Anno 2015 N.RF053. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2015 N.RF053 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO VISTO DI CONFORMITÀ 2015 CHIARIMENTI DELL AGENZIA RIFERIMENTI CM 7/2015; ART. 39 DLGS 241/97; ARTT. 6, 22 E 26 DM 164/99 INFO FISCO 036/2015 CIRCOLARE DEL 02/03/2015 Sintesi: l Agenzia delle Entrate ha emanato gli attesi chiarimenti in relazione alla posizione del visto di conformità per il periodo d imposta 2014, in relazione sia ai crediti Iva che al mod Tra i chiarimenti più rilevanti, si cita: soggetti abilitati: gli esperti tributaristi non possono rilasciare il visto sul 730 (ma solo per i crediti Iva); trasmissione telematica: nel caso di studio associato/società di servizi, la trasmissione può essere effettuata da questi ultimi, ma sotto il controllo (e la firma) del solo professionista che ha apposto il visto assistenza fiscale del mod. 730: il professionista non può valersi di una società di servizi; polizza assicurativa: i professionisti che limitano l apposizione del visto al credito Iva (non anche al 730) possono non estendere la copertura del rischio (ma solo adeguamento al massimale di ). L Agenzia ha poi sostanzialmente ribadito le circolari precedenti in relazione alle modalità di esecuzione dei controlli ed alle sanzioni irrogabili. L Agenzia delle Entrate ha emanato la CM 7 del 26/02/2015 a chiarimento delle novità introdotte dal Dlgs 175/20 14 (cd. Decreto semplificazioni ), procedendo preliminarmente ad una panoramica generale dell Istituto del visto di conformità in relazione: sia all utilizzo dei crediti Iva (in compensazione o a rimborso) che all utilizzo dei crediti da imposte dirette (Irpef/Ires, Irap, 770 e imposte sostitutive) che, infine, alla presentazione del mod. 730 nell ambito del quale sono contenute alcune puntualizzazioni di rilievo. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ L Agenzia differenzia i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (art. 35 Dlgs. 241/97): CREDITO IVA IIDD/IRAP/ 770 MOD. 730 dottore commercialista o esperto contabile SI SI SI se abilitati alla consulente del lavoro SI SI SI trasmissione telematica delle periti ed esperti tributati iscritti nei ruoli SI SI NO dichiarazioni e tenuti dalla CCIAA al 30/09/93 iscritti al Registro responsabile fiscale del CAF imprese SI SI SI informatizzato responsabile fiscale del CAF dipendenti NO SI SI della DRE N.B.: si noti che: - esperti tributaristi iscritti negli appositi ruoli della CCIAA al 30/09/1993: non possono rilasciare il visto di conformità per il mod responsabile dei Caf-dipendenti non possono rilasciare il visto di conformità per l utilizzo dei crediti Iva.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 053/2015 Pag. 2 / 8 SOGGETTI CHE NON POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ Altri soggetti che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale (DM 19/04/2001) - cd. "tributaristi" Revisori contabili di cui al DLgs 88/92 se non esercitano il controllo contabile Iscritti negli Albi degli avvocati (DM 12/07/2000) Iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (DM 19/04/2001) ABILITAZIONE DELLA DRE ALL APPOSIZIONE DEL VISTO I professionisti che intendono apporre il visto di conformità, devono preventivamente presentare specifica richiesta alla competente DRE, tramite consegna a mano o raccomandata A/R o PEC: a) dove vanno indicati: - tutti i dati anagrafici, requisiti professionali, domicilio luoghi nei quali viene esercitata l attività professionale - anche in relazione alla società di servizi, ove il professionista se ne avvalga b) a cui vanno allegati i seguenti documenti: copia integrale della polizza assicurativa dichiarazione attestante l assenza di provvedimenti di sospensione dall Ordine di appartenenza dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all art. 8 c. 1 DM 164/99 (non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze ex art. 444 C.p.p. per reati finanziari o reati tributari v. CM 28/2014 -, ecc.) copia del documento di identità. Comunicazioni della DRE: la CM 7/2015 chiarisce che nel caso di riscontro di carenze/irregolarità, il professionista viene informato dalla Direzione regionale competente al fine di integrare e/o regolarizzare la comunicazione ; non chiarisce, tuttavia, se la DRE vi sia obbligata anche nel caso in cui l irregolarità si verifichi successivamente alla prima iscrizione (sulla mancata presentazione del pagamento