OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO PER LE AGENZIE IMMOBILIARI



Documenti analoghi
STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 9 del 28 GIUGNO 2006

ICT SECURITY N. 47 SETTEMBRE 2006 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E IL BINOMIO PRIVACY/SICUREZZA. Autore: Daniela Rocca

ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

Guida pratica antiriciclaggio

L identificazione può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

MODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI CLIENTE NON PERSONA FISICA. Normativa Antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007

Conservazione elettronica della fatturapa

Circolare N.146 del 19 Ottobre Novità in materia di disposizioni di bonifico

Modello Antiriciclaggio (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

La normativa antiriciclaggio per gli avvocati. di Maurizio Arena

Fiscal News N Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale

Commissione Antiriciclaggio

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Pratica Edilizia n. Domanda n. Protocollo

ANTIRICICLAGGIO Modalità operative per le sale bingo

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs n. 231) - Principali novità INDICE

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ

News di approfondimento

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

uadro Quadro Antiriciclaggio Gestione Aziendale Fa quadrato attorno alla tua azienda

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

Circolare N.27 del 12 Febbraio Entro il 28 febbraio 2013 invio dei dati per gli stampati fiscali

ANTIRICICLAGGIO. Il 4 Novembre 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 151/2009

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Vicenza. I Professionisti e l Antiriciclaggio norme, adempimenti e casi pratici

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

) di seguito denominata Impresa.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A.

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013]

Locazione e affitto di beni immobili INDICE

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV

MODULO DI DOMANDA. Luogo di Nascita Residente in: Via/Piazza n CAP

Risoluzione n. 343/E

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

SCHEDA ANTIRICICLAGGIO OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (D.Lgs. 231/2007- Titolo II- Capo I)

ASSOCONSULENZA. Associazione Italiana Consulenti d Investimento

MODALITA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO SPECIALE DEI GIORNALISTI STRANIERI

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare

Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CORSO ANTIRICICLAGGIO 2013

MODULISTICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI Modelli che possono essere utilizzati per l autocertificazione di cui al punto 5 1B bando di gara.

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ;

Allegato 1 FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. (Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse)

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA

Oggetto: richiesta di collaborazione

COMUNE DI PORNASSIO PROVINCIA DI IMPERIA

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della

137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

APPALTO N. 517 DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE

(da compilarsi obbligatoriamente in sede di presentazione della domanda in ogni sua voce e nelle Appendici A e B, a pena di esclusione dal contributo)

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. 231 DEL 2007 MANUALE OPERATIVO

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DI CAPACITA

ANTIRICICLAGGIO.

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

Rag. Renzo Del Rosso. OGGETTO: Modalità di accesso al 730 precompilato. Massa e Cozzile, li 01 aprile Circolare n 10

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CHECK LIST ANTIRICICLAGGIO (ALLEGATO B)

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive Comune / Comunità / Unione Identificativo SUAP:

OGGETTO: Accordo di collaborazione con i CAF - schema di convenzione.-

Circolari per la Clientela

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA. Il sottoscritto/a nato a il. residente in via n. CAP città prov. tel. fax cellulare. PEC

GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE IN LOCO DEL CENTRO STAMPA DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

BANDO PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI Approvato con determinazione n. 719 del 17/03/2015

CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

COMUNE di IMPRUNETA Provincia di Firenze

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15

OGGETTO: Principio di cassa allargato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

Il monitoraggio fiscale

STUDIO BADELLINO. GIOVANNI L. BADELLINO D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

LE SANZIONI PER GLI INTERMEDIARI PREVISTE PER IL TARDIVO INVIO DEL MODELLO UNICO

Transcript:

OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO PER LE AGENZIE IMMOBILIARI Gli obblighi in materia di antiriciclaggio sono stati estesi anche alle agenzie in mediazione immobiliare in quanto considerate attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalità organizzata. L estensione della regolamentazione antiriciclaggio è tesa, da un lato, a prevenirne il coinvolgimento involontario in attività economiche criminali e, d altro lato, ad assicurarne la collaborazione attiva attraverso l individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta. Ai fini del rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, le agenzie immobiliari sono tenute a: identificare la clientela, registrare e conservare i dati raccolti nell archivio unico, comunicare al Ministero dell Economia e delle Finanze violazioni all uso del contante (cioè, sostanzialmente, pagamenti di importo maggiore di 12.500 euro avvenuti in contanti o con valori al portatore), segnalare all UIC (Ufficio Italiano Cambi) le operazioni sospette, collaborare con l UIC per la fornitura dei dati che lo stesso potrebbe richiedere, formare adeguatamente in materia di antiriciclaggio i dipendenti e i collaboratori e attuare adeguate misure di controllo interno. IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Le agenzie immobiliari sono tenute all identificazione delle parti dei contratti per i quali intervengono, ovvero sia del soggetto venditore che dell acquirente. L identificazione consiste nella verifica dell identità dei soggetti che intervengono, ed eventualmente dei soggetti per conto dei quali operano, e nell acquisizione dei dati identificativi di tutti questi soggetti, da registrare nell archivio unico. L identificazione del cliente deve essere effettuata in relazione a: operazioni di compravendita di immobili di importo superiore a 15.000 euro; locazioni immobiliari, quando il canone di affitto annuo, escluse eventuali cauzioni, è superiore a 15.000 euro. Al fine di individuare il valore delle operazioni poste in essere dal cliente:

