REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA DI SVAGO ED INTRATTENIMENTO.

Documenti analoghi
T.U.L.P.S. pag. 1 di 5. Provincia di UDINE

COMUNE DI PRADAMANO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

PUBBLICATO all albo pretorio per gg. 15 dal al

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER L INTRATTENIMENTO E SVAGO

Comune di Grado Provincia di Gorizia

COMUNE DI CERCIVENTO

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

ORDINANZA n. 5/2001 Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Prot. n Lì, 11 aprile 2008 ORDINANZA N. 7 IL SINDACO O R D I N A

Prot. n 3961 Casaleone, lì 23/03/2006 Ns. Rif. Ord-ORARI ORDINANZA N. 16 R.O. Ai titolari di pubblici esercizi del Comune di Casaleone

Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

COMUNE DI NIMIS PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

REGOLAMENTO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE E PERLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

COMUNE DI CASALE SUL SILE Provincia di Treviso

COMUNE DI NOVE Provincia di Vicenza

COMUNE DI ARTEGNA Provincia Di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

Comune di Viadana Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED ALTRE STRUTTURE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI

222/AP del 20 luglio 2004

ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI

Comune di Campodipietra

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATA NON CONGIUNTAMENTE ALL INTRATTENIMENTO E SVAGO

COMUNE di VOLTA MANTOVANA Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

Provincia di Sassari

COMUNE DI NIBBIANO PROVINCIA DI PIACENZA UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI ALLA PERSONA. Tel. 0523/ Fax 0523/ Cod. fisc.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

PROVINCIA DI PISTOIA

ORDINANZA. Rep. n. 54/2008 prot. n del 18 luglio 2008

COMUNE DI GAZZO Piazza IV Novembre n 1 CAP PROVINCIA DI PADOVA

CITTA DI IMOLA. Settore Comando Polizia Municipale Servizio Interventi Economici

COMUNE DI PIANIGA PROVINCIA DI VENEZIA C.a.p Piazza San Martino, 1

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia

Ordinanza n. 49 del integrata con ordinanza n. 130 del

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

COMUNE DI COLLOREDO DI M.A. Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PUBBLICI ESERCIZI: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE ATTIVITA

COMUNE DI SAN MINIATO Provincia di Pisa Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico U.O.Attivita Economiche S.U.A.P.

ORDINANZA SINDACALE. Provincia di Ancona. Proponente: U.O.C. ATTIVITÀ ECONOMICHE. Numero: 136 Data: 20/11/2006 OGGETTO:

Comune di Vicenza IL SINDACO

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

SETTORE ANNONA / ATTIVITA PRODUTTIVE IL SINDACO

Comune di Pozzolengo Provincia di Brescia

COMUNE DI SENIGALLIA AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

(art. 26 L.R. 8/99) (art 8 L.R. 14/99)

ORDINANZA in materia di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande IL SINDACO

COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Provincia di Milano Via Roma, Trezzo sull Adda

REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI

IL SINDACO. ORDINANZA N 15 del 18/03/2010

COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA Via M. Provenzali, Cento (FE) Web:

IL SINDACO IL SINDACO. Luigi Costi

Ufficio del Sindaco IL SINDACO

COMUNE DI CESANO BOSCONE SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE Servizio sviluppo del territorio

COMUNE DI APRILIA PROVINCIA DI LATINA

Nr di prot. Attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini: disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori.

DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITA ARTIGIANALI

COMUNE DI MARTELLAGO P. IVA: PROVINCIA DI VENEZIA C.F.:

Comune di Licciana Nardi

COMUNE DI CODIGORO PROVINCIA DI FERRARA

Orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

IL SINDACO. - Dall opportunità di introdurre alcune modifiche alla disciplina locale, autonomamente stabilite dal Comune.

