esportazioni (art. 8, comma 1, lett. a) e b) del decreto IVA); c) le operazioni intra- UE; d) le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria (art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e altre norme che stabiliscono degli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria); e) le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA: - non documentate da fattura; - il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Tavola n. 4 - Operazioni oggetto di comunicazione Provvedimento Agenzia delle Entrate Tipologia Descrizione Riferiment Note Naturali Cessioni di beni e prestazioni di servizi con o Par. 3.1, Poste in essere dai obbligo di fattura. lett. a) soggetti passivi IVA Naturali Cessioni di beni e prestazioni di senza obbligo di Par. 3.1, Poste in essere dai fattura di importo unitario pari o superiore a euro lett. b) soggetti passivi IVA 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Naturali Operazioni in contanti legate al turismo nei Par. 3.1, Poste in essere dai confronti delle persone fisiche extracomunitari, di lett. c) commercianti al minuto e importo pari o superiore a 1.000 euro. soggetti assimilati e dalle agenzie di viaggio e turismo 4

Regime transitorio per gli anni 2012 e 2013 è prevista la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'iva aggiunto (par. 3.3) Assimilazi one Operazioni con emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (es. scontrino fiscale). Esclusioni a) le importazioni b) le esportazioni c) le operazioni intracomunitarie d) le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria e) le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti privati consumatori: di importo pari o superiore a euro 3.600; non documentate da fattura, pagamento avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate Par. 3.2 Par. 4.1 Nel provvedimento dell Agenzia più volte richiamato sono individuati specificatamente: - il modello da utilizzare (che si trova in allegato al documento o reperibile, gratuitamente, in formato elettronico sul sito istituzionale www.a- genziaentrate.gov.it) - le relative istruzioni; - le modalità operative. D) Modalità di trasmissione I soggetti, per l'invio della comunicazione, devono utilizzare il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) così come possono avvalersi degli intermediari abilitati (soggetti di cui all'art. 3, commi 2- bis e 3, del D.P.R. n. 322/ 1998). Detto sistema prevede una procedura telematica di trasmissione e per il rilascio della relativa ricevuta così come avviene, normalmente, con gli altri software forniti dall'amministrazione finanziaria. 5

La comunicazione può essere effettuata con due diverse metodologie, ossia in forma analitica (per ciascuna operazione) o aggregata (per ciascuna controparte). La specifica opzione deve essere esercitata nell'apposito modello e risulta vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Tavola n. 5 - Modalità di invio Provvedimento Agenzia delle Entrate Forma Scelta Note Analitica A mezzo apposita opzione (par. 5.1) Aggregata A mezzo apposita opzione (par. 5.1) Non è consentita la comunicazione in forma aggregata per gli: acquisti da operatori economici sammarinesi acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli "marginali" acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo (par. 5.2) L'invio dei dati in forma aggregata non è consentito nei casi di: a) acquisti da operatori economici sammarinesi; b) acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli "marginali" (art. 34, comma 6, decreto IVA, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012); c) acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo (di cui al punto 2 del paragrafo "Soggetti obbligati"). E) Contenuto della comunicazione analitica La comunicazione "analitica" relativa allo spesometro deve contenere i seguenti elementi informativi i quali devono essere comunicati per ciascuna cessione o prestazione, e specificatamente per le: 1) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura: a) anno di riferimento; 6

b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente; c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'iva e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione; d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'iva e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento; e) per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui al- l'art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, i seguenti dati relativi al docu- mento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell'imposta; f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente; 2) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto e per le operazioni in contanti legate al turismo (di cui al punto 2 del paragrafo Soggetti obbligati"): a) anno di riferimento; b) codice fiscale del cessionario o committente; c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; d) i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto. F) Contenuto della comunicazione aggregata Nella comunicazione in forma "aggregata" per le operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive: - la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale; - il numero delle operazioni aggregate; - l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; - l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA; - l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; - l'importo totale delle note di variazione; - l'imposta totale sulle operazioni imponibili; 7

- l'imposta totale relativa alle note di variazione. G) Termini per l'invio Solo per le comunicazioni relative al 2012 è stato previsto un periodo transitorio. Infatti i soggetti che effettuano la liquidazione: 1) mensile ai fini IVA trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013; 2) gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 21 novembre 2013. Si segnala che sul sito dell agenzia delle Entrale è disponibile il software e il modulo di controllo per l invio del modello di comunicazione. Mentre, a regime, la scadenza ordinaria per adempiere agli obblighi comunicativi è fissata per l'anno 2013 e seguenti: 1) per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA al 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; 2) gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, al 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto le Università sono tenute a presentare lo spesometro se munite di codice identificativo IVA per le sole operazioni concernenti l attività qualificata di natura commerciale ai fini IVA e non si rinvengono elementi per escluderne l applicazione. Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate prot. 2013/128483 del 5 novembre 2013, si è stabilito che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013. A decorrere dal 1 gennaio 2014, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi. Probabilmente la comunicazione in questo caso avverrà nell anno 2015. 8