La gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione: adempimenti gestionali, amministrativi e autorizzativi



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Transcript:

LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO e DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Vercelli, 12 dicembre 2011 La gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione: adempimenti gestionali, amministrativi e autorizzativi Elena Zarantonello Servizio Rifiuti, Emissioni, Inquinamenti e Bonifiche Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli IL PRODUTTORE Il soggetto la cui attività ha prodotto i rifiuti L ATTIVITA Cantiere edile Manutenzione di infrastrutture (art. 230) Manutenzione (art. 266) Il Produttore è colui che produce fisicamente il materiale costituente rifiuto 1

il titolare della ditta che esegue i lavori di demolizione e trasporta in proprio i rifiuti con mezzi aziendali Il proprietario dell immobile non entra nella gestione dei rifiuti I rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, codici CER 17.xx xx.yy NB. Dai cantieri si possono produrre anche rifiuti con codici CER diversi dai 17.xx.yy (es. rifiuti di imballaggi) E obbligo e responsabilità del produttore attribuire al rifiuto che ha generato con la propria attività il corretto codice CER 2

I rifiuti da C&D sono rifiuti speciali (art. 184, c. 3 lett b): non possono essere assimilati agli urbani Ai rifiuti da C&D non si applica la disciplina delle terre e rocce da scavo (Cass. Pen. Sez. III 15/05/2007 n. 23778 e 1/10/2008 n. 32780) Gli obblighi cui deve attenersi il produttore dei rifiuti sono: conduzione del deposito temporaneo conformemente all articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006; caratterizzazione del rifiuto; divieto di miscelazione; ricerca di un trasportatore e di un destinatario autorizzati; controllo delle relative autorizzazioni (iscrizione all Albo gestori, autorizzazione regionale/provinciale); redazione, compilazione, datazione e firma del formulario; tenuta del registro e invio del Mud (se previsti); conservazione della I e della IV copia del formulario. SISTRI 3

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: provvede direttamente al loro trattamento li consegna a terzi autorizzati li conferisce ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione La responsabilità del produttore iscritto al SISTRI è esclusa: non In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta (previa convenzione) In caso di conferimento a terzi, a condizione di aver ricevuto il FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro 3 mesi dal conferimento al trasportatore, ovvero in caso di mancata ricezione del FIR ne abbia dato comunicazione alla Provincia (per i transfrontalieri, entro 6 mesi ovvero comunicazione alla Regione) 4

La responsabilità esclusa: del produttore è qualora il produttore sia iscritto al SISTRI e abbia adempiuto agli obblighi derivanti Es. secondo il DMA 17/12/2009, a seguito dell invio da parte del SISTRI, alla casella e- mail del sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell impianto di recupero/smaltimento Importanza della qualificazione del fornitore del servizio di raccolta / smaltimento rifiuti Il produttore è tenuto a verificare che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione dei rifiuti 5

Enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi Imprese ed enti produttori di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (esclusi i produttori di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo) con più di 10 dipendenti Imprese ed enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti, indipendentemente dal numero di dipendenti Imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi Imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi inclusi i produttori di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo 6

il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti I rifiuti devono essere inviati a recupero / smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; Oppure quando il deposito è inferiore ai 30 mc (di cui al max 10 mc di rifiuti pericolosi) / in ogni caso, il deposito temporaneo non può durare più di un anno CONDIZIONI I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti (cd. «POP») devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche in materia di stoccaggio e imballaggio di rifiuti contenenti sostanze pericolose (Reg. (CE) 850/2004) Per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose 7

Il deposito temporaneo può essere realizzato, come più volte ricordato, solo nell ambito del cantiere e non assolutamente in altre aree. La prassi di rimuovere i materiali da singoli cantieri, soprattutto se di piccole dimensioni, e concentrarli in un magazzino aziendale non rientra nella fattispecie del deposito temporaneo, ma è a tutti gli effetti una attività di gestione rifiuti che deve essere autorizzata dalla Provincia. Qualora il deposito non rispetti i vincoli temporali o quantitativi del DEPOSITO TEMPORANEO, è necessario avere un autorizzazione provinciale al deposito preliminare (se il rifiuto è destinato allo smaltimento) o alla messa in riserva (se destinato al recupero) 8

I rifiuti inerti possono essere depositati separatamente anche sul suolo, purché adeguatamente sagomato in modo che non si generino ristagni d acqua Le altre tipologie di rifiuti non pericolosi (legno, plastica, etc) è opportuno che siano depositate in adeguati contenitori 9

I rifiuti pericolosi (es. oli e batterie) devono essere stoccati in appositi contenitori la materia rifiuti, come anche nell ex 626, nel D.Lgs 81/08 e smi rientra appieno nella competenza sia dei coordinatori in materia di sicurezza e salute che dei servizi di prevenzione e protezione, ciascuno per le rispettive competenze 10

Comma 1, lett. f) Curano che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente Prevede l obbligo da parte del coordinatore in fase di progetto di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (art art. 100) con i contenuti minimi di cui all allegato allegato XV 11

punto 2.2.2 In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi: m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti In fase di progettazione il coordinatore dovrà individuare le aree di deposito dei rifiuti. Per la garanzia dei principi generali dovrà quindi indicare: Tipologia del rifiuto da stoccare Possibili rischi derivanti dal rifiuto Possibile interferenza tra le ditte Eventuali rapporti di cooperazione tra le ditte per la gestione dei rifiuti Misure di sicurezza per evitare rischi per la sicurezza dei lavoratori 12

