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Acconto I.V.A.: versamento entro il 27 dicembre 2006 di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 6 dicembre 2006 Premessa L acconto Iva (art. 6, Legge n. 405/1990), da versare entro il 27 dicembre 2006, è dovuto, in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l ultimo mese o l ultimo trimestre dell anno. Infatti, si tratta delle liquidazioni relative: al mese di dicembre per i contribuenti mensili; al trimestre ottobre-dicembre per i contribuenti trimestrali ordinari; al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali c.d. speciali (ad esempio distributori di carburante, servizi al pubblico, ecc.). Soggetti obbligati Sono obbligati al versamento dell acconto tutti i contribuenti mensili e quelli trimestrali, compresi quindi i contribuenti cosiddetti minimi e minori sottoposti 1

agli obblighi di liquidazione e di versamento previsti dalla disciplina Iva. Vi rientrano anche gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva. Sono, invece, esonerati dal versamento dell acconto i soggetti che non dispongono del dato storico, su cui, in via principale, si basa il calcolo. Ad esempio è il caso dei soggetti che: Hanno cessato l attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2006 se mensili o entro il 30 settembre 2006 se trimestrali o coloro che hanno iniziato l attività nel corso dell anno 2006; hanno chiuso l anno 2005 con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso; Sono, inoltre, esonerati coloro che basandosi sul dato previsionale si accorgono per il periodo interessato non dovranno poi a consuntivo versare IVA, in particolare pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l ultimo trimestre del 2005, oppure in sede di dichiarazione annuale per il 2005, prevedono di chiudere l annualità Iva per il 2006 a credito d imposta. Non sono, inoltre, obbligati al versamento: 2

i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d acconto pari a 103,29; i contribuenti che, nel 2006, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; i produttori agricoli; i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale; le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario; i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l unica azienda, entro il 30 settembre 2006, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre 2006, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all Iva. Metodi di calcolo dell acconto Più in dettaglio sono previsti tre diversi metodi di calcolo: storico; 3

previsionale; analitico. Per determinare l importo dovuto il contribuente può scegliere tra il più conveniente di essi. Metodo storico In base al metodo storico, l acconto Iva è determinato in misura pari all 88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere, ovviamente, al lordo dell acconto dovuto per l anno precedente. Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l 88%, è pari al debito d imposta risultante: dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2005, per i contribuenti mensili; dalla dichiarazione annuale Iva 2005 o dal Modello Unico 2005, per i contribuenti trimestrali ordinari; dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2005, per i contribuenti trimestrali 4

speciali. Metodo previsionale Il metodo previsionale permette al contribuente di calcolare l acconto sulla base di una stima delle operazioni che ritiene di effettuare sino al 31 dicembre. In altre parole, con l utilizzo di tale metodo, l acconto è pari all 88% dell Iva che si prevede di dovere versare: per il mese di dicembre 2006, se si tratta di contribuenti mensili; in sede di dichiarazione annuale Iva per l anno 2006 se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari; -per il quarto trimestre 2006, per i contribuenti trimestrali speciali. I vantaggi derivanti dall uso di tale metodo sono evidenti; infatti, in tal modo è possibile pagare l acconto su quanto effettivamente si presume di dover versare. E chiaro, però, che, in tal modo si corre il rischio di commettere un errore nella stima e, quindi, di effettuare un versamento insufficiente, con le inevitabili conseguenze sanzionatorie. Metodo analitico Il metodo analitico considera le operazioni effettuate sino al 20 dicembre 2006. In 5

particolare, l acconto è pari al 100% dell importo risultante da un apposita liquidazione che tiene conto dell Iva relativa alle seguenti operazioni: operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1 dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1 ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali); operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1 novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali); operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1 dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1 ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali). Contribuenti mensili I contribuenti mensili se affidano la contabilità a terzi possono determinare l acconto in misura pari al 66% (2/3) dell Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre. Variazione della periodicità di liquidazione 6

In tale evenienza occorre seguire le seguenti regole: a) variazione da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l 88% dovuto a titolo di acconto è costituito da 1/3 dell imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale rela-tiva all anno precedente. b) variazione da mensile a trimestrale: l acconto dell 88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell anno precedente (ottobre dicembre). Modalità di versamento L acconto Iva, che non può essere rateizzato ma può essere compensato, come già detto, deve essere pagato entro il 27 dicembre 2006, utilizzando il modello F24 con l indicazione dei seguenti codici tributo: 6013 per i contribuenti mensili; 6035 per quelli trimestrali. A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell 1%. L acconto deve essere, inoltre, scomputato dall Iva da versare per il mese di dicembre 2006 (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva per l anno 2006 7

(per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4 trimestre 2006 (per i contribuenti trimestrali speciali). Sanzioni e ravvedimento La sanzione prevista in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell acconto è pari al 30% dell importo non versato oltre ad interessi. E possibile, comunque, usufruire del ravvedimento operoso entro i seguenti termini: entro 30 giorni, versando, oltre all imposta dovuta, la sanzione del 3,75% (pari a 1/8 del 30%) dell importo non versato più gli interessi annui del 2,50%; entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, versando, oltre all imposta, la sanzione del 6% (cioè 1/5 del 30%) dell importo non versato più gli interessi nella misura sopra indicata. dicembre 2006 8

Vincenzo D Andò 9