L IVA negli scambi intracomunitari di beni: la prova della consegna dei beni in altro Stato UE

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Transcript:

1 L IVA negli scambi intracomunitari di beni: la prova della consegna dei beni in altro Stato UE Seminario Confindustria Cuneo In collaborazione con C.S.I. e CDAF Cuneo Cuneo, 11 dicembre 2015

I presupposti che devono coesistere contemporaneamente 2 affinché una cessione di beni possa qualificarsi come intracomunitaria e, pertanto, non imponibile IVA: status di soggetto passivo IVA, sia del cedente nazionale sia del cessionario comunitario (verifica della partita IVA nella banca dati VAT lnformation Exchange System - VIES); onerosità dell'operazione; trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; effettiva movimentazione del bene dall'italia verso un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

3 Riguardo al presupposto della effettiva movimentazione del bene dall'italia verso un altro Stato membro, le norme comunitarie (art. 131, Dir. n. 2006/112/CE) non specificano le modalità per provare la consegna dei beni in un altro Stato UE. Esse lasciano, invece, che siano gli Stati membri a definire tali modalità probatorie

4 Nell'ordinamento italiano non ci sono specifiche norme che stabiliscano quali documenti siano idonei a dimostrare l'avvenuto trasferimento del bene dall'italia ad un altro Stato membro. L'Amministrazione Finanziaria nel tempo ha fornito chiarimenti attraverso la pubblicazione di diversi documenti di prassi: Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007 Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008 Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014

5 Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007 La prova della cessione può essere fornita conservando: La fattura di vendita all acquirente comunitario; Gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate; La rimessa bancaria dell acquirente relativa al pagamento della merce; La documentazione attestante gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria ed al relativo trasporto; Un documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.

6 Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008 Prova del trasporto nel caso di cessione intracomunitaria franco fabbrica : Il CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dall acquirente per ricevuta è solo fattispecie esemplificativa; La prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in un altro Stato membro.

7 Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 Mezzo di prova equivalente al CMR un «insieme di documenti» il documento di trasporto elettronico (CMR elettronico firmato da cedente, vettore e destinatario e messo a disposizione in formato pdf) è idoneo al pari di quello cartaceo a provare l'effettiva uscita del bene dal territorio dello Stato; costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) : documento movimentazione, fatture, pagamenti, contratto, Intrastat.

8 Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014 Come prova della movimentazione può essere fornita una «dichiarazione da parte del cessionario»: quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei; la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente; tra i documenti, assume rilevanza anche una dichiarazione da parte dell'acquirente UE, corredata da idonea documentazione, che attesti di avere condotto «l'imbarcazione da un porto italiano a un porto francese..».

9 Operatività aziendale La prova ideale dell'avvenuto trasporto in altro Stato comunitario è costituita, in aggiunta alla già citata documentazione fiscale (fattura e INTRASTAT), bancaria e commerciale, dal documento di trasporto - CMR, in caso di trasporto stradale o documenti equipollenti per altri tipi di trasporto - firmato per presa in carico dal vettore e per avvenuta ricezione dal cliente comunitario.

10 L impresa cedente può sopperire all'eventuale mancato ritorno del documento di trasporto firmato, ricorrendo ad un insieme di altri documenti, dai quali si ricavi che il bene è stato trasferito nello Stato comunitario di destino (raggruppando le medesime informazioni presenti nel CMR, oltre alle firme del vettore e del cessionario). Può essere una prova idonea per il riconoscimento della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie anche il rilascio di una dichiarazione da parte del cessionario, completa della firma dello stesso, da aggiungere a tutti gli altri documenti citati, specie quando il cedente non cura il trasporto della merce nell altro Stato UE (es. spedizione con resa EXW)

11 Consiglio pratico Un comportamento «concludente» serve a dimostrare la propria «buona fede». Quando la tipologia di trasporto (es. groupage) non permette di poter acquisire il CMR firmato, è opportuno procurarsi la prova alternativa (es. dichiarazione firmata del cliente UE) prima che abbiano inizio accessi o verifiche dell A.F.

12 Grazie per l attenzione

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