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1. PREMESSA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO La disciplina del sovraindebitamento è contenuta nella L. 27.1.2012, n. 3 ( L. n. 3/2012 ). Tale legge ha previsto una procedura dedicata all insolvente civile; in particolare, la finalità di tale disciplina è quella di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento 1 non soggette né assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ( L.fall. ). Il legislatore ha inteso introdurre un sistema alternativo all esecuzione forzata giudiziale che potrà essere applicato nelle ipotesi in cui il debitore sia un soggetto attivo che intenda collaborare nella gestione del proprio stato di crisi e che sia dotato di un patrimonio o di attività produttive che siano in grado di metterlo nelle condizioni di proporre un accordo interessante ai propri creditori. La legge prevede due diversi percorsi, l uno per l ipotesi di sovraindebitamento del piccolo imprenditore (ovvero dell imprenditore agricolo) ed uno per l ipotesi di sovraindebitamento del consumatore 2. 2. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E PIANO DEL CONSUMATORE 2.1. Accordo di ristrutturazione Il debitore (sia esso anche consumatore) che si trovi in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, avvalendosi dell ausilio di appositi Organismi di Composizione della Crisi (costituiti presso Camere di Commercio, Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai) (di seguito OCC ), un Accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti. Tale Accordo assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, dovrà prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori nonché indicare le eventuali garanzie rilasciate per l adempimento dei debiti e le modalità per l eventuale liquidazione dei beni 3. 2.2. Piano del consumatore Il consumatore può presentare, sempre con l ausilio degli OCC, un Piano che contenga le previsioni sopra indicate per l Accordo di ristrutturazione dei debiti. 2.3. Requisiti comuni Sia la proposta di Accordo che il Piano 4 possono prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche con la cessione di redditi futuri. Nelle ipotesi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell Accordo o del Piano del consumatore, sarà necessario che la proposta venga sottoscritta da terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità 5. 1 Ai sensi dell art. 6, secondo comma, lett. a), L. n. 3/2012, per sovrindebitamento si intende: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. 2 Ai sensi dell art. 6, secondo comma, lett. b), L. n. 3/2012, per consumatore si intende: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 3 Cfr. art. 7, comma 1, L. n. 3/2012. 4 Ai sensi dell art. 7, comma 2, L. n. 3/2012, la proposta di accordo non è ammissibile quando il debitore (anche consumatore): a) è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. n. 3/2012; b) ha fatto ricorso, nel triennio precedente, a procedure disciplinate dalla L. n. 3/2012; c) ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti di cui all art. 14 e 14-bis, L. n. 3/2012; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. 5 Art. 8, L. n. 3/2012.

2.4. Organismi di Composizione della Crisi Come anticipato la proposta di Accordo ed il Piano sono redatti con l ausilio degli OCC con sede nel circondario del Tribunale competente. Gli OCC possono essere costituiti da enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale 6 ed iscritti in appositi registri tenuti presso il Ministero della Giustizia. Le attività svolte dai predetti OCC potranno, inoltre, essere svolte anche da professionisti con incarico di curatore fallimentare, ovvero da notai, nominati dal Tribunale. È opportuno precisare che, ad oggi, detti OCC non risultano essere ancora costituiti. 3. PROCEDIMENTO 3.1. Contenuto della proposta di Accordo di ristrutturazione e Piano del consumatore La proposta di Accordo e/o di Piano del consumatore dovrà essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge 7 ed all attestazione della fattibilità del piano rilasciata dell OCC. 8 Alla proposta di Piano del consumatore deve essere altresì allegata una relazione particolareggiata dell OCC 9. Il deposito della proposta di Accordo o di Piano sospende il corso degli interessi legali o convenzionali, a meno che i crediti non siano privilegiati. La proposta, inoltre, contestualmente al deposito presso il Tribunale e comunque entro 3 giorni dallo stesso, dovrà essere presentata all agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti. 3.2 Accordo di composizione della crisi 3.2.1 Ammissibilità Verificata la sussistenza dei requisiti sopra richiamati 10, il giudice fisserà immediatamente, con decreto 11, l udienza e ne disporrà comunicazione ai creditori congiuntamente alla proposta di Accordo. All udienza il giudice, nel caso in cui accerti la sussistenza di atti in frode ai creditori, revocherà il decreto e ordinerà la cancellazione della relativa trascrizione. Il reclamo avverso il decreto si propone al collegio e si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.. 3.2.2 Adesione I creditori che vogliano aderire all Accordo dovranno far pervenire (per telegramma, raccomandata a.r., telefax o PEC) all'occ una dichiarazione sottoscritta con cui manifesteranno il proprio consenso alla proposta, in mancanza si ritiene che abbiano comunque prestato il consenso. 6 Art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 7 Cfr. art. 9, comma 2, della L. n. 3/2012. 8 Ai sensi dell art. 9, comma 3, L. n. 3/2012: Il debitore che svolge attività di impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all originale. 