Pescara 3 dicembre 2013 Avv. Pietro Maria di Giovanni www.studiolegaledigiovanni.com
divieto di patti successori l'art. 458 c.c. vieta ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione nonché l'atto con cui taluno dispone dei diritti che possano spettargli in una successione non ancora aperta unica eccezione gli art. 768bis e ss. c.c.
divieto della delazione contrattuale l'art. 457 c.c. dispone che l'eredità si devolve per legge o per testamento, non essendo possibili soluzioni contrattuali ad eccezione di quella prevista dalla legge
Patto dispositivo Patto rinunciativo non incidono direttamente sul fenomeno successorio, ossia sulla devoluzione dei beni del defunto e non vengono considerati negozi giuridici mortis causa sono vietati per evitare che attraverso tali clausole si pervenga ad una dilapidazione del patrimonio ovvero per evitare quello che i latini chiamavano votum captandae mortis Patto istitutivo é vietato perché limita il principio della libertà testamentaria
Ipotesi di patti successori legittimi art. 1920 cod. civ. E' legittimo l'accordo in forza del quale l'assicurazione sulla vita venga stipulata a favore di un terzo, indicando il beneficiario anche attraverso il testamento
Ipotesi di patti successori legittimi donatio mortis causa Gli effetti della disposizione della liberalità vengono subordinati alla premorienza del donante, il quale potrebbe sempre esercitare il potere di revoca. Evidente il contrasto con le norme che vietano i patti successori La donazione avendo natura contrattuale non può essere revocata dal donante se non nelle ipotesi previste dalla legge
Ipotesi di patti successori legittimi donatio mortis causa Il negozio con il quale un soggetto dispone in vita di un proprio diritto, sottoposto alla condizione sospensiva della propria premorienza, costituisce negozio "mortis causa", nullo per violazione del divieto dei patti successori, se è fatto per regolare la propria successione, mentre costituisce negozio connesso alla morte, quindi valido, se i suoi effetti sono soltanto cronologicamente e non causalmente dipendenti dalla morte. (Cass. 24 aprile 1987 n. 4053)
Ipotesi di patti successori legittimi donatio mortis causa La donazione si moriar é valida e non costituisce patto successorio ove risulti che il contratto è perfetto e irrevocabile ab initio, mentre solo nel suo effetto è subordinato alla condizione della morte del donante; in tale fattispecie il donante non dispone della propria successione, ma di un proprio bene, limitandosi a subordinare l'efficacia dell'atto dispositivo all'evento costituito dalla sua morte, mentre è invece invalida la donazione in cui l'evento morte costituisca causa dell'attribuzione, nel qual caso la donazione diviene perfetta solo con la morte del donante (Cass. 9 luglio 1976 n. 2619)
Il patto di famiglia nozione È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. (art. 768bis)
Il patto di famiglia nozione È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. (art. 768bis)