Anno 2014 N.RF010. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2014 N.RF010 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 9 OGGETTO NOVITÀ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IIDD > DAL 2014 RIFERIMENTI ART. 1 C. 574 L. N. 147/2013; ARTT. 35 E 39 DLGS.241/97; DM 164/1999 CIRCOLARE DEL 15/01/2014 Sintesi: la Legge di stabilità 2014 ha disposto che, analogamente a quanto previsto per l IVA: - i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale crediti relativi alle imposte dirette (Irpef/Ires/Irap/ritenute alla fonte/imposte sostitutive) per un importo superiore ad annui; - devono apporre visto di conformità a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d imposta 2013 (le società soggettate al controllo contabile possono avvalersi della sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita tale controllo). Dovrebbe essere possibile procedere ad utilizzare il credito prima della presentazione della dichiarazione, senza l adozione del canale telematico Entratel/Fisconline per presentare l F24. In caso di infedele rilascio del visto di conformità si applica una sanzione da. 258 a.2.582; in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi, è effettuata un apposita segnalazione agli Ordini professionali. Tra le novità più rilevanti della Legge di stabilità 2014 vi è l estensione dello strumento antiabuso del cd. monitoraggio alla compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalle imposte dirette e dell IRAP, che diviene dal 2014 esteso oltre al comparto dell Iva. Art. 1 c. 574 L. 147/2013: A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n DECORRENZA: le nuove regole si applicano: alle dichiarazioni presentate per il periodo d imposta in corso al 31/12/2013 per i soggetti con esercizio solare, gli obblighi scattano già a partire da UNICO/IRAP TRIBUTI INTERESSATI AMBITO DI APPLICAZIONE Il monitoraggio dei crediti si estende ai seguenti comparti: CREDITO DI IMPOSTA DICHIARAZIONE DA VISTARE IRPEF e addizionali IRPEF UNICO PF (con Partita Iva o meno) IRES UNICO SC IRAP Dich. IRAP Ritenute alla fonte 770 Imposte sostitutive delle imposte sui redditi Unico PF o UNICO SC Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -

2 Redazione Fiscale Info Fisco 010/2014 Pag. 2 / 9 MODALITA DI MONITORAGGIO Le modalità del monitoraggio differiscono da quelle previste ai fini Iva (v. Info Fisco 009/2014). In particolare, per poter procedere alla compensazione orizzontale del credito: A) A DIFFERENZA DEL MONITORAGGIO IVA: non è previsto l utilizzo solo successivamente alla presentazione della dichiarazione (per il credito Iva riguarda compensazioni superiori a 5.000) non è anticipato il termine entro cui poter procedere all invio delle dichiarazioni (non vi è alcun anticipo rispetto al termine del 30/09 dell anno successivo) non vi è dunque l obbligo di attendere il 16 del mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione B) ANALOGAMENTE AL MONITORAGGIO IVA: l utilizzo in compensazione orizzontale superiore a del credito annuale è subordinato all apposizione del visto di conformità alla dichiarazione. Organo di controllo: analogamente all Iva, in alternativa al visto di conformità le società di capitali assoggettate alla revisione legale dei conti (art bis, c.c.) possono avvalersi della sottoscrizione della dichiarazione annuale da parte del esercita il controllo contabile (art. 2 c. 2 DM 164/99). soggetto che compensazione "verticale : come per l Iva, nessun limite si pone per l utilizzo del credito in compensazione cd. "verticale (es.: Irpef con Irpef, Irap con Irap, ecc.) APPOSIZIONE DEL VISTO ANCHE SOLO SUCCESSIVA: uno dei punti sui quali l Agenzia dovrà quanto prima esprimersi riguarda la conferma: del mancato obbligo di preventiva apposizione del visto (oltre che di presentazione della dichiarazione) rispetto al momento di compensazione del credito. N.B.: la norma si limita a prevedere l adempimento, senza prescriverne alcuna scadenza. Anche se viene adottata la stessa formulazione dell art. 10 DL.78/2009 per i crediti IVA, in quest ultimo caso la disposizione si coordina con l art. 17 c. 1 DLgs. 241/97 che dispone la preventiva presentazione della dichiarazione (o dell istanza trimestrale) per compensazioni Iva di importo > L assenza di una analoga disposizione per i crediti da imposte dirette porta a concludere che: la compensazione orizzontale per qualsiasi importo è ammessa anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (che dovrà essere vistata se le compensazioni eccedono , a pena di applicazione delle relative sanzioni) potendo, dunque, cominciare fin dal 1/01/2014. F24 ENTRATEL/FISCONLINE - DUBBIO: nulla viene disposto in relazione al mod. F24 da utilizzare nel caso di compensazione orizzontale > Considerato, tuttavia, che: il canale telematico è utilizzato per procedere ad un controllo tempestivo delle compensazioni tale controllo, per i crediti diversi dall Iva, potrà essere eseguito solo ex-post (una volta presentato Unico al 30 settembre dell anno successivo) si ritiene che non vi sia alcun obbligo di utilizzare detto particolare canale telematico.