Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Il contenzioso non riassunto conferma la pretesa tributaria 23 Agosto 2016 E i termini prescrizione decorrono dal momento in cui l ufficio può legittimamente procedere con l iscrizione a ruolo e cioè da quando non è più possibile riaprire il caso Con due recenti sentenze, le Commissioni tributarie regionali Milano e Firenze hanno affermato che l estinzione del processo per mancata riassunzione determina la definitività dell atto impositivo originario e il termine per effettuare l iscrizione a ruolo decorre dalla data scadenza utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l Amministrazione finanziaria può legittimamente attivare la procedura riscossione (Ctr Milano 4083/15/2016 e Ctr Firenze 1340/13/2016). Svolgimento dei processi Sentenza 1340/13/2016 della Ctr Firenze, del 15 luglio 2016 Un contribuente impugnava un avviso irrogazione sanzioni in materia impiego irregolare lavoratore pendente, ottenendo una pronuncia favorevole dalla Commissione tributaria provinciale. Contro tale decisione proponeva appello l ufficio e la Ctr chiarava la carenza giuriszione del giuce tributario in favore quello ornario, e fissava il termine per la riassunzione della causa. La causa non veniva riassunta nanzi al Tribunale ornario e, decorsi i termini, l Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo l importo cui alla pretesa iniziale; nel 2010, veniva notificata la relativa cartella pagamento. Il contribuente impugnava innanzi alla Ctp anche la predetta cartella pagamento, eccependo: 1 5
l illegittimità dell iscrizione a ruolo ai sensi dell articolo 25, lettera e), del Dpr 602/1973, sul presupposto che la notifica dell atto riscossivo deve avvenire, a pena decadenza, entro il 31 cembre del secondo anno successivo a quello in cui l accertamento è venuto definitivo, poiché l atto irrogazione delle sanzioni è stato notificato nel 2004 e la cartella nel 2010 e, quin, a termine decadenza decorso l erronea applicazione dell articolo 63 del Dlgs 546/92, che sciplina il giuzio rinvio a seguito pronuncia della Corte cassazione, mentre avrebbe dovuto applicare le regole ornarie del processo civile (articolo 392 e seguenti). La Commissione primo grado accoglieva il ricorso ritenendo illegittima l iscrizione a ruolo e decaduta l amministrazione dalla pretesa tributaria. Il giuzio secondo grado si è chiuso con sentenza favorevole all ufficio. Nello specifico, i giuci hanno affermato che, ai sensi degli articoli 393 cpc e 63 del Dlgs 564/1992 (dettati entrambi per il giuzio rinvio dopo la pronuncia della Corte cassazione ma applicabili anche al caso concreto), nell ipotesi mancata riassunzione del procemento da parte chi vi abbia interesse, lo stesso si estingue con conseguente definitività del provvemento amministrativo irrogazione delle sanzioni e il termine prescrizione e decadenza della pretesa tributaria decorrono dalla data scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l'amministrazione finanziaria può legittimamente attivare la procedura riscossione. Inoltre, gli articoli 2935 e 2967 del coce civile sanciscono il principio, applicabile nel caso specie, secondo cui i termini decorrono dal momento in cui il ritto può essere fatto valere e l Amministrazione finanziaria non poteva, in pendenza giuzio, promuovere la riscossione; ne consegue che i termini prescrizione e decadenza cominciano a decorrere solo dal momento in cui la riscossione è possibile. Nel caso in esame, è stato riscontrato che solo nel novembre 2009, con l estinzione della causa avvenuta per omessa riassunzione, l atto amministrativo è venuto definitivo e l Agenzia delle Entrate nel 2010 ha tempestivamente notificato la cartella pagamento cui alla pretesa iniziale. Sentenza 4083/15/2016 della Ctr Milano, del 12 luglio 2016 Un contribuente impugnava una cartella pagamento relativa ad accertamento ventato definitivo in seguito a mancata riassunzione della causa in seguito ad annullamento con rinvio della sentenza appello favorevole al contribuente. Il ricorrente invocava le sposizioni dell articolo 2945, comma 3, del coce civile, secondo cui se il processo si estingue, rimane fermo l effetto interruttivo e il nuovo periodo prescrizione comincia dalla data dell atto interruttivo 2 5
e, quin, la prescrizione dovrebbe computarsi dalla data proposizione del ricorso introduttivo. Nel caso specie, il contribuente evidenziava che l estinzione del giuzio per mancata riassunzione aveva eliminato l effetto permanente dell interruzione della prescrizione e il creto erariale era prescritto in quanto la cartella pagamento era stata notificata a oltre eci anni dalla notifica dell originario atto accertamento, così come dalla proposizione del ricorso primo grado. La Ctp Milano accoglieva la tesi fensiva del ricorrente. In sede appello, l ufficio invoca l operatività dell articolo 25 del Dpr 602/1973, in quanto la notifica deve avvenire entro il 31 cembre del secondo anno successivo a quello in cui l accertamento è venuto definitivo, cioè da quanto il giuzio relativo all accertamento si è estinto per mancata riassunzione. La sezione della Ctr non ha conviso la pronuncia