dott. Mauro SABETTA Referente REACH-CLP SERVIZIO AMBIENTE Unione Industriale Torino Il processo di registrazione graduale delle sostanze innescato dal Reg. 1907/2006 REACH è quasi arrivato al termine e ci stiamo avviando alla terza ed ultima scadenza del 2018 1
Oggi, 21 giugno 2017, mancano 344 giorni all ultima deadline di registrazione Compiti delle imprese: PRODUTTORI (IMPORTATORI) Transitorio concesso a chi ha pre-registrato le sostanze PHASE-IN : t 0= data di entrata in vigore del regolamento, 1 giugno 2007 4 2
Compiti delle imprese: PRODUTTORI (IMPORTATORI) Transitorio concesso a chi ha pre-registrato le sostanze PHASE-IN : t 0= data di entrata in vigore del regolamento, 1 giugno 2007 Qualità e quantità delle sostanze importate o prodotte Tutte le sostanze sopra le 1000 t/y Le sostanze Tossiche Ambiente Acquatico R50/53 sopra le 100 t/y Le sostanze CMR Cat. 1/2 sopra la 1 t/y Tutte le sostanze tra le 1000 e le 100 t/y Tutte le sostanze tra 100 e 1 t/y Tempo dal t 0 t 0 + 3 anni e mezzo (01/12/2010) t 0 + 3 anni e mezzo (01/12/2010) t 0 + 3 anni e mezzo (01/12/2010) t 0 + 6 anni (01/06/2013) t 0 + 11 anni (01/06/2018) 5 IDENTIFICARE LA SOSTANZA: NNOME, n EINECS, n CAS IDENTIFICARE LA PERSONA DI OCONTATTO DEL REGISTRANTE (L azienda può scegliere di avvalersi di un rappresentante terzo) IDENTIFICARE LA SCADENZA PPREVISTA PER LA PPREREGISTRAZIONE E LA FFASCIA DI TONNELLAGGIO SE APPLICABILE, INDICARE UNA O PIU SOSTANZE ANALOGHE PER CUI MOLTI DATI POTREBBERO ESSERE COMUNI (Modelli QSAR, approccio Read-across per raggruppamenti di sostanze ) 6 3
Anche se non si è stati direttamente interessati all esecuzione della procedura di preregistrazione, perché aziende Utilizzatrici a valle di chemicals, le conseguenze si verificano su tutta la catena di fornitura Ad es., scomparsa di determinati prodotti dal portafoglio prodotti del proprio fornitore, aumenti di costi per altri 10 anni di REACH cosa hanno comportato? Tutte le aziende europee sono state coinvolte dagli effetti diretti ed indiretti del regolamento 1907/2006 REACH I principali attori sono le aziende chimiche e le aziende (di tutti i settori) che effettuano importazione diretta di sostanze/miscele/articoli nella UE Compiti importanti spettano agli Utilizzatori a valle di chemical (soprattutto miscele) 4
10 anni di REACH cosa hanno comportato? REACH impone un alto livello di consapevolezza circa i propri ruoli, da cui discendono obblighi differenziati Per conoscere i propri ruoli bisogna da un lato avere chiarezza sugli obiettivi che si prefigge REACH, dall altro lato essere aperti a mutare quelle che possono essere abitudini operative stratificate e sedimentate nel tempo 10 anni di REACH cosa hanno comportato? Lo sforzo fatto in questi dieci anni di applicazione del regolamento REACH si è tradotto per le imprese di tutti i settori, in una maggiore attenzione verso aspetti che in passato erano patrimonio solo delle aziende strettamente connesse alla chimica Tale sforzo non è stato certo l unico che si è dovuto affrontare in questo lasso di tempo, che ha visto una crisi globale che ha messo a dura prova il tessuto industriale europeo nella sua interezza 5
REACH Reg. 1907/2006 CLP Reg. 1272/2008 Sono normative di prodotto ma non sono certo le uniche REACH Reg. 1907/2006 CLP Reg. 1272/2008 inoltre, esse si incrociano con gli adempimenti imposti dalle normative sociali 6
1_ Alcuni temi di attualità REACH-CLP 2_ Gli ultimi aggiornamenti REACH-CLP Tavolo di lavoro REACH- Aziende meccaniche /meccatroniche gennaio/giugno 2017 7
Alcuni temi REACH sul tappeto sono stati e saranno seguiti particolarmente da vicino dalla nostra Unione Alcuni temi REACH sul tappeto sono stati e saranno seguiti particolarmente da vicino dalla nostra Unione Ispezioni REACH Schede di Sicurezza (e Scenari di esposizione) Futura Guida ECHA agli Articoli - ovvero la valutazione della soglia dello 0,1 % p/p sugli Articoli costituiti a loro volta da altri Articoli - L organizzazione interna che le imprese hanno posto in essere per ottemperare a REACH 8
Futura Guida ECHA agli Articoli - In particolare, la valutazione della soglia dello 0,1 % p/p sugli Articoli costituiti a loro volta da altri Articoli - Nuova Guida ECHA agli Articoli - ovvero la valutazione della soglia dello 0,1 % p/p sugli Articoli costituiti a loro volta da altri Articoli - Come discusso nel nostro seminario l 11 marzo 2016, la sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 settembre 2015 pone le imprese europee di fronte a difficoltà oggettive nell adempimento concreto a quanto disposto dagli art. 7c2 e 33 di REACH 9