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 010/2014 Pag. 3 / 9 LIMITE ASSOLUTO DI COMPENSAZIONE IN F24: l art. 9 DL 35/2013, a decorrere dal 2014: aumenta da ,90 a il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24 il limite è pari a per i subappaltatori edili, se il volume d affari registrato nell anno precedente è costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in subappalto. ASPETTI OPERATIVI Salvo futuri chiarimenti dell Agenzia, per quanto attiene alla compensazione il contribuente: potrà sempre utilizzare il servizio home banking messi a disposizione da banche/poste non deve attendere la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi. TIPOLOGIA DI CREDITO HOME BANKING DICHIARAZIONE PREVENTIVA VISTO DI CONFORMITÀ SI NO NO CREDITO IVA > NO SI NO > NO SI SI CREDITI IMPOSTE DIRETTE > SI NO SI Dichiarazione col VISTO se le comp. orizz. > /01/ /09/2014 ammesso compensare l'intero importo del credito 2013 (anche se > ) COMPENSAZIONE DEI CREDITI A CONFRONTO CREDITO IVA - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE A) COMPENSAZIONE 5.000: può essere effettuata a partire dal 1 giorno successivo: all anno solare: per la dichiarazione annuale IVA senza obbligo di utilizzo di F24 telematico B) COMPENSAZIONE > 5.000: può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dich. IVA (o dell'istanza di compensazione del credito IVA trimestrale) utilizzando i servizi telematici dell Agenzia (Entratel o Fisconline); l F24 va inviato all Agenzia almeno 10gg dopo la presentazione della dichiarazione C) COMPENSAZIONE > : la compensazione del credito annuale Iva: è subordinata a che la dichiarazione IVA sia munita del visto di conformità (la regola non è applicabile alle compensazioni infrannuali) sempre nel rispetto del termine iniziale (giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale/infrannuale) 31/12/2014 CREDITI IIDD - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE A) CREDITO IIDD : può essere effettuata a partire dal 1 giorno successivo: al periodo d imposta C) CREDITO IIDD > : la compensazione del credito annuale: è subordinata a che la dichiarazione annuale sia munita del visto di conformità senza rispetto di alcun termine iniziale per effettuare la compensazione (da confermare)

4 Redazione Fiscale Info Fisco 010/2014 Pag. 4 / 9 CONTROLLI DA EFFETTUARE PER RILASCIARE IL VISTO Per il rilascio del visto sulla dichiarazione annuale, l aspetto più delicato è rappresentato dai controlli che il soggetto incaricato deve effettuare (art. 35 Dlgs 241/97 e art. 2 DM 164/1999). In particolare, vanno effettuate le seguenti verifiche: 1) oneri deducibili e/o detraibili (quadro RP dei soggetti privati), detrazioni d imposta, crediti d imposta e ritenute d acconto: correttezza dei dati esposti in Unico in relazione: alla relativa documentazione consegnata alle disposizioni di legge 2) regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini dei redditi 3) corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili 4) corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione (fatture, quietanze, ecc.) NATURA DELLE VERIFICHE L Agenzia ha precisato che (CM 57/2009 e CM 134/1999): A) i controlli della dichiarazione sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell imponibile e dell imposta errori nel riporto del credito dell anno precedente B) l attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma il solo riscontro documentale. CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA: è evidente la differenza rispetto al cd. visto pesante per le imprese: in quest ultimo caso (art. 36 Dlgs 241/97): l intermediario deve accertare l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali e dei relativi adempimenti accertamenti che nel visto di conformità (art. 35 Dlgs 241/97) sono del tutto assenti, vertendosi, al contrario, in un controllo del tutto analogo al cd. controllo formale eseguito dall Agenzia (ex art. 36-bis e 36-ter dpr 600/73). Verifica del rispetto delle disposizioni fiscali: è prevista solo limitatamente agli oneri deducibili e detraibili, alle detrazioni e crediti d'imposta ed alle ritenute d'acconto (art. 2 DM 164/99); tale rispetto rientra, poi, direttamente nei compiti dell intermediario, dovendo questi predisporre la dichiarazione. Esempi L intermediario: 1) non sarà tenuto ad escludere il visto alla dichiarazione: di una impresa: in presenza - di una fattura che sospetta essere falsa (controllo di merito ) ove correttamente annotata in contabilità (controllo formale ) - dell ammortamento di un fabbricato senza considerare l indeducibilità dell area di sedime, di una spesa che si ritiene essere di rappresentanza ed è invece stata dedotta interamente come spese di pubblicità, ecc. (nessun controllo di un privato: che intende detrarre un documento di spesa formalmente ineccepibile ma improbabile, sostenuto a favore di un familiare 2) sarà tenuto a non rilasciare il visto: ad una impresa che presenti una fattura di vendita non annotata in contabilità, e dunque non indicata in Unico ad un privato che intende detrarre una spesa di certificazione energetica per la quale non ha provveduto ad inviare l apposita comunicazione all Enea entro 90 giorni.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 010/2014 Pag. 5 / 9 REGOLARE TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI CONTROLLI PER IL VISTO DI CONFORMITA' CORRISPONDENZA TRA DATI ESPOSTI IN DICHIARAZIONE RISULTANZE DALLE SCRITTURE CONTABILI E TRA RISULTANZE DALLE SCRITTURE CONTABILI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE (FATTURE, QUIETANZE, ECC.) Si deve rilevare che, per quanto attiene il controllo: a) di Unico dei non titolari di partita Iva: il controllo sarà del tutto analogo a quanto già avviene in sede di compilazione del 730 (sempre dotato del visto di conformità) b) delle altre dichiarazioni (Unico PF dei titolari di partita Iva, Unico SC, Irap 770, ecc.): la natura dei controlli è analoga a quella già eseguita per la dichiarazione Iva; tuttavia riguarderà gli aspetti reddituali, e non Iva. LIMITI OGGETTIVI Ai fini dell Iva la CM 57/2009 ha proposto una soglia di rilevanza dei documenti da sottoporre inderogabilmente la verifica (fatture che indicano un importo di Iva > 10% dell ammontare dell Iva detratta nel periodo d imposta). È auspicabile che analogo approccio sia introdotto dalle Entrate anche ai fini del rilascio del visto in relazione i crediti d imposta derivanti da imposte dirette. NON TITOLARI DI PARTITA IVA CONTROLLI IN PILLOLE UNICO PF NON TITOLARI DI PARTITA IVA - VERIFICHE DA EFFETTUARE (CM 14/2013) - corrispondenza dell ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei sostituti d imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.) - degli attestati degli acconti versati (F24) o trattenuti (CUD) - delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico - delle detrazioni d imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita - dei crediti d imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita - dell ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL 730 (CM 87/1999): è necessario: prendere visione di alcuni documenti di spesa (non anche dei redditi) che possono essere esibiti anche in copia verificare la conformità dei dati indicati con i documenti ESONERI da DOCUMENTAZIONE: redditi fondiari (terreni e fabbricati) contratti di locazione detrazioni soggettive familiari a carico rateizzo di oneri da precedente 730 (va autocertificata la permanenza dei requisiti) quanto riconosciuto nel CUD dal sostituto

6 Redazione Fiscale Info Fisco 010/2014 Pag. 6 / 9 CASI PARTICOLARI DI RILESCIO DEL VISTO SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL ORGANO DI REVISIONE Come anticipato, in presenza società di capitali obbligata al controllo contabile (art.2409-bis c.c.) è possibile, in alternativa al rilascio del visto di conformità, ottenere la sottoscrizione della dichiarazione annuale da parte dei soggetti incaricati al tale controllo contabile: collegio sindacale: qualora la funzione del controllo contabile sia stata ad esso attribuita revisore/società di revisione: in caso contrario Enti locali: si applicano i medesimi concetti alla sottoscrizione da parte dell organo di revisione degli enti locali (RM 90/2010) La sottoscrizione comporta l attestazione dell'esecuzione dei controlli (art. 2 c. 2 DM 164/99) e cioè dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il visto di conformità. Dichiarazione Irap N.B.: tali soggetti non devono porre in essere gli adempimenti preliminari previsti per il rilascio del visto di conformità (cioè la stipula di apposita polizza assicurativa RC, la comunicazione alla DRE competente e l iscrizione nell apposito Elenco tenuto dall Agenzia delle Entrate). VISTO DEL COMMERCIALISTA SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE Dubbio - non è attualmente chiaro se sia ammesso: per un professionista abilitato: certificare la propria dichiarazione (Unico PF, Dichiarazione Irap o 770) da cui risulti un credito > per un professionista socio in uno studio associato di commercialisti: certificare la dichiarazione dello studio (es: in caso di