- non si deve tener conto del compenso spettante all intermediario, ma solo dell importo dell operazione fra venditore e acquirente; - non si deve procedere alla compensazione di eventuali operazioni di segno contrario; - l intermediario deve dotarsi di strumenti tali da poter individuare la presenza delle cosiddette operazioni frazionate, ossia di quelle operazioni singolarmente di importo inferiore a 15.000 che, compiute in momenti diversi nell arco di un circoscritto periodo di tempo, siano da ritenersi parte di un unica operazione di importo superiore a 15.000. La normativa stabilisce che l identificazione è eseguita, ove possibile, al momento del contatto con il cliente e comunque, al più tardi, all atto dell operazione. In pratica conviene aspettare ad identificare il cliente fino al momento della stipula del contratto preliminare (e, come vedremo, la proposta accettata ha valore di preliminare) o, in mancanza, di quello definitivo. Questo perché le agenzie immobiliari sono tenute all identificazione del cliente solo se si giunge alla conclusione di uno di questi due tipi di contratto. In caso di intervento cioè di presenza fisica dell agente sia nel contratto preliminare che in quello definitivo, è sufficiente eseguire la registrazione una volta soltanto all atto del preliminare. Questa è anche la regola generale: ogni atto deve essere registrato una volta soltanto. La proposta, quando accettata, ha valore pieno di contratto preliminare (compromesso) e perciò è soggetta a registrazione nell archivio unico (e in più, ma non ha niente a che vedere con l antiriciclaggio, è soggetta a imposta di registro in misura fissa e in percentuale per la caparra versata). Se una proposta non viene accettata, invece, non c è alcun obbligo di registrarla (come da chiarimenti dell UIC del 27 settembre 2006). Nel caso che nel contratto intervengano, in qualità di venditore o di compratore, più soggetti, ciascuno di essi deve essere identificato. L identificazione delle persone fisiche deve avvenire visionando un documento di identità o riconoscimento valido (non scaduto). È obbligatorio conservare una copia del documento per 10 anni, insieme a tutta la documentazione relativa all affare. Ai fini dell identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (cosiddette autodichiarazioni, ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000). Per i soggetti non comunitari sprovvisti di altro documento è possibile acquisire i dati anche attraverso il permesso di soggiorno. Qualora più soggetti operino congiuntamente, come nel caso di comproprietari, è necessario acquisire un documento valido di ognuno di essi, a meno che uno solo non operi in nome e per conto degli altri, come andiamo subito a chiarire. Nel caso in cui il cliente operi per conto di terzi, lo stesso deve indicare per iscritto e sotto la propria personale responsabilità i dati identificativi del soggetto per il quale opera.

È consigliato conservare questa dichiarazione in caso di contestazioni future. Distinguiamo due casi: 1) qualora il cliente operi in nome e per conto di un altro soggetto (abbia cioè ricevuto la procura per la compravendita in oggetto), come nel caso di un solo proprietario che rappresenta tutti gli altri, allora basta la dichiarazione di cui sopra; 2) qualora invece il cliente operi per conto di una società o un ente in qualità di legale rappresentante, allora oltre ad acquisire la dichiarazione di cui sopra si deve anche procedere alla verifica dell effettiva esistenza del potere di rappresentanza tramite la consegna di un documentazione ufficiale (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari). In alternativa può bastare anche la sola dichiarazione, che però deve essere resa sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. L identificazione a distanza, cioè di un soggetto non fisicamente presente, è consentita ma non dovrebbe riguardare mai gli agenti immobiliari. L unico modo nel quale può essere acquisita, però, è tramite l attestazione di un organismo bancario (presumibilmente quello che interviene nel pagamento dell operazione) che abbia a sua volta provveduto a identificare il cliente. L unico caso nel quale non è necessario identificare di nuovo un soggetto è quando lo stesso sia già stato precedentemente identificato per un altra operazione. INFORMAZIONI DA ACQUISIRE E REGISTRARE In base alle specifiche tecniche fornite dall UIC, sono da riportare nell archivio unico e quindi da acquisire: 1. le complete generalità dei clienti (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale ed estremi del documento di identificazione per le persone fisiche, denominazione, sede legale e codice fiscale che di solito coincide con la partita Iva per i soggetti diversi dalle persone fisiche), 2. dove necessario, i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera (da ricavarsi dalla dichiarazione del cliente di cui abbiamo parlato sopra) e il rapporto che intercorre tra gli stessi (legale rappresentante di società, mandato conferito con procura, ecc.), 3. la data dell avvenuta identificazione (che può essere antecedente fino a 30 giorni a quella di registrazione, anche se di solito conviene mettere sia come data d identificazione che di registrazione quella del contratto), 4. la data di conclusione del contratto (preliminare o, in mancanza, definitivo), 5. la descrizione sintetica della tipologia dell operazione (contratto preliminare o definitivo volendo anche impiegando la codifica della tabella qui sotto, ruolo di ciascun soggetto nell operazione, estremi identificativi dell immobile), 6. il prezzo convenuto dell immobile oggetto della mediazione.

