Regolamento comunale per la compartecipazione al costo della retta dei servizi semi-residenziali e diurni per persone con disabilità



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COMUNE DI SCANZOROSCIATE Provincia di Bergamo Regolamento comunale per la compartecipazione al costo della retta dei servizi semi-residenziali e diurni per persone con disabilità Approvato con delibera di Consiglio comunale n. del

Art.1 Oggetto e scopo 1. Il presente regolamento disciplina, nell ambito dei principi dell ordinamento e nel rispetto della normativa, il sistema integrato di interventi atti a rispondere ai bisogni espressi dalla comunità locale in materia di servizi semiresidenziali e diurni finalizzati all inserimento sociale dei portatori di handicap. Tali prestazioni includono tutti quei servizi socio-educativi, socio-riabilitativi, di formazione all autonomia (denominati come Centro Diurno Disabile, Centro Socio Educativo, Servizio Formazione Autonomia, ecc.) fortemente tesi allo sviluppo della personalità e all integrazione sociale e lavorativa che presentano significativi caratteri educativo-formativi e riabilitativi, ivi comprese le più opportune sperimentazioni di servizi innovativi e flessibili finalizzati alla piena inclusione sociale (come previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n.104 Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ). 2. L obiettivo del presente Regolamento è quello di determinare i criteri di compartecipazione alla spesa degli utenti con disabilità nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, in particolare la definizione della quota di compartecipazione degli utenti al costo della retta dei servizi semiresidenziali e diurni. 3. Lo scopo è quello di garantire condizioni di equità al bacino potenziale di utenza, in relazione alle effettive possibilità economiche degli utenti stessi. Per sostenere e garantire maggiormente i progetti educativi individualizzati dei cittadini disabili, il Comune utilizza sia servizi localizzati nel territorio dell Ambito di Seriate sia servizi localizzati fuori da tale territorio. Art.2 Finalità I Servizi semiresidenziali e diurni per disabili sono un punto della rete dei servizi alla persona e si configurano come strutture idonee a favorire il processo di crescita e d integrazione sociale delle persone disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l individuo instaura con la comunità. Art.3 Destinatari Le norme del presente Regolamento si applicano alle persone disabili con handicap psico-fisico o plurimo, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1 e 3 dell art.3 della Legge 104/92, residenti nel Comune di Scanzorosciate. Art.4 Partecipazione dell utenza al costo del servizio L utente contribuisce al costo del servizio con un contributo mensile definito compartecipazione al costo della retta del servizio semiresidenziale o diurno che viene calcolato in base alla situazione economica individuale (vedi artt.7 e 8) e all effettiva frequenza.

Può essere richiesta una ulteriore compartecipazione all utente per costi a carattere eccezionale come gite, entrate a musei/cinema/teatri, uscite serali, ecc. Art.5 Frequenza part-time Per le persone disabili con una frequenza part-time programmata la compartecipazione al costo della retta del servizio viene proporzionata in base alla fascia oraria frequentata. Art.6 Assenze La compartecipazione al costo della retta del servizio semiresidenziale o diurno è dovuta anche nel caso in cui la persona disabile risulti assente dal servizio. L Ufficio si riserva di valutare singolarmente eventuali casi di lunga e motivata assenza (superiori ai 15 gg.) che andranno comunque comunicati preventivamente all Ufficio stesso. Per assenze superiori a 1 mese il Servizio Sociale si riserva altresì di valutare l opportunità o meno della prosecuzione dell inserimento presso il servizio frequentato. Art.7 Criteri per la determinazione della situazione economica del richiedente Limitatamente agli interventi di integrazione di retta di semiresidenziali e diurni per persone disabili, la situazione economica viene determinata dalla valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita, determinata dal computo: delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite (nel caso di accesso a tempo pieno a unità d'offerta semiresidenziali, tali prestazioni economiche vengono computate al cinquanta per cento; nel caso di accesso part-time, tali prestazioni economiche vengono computate proporzionalmente alle fasce orarie); dei proventi economici di qualsiasi natura in godimento; del patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ); del patrimonio immobiliare di norma di proprietà esclusiva del richiedente. La situazione economica della persona assistita per l accesso ai servizi oggetto del presente Regolamento è pertanto determinata dalla seguente formula: Situazione economica della persona assistita per servizi semiresidenziali = I.S.E.E. di prestazione 1 della persona assistita + 50% contribuzioni non risultanti dalla dichiarazione 1 La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) deve essere riferita all intero nucleo familiare, mentre ove si applica l I.S.E.E. del solo assistito non è richiesta la DSU, ma solo l I.S.E.E. di prestazione, che come tale non deve essere trasmesso all INPS, poiché contiene dati incompatibili con le DSU di cui all art.4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Art.8 Criteri per la determinazione della compartecipazione a carico degli utenti La compartecipazione degli utenti disabili al costo dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi: Gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive; Adozione di un metodo di valutazione delle condizioni economiche imparziale e trasparente. La compartecipazione della persona disabile per la frequenza di servizi semiresidenziali è pertanto così determinata: Compartecipazione persona disabile per servizi semiresidenziali e diurni = Situazione economica della persona assistita per servizi semiresidenziali 2 Annualmente la Giunta comunale, con proprio atto, determina le tariffe di frequenza dei servizi oggetto del presente Regolamento. Per situazioni di particolare disagio socio-economico, comprovate e documentate, il Servizio Sociale può proporre alla Giunta Comunale eventuali deroghe al presente Regolamento. Art.9 Verifiche e controlli 1. L ufficio servizi sociali provvederà al controllo della veridicità delle situazioni economiche dichiarate e a confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dal soggetto disabile con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 2. Nel caso in cui il servizio sociale riscontrasse la presenza di incongruità e/o verificasse la presenza di redditi e/o entrate non dichiarate, deve sospendere la procedura e richiedere l integrazione della dichiarazione. Solo successivamente alla ricezione di detta integrazione, riattiva la procedura. 3. L Ufficio Servizi Sociali provvederà periodicamente a controlli su tutte le situazioni oggetto del presente Regolamento. 4. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del codice penale ( False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ). 5. In caso di mancata consegna della documentazione necessaria alla determinazione della compartecipazione al costo del servizio, sarà applicata la quota di compartecipazione massima. 2 Determinata ai sensi dell art. 7 del presente regolamento.

Art.10 Decorrenza e abrogazione di norme 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione. 2. Le norme del presente Regolamento si applicano: a tutti i nuovi inserimenti nei servizi semiresidenziali e diurni che saranno disposti dal Servizio Sociale dalla data della sua esecutività; a tutti gli inserimenti che, benché disposti precedentemente, continuano dopo la data di esecutività del Regolamento. 3. Con l entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente Regolamento per la gestione del Servizio Territoriale Handicap approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 27.04.1999. 4. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con quanto previsto dal presente regolamento.