L incostituzionalità del contratto a tutele crescenti: gli effetti sui processi pendenti

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L incostituzionalità del contratto a tutele crescenti: gli effetti sui processi pendenti Domenico Dalfino Dalla Legge al Giudice: l applicazione in giudizio della sentenza 194/2018 della Corte Costituzionale Martedì 22 gennaio 2019, dalle ore 14.30 alle 18.30 Palazzina ANMIG - Salone Valente - Via San Barnaba 29 - Milano 1

1. Illegittimità del licenziamento e indennità crescente rigida : la declaratoria di incostituzionalità e le questioni ancora aperte

Art. 3, 1 comma, d.lgs. 23/2015 (Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa): «Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità»

Il d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, in l. 9 agosto 2018, n. 96, ha provveduto ad innalzare le soglie minima e massima per il calcolo della indennità, portandole, rispettivamente, da quattro a sei e da ventiquattro a trentasei mensilità

Corte costituzionale 9 novembre 2018, n. 194 «dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sia nel testo originario sia nel testo modificato dall art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 limitatamente alle parole di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»

Questioni ancora aperte - Giustificato motivo soggettivo e giusta causa (art. 3, 1 comma + 2 comma) - Effetti diretti e indiretti (o di fatto) sulle altre norme del d.lgs. 23/2015 (art. 4, 6, 7, 8, 9, 10) - Calcolo dell indennità risarcitoria: - Ordine di valutazione dei parametri ulteriori rispetto all anzianità di servizio - «Personalizzazione» del danno e possibile superamento delle soglie, minima e massima, previste ex lege

2. Gli effetti sui giudizi pendenti della declaratoria di incostituzionalità: disapplicazione della norma incostituzionale e conseguente adattamento delle attività difensive delle parti (cenni e rinvio)

3. La declaratoria di incostituzionalità: tecniche di modulazione degli effetti nel tempo

Art. 136, 1 comma, Cost. «Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» Art. 30, 3 comma, l. 87/1953 «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»

Obbligo di disapplicazione da parte del giudice a quo e di tutti gli altri giudici dei giudizi pendenti e di quelli futuri = regola di c.d. «retroattività»

4. «retroattività» e «rapporti esauriti» Affidamento, conservazione, stabilità, certezza del diritto

Giudicato esterno (art. 2909 c.c.) Prescrizione (naturale «liquidità» della questione) Decadenza (idem) Transazione e accordo di conciliazione (art. 1969 c.c.) Preclusione processuale - giudicato interno - preclusione processuale in senso stretto - preclusione argomentabile dal sistema

5. Gli effetti sui giudizi pendenti (ripresa) La declaratoria di incostituzionalità della norma di legge (come lo ius superveniens retroattivo), quale ipotesi di sopravvenienza rilevante Necessità di «adeguamento» del giudizio in corso

6. La declaratoria di incostituzionalità del sistema di indennità a tutele crescenti e le ricadute sui giudizi pendenti (Corte cost. 194/2018) Le soluzioni astrattamente prospettabili a) art. 420, 1 comma, c.p.c. b) Art. 420, 5 comma, c.p.c. c) Art. 421, 2 comma, c.p.c. d) Art. 153, 2 comma, c.p.c.

6.1. Le ricadute sui giudizi pendenti in primo grado

Il processo di costituzionalità nasce sì da un caso concreto, ciò che lo lega inscindibilmente al giudizio a quo per il tramite della valutazione di rilevanza della questione, ma rappresenta anche una «risposta di carattere generale» = Adeguamento del giudizio a quo Adeguamento di tutti i giudizi pendenti in cui si faccia applicazione della medesima norma incostituzionale

6.2. La preclusione processuale quale ipotesi di rapporto esaurito

Giudicato interno (certezza del diritto, economia processuale) Processo del lavoro e preclusioni processuali (414 e 416 c.p.c.) Preclusioni argomentabili dal sistema (Cass. 761/2002/SU)

6.3.- Disapplicazione retroattiva della norma incostituzionale e rimessione in termini. Esclusione. 6.3. Disapplicazione retroattiva della norma incostituzionale e rimessione in termini (art. 153, 2 comma, c.p.c. e referente temporale del giudicato)

6.4. Disapplicazione retroattiva della norma incostituzionale e mutatio libelli consentita (art. 420, 1 e 5 comma, c.p.c.)

6.5. L incostituzionalità sopravvenuta in fase decisoria (art. 429 c.p.c.)

a) durante il termine fissato per il deposito delle note difensive; b) tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza (completa di motivazione) in cancelleria (nei casi di particolare complessità); c) all udienza di discussione a) durante il termine fissato per il deposito delle note difensive b) tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza (completa di motivazione) in cancelleria (nei casi di particolare complessità) c) all udienza di discussione

7. L incostituzionalità sopravvenuta dopo la pubblicazione della sentenza e nella pendenza dei termini di impugnazione a) L impugnazione è preclusa: non c è vizio del provvedimento, né motivo di revocazione b) L impugnazione è ammessa: il giudizio è pendente, non è escluso l interesse ad impugnare, non si indaga l errore del giudice

8. L incostituzionalità sopravvenuta nel corso del giudizio di appello (iura novit curia, rilevabilità d ufficio, non opera il divieto di ius novorum)