2.4 VALUTAZIONE Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione



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2.4 VALUTAZIONE Ecco alcuni punti salienti del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia. Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione 1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decretolegge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge». 2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. 7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. 8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonchè dalle disposizioni del presente regolamento. 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. POF 38

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. 6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione 1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione 1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. 2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. 3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonchè gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni. 4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 7. Valutazione del comportamento 1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla POF 39

promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana. Art. 8. Certificazione delle competenze [ ] 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto. 3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento. Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. 6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. POF 40

Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale 1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. I tempi della Valutazione Nella cultura didattica la Valutazione ha un compito fondamentale, quello di regolazione dell'azione didattica, che si esplica nella rilevazione di informazioni concernenti il processo di insegnamentoapprendimento. Infatti qualsiasi decisione inerente al controllo e alla regolazione di un certo processo necessita di informazioni relative al processo stesso. Governare adeguatamente un processo complesso come quello di insegnamento-apprendimento in una situazione collettiva richiede che l'insegnante e lo studente abbiano cognizione degli esiti prodotti dagli interventi didattici messi in atto, in modo da poter calibrare quelli successivi. La valutazione degli apprendimenti si articola pertanto in quattro momenti basilari: iniziale, in itinere, finale e di recupero. Quella iniziale, si colloca nella prima fase dell'anno scolastico anche attraverso la somministrazione di test d'ingresso o all inizio di ogni unità di apprendimento. Ha una funzione di natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza, in termini di conoscenze e capacità. La valutazione in itinere o formativa va a punteggiare l'attuazione di specifici percorsi di insegnamento col compito di assicurare all'insegnante le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica. Essa ha inoltre carattere formativo in quanto offre allo studente un costante confronto con il proprio metodo di studio. Quella finale ha funzione di carattere sommativo, redige un bilancio complessivo dell'apprendimento del singolo alunno in un particolare periodo. Prima dell inizio dell anno scolastico successivo gli studenti, il cui giudizio sia stato sospeso, devono sostenere una prova nelle materie in cui hanno ottenuto voti insufficienti. Al termine delle prove si riunirà il Consiglio di Classe per concludere le operazioni di scrutinio. Gli strumenti di Valutazione Si possono distinguere tre prove di profitto: strutturate, semi-strutturate e aperte. Le prove strutturate, a risposta chiusa, consistono in domande precise e circoscritte rispetto le quali le alternative di risposta sono predefinite (questioni con risposta a scelta multipla, brani da completare con inserimento di vocaboli, corrispondenze, le affermazioni vero-falso,..). Le prove semi-strutturate, a risposta aperta, consistono in compiti precisi e circoscritti rispetto ai quali lo studente deve costruire una risposta (questionari a risposta aperta, riassunti, saggi brevi, problemi,..). Le prove aperte consistono in compiti ampi e definiti in modo generale rispetto ai quali lo studente deve produrre un proprio elaborato (tema, relazione libera, approfondimento libero, progetto multimediale,...). Le diverse tipologie di prova rispondono all'accertamento di competenze di natura cognitiva differente. Le prove strutturate, indubbiamente oggettive, accertano per lo più obiettivi di base legati alla conoscenza di informazione, comprensione concetti, applicazione di regole e procedimenti. Quelle aperte accertano invece obiettivi di genere superiore: l'analisi, la sintesi, l'intuizione e l'invenzione. Le prove semi-strutturate, se adeguatamente congegnate, possono coprire entrambi gli ambiti di competenze e sono caratterizzate da un buon livello di attendibilità. Decisioni Collegiali Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 5 Settembre 2011 che ha approvato la suddivisione dell anno scolastico in due quadrimestri, i Coordinamenti per Materia hanno definito il numero minimo di valutazioni per disciplina: non meno di due prove per la valutazione orale, dove almeno una sia un colloquio mentre l'altra può essere una verifica scritta; almeno due prove scritte a quadrimestre per le discipline che hanno anche la valutazione scritta; tre prove pratiche per educazione fisica. Il Collegio dei Docenti con deliberazione del 3 dicembre 2013 ha approvato il voto unico per Italiano nella valutazione di fine primo quadrimestre, stabilendo il seguente numero minimo di tre prove, di cui due scritte e una orale. Ciascun Consiglio di Classe stabilirà la cadenza e la frequenza delle singole prove prevedendone la distribuzione equilibrata nell'arco della settimana e del periodo scolastico tenendo conto delle esigenze didattiche senza provocare un eccessivo e disorganico lavoro per i studenti. POF 41

