www.inas.it febbraio 2016 Ammortizzatori sociali: tutte le novità
AMMORTIZZAT TUTTE LE L ambito degli ammortizzatori sociali è stato recentemente oggetto di alcune importanti novità e modifiche alle norme in vigore. In questo numero di Inas Informa ecco le informazioni più rilevanti sul tema. ASDI L Asdi (Assegno di disoccupazione) è una prestazione che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari dell indennità di disoccupazione Naspi. Vediamo di seguito i requisiti e le modalità di concessione di questa prestazione. Beneficiari 2 L Asdi è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai lavoratori che possano far valere congiuntamente le seguenti condizioni: abbiano fruito della prestazione Naspi per l intera durata, entro il 31 dicembre 2015; risultino ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della Naspi;
ORI SOCIALI: NOVITÀ siano, al termine del periodo di fruizione della Naspi, componenti di un nucleo familiare nel quale sia presente un minore di 18 anni oppure abbiano un età pari o superiore a 55 anni senza aver maturato i requisiti per la pensione (vecchiaia o anticipata); siano in possesso di una attestazione dell Isee (indicatore della situazione economica equivalente) con un valore pari o inferiore a 5.000 E; non abbiano già usufruito dell Asdi per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti la fine dell indennità Naspi e, comunque, non oltre un periodo pari o superiore a 24 mesi nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della Naspi; abbiano sottoscritto un apposito progetto personalizzato presso il servizio per l impiego competente. Durata e misura La prestazione è corrisposta mensilmente, a partire dal giorno immedia- 3
INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it tamente successivo a quello di termine dell indennità Naspi, per un periodo massimo di 6 mesi. Qualora siano stati già fruiti periodi di Asdi nei 12 mesi precedenti la fine dell indennità Naspi, la durata massima della prestazione sarà pari alla differenza tra 6 mesi ed i periodi fruiti nel suddetto periodo di tempo; in ogni caso, la durata massima della prestazione sarà pari alla differenza tra 24 mesi ed i periodi fruiti nei 5 anni precedenti il termine della Naspi. L importo è pari al 75% dell ultima Naspi percepita e, comunque, non può essere superiore all importo dell assegno sociale (448,52 E). È inoltre previsto un incremento in caso di presenza di figli a carico, in base alla seguente tabella: Numero di figli Incremento 1 figlio 89,70*E 2 figli 116,60 E 3 figli 140,80 E 4 o più figli 163,30 E *per il primo figlio, l incremento è pari ad 1/5 dell assegno sociale L ammontare, comprensivo dell incremento per carichi familiari, non può mai essere inferiore al beneficio mensile attribuito mediante la Carta acquisti sperimentale, in base alla seguente tabella: Nucleo familiare Beneficio mensile 2 soggetti 231,00 E 3 soggetti 281,00 E 4 soggetti 331,00 E 5 o più soggetti 404,00 E 4 Tenuto conto di questo incremento, l importo non può comunque essere superiore al 75% dell ultima indennità Naspi percepita, comprensiva dell importo dell assegno al nucleo familiare. Compatibilità con attività lavorativa Durante il periodo di fruizione dell Asdi, il lavoratore può instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato oppure intraprendere un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; in tali casi, il beneficiario della prestazione è soggetto ai limiti di compatibilità ed agli obblighi di comunicazione previsti dal decreto legislativo n. 22/2015 (a pena di decadenza, la comunicazione all Inps deve essere effettuata entro 1 mese dall inizio dell attività lavorativa). Tenuto conto dei limiti di compatibilità (8.000 E per il lavoro subordinato e 4.800 E per il lavoro autonomo), il red-
dito annuo - presunto o previsto - comunicato all Inps sarà utilizzato ai fini della verifica della permanenza o meno del requisito della condizione economica di bisogno. L istituto provvederà ad aggiornare il valore dell Isee, sostituendo il nuovo importo dichiarato a quello utilizzato in precedenza per il calcolo dell indicatore in via ordinaria. Progetto personalizzato Per la concessione dell Asdi è necessaria la sottoscrizione, da parte del richiedente, di un progetto personalizzato di presa in carico, redatto dal competente servizio per l impiego, ovvero quello nel cui ambito territoriale è stabilita la residenza del lavoratore. Il progetto deve contenere i seguenti elementi: individuazione di un responsabile del progetto; definizione del profilo personale di occupabilità; valutazione della condizione di bisogno del richiedente nel supporto alla ricerca attiva di lavoro; definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti in ciascuna settimana; frequenza ordinaria degli appuntamenti con il responsabile del progetto. Inoltre, come condizione per l erogazione dell Asdi, è previsto l impegno del richiedente a partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura curriculum vitae, preparazione per sostenere colloqui di lavoro, ecc.), e di carattere formativo o di riqualificazione. L interessato si impegna inoltre ad accettare congrue offerte di lavoro, cioè proposte di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all importo lordo dell indennità cui ha diritto, purché l attività lavorativa si svolga in un luogo non distante più di 50 Km dal luogo di