Il regime di tassazione dei fondi comuni d investimento d



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Transcript:

Il regime di tassazione dei fondi comuni d investimento d italiani Relatori: Dott. Paolo Bifulco Dott. Sandro Botticelli Materiale predisposto da Assogestioni 1

Normativa di riferimento art. 2, commi da 62 a 79, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. decreto mille proroghe ): modifica il regime di tassazione degli OICVM di diritto italiano e dei fondi lussemburghesi c.d. storici : dal 1 luglio 2011, i predetti organismi di investimento non sono più soggetti all imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione e la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. 2

Normativa di riferimento il nuovo regime di tassazione degli organismi di investimento di diritto italiano è disciplinato dal comma 5-quinquies dell art. 73 del TUIR: tale nuovo regime fiscale si applica a tutti gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e ai fondi lussemburghesi storici. 3

Ambito soggettivo il nuovo regime di tassazione si applica: fondi comuni di investimento mobiliare aperti; fondi comuni di investimento mobiliare chiusi; società di investimento a capitale variabile (SICAV); fondi lussemburghesi storici già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, con riferimento alle quote o azioni collocate in Italia. sono invece espressamente esclusi i fondi immobiliari (il cui regime fiscale rimane quello contenuto nel d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410); non sono altresì soggette a tale regime le forme di previdenza complementare (il cui regime fiscale rimane quello contenuto nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252). 4

Ambito soggettivo tenuto conto della formulazione della norma, che utilizza la generica locuzione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), il regime di tassazione di cui all art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR si applica nei confronti di tutte le tipologie di OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) istituiti ai sensi dell art. 36 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), di cui l art. 4 del d.m. 24 maggio 1999, n. 228, ne consente la costituzione: pertanto, nell ambito di applicazione del nuovo regime di tassazione vi rientrano anche gli OICR che investono il loro attivo in crediti, titoli rappresentativi di crediti e in ogni altro bene per il quale esista un mercato e sia determinabile con certezza il valore con una periodicità almeno semestrale (ad esempio, fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione, fondi che investono in beni d arte, in metalli preziosi o altre materie prime negoziate cfr. circolare AE n. 33/E del 15 luglio 2011). 5

Il regime fiscale applicabile art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR: i redditi degli OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e dei fondi lussemburghesi storici sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale ; il prelievo alla fonte è limitato a taluni redditi di capitale; sui redditi di capitali per i quali l OICR subisce la ritenute alla fonte, queste sono applicate a titolo d imposta. 6

Il regime fiscale applicabile con l unificazione al 20% dell aliquota di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 2, commi da 6 a 34, del d.l. 13 agosto 2011), a decorrere dal 1 gennaio 2012, è venuta meno la necessità di mantenere nei confronti degli OICR l applicazione del prelievo alla fonte, con riferimento ai redditi di capitale per i quali, fino al 31 dicembre del 2011, era prevista una tassazione del 27%; il prelievo alla fonte sui redditi di capitale percepiti dagli OICR è sostanzialmente limitato ai proventi da titoli atipici di cui agli artt. 5 e 8 del d.l. 30 settembre 1983, n. 512, e agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. risultano notevolmente ridotti i fenomeni di doppia imposizione, considerato che per effetto del passaggio della tassazione in capo ai partecipanti, sui proventi per i quali l organismo di investimento continua a subire le ritenute o le imposte sostitutive alla fonte, si verifica una doppia tassazione dei redditi, non potendo questa essere scomputata dal partecipante. 7

Redditi di capitale percepiti dagli OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e dai fondi lussemburghesi storici Redditi Applicazione ritenuta prevista dal comma 2 dell art. 26 del D.P.R. n. 600/73, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi, anche se rappresentati da certificati, presso banche italiane ritenuta prevista dal comma 3 dell art. 26 del D.P.R. n. 600/73, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri, compresi i certificati di deposito ritenuta prevista dal comma 3-bis dell art. 26 del D.P.R. n. 600/73 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all art. 44, comma 1, lett. g-bis) e g-ter), del TUIR a prescindere dal titolo sottostante ritenuta di cui al comma 5 dell art. 26 del D.P.R. n. 600/73 (ad esempio, proventi da commercial papers) ritenuta di cui all art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici 8