Ovviamente, il rispetto di quanto previsto dal PSC Art. 266, c. 4 I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività non confondere la manutenzione con la costruzione e demolizione!! 13

Art. 230, c. 1 rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell infrastruttura a rete e degli impianti per l erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi Art. 230, c. 1 LUOGO DI PRODUZIONE Sede del cantiere che gestisce l attività manutentiva Sede locale del gestore dell infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione Luogo di concentramento dove il materiale tolto d opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento 14

Art. 230, c. 2 VALUTAZIONE TECNICA La valutazione tecnica del gestore dell infrastruttura è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa, unitamente ai registri di carico e scarico, è conservata per 5 anni. L impresa edile che produce rifiuti è tenuta al registro di carico e scarico solo ed esclusivamente per la produzione di rifiuti pericolosi I rifiuti non pericolosi che derivano da costruzione e demolizione non devono essere annotati sul registro di carico e scarico 15

E la comunicazione annuale in materia ambientale, istituita dalla L. 70/1994 Le imprese edili, limitatamente ai rifiuti non pericolosi da demolizione e costruzione, non sono tenute alla presentazione del MUD. L obbligo permane per i rifiuti pericolosi. Tempistica delle annotazioni Produttori: entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dallo scarico Associazioni di categoria: cadenza mensile 16

Luogo di conservazione Presso l impianto di produzione O, nel caso ciò risulti eccessivamente oneroso, presso il sito di produzione I registri devono essere conservati per 5 anni, unitamente ai FIR o copia della scheda SISTRI trasmessa dall impianto di destinazione I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi relativi ai registri si considerano correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 17

Scheda SISTRI: Area Registro Cronologico Area Movimentazione Rifiuto L impresa produttrice deve inserire soltanto al primo accesso i dati della produzione del rifiuto nell Area Registro Cronologico. Nel momento in cui il soggetto (Produttore, Trasportatore, Gestore) movimenta un rifiuto, la scheda SISTRI Area Movimentazione deve essere compilata esclusivamente con i dati inerenti il rifiuto. Le imprese produttori iniziali di rifiuti da C&D NON pericolosi: FINO AL 08/02 02/2012 2012 - NON hanno l obbligo di tenere un registro di carico/scarico, né di effettuare la comunicazione MUD in relazione al relativo deposito temporaneo (combinato disposto degli ex artt. 190 c. 1, 189 c.3 e 184 c.3 del D.Lgs. 152/06) DAL 09/02 02/2012 2012 - l adesione al SISTRI è su base volontaria Le imprese produttori iniziali di rifiuti da C&D pericolosi: FINO AL 08/02 02/2012 2012 hanno l obbligo di tenere un registro di carico/scarico (registrazione entro 10 gg lavorativi) e di effettuare la comunicazione MUD (combinato disposto degli ex artt. 190 c. 1 e 189 c.3 del D.Lgs. 152/06) DAL 09/02 02/2012 2012 hanno l obbligo di adesione al SISTRI. 18

L impianto di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti da C&D: FINO AL 08/02/2012 ha l obbligo di tenere il registro di carico/scarico (registrazione entro 2 gg lavorativi) e di comunicazione MUD DAL 09/02/2012 ha l obbligo di adesione al SISTRI Deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi non corrispondente alle prescrizioni Art. 183, c. 1, lett. bb) art. 256, c. 1, lett. a) e c.2 Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non corrispondente alle prescrizioni Art. 183, c. 1, lett. bb) art. 256, c. 1, lett. b) e c.2 Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 19

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, sul suolo o nel suolo, per titolari di impresa o responsabili di enti Art. 192 c. 1 art. 256, c. 1, lett. a) e c.2 Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, sul suolo o nel suolo, per titolari di impresa o responsabili di enti Art. 192 c. 1 art. 256, c. 1, lett. b) e c.2 Arresto da 6 mesi a 2 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 Mancata tenuta del registro o registrazione incompleta od inesatta Art. 258, c. 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 Produttori di rifiuti pericolosi no impresa o ente che non adempiono all obbligo di tenuta del registro Art. 258, c. 2 Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 20

Nel caso di impresa con meno di 15 dipendenti Art. 258, c. 3 La sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 è ridotta da 1.040 a 6.200 Nel caso la tenuta del registro sia incompleta, ma i dati riportati nella comunicazione MUD, nei registri, nei FIR e nelle altre scritture contabili consentano di ricostruire le informazioni dovute Art. 258, c. 4 sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 Mancato invio comunicazione MUD Art. 258, c. 4 sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 Art. 260bis, c. 3 Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite, o lo fa in maniera incompleta od inesatta Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 Per imprese con meno di 15 dipendenti: Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 a 6.200 21

Art. 260bis, c. 3 Se le indicazioni, pur incomplete od inesatte, non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 Art. 260bis, c. 4 Qualora si tratti di rifiuti pericolosi: Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 + sanzione amministrativa accessoria (sospensione carica da 1 mese ad 1 anno) Per imprese con meno di 15 dipendenti: La sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 è ridotta da 2.070 a 12.400 Se le indicazioni, pur incomplete od inesatte, non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti Sanzione amministrativa pecuniaria da 520 a 3.100 22

Art. 260bis, c. 6 Si applica la pena di cui all art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti in ambito SISTRI, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o a chi inserisce un certificato falso LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO e DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Vercelli, 12 dicembre 2011 GRAZIE PER L ATTENZIONE Dott. Elena Zarantonello Responsabile Servizio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli e-mail zaranto@provincia.vercelli.it 23