della polizza, di una diversa posizione tra la DRE Lombardia e la DRE Piemonte circa l esclusione automatica decorsi i 30 giorni a disposizione per l inoltro della documentazione). ELENCO SUL SITO DELL AGENZIA Al fine di favorire la trasparenza nei confronti dei contribuenti, la CM 7/2015 chiarisce che - sul sito istituzionale dell Agenzia delle entrate saranno pubblicati i dati dei professionisti abilitati al rilascio del visto - con espressa indicazione dell abilitazione relativa al mod DECORRENZA DELLA POSSIBILITÀ DI APPORRE IL VISTO Ribadendo quanto indicato nella CM 32/2014, l agenzia chiarisce che: l iscrizione nell elenco dei soggetti abilitati ha effetto retroattivo dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE in relazione all assistenza fiscale: in generale: l iscrizione va richiesta entro il 30/06 dell anno nel corso del quale presta l assistenza per il 730/2015 (periodo d imposta 2014): il professionista dovrà richiedere l iscrizione nell elenco entro il 7/07/2015 (cioè dalla data di apertura del canale telematico per la trasmissione del 730 precompilato). Richiesta successiva al 7/07/2015: l abilitazione ad apporre il visto avrà effetto per l assistenza fiscale prestata nel 2016 (mod. 730/2016).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 053/2015 Pag. 3 / 8 STUDIO ASSOCIATO E SOCIETÀ DI SERVIZI L Agenzia, nel ribadire che l apposizione del visto di conformità è un atto personale del professionista (che sottoscrive l apposito riquadro nel frontespizio delle dichiarazioni), ove il professionista eserciti l attività: a) nell ambito di uno studio associato (di cui almeno il 50% degli associati è costituita da intermediari abilitati ex art. 3 lett. a) e b) Dpr 322/98): il professionista stesso può non essere abilitato alla trasmissione telematica, ove essa sussista in capo allo studio associato (il professionista può essere privo di partita Iva) la trasmissione telematica può essere effettuata anche dallo studio associato, ma sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista che ha apposto il visto (ciò non dovrebbe comunque implicare l obbligo di sottoscrivere la dichiarazione come rappresentante dello studio associato) N.B.: per la prima volta l Agenzia chiarisce espressamente che vi è un diretto rapporto tra l apposizione del visto e la trasmissione telematica, limitando il concetto allo studio associato. E probabile, tuttavia, che tale concetto sia ritenuto esteso al caso analogo in cui un professionista abilitato apponga il visto per conto di un collega non abilitato: in tal caso è opportuno che l invio telematico sia effettuato dal professionista che appone il visto. Si noti che gli altri professionisti associati non abilitati non possono apporre alcun visto b) avvalendosi di una società di servizi (di cui detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale per l intero periodo d imposta vistato e fino al rilascio del visto di conformità): il professionista deve essere abilitato alla trasmissione telematica (ed essere titolare di partita Iva) la trasmissione telematica può comunque essere effettuata dalla società di servizi, sempre sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista che ha apposto il visto. N.B.: l Agenzia chiarisce che per l attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi ; ciò dovrebbe significare che: - per quanto attiene il credito Iva, IIDD, Irap e 770 il professionista può far ricorso ad ausiliari (dipendenti della società di servizi) - mentre ciò non dovrebbe essere ammesso per quanto riguarda il visto sul mod POLIZZA ASSICURATIVA Il decreto semplificazioni ha introdotto nuovi requisiti per quanto riguarda la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall assistenza fiscale. In particolare:

4 Redazione Fiscale Info Fisco 053/2015 Pag. 4 / 8 a decorrere dal 13/12/2014, anche se la polizza non è ancora scaduta a tale data è modificato: a) il massimale delle polizza di assicurazione RC terzi dei professionisti: che deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e delle certificazioni rilasciate non può comunque essere inferiore ad (in precedenza ,80) b) il soggetto assicurato, posto che la polizza deve garantire: non solo i propri clienti dal risarcimento dei danni eventualmente provocati (come in passato) ma anche l Erario per le somme dovute per visto/asseverazione infedele: - in generale: limitate alla sanzione da. 258 ad nel caso del 730 precompilato: riguarda l imposta + interessi + sanzioni del 30% che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter Dpr 600/73 (salvo che l infedeltà sia dovuta a comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente). VISTO PER IL SOLO CREDITO IVA ED IIDD/IRAP/770: l Agenzia conferma che, per i professionisti interessati ad apporre solo visto di conformità per l utilizzo del credito Iva (a rimborso o in compensazione) o per l utilizzo dei crediti da Irpef/Ires, Irap, 770 e imposte sostitutive non è richiesta l estensione della copertura (che può limitarsi ai danni subiti del solo cliente) mentre andrà obbligatoriamente adeguato il massimale. N.B.: i professionisti già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali (es: RC terzi per il visto Iva/IIDD), possono utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma ( esteso ai danni patiti dall Erario). REQUISITI DELLA POLIZZA CARATTERISTICHE MASSIMALE NESSUNA LIMITAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITÀ NESSUNA FRANCHIGIA O SCOPERTI ESTENSIONE TEMPORALE NOTE deve essere adeguato: - al numero dei contribuenti assistiti - al numero dei visti, asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciati A decorrere dal 13/12/2014 non può essere inferiore ad deve includere tutte le attività "di assistenza fiscale" (730, Iva, ecc.) la copertura assicurativa: - in generale: non deve contenere franchigie o scoperti - in deroga: è ammessa nel caso di indennizzo diretto al terzo danneggiato, con riserva di successiva rivalsa sul professionista per l importo della franchigia la polizza deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto (indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo) POLIZZA DELLO STUDIO ASSOCIATO: il professionista che svolge l attività in uno studio associato può anche utilizzare la polizza stipulata a nome dello studio associato per i rischi professionali purché la stessa preveda un autonoma copertura a garanzia dell attività prestata dai singoli professionisti (e rispetti le condizioni su richiamate).

5 Redazione Fiscale Info Fisco 053/2015 Pag. 5 / 8 SOCIETÀ DI SERVIZI Il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che nella polizza vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendano avvalersene, ferme restando le valutazioni circa l inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito d impresa della società. CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Il professionista, per poter procedere a rilasciare il visto di conformità è tenuto: ad effettuare una serie di controlli sui modelli Iva a conservare, per eventuali verifiche, il lavoro svolto L Agenzia ripercorre i controlli preliminari (art. 2 DM 164/99) già chiariti precedenti documenti di prassi (CM 32/2014, CM 28/2014, 57/2009 e CM 134/1999): a) b) c) i controlli della dichiarazione annuale sono finalizzati ad evitare: errori materiali e di calcolo nella determinazione dell imponibile e dell imposta errori nel riporto del credito dell anno precedente il controllo implica la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili della corrispondenza tra i dati esposti nelle dichiarazioni e le risultanze dei registri contabili della corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili e la relativa documentazione (fatture; ecc.) l attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma il solo riscontro documentale in ordine all ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini IVA. CONTROLLI DA EFFETTUARE ASSENZA DI ERRORI DI CALCOLO DOCUMENTI CONTABILIZZATI = TOTALI DEI REGISTRI CONTABILI TOTALI REGISTRI CONTABILI = DATI IN DICHIARAZIONE VISTO AL MOD. 730 Per quanto riguarda il controllo dei Mod. 730, l Agenzia ribadisce che sono dirette a verificare: ritenute: corrispondenza del loro ammontare (anche per le addizionali) con quanto indicato nelle relative Certificazioni (mod. CU per i redditi di lavoro autonomo occasionale, per alcuni redditi da attività commerciale occasionale, ecc.) versamenti: attestati di versamento degli acconti (versati in F24 o trattenuti dal sostituto d imposta) deduzioni/detrazioni Irpef e crediti d imposta: controllo che la deduzione/detrazione/credito d imposta - non sia superiore a quanto previsto - loro corrispondenza con la documentazione intestata al contribuente (o familiare a carico) riporto dei crediti: riscontro del credito riportato rispetto all ultima dichiarazione presentata. Spese ripartite in più periodi (es: detrazione del 50%/65%; spese mediche rateizzate; ecc.): il controllo va effettuato in ciascun periodo d imposta tuttavia, non è necessario richiedere nuovamente la documentazione ove l intermediario sia già in possesso di una copia in relazione ai controlli effettuati sulle rate precedenti

