PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA



Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 87/E QUESITO

Le Startup innovative e gli Incubatori d'impresa

L EQUITY CROWDFUNDING IN ITALIA: OPPORTUNITA, NORMATIVE E REGOLAMENTI INVESTITORI E PIATTAFORME DI EQUITY CROWDFUNDING: RUOLI E OPPORTUNITA

Paolo Maria Farina. Dottore Commercialista, Revisore Contabile NOTA INFORMATIVA

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

C i r c o l a r e d e l 0 9 G e n n a i o P a g. 1 di 5

Definizione. Art. 25.Start-Up innovativa e incubatore certificato:

Ministero dello Sviluppo Economico

Per le piccole e medie imprese nasce un nuovo regime agevolato PMI innovative

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

INVESTMENT COMPACT. Novità per PMI innovative. Unindustria 28 aprile

Circolare N.132 del 10 Ottobre 2014

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Diritti di Opzione Aumento di Capitale Banca Prospetto Informativo Regolamento Biverbanca

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

START UP INNOVATIVE ED INCUBATORI CERTIFICATI

Le start-up innovative. Innovazioni in tema di Diritto societario. Avv. Andrea Messuti

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Novità in materia di Rimborsi IVA

La funzionalità dell equity crowdfunding

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

Relazioni Illustrative degli Amministratori

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

EQUITY CROWDFUNDING Rischi ed opportunità per le Start Up Innovative Start Up Innovative ed Equity Crowdfunding

RISOLUZIONE N. 123/E

Il Ministro dell economia e delle finanze

Circolare N.161 del 16 Novembre Start up innovative. La disciplina del lavoro del nuovo modello societario

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001 n. 90)

BANDO SMART & START AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE START-UP INNOVATIVE Dr. MISE del 24/09/2014 e successive

DETRAZIONE IRAP PER FINANZIAMENTO APT E CONSORZI PRO LOCO

Note di aggiornamento Luglio 2008

TIROCINI FORMATIVI L INDENNITA COSTITUISCE REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

studio ciraci - gaviraghi e associati Start-Up Innovative Più facile ottenere il bollino blu Riassumiamo la disciplina

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L ASSEMBLEA ORDINARIA CHE SI TERRA IN PRIMA

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

1. Motivazioni della richiesta

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni ( )

Orario di lavoro le novità introdotte dall articolo 41 del decreto legge 112/2008.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA NAZIONALE

25 giugno 2013 (Prima convocazione) 26 giugno 2013 (Seconda convocazione) (redatta ai sensi dell articolo 125-ter TUF)

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Crowdfunding nel settore immobiliare 26 giugno 2014

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2013

START-UP INNOVATIVA SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

La startup innovativa

Allegato alla DGR n. del

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative

NOTE SUGLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL INSEDIAMENTO NEL CSI (per i vincitori di Vulcanica-Mente)

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Ministero dello Sviluppo Economico

Informativa per la clientela

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

FAQ Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative (di seguito Talent Lab - startup )

RENO DE MEDICI S.p.A.

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

REGOLAMENTO EMITTENTI

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Una politica industriale per l innovazione

DIVENTA IMPRENDITORE DI TE STESSO

Una politica industriale per l innovazione

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

Delibera n. 404/02/CONS Modifica alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001 L AUTORITA

aggiornato al 31 luglio 2014

La nuova nozione di start up innovativa

1. Condizioni, requisiti e deroghe

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti

OGGETTO: Circolare Seregno, 29 Agosto 2015

Transcript:

PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE START-UP --- le modifiche di legge

A) Revisione della definizione di startup innovativa 1) Eliminazione della necessaria presenza della caratteristica tecnologica del prodotto o servizio Art. 25 comma 2 lettera f) decreto-legge del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; Art. 25 comma 2 lettera h) capoverso 2 decreto-legge del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; - 2 -

2) Eliminazione del divieto di costituzione mediante spin-off industriale Art. 25, comma 2, lettera g decreto-legge 18.10.2012 n. 179 Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali. che possiede i seguenti requisiti: ( ) g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; Modifica proposta Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali. che possiede i seguenti requisiti: ( ) g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, qualora l azienda o il ramo di azienda oggetto di trasferimento sia effettuato da un soggetto che abbia esercitato l azienda ceduta in qualità di start-up innovativa; - 3 -