Due precisazioni riguardo al prezzo: - nel caso, frequente, di preliminare con importo diverso dal contratto definitivo, l agente dovrà annotare l importo che a lui risulta veritiero, pena l irrogazione della sanzione come se non avesse provveduto affatto alla registrazione; - come espressamente indicato dall UIC nei proprio chiarimenti del 27 settembre 2006, la caparra o eventuali acconti versati in sede di trattativa non rilevano ai fini della registrazione. Pare che questo possa essere interpretato nel senso che se si registra nell archivio unico una proposta accettata (o comunque un qualsiasi atto con valore di preliminare) non è necessario interessarsi ai metodi di pagamento usati dalle parti per caparra e acconti. Nel caso, invece, che si registri un contratto definitivo di compravendita, allora ci si deve interessare anche ai mezzi di pagamento (ma in questo caso sarà già il notaio a farlo) e in particolare all eventuale parte di prezzo pagata in contanti, se presente, che deve essere distintamente annotata all atto della registrazione nel registro (si ricordi che è anche necessario verificare che non si superi il limite di 15.000, altrimenti si dovrebbe comunicarlo al Ministero dell Economia). MUTUI L UIC, nei propri chiarimenti forniti il 27 settembre 2006, parla di registrazione anche nel caso in cui l agente immobiliare svolga il ruolo di mediatore creditizio. Ciò potrebbe far nascere il dubbio di dover registrare nell archivio unico non solo le compravendite immobiliari, ma anche le operazioni di mutuo nelle quali l agente ha messo in contatto acquirente e banca, individuabili con facilità per il fatto che la banca fatturerà una provvigione all agente. In questo caso l agente immobiliare, ai fini della registrazione, dovrebbe procedere all identificazione anche della banca nella persona di una persona fisica con capacità di agire in nome e per conto della stessa (dovrebbe essere la banca a indicare chi vada identificato). Chi scrive, però, ritiene che questa norma non riguardi la generalità degli agenti immobiliari, ma solo quelli iscritti all albo dei mediatori creditizi tenuto dall UIC, per cui l agente non ha nessun obbligo di registrazione dei mutui nella generalità dei casi. Si faccia attenzione, però, che questa è solo una possibile interpretazione passibile di smentita. Ognuno scelga come comportarsi. Qualora si scegliesse di registrare anche le operazioni di mutuo, il codice da utilizzare sarebbe lo 8299: Mediazione immobiliare altro (se si utilizzano i codici), i soggetti da identificare sarebbero i contraenti del mutuo (presumibilmente già identificati in qualità di acquirenti) e la banca e l importo dell operazione sarebbe pari all importo preso a mutuo. TENUTA DELL ARCHIVIO UNICO Negli stessi casi in cui l operatore è tenuto all identificazione del cliente vige l obbligo di registrare e conservare nell archivio unico i dati raccolti. La registrazione dei dati deve essere effettuata

secondo l ordine cronologico delle operazioni (cioè numero registrazione e data registrazione devono essere consecutivi), in modo tale da permettere la ricostruzione storica delle stesse. L'archivio unico può essere tenuto: a mezzo di strumenti informatici (ci sono molti software in vendita, ma richiedono il pagamento di un canone annuale),in forma cartacea. La tenuta dell archivio unico in forma cartacea si estrinseca in un registro della clientela, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dall operatore, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto e l'apposizione della firma. Lo stesso deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile e non deve contenere spazi bianchi o abrasioni. L UIC ha chiarito che non è ammesso l utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli. SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Eseguita l identificazione del cliente e la registrazione dei relativi dati nell archivio unico, l agente immobiliare deve valutare le operazioni poste in essere dal cliente nel suo complesso e segnalare all UIC quelle che, in base ai dati e alle informazioni ottenuti a seguito della prestazione svolta, possono nascondere un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite. Per operazione sospetta si deve intendere ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. La segnalazione delle operazioni sospette deve essere inviata in forma cartacea. A tal fine l UIC ha predisposto uno specifico schema da utilizzare. Tutte le informazioni relative alla segnalazione delle operazioni sospette sono rigorosamente riservate e l operatore deve astenersi dal darne comunicazione anche al diretto interessato, cioè il soggetto segnalato. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY L adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio (identificazione della clientela, registrazione dei dati nell archivio unico e segnalazione all UIC delle operazioni sospette) va considerato trattamento dei dati così come definito dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di privacy. È pertanto opportuno integrare le informative usualmente consegnare ai clienti specificandovi che i dati personali saranno utilizzati anche ai fini dell adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio. L eventuale segnalazione delle operazioni sospette all UIC non costituisce infrazione della normativa a tutela della privacy