6 Redazione Fiscale Info Fisco 053/2015 Pag. 6 / 8 ELEMENTI CHE NON È OBBLIGATORIO VERIFICARE La CM 7/2015 chiarisce che non ha richiesto riscontro della correttezza: dei redditi indicati dal contribuente diversi da quelli di lavoro dipendente/assimilato (che devono risultare dal mod. CU Esempio: redditi fondiari, redditi diversi, ecc., né delle eventuali relative spese di produzione dei documenti riferiti a situazioni soggettive rilevanti per la determinazione del reddito/imposte Esempio: certificato di stato famiglia per le detrazioni degli altri familiari a carico; certificato di residenza per la deduzione dell abitazione principale; ecc. Il professionista deve comunque farsi rilasciare dal contribuente una autocertificazione (per la quale non va verificata la veridicità) attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l applicazione delle deduzioni/detrazioni. VISTO AL MOD. IVA E AD UNICO, MOD. IRAP E 770 Per quanto attiene i controlli da effettuare: alla dichiarazione Iva: per effettuare la compensazione orizzontale del credito Iva per importo superiore a o per ottenere il rimborso (annuale o infrannuale) del credito Iva superiore a (per i soggetti non a rischio), previa presentazione della dichiarazione alla dichiarazione dei redditi, Irap e 770: per effettuare la compensazione orizzontale del credito con altri tributi e contributi (anche senza la preventiva presentazione della dichiarazione) l Agenzia conferma integralmente quanto già chiarito nei precedenti documenti di prassi; a tal fine si rimanda alle apposite informative della Redazione (rispettivamente Info Fisco 36/2015 e 250/2014). CONTROLLI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SUL 730 Anche per quanto attiene i controlli che effettua l Amministrazione finanziaria (art. 26 c. 3-bis, c. 3-ter e c. 3-quater DM 164/1999, come modificato dal Decreto semplificazioni), la CM 7/2015 conferma che, in relazione al mod. 730: a) i controlli formali (ex 36-ter Dpr 600/73) vanno esperiti entro il 31/12 del 2 anno successivo a quello di trasmissione del 730 b) la richiesta di documentazione è inviata all intermediario che ha rilasciato il visto (non più al contribuente) c) l intermediario è tenuto a trasmettere telematicamente la documentazione ed i chiarimenti richiesti entro 60 giorni (non più entro 30 giorni) d) la comunicazione dell esito del controllo deve riportare i motivi che hanno determinato la rettifica dei dati contenuti nel 730 e) il versamento delle somme dovute (imposta + interessi + sanzione del 30% ridotta a 2/3 che sarà dovuta dall intermediario) può essere effettuato tramite mod. F24 entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. RESPONSABILITÀ DELL INTERMEDIARIO PER L APPOSIZIONE DEL VISTO In relazione all eventuale accettazione senza modifica o modificazione del mod. 730 precompilato, sono previsti dei controlli differenziati (art. 5 Dlgs 175/2014):

7 Redazione Fiscale Info Fisco 053/2015 Pag. 7 / 8 1) PRESENTAZIONE DIRETTA DEL 730 O TRAMITE IL SOSTITUTO D IMPOSTA In caso di presentazione, senza modifiche, del modello 730 precompilato: direttamente dal contribuente per il tramite del sostituto d imposta che presta assistenza fiscale l Agenzia non effettua il controllo formale (art. 36-ter, DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, indicati nella dichiarazione, forniti dai soggetti terzi. Detta esclusione del controllo formale : viene meno se la dichiarazione è modificata e le variazioni incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta; in tal caso, il controllo formale è effettuato in capo al contribuente. riguarda anche i controlli preventivi sui rimborsi superiori a.4.000, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze relative alla precedente dichiarazione. 2) PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730 TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA In caso di presentazione del modello 730 precompilato: anche con modifiche ad un CAF/professionista, il controllo formale è effettuato: nei confronti dello stesso del CAF/professionista con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione senza modifiche ad un CAF/professionista: non viene meno il controllo formale il controllo formale avviene comunque in capo al CAF o professionista. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE PRECOMPILATA AMMISSIBILITÀ DELLE VERIFICHE Controllo formale sui dati relativi agli oneri forniti da terzi (2) Controllo su rimborsi (art.1, c.586,l.147/13) SENZA MODIFICHE (1) NO NO CON MODIFICHE CHE INCIDONO SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO/IMPOSTA(1) CON MODIFICHE, EFFETTUATA MEDIANTE CAF/PROFESSIONISTA SI SI, ma nei confronti del Caf /professionista (2-3) (1) Direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta (2) Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni (3) Anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. NO SI VISTO INFEDELE - RESPONSABILITÀ Anche sotto l aspetto delle conseguenze per il rilascio di un visto infedele, l Agenzia conferma che esso comporta per il CAF/ professionista che lo ha rilasciato il pagamento di una somma: pari a imposta + sanzione (30% ex art. 13 DLgs.471/97) + interessi di mora che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell art. 36-ter Dpr 600/73 (in luogo della sanzione amministrativa da.258 a.2.582), salvo che l infedeltà sia dovuta a comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 053/2015 Pag. 8 / 8 PRESENTAZIONE DI 730 O COMUNICAZIONE RETTIFICATIVA Al di fuori del caso di dolo/colpa grave del contribuente, il CAF/professionista evita la responsabilità per imposta ed interessi se, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa: trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (il cui contenuto deve essere ancora definito da apposito Provvedimento delle Entrate). In tali casi la somma dovuta è pari all importo della sola sanzione. SANZIONE RIDOTTA: la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo (art. 13 DLgs.472/97), e quindi al 3,75% se il relativo versamento è effettuato entro lo stesso 10 novembre. In caso di dichiarazione (o comunicazione dati) rettificativa il contribuente deve versare la maggior imposta dovuta e i relativi interessi. CONTROLLI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SUI VISTI DI CONFORMITÀ In relazione all apposizione di visti di conformità infedeli, a carico del CAF/professionista è previsto che in caso di (art. 39 c. 1 lett. a) Dlgs 241/97): prima contestazione di violazioni ripetute o particolarmente gravi: la sospensione dall elenco dei certificatori della DRE per un periodo da 1 a 3 anni ulteriori contestazioni (successivi al periodo di sospensione): è prevista l inibizione della possibilità di rilasciare il visto di conformità. N.B.: la definizione agevolata della sanzione (art. 16 Dlgs 472/97) non impedisce l applicazione della sospensione o inibizione. L irrogazione di ulteriori sanzioni dipende, comunque: - dall assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del CAF/professionista abilitato (es: assenza di apposita copertura assicurativa) - dalla sussistenza di provvedimenti di sospensione dall Ordine di appartenenza - dall assenza dei requisiti di onorabilità (art. 8 c. 1 DM 164/99). La presenza di tali eventi (per cui opera la decadenza dall iscrizione nel registro della DRE) configura delle violazioni di particolare gravità; in tal caso, peraltro, viene effettuata una segnalazione all Ordine professionale per l adozione di eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari. Violazioni particolarmente gravi - Esempi della CM 7/2015 mancato pagamento delle sanzioni dovute dall intermediario l apposizione del visto di conformità su una dichiarazione che contiene dati palesemente ed eccessivamente difformi dalla relativa documentazione (esempio: in caso di indicazione di crediti inesistenti o in presenza di cessione di credito, qualora il visto di conformità sia apposto dallo stesso professionista sulle dichiarazioni dei diversi soggetti e il credito sia risultato inesistente) l alterazione della scelta del contribuente in merito alla destinazione del 2, del 5 o dell 8 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche, che costituisce un dato indicato nella dichiarazione fiscale, benché non reddituale l attività di assistenza fiscale da parte di un Centro di raccolta (che deve limitarsi alla mera raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, e relativa riconsegna delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione)

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