A tal fine il Collegio dei Docenti stabilisce che non può essere effettuata più di una verifica scritta al giorno. Le verifiche, che devono essere sistematiche e graduali in modo da dare la rilevazione delle basi di partenza, valutare l'andamento del processo educativo e verificare alla fine il risultato raggiunto, devono essere corrette entro quindici giorni dalla data di effettuazione. A tale scopo l'idoneità della prova è a totale discrezionalità del docente. La valutazione in itinere, in quanto atta a concretizzare l'apprendimento con un giudizio di valore, è di totale responsabilità del docente che, operando nell'ambito dei dispositivi di legge e dei criteri che il Collegio si è dato, agisce con autonomia e discrezionalità in conformità alle risoluzioni pronunciate dal Consiglio di Classe. Essa è importante in quanto ha valore di segnale orientativo sia per il docente, che deve programmare l'attività didattica, sia per il discente. I docenti valutando gli allievi in itinere e a conclusione dell'anno scolastico terranno conto: dei livelli iniziali e dei progressi rilevati individualmente e nella classe; degli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina in termini di conoscenze, competenze e capacità prefissati dai coordinamenti per materia; della convenzione terminologica che unifica il linguaggio didattico-valutativo per tutti i docenti (10 = lodevole o eccellente; 9 = ottimo; 8 = buono; 7 = discreto; 6 = sufficiente; 5 = insufficiente; 4 = gravemente insufficiente; al di sotto del 4 scarso o pessimo); delle norme deliberate dal Collegio Docenti per l'assegnazione dei voti dei singoli periodi scolastici e finali; dell'apertura ad un ampio spettro valutativo onde evitare l'appiattimento dei voti. Valutazione della condotta Vengono qui di seguito riportati alcun i stralci dal D.M. n 5 del 16 Gennaio 2009. Articolo 1 Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: - accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell altrui personalità, da parte degli studenti. Articolo 2 Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 3. [ ] la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all esame conclusivo del ciclo di studi. 4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4. Articolo 3 Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell anno. POF 42

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell anno, in relazione alle finalità di cui all articolo 1 del presente decreto. Articolo 4 Criteri ed indicazioni per l attribuzione di una votazione insufficiente 1. [ ] la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello statuto). 2. L attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: a. nel corso dell anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all articolo 1 del presente Decreto. 3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli. Articolo 5 1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. Per il voto di Condotta il Collegio in data 05 Settembre 2011 delibera che ciascun Consiglio di Classe nell'attribuzione allo studente del voto deve tener conto de seguenti criteri: POF 43

CRITERI VOTO CONDOTTA Voto 10 9 Partecipazione al dialogo educativo Attiva e trainante - Ruolo positivo all interno della classe. - Opera per il benessere complessivo della scuola. Regolare e coerente - Rapporti equilibrati con docenti e compagni. Adempimenti lavori scolastici Assiduo, serio e sistematico Regolare e seria Rispetto delle norme Completo e consapevole Completo e consapevole 8 Non sempre regolare - Rapporti non sempre collaborativi con docenti e compagni. - Rapporti non sempre corretti con i compagni. Non sempre regolare o non regolare con alcune discipline Non sempre adeguato (richiami verbali) - Disturbo occasionale. - Ritardi ed uscite non adeguatamente motivate. - Dimenticare il cellulare acceso durante la lezione. - Fumare nelle zone limitrofe all istituto. 7 6 Discontinua - Provoca disagio con ripercussioni negative all interno della classe Negativa (note sul registro) - Ruolo negativo all interno della classe - Pieno disinteresse Discontinuo o selettivo Saltuario o altamente selettivo (note sul registro) 5 art. 7, comma 2 D.P.R. 22 Giugno 2009 n 122 Non adeguato (note sul registro) - Disturbo sistematico in classe. - Non rispetta qualche norma presente nel Regolam Istituto. - Ritardi ed uscite ripetute non adeguatamente motiv presenza di verifiche. - Ha poca cura degli arredi scolastici e/o non utilizza correttamente gli strumenti didattici. - Lascia acceso sistematicamente durante le lezioni, nonostante i richiami, cellulare o altri dispositivi elett - Fumare nelle aree limitrofe all istituto nonostante i richiami. Gravi mancanze (note sul registro) - Atteggiamenti intolleranti verso gli insegnanti o il personale della scuola. - Riportare su siti on-line episodi o commenti che coinvolgono compagni, docenti e/o personale della s senza chiedere autorizzazione agli interessati. - Imbrattare con scritte o procurare danni contenuti a arredi e/o a sussidi o strumenti didattici. - Utilizzo del cellulare ( collegarsi a Internet, inviare o ricevere sms, giocare o ascoltare musica ) o di altri strumenti elettronici durante le lezioni. - Copiare durante le verifiche. POF 44