primo grado e ha accolto l appello, stabilendo che il termine prescrizione va ancorato, a prescindere dalla previsione cui all articolo 2945, comma 3 cc, alla data scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, posto che solo da tale data, per effetto dell acquisita definitività dell atto impositivo, l Amministrazione può attivare la procedura riscossione. Osservazioni La questione affrontata dalle due sentenze merito attiene agli effetti della mancata riassunzione e alla conseguente attività riscossione dell atto impositivo originario da parte dell Amministrazione finanziaria. Al là delle peculiarità delle due vicende contenziose, in entrambe le circostanze, la Commissione tributaria provinciale ha accolto la tesi fensiva dei contribuenti secondo cui, in caso estinzione del processo, la prescrizione non dovrebbe computarsi dalla data della non attuata riassunzione. Si osserva che nell ipotesi prospettata dai contribuenti, ossia che la decorrenza del termine iscrizione a ruolo conseguente al consolidarsi dell atto impugnato retroagisca al momento notificazione dell atto originario, visti i tempi per lo svolgimento dei vari gra giuzio, si andrebbe inevitabilmente all automatica prescrizione. Tale assunto non è stato conviso dalle commissioni secondo grado le quali hanno invece ribato che l estinzione per effetto della mancata riassunzione rende definitivo l atto impositivo; prima tale momento, sussiste una impossibilità giurica dell Amministrazione finanziaria a iscrivere a ruolo. È opportuno precisare che la predetta impossibilità va comunque valutata caso per caso, considerando le ipotesi sentenza favorevole anche parzialmente all ufficio e l attuale formulazione del comma 1 dell articolo 68 del Dlgs 546/92 che, alla luce del decreto riforma 3 5
156/2015, contiene, alla lettera c-bis, una espressa previsione in materia riscossione in seguito a sentenza della Corte cassazione annullamento con rinvio e in caso mancata riassunzione. A sostegno della decisione, i giuci merito richiamano il recente orientamento della Corte suprema espresso con la sentenza 556/2016, laddove è stato affermato che, in tema contenzioso tributario, l estinzione del processo ex articolo 63, comma 2, Dlgs 546/1992, per omessa riassunzione della causa avanti al giuce rinvio, comporta la definitività dell avviso accertamento impugnato e della pretesa tributaria in esso incorporata, giacché detto avviso non è un atto processuale, ma l oggetto del giuzio (cfr Cassazione, pronunce 21143/2015, 16689/2013, 5044/2012 e 3040/2008). Secondo i giuci legittimità, attesa la peculiare natura della pretesa tributaria (in quanto necessariamente incorporata in atto impositivo) deve ritenersi che, in ipotesi estinzione del processo, per omessa riassunzione della causa avanti al giuce rinvio, il es a quo del termine prescrizione (come quello decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione cui all'art. 2945, comma 3, c.c., alla data scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giuce rinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell'acquisita definitività dell'atto impositivo, l'amministrazione può, ai sensi degli artt. 68 d.lgs. 546/1992, 14 e 15 d.p.r. 602/1973, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio creto, attivando la relativa procedura riscossione; ciò tanto più in presenza (come nel caso specie) sentenze primo e secondo grado ad essa sfavorevoli, dato l obbligo restituzione del tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dal giuce tributario, sancito dall'art. 68 comma 2, d.lgs. 546/1992. Al riguardo, va, infatti, considerato che la pronuncia estinzione del giuzio comporta, ex articoli 393 cp e 63, comma 2, Dlgs 546/1992, il venire meno dell intero processo e, in forza dei principi in materia impugnazione dell atto tributario, la definitività dell avviso accertamento e, quin, l esigibilità delle somme richieste con il medesimo atto (ex multis Cassazione, pronunce 2519/2014 e 16689/2013). Come anticipato, il Dlgs 156/2015 ha aggiunto al comma 1 dell articolo 68 la lettera c-bis, secondo cui l imposta con i relativi interessi deve essere pagata per l ammontare dovuto nella pendenza del giuzio primo grado, dopo la sentenza della Corte cassazione annullamento con rinvio, e per l intero importo incato nell atto in caso mancata riassunzione. In merito alla mancata riassunzione, come incato nella circolare 38/2015 dell Agenzia delle Entrate, la relazione illustrativa accompagnamento al decreto ha evidenziato che l espressa previsione degli effetti della mancata riassunzione ha lo scopo rendere chiare, soprattutto ai contribuenti, le conseguenze pregiuzievoli che derivano dalla mancata riassunzione del giuzio, inpendentemente da quale parte sia risultata vittoriosa in cassazione. 4 5
In tal modo, il dettato della nuova lettera c-bis si è allineato alla giurisprudenza della Cassazione innanzi richiamata (per altri profili, circolare 8/2007 dell Agenzia del Territorio, circolari 56/2008 e 48/2011 dell Agenzia delle Entrate). Filomena Scarano URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/contenzioso-non-riassunto-conferma-pretesa-tributaria 5 5