( ) per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L art. 7, par. 2, del reg. (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011 dr Mauro SABETTA m.sabetta@ui.torino.it dott. Mauro SABETTA - Corso REACH Torino, 21 Giugno 2017 presso Sika Polyurethane «10 Manifacturing- anni di applicazione 30/01/2014 di REACH in Italia: il punto della situazione» deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell applicazione di tale disposizione, spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante identificata conformemente all art. 59, par. 1, di tale regolamento, sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di ogni articolo che produce, e all importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se tale sostanza sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di tale articolo dr Mauro SABETTA m.sabetta@ui.torino.it dott. Mauro SABETTA - Corso REACH Torino, 21 Giugno 2017 presso Sika Polyurethane «10 Manifacturing- anni di applicazione 30/01/2014 di REACH in Italia: il punto della situazione» 10
L art. 33 del reg.1907 /2006, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della applicazione di tale disposizione, spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante, identificata conformemente all art. 59, par. 1, di tale regolamento, in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso per articolo, informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione dr Mauro SABETTA m.sabetta@ui.torino.it dott. Mauro SABETTA - Corso REACH Torino, 21 Giugno 2017 presso Sika Polyurethane «10 Manifacturing- anni di applicazione 30/01/2014 di REACH in Italia: il punto della situazione» Di conseguenza la Guida ECHA agli articoli è stata ritirata dal web, e si è iniziato a lavorare su una nuova Guida che rendesse conto della nuova situazione creatasi 11
UI Torino ha presentato un contributo all analisi (Gruppo di lavoro 2016) che è entrato a far parte del documento di Confindustria Uno dei punti su cui si è focalizzata la nostra attenzione è proprio su come valutare un «articolo complesso» (o addirittura «molto complesso» alla luce della recente interpretazione dr Mauro SABETTA m.sabetta@ui.torino.it dott. Mauro SABETTA - Corso REACH Torino, 21 Giugno 2017 presso Sika Polyurethane «10 Manifacturing- anni di applicazione 30/01/2014 di REACH in Italia: il punto della situazione» Il tema è di grande importanza per la trasmissione delle comunicazioni REACH tra produttori/importatori e DU di articoli Allo stato attuale della situazione, consigliamo di analizzare caso per caso le diverse fattispecie, ed adottare una strategia «mista» di comunicazioni ed opportune eventuali campagne di campionamento degli articoli considerati dr Mauro SABETTA m.sabetta@ui.torino.it dott. Mauro SABETTA - Corso REACH Torino, 21 Giugno 2017 presso Sika Polyurethane «10 Manifacturing- anni di applicazione 30/01/2014 di REACH in Italia: il punto della situazione» 12
Riassumendo: 1) Con fornitori UE, attivare efficiente sistema di comunicazione ex art.33 REACH così come modificato dalla sentenza NB: NB: Dimostrare Dimostrare di aver di messo aver in messo piedi un in buon piedi sistema un comunicativo buon è sistema sempre utile, comunicativo anche in caso di è verifica sempre ispettiva utile, REACH: anche in caso l azienda di verifica così documenta ispettiva fattivamente REACH: di l azienda essersi attivamente così occupata del problema e di aver «fatto tutto il massimo sforzo» così come documenta indicato dall impianto fattivamente del di Regolamento essersi attivamente REACH occupata del problema e di aver fatto tutto il massimo sforzo così come indicato dall impianto del Regolamento REACH dr Mauro SABETTA m.sabetta@ui.torino.it dott. Mauro SABETTA - Corso REACH Torino, 21 Giugno 2017 presso Sika Polyurethane «10 Manifacturing- anni di applicazione 30/01/2014 di REACH in Italia: il punto della situazione» Riassumendo: 2) Con fornitori extra UE, le opzioni possono essere: - creare vincoli contrattuali - ottenere report analitici attendibili - effettuare a campione analisi di verifica in laboratori accreditati Europei - Privilegiare soggetti che garantiscono un rappresentante unico in UE («OR» ai sensi di REACH) - Ottenere informazioni con strumenti tecnologici attualmente a disposizione dr Mauro SABETTA m.sabetta@ui.torino.it dott. Mauro SABETTA - Corso REACH Torino, 21 Giugno 2017 presso Sika Polyurethane «10 Manifacturing- anni di applicazione 30/01/2014 di REACH in Italia: il punto della situazione» 13
L organizzazione interna che le imprese hanno posto in essere per ottemperare a REACH Il tema sotto traccia a tutti questi importanti argomenti è quello che si riassume con la domanda «Chi si occupa di REACH in azienda??» 14
