IL CASO DI DIRITTO N.01/2019 DEL 2/3/2019 Numero 01/2019 Area Oggetto Lavoro PRESCRIZIONE PRESUNTIVA ALLE MENSILITA AGGIUNTIVE Norme e prassi ART. 2948, 2955 e 2956 DEL C.C. E SENTENZA CASSAZIONE 4867/2019 Autore Sintesi: Argomenti Marco Tomassetti Per la Suprema Corte opera la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 c.c. in relazione alle mensilità aggiuntive trattandosi di emolumenti corrisposti in periodi superiori al mese. Il caso specifico La prescrizione c.d. presuntiva Applicazione alle mensilità aggiuntive Non applicabilità al TFR
La prescrizione presuntiva è un istituto in forza del quale determinati diritti si presumono prescritti una volta che sia decorso un determinato (breve) arco temporale. Non si tratta, quindi, di una vera e propria prescrizione ma di una presunzione di estinzione dei diritti, in quanto tale superabile. Nelle ipotesi per le quali è fissata una prescrizione presuntiva, il legislatore ha previsto che, decorso un breve arco temporale, debba ritenersi che il debitore abbia già pagato quanto dovuto. Tuttavia nulla esclude che non sia così e che il creditore non sia ancora stato soddisfatto, con la conseguenza che quest'ultimo potrà comunque provare la perdurante esistenza del suo diritto, potendo tuttavia ricorrere a tal fine al solo giuramento (a meno che il debitore non ammetta spontaneamente o confessi in giudizio che il diritto non si è estinto). Prendiamo spunto dalla pubblicazione della sentenza nr. 4687/2019 della suprema Corte di Cassazione del 18.02.2019, con cui la sezione lavoro si è pronunciata in merito alla prescrizione presuntiva triennale, di cui all'art. 2956 c.c., nell ambito di una pronuncia che attiene crediti derivanti da rapporto di lavoro per approfondire gli aspetti enunciati di sicuro interesse. Dalla lettura della Sentenza emerge che per i giudici della Suprema Corte la predetta prescrizione si applica anche ai crediti per mensilità accessorie (tredicesima e quattordicesima mensilità) e, in generale, a tutte le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. La medesima prescrizione presuntiva, invece, non si applica al credito per trattamento di fine rapporto di lavoro, in quanto il TFR è un pagamento che si esaurisce in un unico atto alla cessazione del rapporto. Il caso Ma vediamo quale era il caso sottoposto al vaglio della Sezione Lavoro. Un lavoratore aveva proposto ricorso nei confronti dell'azienda per cui era stato dipendente per oltre dieci anni, al fine di conseguire differenze retributive connesse al rivendicato superiore inquadramento di responsabile delle vendite. Il giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione di prescrizione dedotto dal difensore dell azienda, rigettava le domande così formulate. Una decisione parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che condannava la società a pagare oltre 14mila euro al dipendente ritenendo inapplicabili gli artt. 2955, n. 2, e 2956, Riproduzione riservata Pag. 2
n. 1, c.c. ai crediti azionati in relazione al TFR, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva delle ferie e festività. Una decisione contestata dalla società in ordine all'applicabilità della prescrizione presuntiva anche ai crediti relativi a periodi superiori al mese (quali il T.F.R., 13 e 14 mensilità), vertendosi in ipotesi di crediti di natura retributiva corrisposti per periodi superiori al mese. La prescrizione c.d presuntiva Con riguardo alle retribuzioni periodiche (salari, stipendi, ma anche mensilità aggiuntive, gratifiche annuali) gli Ermellini rammentano che vale il richiamo a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, contenuto nell'art. 2948 c.c. (prescrizione di cinque anni). I crediti di lavoro relativi ai singoli emolumenti retributivi periodici, soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 e n. 5, c.c. (riferito quest'ultimo alle indennit à spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro), sono sottoposti anche alla concorrente prescrizione presuntiva prevista dagli artt. 2955, n. 2 (un anno per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese) e 2956 c.c. (tre anni per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese). Tale istituto, incontestabilmente ritenuto applicabile, in via residuale, ai crediti di lavoro, non costituisce prescrizione in senso proprio, non comportando l'estinzione del diritto, giacchè si limita ad integrare, a fronte del decorso del tempo stabilito ex lege, una presunzione legale del suo soddisfacimento, che può essere superata fornendo in giudizio la prova contraria (tramite confessione giudiziale del datore di lavoro o deferimento del giuramento decisorio). Prescrizione presuntiva mensilità aggiuntive In ordine al riconoscimento delle cd. mensilità aggiuntive gli Ermellini hanno ritenuto che l'ordinamento abbia inteso consentire anche con riferimento a tale categoria di crediti l'applicazione dei termini prescrizionali sanciti dall'art. 2956 c.c., versandosi in ipotesi di pagamenti, connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, che vengono calcolati su periodi superiori al mese ed erogati sempre con cadenza superiore al mese. La Corte conclude che la prescrizione presuntiva triennale può essere invocata anche in relazione alle mensilità aggiuntive, fermo restando che resta escluso che da ciò possa Riproduzione riservata Pag. 3
derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma (cfr. sent. n. 63/1966) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro. Pertanto, il ricorso è stato parzialmente accolto. Prescrizione presuntiva non applicabile al TFR Proprio in ragione della ripetitività dei pagamenti e della ratio che sottende la norma, volta a risolvere questioni attinenti rapporti commerciali, professionali o di lavoro, mediante la predisposizione del descritto meccanismo processuale, il Collegio esclude che il T.F.R. possa ritenersi assoggettato alla invocata prescrizione presuntiva. Si tratta, infatti, di pagamento che si esaurisce in un unico atto al momento di cessazione del rapporto, non ha natura periodica e non è strettamente connesso all'esecuzione della prestazione, in quanto tale. Marco Tomassetti Riproduzione riservata Pag. 4
Dispositivo dell'art. 2948 Codice civile Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872] (1) ; 1bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore (2) ; 2) le annualità delle pensioni alimentari [433, 445] (3) ; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1587 n. 2, 1607, 1639] (4) ; 4) gli interessi [1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [960] (5) ; 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [2118, 2120, 2121] (6). 5) La Corte Costituzionale con la sentenza del 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, in relazione alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Con le sentenze del 20 novembre 1969, n. 143, e del 12 dicembre 1972, n. 174, la Corte ha inoltre delimitato tale principio, stabilendo che in situazioni di stabilità del posto di lavoro,ossia nei rapporti di pubblico impiego e in quelli garantiti ex art. 1, L. 15 luglio 1966, n. 604 e ex art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), esso non viene applicato. Pertanto si è concluso che, nel corso del rapporto lavorativo, il termine prescrizionale rimane fermo per poi riprendere il suo normale decorso dal momento della cessazione dello stesso: si evita in tal modo che il lavoratore, trovandosi già generalmente in una condizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro, risulti ulteriormente vessato a livello psicologico dal timore di ritorsioni se agisce a difesa dei propri interessi. Bisogna tuttavia però evidenziare che tale sospensione è possibile solamente per quei rapporti di lavoro che siano disciplinati in forza dell'art. 36 Cost., e non a tutti generalmente. Infine, la prescrizione quinquennale è applicabile anche alle rate di stipendio, pensione ed altri assegni dovuti dallo Stato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 25 marzo 1981, n. 50. (6) Sulla prescrizione dei titoli di Stato, fanno riferimento gli articoli 21-23, d.p.r. 30 dicembre 2003, n. 398 (T.U. debito pubblico) e per la disciplina transitoria dei termini di prescrizione art. 79, T.U. citato. A riguardo sono utili anche gli artt. 2118, 2120 e 2122. Dispositivo dell'art. 2955 Codice civile Si prescrive in un anno il diritto: 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [2099] (1) ; 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione (2) ; 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (3) ; 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. ART. PRECEDENTE ART. SUCCESSIVO Note (1) Attraverso la sentenza del 10 giugno 1966, n. 63, la Corte Costituzionale ha definito questo numero costituzionalmente illegittimo, in relazione alla parte dove consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione scorra anche nel corso del rapporto lavorativo. Si è pertanto stabilito che, durante tale periodo, il termine prescrizionale rimane fermo e riprende a decorrere dal momento della cessazione del medesimo, evitando in tal modo di configurare una ulteriore debolezza in capo al lavoratore, già in una posizione di inferiorità psicologica rispetto al proprio datore (v. nota 5 art. 2948). Dispositivo dell'art. 2956 Codice civile Si prescrive in tre anni il diritto: 1. 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (1) ; 2. 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [2233] (2) ; 3. 3) dei notai, per gli atti del loro ministero (3) ; 4. 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. ART. PRECEDENTE ART. SUCCESSIVO Note (1) Tale numero è risultato costituzionalmente illegittimo in forza della sentenza del 10 giugno 1966, n. 63 della Corte Costituzionale, negli stessi limiti ex nota 5 art. 2948. Riproduzione riservata Pag. 5