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Provincia di Lucca) 3 SETTORE SERVIZI FINANZIARI

COMUNE DI FINALE EMILIA ORDINANZA DEL SINDACO PROVINCIA DI MODENA ORDINANZA N /01/2014. Data:

COMUNE DI FORLI' VP/vp Prot. n. /2010

COMUNE DI SENIGALLIA

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO. IL SINDACO

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL Ufficio: SETTORE POLIZIA E ATT. PRODUTTIVE

IL SINDACO ORDINA DICHIARA. questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione; DISPONE

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ

C O M U N E D I E R B E PROVINCIA DI VERONA Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p Tel. 045/ fax 045/

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE Cinque Terre - Provincia della Spezia

Comune di Viadana Provincia di Mantova

COMUNE DI MANCIANO PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO Provincia di Arezzo

Oggetto: Disciplina comunale degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa

DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

C I T T À D I S A R Z A N A

Testo coordinato dell ordinanza prot. n n. 32 del 28/05/2008 con le modifiche apportate con ordinanza prot. n n.

Approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del (precedente delibera di C.C. n. 84 del )

Città di Porto Sant Elpidio Area 2 Programmazione e Sviluppo

COMUNE DI POIRINO. Provincia di Torino ORDINANZA RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE N. 95 DEL IL SINDACO

Ordinanza nr. 125 del 10 luglio 1998 e s.m.i. COMMERCIO SU AREE PRIVATE

COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1989,N. 24: Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo.

Reg. Generale Nr. 336/2008 Montecchio Maggiore li 22/12/2008

Sportello Unico Associato Attività Produttive del Sandanielese

COMUNE DI CESENA. SETTORE SVILUPPO PRODUTTIVO E RESIDENZIALE Servizio Attività Economiche. P.G.N /453 Cesena,

COMUNE DI CESANO BOSCONE SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE Servizio sviluppo del territorio

COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO

COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO

O R D I N A N Z A Registro Generale n. 33

COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO

Transcript:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA DI SVAGO ED INTRATTENIMENTO. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.1 Il presente regolamento disciplina l orario delle attività di intrattenimento e svago, autorizzate ai sensi ai sensi degli artt.68, 69, 86 e 110 dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione, svolte nei pubblici esercizi. 2 - Compatibilmente alla normativa per essi prevista e limitatamente alle attività d intrattenimento e svago in essi svolte, il presente Regolamento si applica anche ai pubblici esercizi previsti dalle lett. a), b), e d) dell art.5, comma 1 della predetta legge n. 287/91. ART. 2 DEFINIZIONI 1 - Per attività di intrattenimento e svago s intende quella esercitata per soddisfare qualunque tipo di ristoro o godimento dello spirito, da cui esulano i caratteri dell insegnamento o della propaganda, indetta nell esercizio di attività imprenditoriale, svolta in modo organizzato e non casuale in locali nei quali è prevista un affluenza di pubblico, tale da costituire una certa attrattiva, per le quali è prescritta una delle licenze o autorizzazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione. ART. 3 COMPETENZE 1 - Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all attuazione di quanto determinato ai sensi del presente regolamento, nonché all adozione degli atti derogatori. ART. 4 ORARI 1 - L orario delle attività di intrattenimento e svago svolte nei pubblici esercizi di cui all art.1 del presente Regolamento, dovrà essere determinato osservando i seguenti criteri: a) sale da gioco, da biliardo, giochi leciti, stabilimenti di bagni e simili: Fascia oraria: dalle ore 14.30 alle ore 01.00 b) attività ginnico-sportive e simili (palestre, autopiste, pattinaggio, skateboard, tavole e apparecchi similari) :

Fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 16.30 alle ore 01.00 c) sale da ballo, piano-bar, caffè concerto, spettacoli di arte varia, spettacoli misti e simili: Fascia oraria: dalle ore 17.00 alle ore 03.00 d) sale per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, di varietà, sale pubbliche di audizione, sale televisive e simili: Fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 02.00 2 - Per le attività di cui al comma 1) lett. a), b), esclusivamente per il periodo compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre, è prevista, in alternativa a quella prescritta nel comma precedente, la seguente fascia oraria facoltativa: dalle ore 09.30 alle ore 12.30, dalle ore 16.00 alle ore 02.00. 3 - L esercente interessato alla fascia oraria facoltativa deve presentare al Comune apposita comunicazione scritta. 4 La fascia oraria antimeridiana non è soggetta a deroghe. 5 - Nelle giornate festive e prefestive, nell ultima settimana intera di carnevale e nell ultima giornata di carnevale, nella settimana antecedente la Pasqua, nel periodo dal 01 dicembre al 06 gennaio, l esercente ha facoltà di anticipare l apertura e posticipare la chiusura, fino ad un massimo di un ora. Il presente comma non si applica alla fascia oraria antimeridiana ed alla fascia oraria facoltativa di cui al c.2. 6 - Nell ambito di ciascuna fascia oraria, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di cinque ore. 7 - I giochi leciti debitamente autorizzati nei pubblici esercizi di tipo a), b) o d) possono essere attivati, oltre che nella fascia orario di cui al comma 1 n. 1, anche nel seguente orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00. ART. 5 ALTRE ATTIVITA 1 - Per le attività non espressamente contemplate nel presente regolamento, comunque soggette ad autorizzazione o licenza di pubblica sicurezza, nel provvedimento amministrativo sarà stabilito l orario che dovrà essere osservato per la specifica attività, nel rispetto dell orario di cui all art. 4 comma 1, del presente regolamento. ART. 6 ATTIVITA CONGIUNTA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 1 - L orario consentito per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per gli esercizi classificati alla lettera c) dell art.5, comma uno, della legge 287/1991, non può eccedere quello autorizzato per l attività d intrattenimento e svago come stabilito nel presente Regolamento. 2 - L attività d intrattenimento e svago deve essere prevalente rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande. 3 - La somministrazione di alimenti e bevande di cui all art.5, comma uno,

lettera c) della legge n. 287/91 può essere effettuata esclusivamente a favore delle persone che accedono nel locale per usufruire dell attività di intrattenimento e svago. 4 - I pubblici esercizi autorizzati prima dell entrata in vigore del presente Regolamento possono continuare l attività anche se la superficie destinata all intrattenimento e svago non è conforme al parametro di cui all articolo 11 comma 2). ART. 7 TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE 1 E obbligatoria la chiusura per un intera giornata la settimana, scelta a facoltà dell esercente. 2 - I titolari dei pubblici esercizi di cui all art.1, comma 1 del presente Regolamento possono effettuare ulteriori chiusure, in aggiunta al turno di riposo obbligatorio, nel corso della settimana, fino ad un massimo di tre giornate, a loro scelta. 3 - Chi intende avvalersi di tale facoltà deve darne preventiva comunicazione al Comune e i turni di chiusura prescelti devono essere indicati nel cartello dell orario di cui al successivo articolo otto. ART. 8 DISCIPLINA DELL ORARIO 1 - Ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall avvenuta comunicazione. 2 - L orario di chiusura comunicato è considerato termine per l accesso al locale da parte dei clienti e lo sgombero completo del locale con la cessazione di ogni servizio deve avvenire entro un ora dall orario di chiusura qualora trattasi di tipologia c). 3 - L inosservanza del comma precedente comporterà è punita, ai sensi dell art.106 del R.D.3 marzo 1934, n. 383 Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, con una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.1.000.000. 4 - L esercente deve indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l orario adottato e la giornata, o le giornate, di chiusura settimanale. 5 Per le attività soggette alle sole licenze T.U.L.P.S. trova comunque applicazione l art. 186 del Regio Decreto attuativo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