B) Disposizioni per agevolare la raccolta di capitali 1) Estensione della possibilità di raccogliere capitale in crowdfunding ai veicoli di investimento Art. 30 decreto-legge 18.10.2012 n. 179 Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative 1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: "5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. "5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.». 2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto e' inserito il seguente: «Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative. Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative). - 1. E' gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed e' iscritto nel registro di cui al comma 2. 2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e' riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche' ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32. 3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e' inserito il seguente: «Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c). Aggiunta di ulteriori commi Art. 30 Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative - 4 -

1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: "5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, degli organismi di investimento collettivi del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. "5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.». "5-undecies. Per organismi di investimento collettivi del risparmio e società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative si intendono i soggetti indicati all art. 29 comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come identificati dall art. 1, comma 2, lettere e) ed f) del decreto-ministeriale 30 gennaio 2014». 2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto e' inserito il seguente: «Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative. Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e degli organismi di investimento ). - 1. E' gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per gli organismi di investimento collettivi del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up ed e' iscritto nel registro di cui al comma 2. 2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start -up innovative, per gli organismi di investimento collettivi del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up e' riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche' ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32. 3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e' inserito il seguente: «Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dagli organismi di investimento collettivi del risparmio e dalle società di capitali che investono prevalentemente in start-up e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c). - 5 -

2) Revisione dei criteri per la qualificazione dei veicoli di investimento fiscalmente agevolati Art. 1 comma 2, lettera e) e f) decreto ministeriale del 30.01.2014 e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta; f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta. Inserito nuovo comma dbis) con modifica del comma e) dbis) per investimenti rilevanti ai fini della verifica della prevalenza degli investimenti in start-up innovative si intendono : i) la detenzione di azioni o quote di start-up innovative; ii) I finanziamenti concessi dai soci delle start-up innovative alle società stesse per i quali nel contratto di finanziamento sia prevista la facoltà per la società di deliberarne la conversione in azioni o quote di capitale e purchè tale facoltà sia esercitatile fino al termine della completa restituzione del finanziamento ricevuto; iii) gli strumenti concessi a start-up innovative il cui rendimento per chi li detiene, chi effettua l investimento o chi concede il prestito, si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese; e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono investimenti rilevanti ai sensi della precedente lettera d bis) di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta. Non si computano nel valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari gli investimenti di cui alla lettera dbis) in società diverse dalle start-up innovative risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nell ultimo periodo antecedente il 20.03.2014 e nei limiti degli importi ivi iscritti; f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno - 6 -

in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono investimenti rilevanti ai sensi della precedente lettera d bis) classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta. Non si computano nel valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari gli investimenti di cui alla lettera dbis) in società diverse dalle start-up innovative iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie nell ultimo bilancio chiuso prima del 20.03.2014 e nei limiti degli importi ivi iscritti; - 7 -

3) Rilevanza del momento di iscrizione come startup innovativa per l agevolazione degli investimenti Art. 1 comma 2 decreto ministeriale del 30.01.2014 Inserimento lettera g) g) per l individuazione degli investimenti agevolabili in start-up innovative e per la determinazione dei rapporti di prevalenza di cui alle lettere e) ed f) dell articolo si considerano effettuati in startup innovative gli investimenti a favore di società che in presenza dei relativi requisiti ottengano l iscrizione alla speciale sezione del registro imprese prevista per le start-up innovative entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale gli investimenti si considerano effettuati. Art. 5 decreto ministeriale del 30.01.2014 Inserimento 4 comma 4. Qualora l iscrizione della start-up innovativa alla speciale sezione del registro imprese avvenga oltre il termine dell esercizio nel quale l investimento si considera effettuato, ma comunque entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi per il predetto periodo di imposta, agli investitori o l investitore per i quali il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi relativa all anno nel quale l investimento si considera effettuato è scaduto prima della predetta iscrizione, l agevolazione di cui all'art. 4 spettano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale l investimento si considera effettuato. - 8 -

4) Disciplina applicabile alle categorie di quote delle start-up costituite in forma di società a responsabilità limitata. Art. 26 comma 2 decreto-legge 18.10.2012 n. 179 2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. 2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. Per le modifiche ai diritti conferiti con le categorie di quote, si applica l art. 2468, quarto comma, del codice civile. - 9 -

