Sanzioni sulle compensazioni, cedolare secca, redditi a tassazione separata, farmaci provenienti dall'estero di Antonio Gigliotti Pubblicato il 26 maggio 2011 QUESITO N. 1: Sanzione compensazione crediti Un contribuente dispone di un credito Irpef al 31/12/2010 di 6.000 euro. In data 16.05.2011 il contribuente deve versa l Iva periodica per 7.000. Tale soggetto decide di compensare l Iva dovuta con il credito Irpef per un importo pari a 7.000. A quale sanzione è soggetta tale compensazione errata? La disciplina dell utilizzo dei crediti d imposta in compensazione orizzontale mediante il mod. F24 è stata oggetto di modifiche da parte del D.L. n. 185/2008 (conv. con modif. dalla L. 2/2009). L art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 ha, infatti, disposto che: l utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. In sostanza per le compensazioni di crediti inesistenti la sanzione applicabile va dal 100% al 200% del credito utilizzato. Completamente diversa è la fattispecie di compensazione di credito non spettante, che configura il caso di compensazione di crediti esistenti per il contribuente, ma per importi superiori al limite massimo previsto e cioè, ad esempio in caso di compensazioni: superiori a 516.456,90 o per i crediti Iva in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale e15.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il 1
prescritto visto di conformità. L Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18 del 10 maggio 2011 è intervenuta fornendo dei chiarimenti in materia. In particolare l Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni, anche se riferibili all utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore al dichiarato è quella prevista del 30%. QUESITO N. 2: Sanzioni per la cedolare secca Nel caso in cui il contribuente/locatore abbia omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi un imponibile di 20.000, che sarebbe soggetto alla tassazione del 21% (cedolare secca) quali sanzioni si applicano? Il D.lgs n. 23/2011 prevede una serie di sanzioni per il contribuente/locatore che non dichiara il canone di locazione in sede di dichiarazione dei redditi o non registri il contratto di affitto, oppure indichi un canone inferiore a quello reale, o, ancora, stipuli contratti di comodato fittizi. Con l entrata in vigore del regime della cedolare secca, chi evaderà gli affitti dalle dichiarazioni sarà sottoposto a pene più severe, raddoppiate rispetto a quelle ordinariamente previste. Fino ad ora le sanzioni in caso di omessa dichiarazione dei redditi relativamente ai canoni di locazione erano disciplinati dall art. 1, cc. 1 e 2, del D.lgs n. 471/1997. Ne consegue che, le sanzioni da 258 ad 1.032, ordinariamente previste, nel caso in cui non sono dovute imposte, si raddoppiano, diventando da 516 ad 2.064. La sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, prevista nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, raddoppia a sua volta dal 240% al 480%. E per gli imponibili dichiarati inferiori a quelli accertati, le sanzioni dal 100% al 200%, applicabili nel caso in cui siano dovute le imposte, diventano dal 200% al 400% per cento. Per il conteribuente indicato nel quesito sull imposta evasa di 4.200 euro, si applicherà la sanzione del 240% sugli 4.200, pari ad 10.080. Se il contribuente, a seguito dell intervento delle Entrate, deciderà di definire l accertamento con adesione, o rinunciare all impugnazione dell accertamento, dovrà comunque pagare la sanzione minima del 120% sull importo della tassa evasa di 4.200: dovrà cioè pagare 5.040, oltre all imposta dovuta, senza fruire della riduzione a un terzo del minimo, 2
ordinariamente prevista negli altri casi. QUESITO N. 3: Rinnovo e pagamento acconti cedolare secca Ho un immobile locato nel 2008, con un contratto quadriennale, in scadenza il 30 agosto, che verrà rinnovato da tale data. Optando per il regime della cedolare secca, in che modo dovrò pagare gli acconti nel 2011? Coloro i quali nel 2011, dopo il 7 aprile, effettuano la proroga di un contratto, come nel suo caso, devono scegliere la cedolare secca attraverso la presentazione agli uffici dell Agenzia delle Entrate del nuovo modello 69. In questo modo lei sarà esonerato dal pagamento dell imposta di registro e di bollo. Allo stesso tempo dovrà comunicare la scelta per la cedolare secca al suo inquilino tramite raccomandata. Per quanto riguarda il pagamento degli acconti sulla cedolare secca per la quale lei opterà, bisogna ricordare che il versamento dell acconto è pari all 85% dell imposta dovuta. Il versamento dell acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri ordinari di versamento dell acconto Irpef, da effettuare con l F24. Se il contratto da assoggettare a cedolare secca ha una decorrenza successiva al 31 maggio 2011, come nel suo caso, l acconto dell 85% sarà versato in una unica soluzione entro il 30 novembre 2011. QUESITO N. 4: Redditi a tassazione separata A seguito di un incasso nel 2010 del rimborso dei contributi soggettivi relativi alla cassa previdenziale di un professionista, tali contributi, come devono essere inseriti nel modello 730/2011? 3
Le imposte, e gli oneri contributivi rimborsati nel 2010, e gli altri redditi soggetti a tassazione separata, vanno indicati nel quadro D. In particolare gli oneri contributivi rimborsati nel 2010 e dedotti in periodi d imposta precedenti, devono essere indicati al rigo D7 del modello 730, ai fini del loro assoggettamento alla tassazione separata. Al rigo D7 andrà inserito tra gli altri dati ed in particolare nella colonna 3, quello relativo al periodo d imposta in cui si è fruito della deduzione. Nel caso in cui si tratti di oneri pluriennali, devono essere compilati tanti righi per quanti anni è stata operata la predetta deduzione. Gli eventuali interessi moratori vanno ricompresi nell importo rimborsato a titolo principale, assumendone la medesima natura reddituale (comma 2 articolo 6 Tuir). QUESITO N. 5: Farmaci importati dall estero E possibile detrarre a fronte di una evidente patologia il costo di un farmaco importato dall estero? Secondo il Decreto Ministeriale dell 11 febbraio 1997, sull importazione dei medicinali, un medico qualora ritenga opportuno sottoporre un paziente al trattamento di un farmaco regolarmente autorizzato in un Paese estero può utilizzare farmaci non disponibili in Italia. La spesa sostenuta risulta detraibile nei limiti di legge, ma in tal caso lo stesso medico curante è tenuto ad inviare al Ministero della Sanità Ufficio di Sanità marittima aerea di confine e di dogana interna nonché al corrispondente ufficio doganale dove si svolgono le formalità dell importazione, una apposita documentazione necessaria ai fini dell importazione del farmaco in oggetto. Nella documentazione andrà indicato: il nome del medicinale; 4
la ditta estera produttrice; il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio; la dichiarazione che il medicinale è autorizzato nel Paese estero; il quantitativo, con la precisazione che lo stesso corrisponde ad un trattamento non superiore a trenta giorni; indicazioni delle generalità del paziente; esigenze particolari che giustificano il ricorso a tale medicinale; consenso informato del paziente ad essere sottoposto alla specifica terapia; dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria responsabilità. 26 maggio 2011 Antonio Gigliotti 5