Lo scrutinio del primo periodo scolastico di ogni studente prevede le seguenti scansioni: ciascun docente avanza una proposta di valutazione al Consiglio di Classe relativamente alla propria disciplina; il Consiglio di Classe, avendo il quadro completo delle proposte, del curriculum ed ogni altro elemento utile relativo allo studente, decide la valutazione da assegnare allo studente per ciascuna disciplina compreso il voto di condotta. Durante lo scrutinio finale, in cui è fondamentale il ruolo del Dirigente Scolastico che, oltre a garantire l'osservanza delle regole, funge da mediatore: Si deve tener conto della normativa vigente. Se lo studente non presenta insufficienze il Consiglio di Classe, avendo il quadro completo delle proposte, del curriculum ed ogni altro elemento utile, definisce i voti da assegnargli per ciascuna disciplina compreso il voto di condotta. Se lo studente presenta insufficienze il Consiglio di Classe dibatte - avendo il quadro completo delle proposte, del curriculum ed ogni altro elemento utile sulla non ammissibilità alla frequenza della classe successiva o sulla sospensione del giudizio; si passa poi alla delibera formale di sospensione o non ammissione con voto palese dei componenti del Consiglio; si definiscono quindi i voti da assegnare allo studente per ciascuna disciplina compreso il voto di condotta. Criteri per la non Ammissione alla Classe Successiva Tenendo in considerazione l acquisizione delle competenze di base riportate nel documento tecnico allegato al D.M. 22/08/2007, riferite ai quattro assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza, il Collegio dei Docenti in data 20 Settembre 2011, ha deliberato i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva: Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Applicate Liceo delle Scienze Umane Liceo Linguistico tre insufficienze gravi, di cui almeno due nelle seguenti discipline: italiano, inglese e matematica; quattro insufficienze, di cui almeno due gravi (una delle quali in italiano, inglese e matematica); cinque o più insufficienze. tre insufficienze gravi, di cui almeno due nelle seguenti discipline: italiano, inglese, matematica, scienze; quattro insufficienze, di cui almeno due gravi (una delle quali in italiano, inglese e matematica, scienze); cinque o più insufficienze. tre insufficienze gravi, di cui almeno due nelle seguenti discipline: italiano, inglese e scienze umane; quattro insufficienze, di cui almeno due gravi (una delle quali in italiano, inglese e scienze umane); cinque o più insufficienze. tre insufficienze gravi, di cui almeno due nelle seguenti discipline: italiano e lingue moderne; quattro insufficienze, di cui almeno due gravi (una delle quali in italiano, lingue moderne); cinque o più insufficienze. Qualora negli scrutini finali venga deliberata, sulla base di quanto stabilito dall art. 15, comma 5, dell O.M. 90/2001 e dei criteri sopra esposti, la sospensione del giudizio (ai sensi del D.M. 80/2007 e dell O.M. 92/2007) per le insufficienze riportate in una o più materie, le attività di recupero e l impegno di studio estivo di ogni alunno devono essere compatibili con le possibilità reali di recupero. Criteri per l Ammissione all Esame di Stato Come previsto dall' art. 6 del D.P.R. 122 del 22 Giugno 2009 all'esame di Stato sono ammessi: "1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. 2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. POF 38