...segue: tassazione redditi di capitale percepiti dall OICR Redditi Applicazione ritenuta di cui all art. 10-ter della legge n. 77/83 sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero (armonizzati e non armonizzati) imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239/96 sugli interessi, premi ed altri proventi dei titoli pubblici italiani ed equiparati, emessi in Italia e all estero, a prescindere dalla scadenza (ossia se superiore o inferiore a 18 mesi) imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239/96 sugli interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dai grandi emittenti residenti, a prescindere dalla scadenza (ossia se superiore o inferiore a 18 mesi) imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239/96 sugli interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, compresi gli Stati esteri, a prescindere dalla scadenza (ossia se superiore o inferiore a 18 mesi) 9

...segue: tassazione redditi di capitale percepiti dall OICR Redditi Applicazione ritenuta prevista dall art. 27 del D.P.R. n. 600/73 sugli utili in qualunque forma corrisposti dalle società e dagli enti, sia italiani che esteri imposta sostitutiva di cui all art. 27-ter del D.P.R. n. 600/73 sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani prevista dall art. 7 del d.l. n. 351/01 ritenuta sugli utili distribuiti da società di investimento immobiliare quotate e non quotate (SIIQ e SIINQ) prevista dall art. 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 10

...segue: tassazione redditi di capitale percepiti dall OICR Redditi Applicazione ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dai grandi emittenti residenti prevista dall art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 Si applicazione ritenuta sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all art. 1 del d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 Si applicazione ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie (o certificati d investimento) ai sensi dell art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 Si applicazione ritenuta sui proventi dei titoli atipici prevista dagli artt. 5 e 8 del d.l. n. 512/83 Si applicazione 11

Abrogazioni sono abrogati, con effetto dal 1 luglio 2011: a) l art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell art. 11-bis del d.l. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell art. 14 del d.lgs. 14 gennaio 1992, n. 84; b) l art. 9 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461; c) l art. 8 del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505; d) il comma 4-bis dell art. 45 del TUIR; e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell art. 17 del d.lgs. n. 252/05; f) le parole da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonché del comma 4 dell art. 7 del d.lgs. n. 461/97. 12

Residenza degli OICR (art. 96 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1) nell ipotesi in cui un OICR istituito in Italia non possieda i requisiti previsti dalla normativa civilistica, non trova applicazione la disciplina fiscale di cui all art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR, ma si rendono applicabili le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul reddito delle società (IRES); l art. 96, comma 1, lett. a), del d.l. n. 1/12 ha sostituito la lett. c) dell art. 73, comma 1, del TUIR, includendo tra i soggetti passivi dell IRES anche gli OICR residenti in Italia; la lett. b) del medesimo art. 96 ha invece integrato il comma 3 dell art. 73 del TUIR, stabilendo che si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli OICR istituiti in Italia: pertanto, agli OICR istituiti in Italia è attribuita, in via generale, la natura di soggetti residenti in Italia e ciò anche nell ipotesi in cui trovi applicazione il regime di esenzione dall IRES disposto dall articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR (liable to taxation). 13

Residenza degli OICR circolare AE n. 11/E del 28 marzo 2012: sui redditi provenienti da Stati con i quali è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni e percepiti da OICR istituiti in Italia si rende applicabile il trattamento previsto dai trattati bilaterali; gli Uffici finanziari sono tenuti a rilasciare, su richiesta della società di gestione del risparmio (SGR) o delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), i certificati di residenza per l applicazione delle Convenzioni relativamente agli OICR istituiti in Italia; le Autorità estere potrebbero subordinare il riconoscimento del trattamento convenzionale agli OICR italiani al riconoscimento in Italia dello stesso trattamento agli omologhi prodotti di diritto estero che, come precisato dal nuovo comma 5-quinquies dell art. 73 del TUIR, siano soggetti a forme di vigilanza prudenziale. Il requisito della vigilanza, al pari di quanto previsto per gli OICR italiani, deve sussistere in capo all organismo di investimento ovvero sul soggetto gestore (condizione di reciprocità). 14