9 In riferimento al contenuto della relazione particolareggiata cfr. art. 9, cit.. 10 Requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9, L. n. 3/2012. 11 Ai sensi dell art. 10, secondo comma, L. n. 3/2012, il giudice con il decreto: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di relazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Ai fini dell omologazione dell Accordo è necessario che vi sia l adesione dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca dei quali la proposta prevede l integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione 12. L Accordo cessa di diritto di produrre gli effetti sei il debitore non esegue entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. 3.2.3 Omologazione dell Accordo Se l Accordo è raggiunto, l'occ ne darà avviso ai creditori attraverso l invio di una relazione, alla quale sarà allegato il testo dell'accordo stesso; nei dieci giorni successivi i creditori potranno sollevare eventuali contestazioni. Decorso tale termine, l'occ trasmetterà al giudice la relazione, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il giudice, previa verifica del raggiungimento della percentuale sopra indicata e verificata altresì l'idoneità del piano stesso ad assicurare il pagamento dei creditori impignorabili, nonché dei crediti tributari, omologherà l'accordo entro 6 mesi dalla presentazione della proposta e ne disporrà l'immediata pubblicazione. Il provvedimento di omologa ovvero di diniego è reclamabile dinnanzi al collegio. L Accordo, una volta omologato, diverrà obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicità del decreto. Tali effetti verranno meno nel caso di risoluzione dell Accordo o in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili ovvero dei crediti tributari. 3.3. Piano del Consumatore 3.3.1 Ammissibilità e Omologa Il giudice, verificata la sussistenza dei requisiti sopra richiamati 13 nonché l assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l udienza, disponendo, a cura dell OCC, la comunicazione ai creditori della proposta di Piano. Verificata la fattibilità del Piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti tributari, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, omologa il Piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (e l eventuale trascrizione). L omologazione del Piano dovrà intervenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta 14. Una volta omologato il Piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di Piano. Tali effetti verranno meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili e/o tributari. Il Piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all omologazione. I creditori con causa o titolo posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del Piano. 12 Ai sensi dell art. 11, comma 2, L. n. 3/2012, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fini al quarto grado, i cessionari dei loro crediti da meno di un anno dalla proposta. 13 Requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9, L. n. 3/2012. 14 Ai sensi dell art. 12-bis, secondo comma, L. n. 3/2012: quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del seguente capo.

4. ESECUZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E DEL PIANO DEL CONSUMATORE 4.1. Esecuzione In relazione all esecuzione dell Accordo e/o del Piano, vigila l OCC, al quale è affidato anche il compito di risolvere le eventuali difficoltà che dovessero insorgere. Su eventuali contestazioni, aventi ad oggetto violazioni di diritti soggettivi, deciderà il giudice investito della procedura. Quest ultimo, nel caso in cui il piano preveda l utilizzo di beni pignorati nominerà un liquidatore. I crediti sorti in occasione o in funzione dell Accordo di composizione della crisi o del Piano del consumatore sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 4.2 Impugnazione e risoluzione dell accordo di composizione della crisi e revoca e cessazione degli effetti dell omologazione del piano del consumatore Su iniziativa di ciascun creditore l Accordo di composizione della crisi potrà essere annullato o risolto dal Tribunale nei casi espressamente indicati dalla legge 15. Anche per il Piano del consumatore la legge prevede specifiche ipotesi al ricorrere delle quali il Tribunale può dichiarare la cessazione degli effetti del Piano omologato 16. L'Accordo ed il Piano sono revocati di diritto qualora il debitore non esegua integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché, ovviamente, nel caso in cui il debitore venga dichiarato fallito. 5. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 5.1. Requisiti e Deposito Il debitore sovraindebitato, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, potrà chiedere di liquidare tutti i suoi beni. La domanda di liquidazione dovrà essere proposta al Tribunale competente corredata dalla documentazione richiesta nonché una relazione particolareggiata dell OCC 17. Entro tre giorni dalla richiesta di relazione, l OCC dovrà darne notizia all agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti. Il deposito di tale domanda sospende, ai soli effetti del concorso e fino alla chiusura della liquidazione, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. 5.2. Apertura della procedura Il giudice, qualora la domanda soddisfi i requisiti richiesti e constatata l assenza di atti in frode ai creditori, dichiarerà, con decreto, aperta la procedura 18. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. 5.3 Elenco dei creditori, partecipazione alla liquidazione e formazione del passivo 15 Crf. art. 14 commi 1-bis e 3 della L. 3/2012. 16 Cfr. art. 14-bis, L. n. 3/2012. 17 Si veda art. 14-ter, L. n. 3/2012. 18 Cfr. art. 14-quinquies, comma 2, L.n. 3/2012.

