Fabio Cigna (Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Cuneo) Visto di Conformità 1
Riferimenti normativi Art. 35 D.Lgs. 241/1997 Art. 1, comma 574, L. 147/2013 Art.3 D.L. 50/2017 Circolare Ag. Entrate n. 28/E del 25.09.2014 Risoluzione Ag. Entrate n. 36/E del 03.04.2015 Risoluzione Ag. Entrate n. 68/E del 09.06.2017 Risoluzione Ag. Entrate n. 103/E del 28.07.2017 Provvedimento Ag. Entrate n. 195385 del 28.08.2018 2
Apposizione visto di conformità Dichiarazione annuale IVA/2018 Richiesta di compensazione credito IVA infra-annuale Modello 730/2018 Dichiarazione IRPEF 2018 Dichiarazione IRES 2018 Dichiarazione IRAP 2018 Modello 770/2018 3
Apposizione per crediti superiori ad Euro 5.000 Non vanno considerate le compensazioni (verticali) relative al medesimo tributo; Il limite (Euro 5.000) riguarda ogni singolo tributo; Va apposto il visto sul credito d imposta derivante dalle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) 4
Non è richiesto il visto per crediti superiori ad Euro 5.000 Crediti d imposta aventi natura agevolativa; Crediti riconosciuti ai soggetti operanti nelle ZFU 5
Compensazione di un credito (> 5.000) da parte di soggetto diverso Il visto va apposto sulla dichiarazione del cedente; Il visto va apposto sulla dichiarazione del cessionario; Sulle ritenute ri-attribuite non va apposto il visto sulla dichiarazione di soci/associati/partecipanti, ma va apposto sulla dichiarazione della società/associazione 6
Possono rilasciare il visto di conformità Dottori commercialisti ed esperti contabili; Consulenti del lavoro; Periti o esperti tributari con specifici requisiti; Responsabili dell assistenza fiscale presso i CAF Il soggetto incaricato del controllo contabile per le società di capitali che ne siano soggette Il Collegio dei revisori per gli Enti Locali 7
Comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate Da inviare in carta libera preventivamente al rilascio del visto; Le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni; Allegati Copia della polizza assicurativa Dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte dell Ordine di appartenenza; Dichiarazione di sussistenza/permanenza dei requisiti 8
Il visto di conformità può essere apposto dal soggetto che: è in possesso dell abilitazione all invio telematico della DR; conserva le scritture contabili e predispone la relativa DR; è individuato dal contribuente, nel caso in cui che conservi le scritture contabili non abbia i requisiti richiesti dalla norma. 9
Caratteristiche della polizza assicurativa di responsabilità civile Riferita esplicitamente al rilascio del visto di conformità «senza limitazione alcuna della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione»; Massimale non inferiore ad Euro 3.000.000, senza franchigia; Prevedere il risarcimento nei 5 anni successivi alla scadenza; Rinnovata alla scadenza garantendone la continuità; Trasmessa alla DRE ogni volta che cambiano i dati; 10
Rilascio del visto di conformità da parte di Studio Associato Vanno comunicati alla DRE i dati di tutti i professionisti; Il visto è rilasciato dal singolo professionista; Il professionista dello studio associato che non ha una propria partita IVA può avvalersi della società di servizi se detenuta a maggioranza da professionisti abilitati; La polizza assicurativa può essere stipulata dal singolo professionista o dallo studio associato purché garantisca l attività di assistenza fiscale di ogni singolo professionista 11
Controlli preventivi per il rilascio del visto di conformità Simili ai controlli formali ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 Modello Check-list nella Circolare 28/E del 25.09.2014 PERSONE FISICHE SENZA PARTITA IVA Correttezza nei versamenti effettuati, verifica mod. F24; Scorporo delle ritenute d acconto e relative certificazioni; Riconoscimento dei requisiti per la spettanza crediti d imposta; Correttezza della documentazione per il riconoscimento degli oneri deducibili e delle spese detraibili 12
Controlli preventivi per il rilascio del visto di conformità Documento di Ricerca n. 210 e 211 del 10/2017 ASSIREVI PROFESSIONISTI ED ESERCENTI ATTIVITÀ D IMPRESA Correttezza tenuta e conservazione delle scritture contabili; Corrispondenza tra la contabilità e i dati indicati in Dichiarazione I controlli possono limitarsi alle poste da cui si originano i crediti oggetto del rilascio del visto di conformità; Il controllo analitico della documentazione può essere limitato ai documenti di importo complessivo superiore al 10% dell ammontare complessivo dei componenti negativi 13
Casi di compilazione in presenza di visto di conformità Medesimo professionista che invia telematicamente ed appone il visto; Professionista che appone il visto e società di servizi (detenuta dal medesimo per più del 50%) che effettua l invio telematico; CAF che effettua l invio telematico ed appone il visto di conformità tramite il proprio responsabile fiscale; Professionista che invia telematicamente ed appone il visto per conto di un altro professionista che non ha i requisiti 14
omesso o infedele Per la compensazione di crediti (> 5.000) diversi dall IVA, non è prevista la preventiva apposizione del visto di conformità; In presenza di visto omesso (o infedele), è possibile presentare la dichiarazione integrativa; la relativa sanzione (250-2.000) è ravvedibile; Se la integrativa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo (31.10.2019), la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo (Euro 31,25). 15
infedele Sentenza CTP Brescia n. 651/4/16 del 19.09.2016 Sentenza CTP Milano n. 1630/22/18 del 12.04.2018 Le recenti sentenze concordano che in caso di apposizione di visto infedele da parte del professionista (che ad esempio appone il visto senza averne i requisiti) le sanzioni tributarie non devono gravare sul contribuente, ma, trattandosi di errori formali, eventualmente sul professionista. 16
Regime sanzionatorio VISTO INFEDELE Da 258 a 2.582 VIOLAZIONI GRAVI E RIPETUTE Sospensione da 1 a 3 anni del rilascio di visto di conformità VIOLAZIONI RIPETUTE ANCHE SE SOSPESO Inibizione al rilascio del visto di conformità UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (> 5000) CON VISTO OMESSO O INFEDELE Sanzione pari al 30% dell importo compensato 17
Sospensione esecuzione dei mod. F24 «a rischio» Con il provvedimento Ag. Entrate n. 195385 del 28.08.2018 si individuano i criteri di selezione dei mod. F24 «a rischio» L Ag. Entrate può sospendere per 30 gg. la finalizzazione dei mod. F24 «a rischio» Le compensazione a seguito di rilascio di visto di conformità non attenuano in nessun modo il profilo di rischio del mod. F24 18