ART. 9 DEROGHE 1 - Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate. 2 - E disposta la deroga all obbligo della chiusura settimanale dei pubblici esercizi oggetto del presente Regolamento, in occasione delle seguenti circostanze: a) in tutte le festività infrasettimanali; b) nel periodo dal 01 dicembre al 06 gennaio; c) nel Mercoledì delle Ceneri; d) nell ultima settimana intera del carnevale e nell ultima giornata di carnevale; e) nella settimana antecedente la Pasqua 3 - Il Comune, previo assenso degli organismi di cui al comma uno, può disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali. 4 - Deroghe particolari alla disciplina dell orario, attuato ai sensi del presente Regolamento, possono essere concesse per giustificati e comprovati motivi, previa presentazione al Comune di apposita domanda motivata, redatta in competente bollo. ART. 10 CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI 1 Per la chiusura temporanea delle tipologie previste dal TULPS si osservano le disposizioni di seguito elencate: a - E consentito chiudere l esercizio sino ad un massimo di otto giorni, senza necessità di darne preavviso al Comune. b - Se la chiusura è superiore agli otto giorni ed inferiore a tre mesi, l esercente è tenuto a darne avviso preventivo al Comune. c - Se, per cause di forza maggiore, da comprovarsi da parte dell interessato, la chiusura debba protrarsi per un periodo superiore ai tre mesi, il titolate deve presentare al Comune apposita domanda preventiva, in competente bollo, al fine di ottenere l autorizzazione alla chiusura dell esercizio, che sarà rilasciata discrezionalmente nei casi in cui i motivi della richiesta siano riconosciuti validi ed esistenti. 2 Per le tipologie previste dalla L. 287/91 si osservano le disposizioni di cui all art. 45, comma 8 del D.P.G.R.02277/77.

ART. 11 ATTIVITA MISTE 1 - Per gli esercizi che svolgono attività di carattere misto di cui all art. 4 del presente regolamento, quella prevalente determina l orario di apertura e chiusura. 2 - Il carattere di prevalenza è stabilito dall esercente, il quale provvede a darne comunicazione al Comune, in conformità a uno dei seguenti parametri: il volume d affari; la superficie utilizzata, in rapporto al modo d utilizzo della stessa da parte del pubblico. 3 Il Sindaco può concedere, per un periodo complessivamente non superiore a sessanta giornate nel corso dell anno, anche non consecutive, l osservanza di un orario differenziato, in deroga a quanto disposto nel comma 1 del presente articolo. L interessato deve presentare apposita istanza motivata, in competente bollo, indicando esattamente le giornate durante le quali si chiede l orario differenziato e l orario che s intende osservare per ogni singola attività. 4 In caso di adozione dell orario differenziato di cui al comma precedente, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve comunque osservare l orario stabilito per l attività prevalente come individuata al comma 2 del presente articolo. 5 Durante le giornate nelle quali è osservato l orario differenziato, ogni singola attività autorizzata dovrà comunque svolgersi esclusivamente nell ambito della rispettiva fascia oraria come determinata nell art.4 del presente Regolamento. ART. 12 SANZIONI 1 - La determinazione e l irrogazione delle sanzioni previste dalla L.R. 8/99, dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione, avviene secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1/1984. 2 Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei relativi atti di esecuzione, si applica l art. 37, comma 7, 9, 10 e 11 della L.R. n.8/99. 3 La violazione delle norme contenute nel regolamento, non specificatamente sanzionate dalla Legge o dalla normativa di pubblica Sicurezza è punita, ai sensi dell art. 106 del T.U.L.P.C approvato con R.D. n. 383/1934, con una sanzione amministrativa fino a L. 1.000.000.

========================================================== REGOLAMENTO ADOTTATO CON C.C. 67 DEL 30.09.1999 RAVVISATA LEGITTIMA DAL CO.RE.CO. NELLA SEDUTA DEL 06.12.99 - PROT. N. 99/37965 - N. 99/6524 REG. CO.RE.CO. CON PRECISAZIONI: AVUTO RIGUARDO ALLA NOTA DD. 25.11.99, N. 7770 DI PROT. MODIFICATO CON C.C. 83 DEL 30.11.99 VISTO quanto sopra, DICHIARA CHE IL REGOLAMENTO E' DIVENUTO ESECUTIVO CON DECORRENZA 07.12.1999. DALLA SEDE MUNICIPALE, Lì 13.12.99 DELLA MARINA Dott.ssa Mariangela ===========================================================