Il liquidatore, effettuate tutte le verifiche del caso 19 e, successivamente all esame delle domande dei creditori redigerà lo stato passivo e ne darà avviso agli interessati concedendo un termine di 15 giorni per esporre eventuali osservazioni. Decorso tale termine, il liquidatore approva lo stato passivo, ovvero sulla base delle osservazioni predisporrà un nuovo progetto. In caso di contestazioni non superabili, il liquidatore, rimetterà gli atti al giudice il quale provvederà alla definitiva formazione dello stato passivo. 5.4 Liquidazione Il liquidatore ha l amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione ed esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare. I creditori con titolo o causa posteriore al decreto di apertura della liquidazione non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di Accordo di composizione della crisi o di Piano del consumatore sono soddisfatti con preferenza rispetto ad altri. È prevista la possibilità per il debitore persona fisica di ricorrere al beneficio dell esdebitazione 20. * * * 6. SIMILITUDINI CON IL CONCORDATO PREVENTIVO, GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E FALLIMENTO La disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento contenuta nella L. n. 3/2012 è ispirata alla disciplina delle procedure concorsuali regolate dalla L.fall.. Gli strumenti previsti nella L. n. 3/2012 richiamano caratteristiche del concordato preventivo (artt. 160 e ss., L.fall.), degli accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis, L.fall.), del fallimento. Analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, per i crediti relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell Unione europea, all imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può avere esclusivamente carattere dilatorio. Per quanto riguarda, invece la procedura di liquidazione, la stessa ricalca le disposizioni della di cui agli artt. 92 e ss. L.fall.. Infine, con riferimento all istituto dell esdebitazione, si rileva che lo stesso corrisponde sostanzialmente all istituto di cui agli artt. 142 e ss., L.fall.. 7. PROFILI COMPARATISTICI I procedimenti di Accordo di composizione della crisi e Piano del consumatore sopra descritti sono assimilabili alla procedura di Mediation in bankruptcy prevista dall ordinamento statunitense. L utilizzo di tale procedura nelle situazioni di crisi è già stata largamente sperimentata negli Stati Uniti e, ad oggi, l impiego di questo strumento è un fatto acquisito nella maggior parte delle corti fallimentari americane 21. 19 Cfr. l art. 14-septies, L. n. 3/2012. 20 Si veda art. 14-terdecies, L. n. 3/2012.

La differenza tra la procedura italiana e la Mediation in bankruptcy riguarda principalmente la fase iniziale del procedimento. Secondo quanto previsto dal sistema statunitense il mediatore è sin dall inizio accuratamente informato circa le posizioni delle parti e queste ultime, già in questa prima fase, possono formulare opzioni in merito alle possibili soluzioni della crisi. Terminata la procedura di Mediation in bankruptcy, il mediatore consegna al commissario giudiziale l accordo sottoscritto dai creditori ed il giudice ne verifica il rispetto degli adempimenti formali, nonché l assenza di clausole contra legem per poi omologare l accordo. 21 L Alternative Dispute Resolution Act del 1998 stabilì che ciascuna corte federale autorizzasse secondo regole locali l uso degli ADR in all civilian actions, including adversary proceedings in bankruptcy.