Il regime transitorio di tassazione degli OICVM italiani e dei fondi lussemburghesi storici il nuovo regime di tassazione degli OICR italiani e dei fondi lussemburghesi storici si applica a partire dal 1 luglio 2011: pertanto, fino al 30 giugno 2011 hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all art. 8 del d.lgs. n. 461/97 in materia di tassazione del risultato maturato della gestione in capo agli OICVM italiani e ai fondi lussemburghesi storici. 15

Il regime transitorio di tassazione degli OICVM italiani e dei fondi lussemburghesi storici sul risultato di gestione maturato dal 1 gennaio al 30 giugno 2011 è dovuta dalla SGR, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici l imposta sostitutiva del 12,50% (ovvero del 27% di cui all art. 8 del d.lgs. n. 505/99, sul risultato riferibile all investimento in partecipazioni qualificate), con possibilità di effettuare il relativo versamento in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012; l imposta da versare all Erario è determinata applicando le regole ordinarie e, pertanto, solo dopo aver effettuato le ordinarie operazioni di compensazione tra risultati positivi e negativi di gestione conseguiti dai fondi (aperti e chiusi) istituiti dalla medesima SGR. 16

Il regime transitorio di tassazione degli OICVM italiani e dei fondi lussemburghesi storici utilizzo dei risultati negativi di gestione accumulati i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dagli OICVM italiani e dai fondi lussemburghesi storici, che residuano dopo le operazioni di compensazione, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle SGR, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73, senza limiti di importo: dal 1 luglio 2011 il risparmio d imposta accumulato dagli OICVM italiani diventa un vero e proprio asset (credito), monetizzabile unicamente tramite compensazione con le ritenute applicate sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICR italiani. 17

Il regime transitorio di tassazione degli OICVM italiani e dei fondi lussemburghesi storici utilizzo dei risultati negativi di gestione accumulati le SGR, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato l ammontare delle ritenute operate ai sensi dell art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73; la scelta dei fondi o dei comparti con risultato negativo a cui accreditare le ritenute operate è rimessa alla discrezionalità della SGR, della SICAV o del soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici (la scelta deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, preventivamente determinati e costanti (ad esempio, la SGR può decidere di dare la precedenza a quei fondi con un maggior ammontare di risultati negativi o ai fondi con risultati negativi più risalenti cfr. circolare AE n. 33/E del 2011); le operazioni di compensazione non devono essere evidenziate nel modello F24 (ma nel quadro SX del modello 770 ordinario) e possono essere effettuate senza limiti di importo (e, pertanto, senza tener conto del limite di euro 516.456,90). 18

Il regime transitorio di tassazione degli OICVM italiani e dei fondi lussemburghesi storici utilizzo dei risultati negativi di gestione che residuano alla data di cessazione dell organismo di investimento ai partecipanti è riconosciuta pro-quota una minusvalenza utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in rapporti di custodia, amministrazione o deposito con opzione per applicazione del regime del risparmio amministrato, ovvero nell ambito di rapporti di gestione individuale di portafoglio con opzione per l applicazione del regime del risparmio gestito a tale fine la SGR, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici rilasciano apposita certificazione attestante la minusvalenza spettante a ciascun partecipante da computare in diminuzione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati entro il quarto periodo d imposta successivo a quello della data di cessazione dell organismo di investimento. 19

Il regime di tassazione degli OICR di diritto italiani e dei fondi lussemburghesi storici Circolare AE n. 11/E del 28 marzo 2012: risparmio d imposta accumulato dagli organismi di investimento il passaggio all aliquota del 20% non ha alcuna incidenza sull importo del risparmio d imposta rilevato nei rendiconti degli organismi di investimento in quanto già pari al 12,50% dell ammontare dei risultati negativi conseguiti; in caso di cessazione dell organismo di investimento rilascio ai partecipanti di una certificazione dalla quale risulti un importo pari al 62,5% dell ammontare dei risultati negativi non utilizzati in compensazione (in linea con le previsioni generali in materia di deducibilità delle minusvalenze realizzate al 31 dicembre 2011). compensazione dei risultati negativi con i redditi di capitale assoggettati a ritenuta ai sensi dell art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 con l aumento al 20% dell aliquota della ritenuta, al fondo può essere accreditato un importo pari al 20% dell ammontare dei redditi nei limiti dell importo del risparmio d imposta residuo rilevato nei prospetti contabili del fondo. 20