Il Referente REACH 29 Il Referente REACH 30 15
dr Mauro SABETTA m.sabetta@ui.torino.it dott. Mauro SABETTA - Corso REACH Torino, 21 Giugno 2017 presso Sika Polyurethane «10 Manifacturing- anni di applicazione 30/01/2014 di REACH in Italia: il punto della situazione» Schema (ideale, ma non tanto ) riferito al collocamento del referente REACH in un caso di acquisizione di sostanza/miscela 32 16
Se nessuna proposta adatta Passaggio alla proposta successiva Prodotto rifiutato Mancanza numero registrazione, SE non compatibile, Uso non pertinente, Uff. Acquisti Propone un ventaglio di ipotesi alla luce delle specifiche tecniche desiderate Ref. REACH Verifica la compliance documentale REACH della sostanza/miscela Lista di controllo delle SDS,, verifica Registrazione, verifica ES Prodotto OK per REACH Omologazione aziendale Se sostanza/ miscela pericolosa ai sensi CLP Invio SDS/eSDS a RSPP/Valutazione Rischio chimico 33 Ref. REACH Verifica la compliance documentale REACH della sostanza/miscela7 Mantenere attivi i canali di comunicazione con i fornitori (richieste e solleciti di info di SDS di ES, dubbi su SDS, ecc.) Rispondere alle richieste dei clienti (es., dichiarazioni ex art. 33 in merito alla presenza SVHC in articoli effetti della Sentenza permettendo ) Collaborare con ufficio Acquisti Dare indicazioni in merito all impatto strategico di eventuali acquisizioni (ad es. da extra UE) Essere parte attiva e preparata in sede di verifica ispettiva REACH 34 17
In genere, un soggetto referente REACH viene individuato, senza nomine formali all interno delle aziende Sempre in termini generali esso fa capo alle funzioni aziendali della Qualità, dell Ufficio Ambiente e Sicurezza (HSE), ma anche agli uffici Acquisti... vi è molta variabilità Nelle aziende dove non c è un referente REACH, in genere le operazioni di gestione delle SDS sono affidate all RSPP, che potrebbe non osservare la situazione con l ottica di REACH 35 2_ Gli ultimi aggiornamenti REACH-CLP 18
REACH e CLP sono in costante aggiornamento Modifiche all All.XIV di REACH Modifiche all All.XVII di REACH Criteri CLP per la determinazione della pericolosità HP14 X ATP al CLP imminente aggiornamento Candidate List Nome sostanza N. CAS 1-Bromopropano (n-bromuro di propile) 106-94-5 Diisopentilftalato 605-50-5 Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-c6-8-ramificati, 71888-89-6 ricchi di C7 Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-c7-11- 68515-42-4 ramificati e lineari Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare 84777-06-0 Ftalato di bis(2-metossietile) 117-82-8 Dipentilftalato 131-18-0 N-pentilisopentilftalato 776297-69-9 Olio di antracene 90640-80-5 Pece, catrame di carbone, alta temperatura. 65996-93-2 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri] Col Reg. 2017/999 vengono inserite 12 nuove voci all elenco delle sostanze per le quali è necessaria la procedura di Autorizzazione 19
Col Reg. 2017/1000 si inserita la voce Acido perfluoroottanoico (PFOA) CAS: 335-67-1 dal 2020, con tempistiche differenziate a seconda dei prodotti nei quali è contenuto PFOA e i suoi sali Indicazione di pericolo (Reg.CLP) rilevanti ai fini dell attribuzione della caratteristica HP 14: H 400 Pericoloso per l'ambiente acquatico Pericolo acuto, categoria 1 H 410 Pericoloso per l'ambiente acquatico Pericolo cronico, categoria 1 H 411 Pericoloso per l'ambiente acquatico Pericolo cronico, categoria 2 H 412 Pericoloso per l'ambiente acquatico Pericolo cronico, categoria 3 H 413 Pericoloso per l'ambiente acquatico Pericolo cronico, categoria 4 H 420 - Pericoloso per lo strato di ozono, categoria 1 Il superamento di valori soglia che determinano la caratteristica HP14 viene valutato attraverso sommatorie e fattori moltiplicatori Col Reg. 2017/997 Si modifica l'all. III della Dir. 2008/98/CE per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» 20
Col Reg. 2017/776 Si aggiorna per la 10 volta CLP Si è completato il processo che ha reso, dal 1 giugno 2017, CLP l unico strumento normativo in materia di classificazione ed etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose Vengono introdotti i parametri STA (valori armonizzati di stima della tossicità acuta) Col Reg. 2017/776 Si aggiorna per la 10 volta CLP Le STA sono utilizzate per determinare la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta L'inclusione di tali valori armonizzati voci elencate nell'all. VI di CLP ha lo scopo di agevolare l'armonizzazione della classificazione delle miscele 21
e tra pochi giorni vi sarà l aggiornamento dell elenco delle Sostanze SVHC di Candidate List 22