5) Work for Equity, semplificazione degli adempimenti per l attribuzione delle quote ai prestatori di opere o servizi. Art. 26 decreto-legge 18.10.2012 n. 179 Inserimento di un nuovo comma 9 9. Le società start-up innovative e gli incubatori certificati possono emettere, a fronte dei conferimenti di opere e servizi, di cui all art. 27, comma 4, una specifica categoria di quote, denominata categoria S, dotata di tutti i diritti delle altre quote di partecipazione sociali. Le quote di categoria S devono essere riscattate dalla società emittente entro un anno dal termine previsto per l adempimento dell opera o servizio promessa, e comunque entro tre anni dalla loro emissione, ove la stessa non sia stata portata a termine con attestazione dell Organo Amministrativo. Le quote di categoria S così riscattate dovranno essere annullate, con conseguente riduzione del capitale sociale corrispondente, ovvero dovranno essere coperte mediante l utilizzo di riserve disponibili. Ove l opera promessa venga portata a termine, le quote di categoria S saranno convertite in quote di partecipazione ordinarie, o nella diversa categoria di quote stabilita all atto della loro emissione, con decisione dell organo amministrativo da assumersi con le modalità di cui all articolo 2436 codice civile. Per l emissione di quote di categoria S non si applicano gli articoli 2464, 6 comma e 2465 codice civile. - 10 -

C) Disposizioni di natura tributaria a favore della specificità delle startup innovative Art. 26 Comma 4 decreto-legge 18.10.2012 n. 179 MODIFICHE NORMATIVE PROPOSTE 4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36- decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifica del comma 4 4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2: a) non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) non si applica la disciplina degli studi di settore di cui all articolo 62bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331; c) non si applica la limitazione alla deduzione dei costi per interessi passivi prevista dall art. 96 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; d) è consentito computare in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile delle perdite realizzate; Inserimento del comma 4bis 4bis. Le previsioni di cui al comma 4 si applicano dal periodo di imposta nel quale la società sia iscritta nella speciale sezione delle start-up innovative cui all art. 25 comma 8 e fino al periodo di imposta successivo a quello in corso al momento nel quale la società perde i requisiti per l iscrizione nella predetta sezione speciale. Inserimento del comma 9 9. I finanziamenti concessi dai soci delle start-up innovative alle società stesse per i quali nel contratto di finanziamento sia prevista la facoltà per la società di deliberarne la conversione in azioni o quote di capitale e purchè tale facoltà sia esercitabile fino al termine della completa restituzione del finanziamento ricevuto, sono soggetti ad imposta fissa e registrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 solo in caso d uso. - 11 -

D) Disposizioni a favore dell ingresso di forza lavoro nelle start-up innovative. Art. 28 Comma 2 decreto-legge 18.10.2012 n. 179 2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa. Modifica proposta 2. Ai contratti a termine stipulati da una start-up innovativa non si applica il limite massimo dei contratti a termine stipulabili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, pari al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione. Art. 28 Comma 2 decreto-legge 18.10.2012 n. 179 Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 06.09.2001, n. 368, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa. Modifica proposta Abrogazione. Art. 28 decreto-legge 18.10.2012 n. 179 Modifica proposta Inserimento comma 9bis 9bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 10.09.2003 n. 276 i contratti a progetto conclusi da start up innovative potranno non contenere l indicazione del risultato finale e il progetto potrà coincidere con l oggetto sociale. Accordo Governo-Regioni in materia di tirocinii formativi. Si propone, attraverso un nuovo accordo tra Governo e le regioni da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di arrivare alla definizione di nuove linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento in favore delle start-up innovative, con lo scopo di derogare ai limiti sopra esposti consentendo alle start-up innovative, vista la loro particolare natura, di utilizzare un numero di tirocinanti di almeno 2 unità anche senza l esistenza di dipendenti assunti a tempo indeterminato, elevato a 4 per le start-up innovative che ne hanno tra 6 e 20 e lasciando inalterato il limite per aziende con oltre 20 dipendenti, come meglio riassunto dalla tabella sotto riportata: - 12 -

Numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato Da 0 a 5 Tra 6 e 20 Più di 20 Numero massimo di tirocinanti nell'unità operativa 2 tirocinanti non più di 4 tirocinanti contemporaneamente tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore IL GRUPPO DI LAVORO Francesco Mantegazzini Corinne Busso Franco Broccardi Luca Gambini Stefania Giusti Antonello Gaviraghi Mario Lavazza Milena Prisco Umberto Piatelli Giovanni Ricci Roberto Randazzo Francesco Torelli Giuseppe Vaciago - 13 -