riattribuzione delle ritenute eccedenti da parte dei soci). Nota: il problema si era già posto per la certificazione della dichiarazione Iva del professionista; tuttavia raramente i commercialisti si trovano con una posizione Iva a credito (mentre è molto frequente la situazione di un credito Irpef a causa delle ritenute subite). Premesso che l Agenzia non si è mai espressa in merito (e che il programma di controllo delle dichiarazioni non richiede un codice fiscale diverso tra il contribuente e certificatore ), si consiglia, in via meramente cautelativa, di procedere a far certificare il credito da un collega terzo. Nota: anche nel caso dello studio associato, il CNDCEC (Circ. 14/IR del 2010) ha sconsigliato la sottoscrizione della dichiarazione da parte di un associato revisore, considerando dubbia la possibilità di procedere ad una revisione legale in via facoltativa (il richiamo della norma all art bis c.c., infatti, dovrebbe limitate tale possibilità al solo caso di controllo obbligatorio dei conti).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 010/2014 Pag. 7 / 9 SOGGETTI ABILITATI AL VISTO DI CONFORMITÀ Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione: dottore commercialista o esperto contabile (lett. a) art. 3 Dpr 322/98) tributaristi iscritti negli appositi ruoli della CCIAA al 30/09/93 (lett. b) art. 3 Dpr 322/98) consulente del lavoro (lett. a) art. 3 Dpr 322/98) responsabile dell assistenza fiscale del CAF imprese (art.35 c.1 DLgs. 241/97) PROFESSIONISTI ESCLUSI Sono esclusi dal rilascio del visto di conformità i professionisti diversi da quelli indicati dall art. 35 del DLgs.241/97, anche se abilitati all invio telematico delle dichiarazioni, ovvero: i soggetti che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale (centri elaborazione dati, ecc.) gli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (DM 19/4/2001) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili e gli iscritti negli Albi degli avvocati (DM 12/7/2000) i tributaristi non iscritti negli appositi ruoli della CCIAA al 30/09/1993 (sent. del Consiglio di Stato n. 6028/2012 v. Info Flash 010/2013). Il rilascio del visto è vietato per gli intermediari con condanne per bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica (RM 73/2010) CONDIZIONI NECESSARIE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ Come di consueto, per l apposizione del visto di conformità è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) TENUTA CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE Il visto di conformità può essere rilasciato se le dichiarazioni o le scritture contabili (per i soli titolari di partita Iva) sono tenute o quantomeno predisposte (art. 23 DM 164/99 - CM 57/09): dallo stesso professionista che rilascia il visto direttamente da contribuente o da una società di servizi (uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale) a condizione che tali attività siano eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato. Contabilità di terzi: se le scritture contabili sono tenute da un soggetto che non può apporre il visto (es: tributarista privo dei requisiti) il contribuente può alternativamente rivolgersi a: un CAF-imprese un professionista abilitato fornendo la documentazione necessaria ad effettuare la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre in dichiarazione. SOCIETÀ DI SERVIZI: nella CM 12/2010 l Agenzia ha chiarito che: - in presenza di più di 2 soci tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più professionisti che siano abilitati all apposizione del visto di conformità - il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei professionisti abilitati deve sussistere per l intero periodo d imposta e fino al rilascio del visto. La mancanza di tale requisito configura un ipotesi di tenuta delle scritture contabili da parte di un soggetto non abilitato al rilascio del visto; conseguentemente, il contribuente potrà rivolgersi ad un CAF imprese ovvero ad un professionista abilitato.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 010/2014 Pag. 8 / 9 2) POLIZZA ASSICURATIVA I professionisti che intendono rilasciare il visto devono dotarsi di una specifica copertura assicurativa al fine di garantire ai contribuenti il completo risarcimento dell eventuale danno arrecato dall apposizione di un visto senza aver operato i dovuti controlli. STUDIO ASSOCIATO: un professionista che svolge l attività in uno studio associato può utilizzare, quale garanzia assicurativa, la polizza stipulata dallo studio associato per i rischi professionali, purché la stessa preveda un autonoma copertura assicurativa per l attività di assistenza fiscale a garanzia dell attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni su richiamate. 3) ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI I professionisti che intendono svolgere attività di assistenza fiscale (tra cui rientra l apposizione del visto di conformità cd leggero ) devono essere iscritti nell apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto presso la DRE competente in ragione del domicilio fiscale del professionista. A tal fine, l interessato, deve presentare apposita comunicazione alla competente DRE. MANTENIMENTO ISCRIZIONE: i professionisti già iscritti nell elenco, al fine di mantenere l iscrizione, devono far pervenire alla competente DRE: - il pagamento del premo della polizza (o la quietanza di pagamento, se il premio è stato suddiviso in rate); vanno verificare presso la competente DRE le modalità di inoltro - qualsiasi variazione delle informazioni o dei requisiti contenuti nella comunicazione preventiva entro 30 giorni dalla variazione. MANCATO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE (DRE Piemonte 2/02/2012): in prossimità della scadenza di ciascuna polizza, qualora il professionista non produca il rinnovo della polizza assicurativa ovvero gli attestati delle quietanze, la DRE inoltra un primo invito in tal senso (a mezzo mail, fax o lettera) ove il professionista non ottemperi, gli sarà inviata una ulteriore formale richiesta di sanare l irregolarità entro 30 giorni, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancata regolarizzazione, sarà cancellato d ufficio dall elenco per rinuncia all iscrizione. Società di servizi e commercialista associato: ove avvenga che (CM 57/09): - il visto di conformità è apposto da socio di uno studio associato - la trasmissione telematica può essere effettuata anche dalla società di servizi di quest ultimo se venga effettuata sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. MOMENTO RILEVANTE: per quanto riguarda il momento a partire dal quale il professionista può prestare assistenza fiscale, e quindi apporre il visto alla dichiarazione: l iscrizione nell elenco è effettuata retroattivamente il professionista può prestare assistenza fiscale a partire dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. CONDIZIONI PER IL VISTO DI CONFORMITÀ TENUTA CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE DICH. IVA POLIZZA ASSICURATIVA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DELLA D.R.E.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 010/2014 Pag. 9 / 9 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE L attuale normativa stabilisce apposite sanzioni amministrative: per il contribuente: in caso di indebita compensazione per il professionista: in caso di infedele rilascio del visto di conformità. Art.1 c. 574 L. 147/2013: L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. INDEBITA COMPENSAZIONE Qualora il contribuente provvede alla: VIOLAZIONE Compensazione di crediti esistenti, ma la cui dichiarazione è priva del visto di conformità Compensazione di crediti inesistenti per importi Compensazione di crediti inesistenti per importi > SANZIONE sanzione amministrativa pari al 30% dei crediti indebitamente utilizzati (CM 1/2010) sanzione amministrativa dal 100% al 200% dei crediti indebitamente utilizzati sanzione amministrativa pari al 200% dei crediti indebitamente utilizzati Nota: per tali sanzioni non si applica la definizione agevolata (artt.16 e 17 DLgs.472/97). VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE A norma dell art. 39 DLgs.241/97 (richiamato dalla L.147/2013) l ipotesi di: infedele rilascio del visto di conformità (o infedele attestazione dell organo di controllo) è punita con la sanzione amministrativa da.258 a Limite della responsabilità: il CAF/Intermediario non è responsabile: - in caso di falsificazione della documentazione o dichiarazioni mendaci del contribuente - né dal punto di vista civile (non è imputabile l eventuale evasione del contribuente). Ulteriori conseguenze: il medesimo art. 39 DLgs.241/97 stabilisce che, in caso di: violazioni ripetute (ovvero violazioni particolarmente gravi ) è prevista, a carico dell intermediario: la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni ripetute violazioni commesse dopo il periodo di sospensione, è disposta l inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. SINDACI E REVISORI: in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, è effettuata un apposita segnalazione agli organi competenti per l adozione di ulteriori provvedimenti. ORDINI PROFESSIONALI: i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sul visto di conformità (art. 39 DLgs. 241/97 e CM 52/2007) sono trasmessi agli Ordini professionali di appartenenza dell intermediario per l eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare.

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