residenza o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Per il diritto all Asdi è comunque sufficiente aver sottoscritto un analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi per l impiego nel periodo di fruizione dell indennità Naspi, o aver stipulato un contratto di ricollocazione. La precedente sottoscrizione del progetto può anche essere autocertificata al momento della domanda di prestazione. Obblighi e sanzioni Il beneficiario dell Asdi non può più ricevere la prestazione in caso di perdita dello stato di disoccupazione, al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento ed in caso di mancata comunicazione dell inizio di un attività lavorativa subordinata o di un attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale nei termini previsti. Il titolare dell indennità Asdi, oltre a prendere parte agli appuntamenti INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it 5
INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it 6 previsti nel progetto personalizzato, può anche essere convocato dai competenti servizi per l impiego, nei giorni feriali, previo preavviso e secondo le modalità concordate nel progetto stesso. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti, comporterà l applicazione delle seguenti sanzioni: alla prima mancata presentazione, la decurtazione di 1/4 di 1 mensilità di Asdi, fermi restando gli incrementi per carichi familiari; alla seconda mancata presentazione, la sospensione di 1 mensilità di Asdi, fermi restando gli incrementi per carichi familiari; in caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dalla prestazione. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (laboratori per il rafforzamento delle competenze) comporterà l applicazione delle seguenti sanzioni: alla prima mancata partecipazione, la sospensione di 1 mensilità di Asdi, fermi restando gli incrementi per carichi familiari; in caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dalla prestazione. La mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e la mancata accettazione di un offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza del diritto all indennità. Le mensilità non corrisposte per effetto della decadenza dal beneficio, saranno comunque computate ai fini di una eventuale nuova concessione e per il calcolo della durata massima della prestazione. Domanda La domanda deve essere presentata all Inps, in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine della Naspi e, comunque, entro 30 giorni (a pena di decadenza). La modulistica e le modalità di presentazione dell istanza saranno stabilite dall ente previdenziale. L Inas è a disposizione di tutti i cittadini per l inoltro dell istanza, in forma del tutto gratuita. DIS-COLL Anche per il 2016, ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, viene riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile. La prestazione è corrisposta in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di E per il 2016 e di 24 milioni di E per il 2017. L Inps erogherà la prestazione in base all ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di in-
sufficienza delle risorse, non prenderà in considerazione ulteriori istanze. In precedenza, tra i requisiti per il diritto alla Dis-coll, occorreva anche far valere almeno 1 mese di contribuzione nell anno solare in cui si fosse verificato l evento di cessazione dal lavoro o, in alternativa, aver svolto un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e percepito un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. In caso di perdita involontaria dell occupazione nel 2016, ai fini dell accesso all indennità, il lavoratore dovrà far valere esclusivamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione al momento della domanda ed almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno civile precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. AMMORTIZZATORI IN DEROGA PER IL 2016 Per favorire la transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è stato disposto per il 2016 il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. La norma stabilisce che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato nel 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi nell arco di 1 anno e che il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente non può essere concesso ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento, hanno già beneficiato della prestazione di mobilità per almeno 3 anni, anche non continuativi. Ai restanti lavoratori può, invece, essere erogata la prestazione per un periodo non superiore a 4 mesi, più 2 mesi per i soli lavoratori residenti nell area del Mezzogiorno: per questi soggetti, in ogni caso, il periodo di mobilità in deroga non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi. Gli effetti di tali trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016. ATTIVITÀ AI FINI DI PUBBLICA UTILITÀ Per il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e quelli sottoposti alle procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità in favore della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche (cioè le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni; le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, ecc.) nel territorio del comune di residenza. INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it 7
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