Norme per l'assegnazione del Credito Scolastico Nelle classi del triennio, in sede di scrutinio finale, c'è l'attribuzione di un punteggio di Credito Scolastico ad ogni studente promosso, come indicato nella tabella riportata qui sotto. Ogni studente riceve un punteggio in base alla media M dei voti conseguiti nello scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a 6 decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella sotto riportata va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Nell attribuzione del credito scolastico verrà assegnato di norma il punteggio massimo attribuibile in base alla media. Il Collegio Docenti del 17 Novembre 2009 ha deliberato di assegnare agli alunni che nello scrutinio di Giugno saranno promossi con aiuti in una o più discipline il punteggio più basso della fascia e agli studenti con giudizio sospeso in sede di scrutinio finale il punteggio della fascia corrispondente alla media M dei voti. Ogni media M individua una banda, come viene indicato sulla tabella riportata qui sotto. Il punteggio dei tre anni si sommerà e farà parte del Credito Scolastico (max 25 punti) che servirà per l'attribuzione del voto finale all Esame di Stato. Candidati interni Media Terza Quarta Quinta M = 6 3-4 3-4 4-5 6< M 7 4-5 4-5 5-6 7< M 8 5-6 5-6 6-7 8< M 9 6-7 6-7 7-8 9< M10 7-8 7-8 8-9 Valutazione dei Crediti Formativi Il Collegio dei Docenti ha deliberato che gli studenti del triennio che hanno ottenuto certificazioni esterne alla scuola (ottenendo buoni piazzamenti a gare, concorsi, superando esami, ) o che si sono impegnati seriamente per tutto l'anno scolastico in varie attività ( frequentando il conservatorio, praticando sport a livello semi-agonistico, impegnandosi nel volontariato, prestando azioni di tutororaggio rivolte ad altri studenti del liceo per raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti nel POF, collaborando alla redazione del giornalino di Istituto e al laboratorio teatrale, frequentando i corsi ECDL per il conseguimento del patentino europeo, partecipando a stage,...), presenteranno gli attestati in segreteria entro il 15 maggio, tali documenti verranno inclusi nel fascicolo personale dello studente stesso. In sede di scrutinio finale tali certificazioni verranno esaminate dal Consiglio di Classe. Le attività che hanno richiesto un impegno intenso e continuativo da parte dello studente, verranno riconosciute degne di Credito Formativo e verbalizzate contribuiranno ad alzare il voto di alcune discipline, quelle più coinvolte nella specifica attività. Integrazione al punteggio minimo Promossi a giugno con residuo Punteggio massimo in presenza di almeno una tra da 0,0 a 0,45 4 crediti scolastici 2 crediti scolastici + 1 credito formativo Promossi a giugno con residuo Punteggio massimo in presenza di almeno un credito, tra scolastico o da 0,46 a 0,99 formativo Aiutati a giugno in una materia Di norma punteggio minimo, se in presenza dei primi 3 crediti scolastici come sopra. Giudizio sospeso Punteggio minimo e i criteri adottati precedentemente. Se aiutati, come gli aiutati a giugno. Aiutati in più discipline Punteggio minimo Valutabilità dei Crediti Formativi Si riconoscono le seguenti tipologie di certificazione: linguistica, sportiva, culturale, di volontariato e lavorativa. POF 39

Certificazione Linguistica Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (B1, B2, ). Certificazione Sportiva: a. partecipazione a competizioni regionali o nazionali; b. conseguimento del brevetto di istruttore / allenatore / arbitro dopo la frequenza di un corso organizzato da una federazione sportiva nazionale; Certificazione Culturale Corsi di musica, canto, danza solo da conservatorio o accademie. Corsi di informatica: ECDL, MOS, Autocad 2D e 3D e Linux base e avanzato con corsi svolti e superati presso enti, istituti accreditati. Qualificazione alla fase successiva a quella di istituto nelle Olimpiadi della matematica, fisica, informatica, chimica Certificazione attività di Volontariato Attività di volontariato con associazioni riconosciute in campo sociale o umanitario, con certificazione attestante l impegno orario e gli obiettivi. Certificazione Lavorativa. Nelle certificazioni lavorative deve essere indicato l ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni normative che escludono l obbligo dell adempimento contributivo (almeno 100 h). Stage. Valutazione dell' Esame di Stato L'esame è costituito da 3 prove scritte e da una orale; ciascuna prova scritta vale al massimo 15 punti, mentre all'orale si possono attribuire fino a 30 punti, al colloquio giudicato sufficiente non può essere assegnato un punteggio inferiore a 20. Al punteggio d'esame si deve sommare quello del credito scolastico. Per essere promosso lo studente deve ottenere un punteggio minimo di 60 mentre il massimo è 100. La commissione dispone inoltre di 5 punti di "BONUS" per premiare gli esami particolarmente brillanti e ben riusciti, purché il candidato abbia conseguito almeno 15 punti di credito scolastico e 70 punti alle prove d'esame. POF 40