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COMUNE DI CARPENEDOLO Piazza Europa 1 25013 CARPENEDOLO (BS) C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 www.comune.carpenedolo.bs.it protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it Tel. 030.9697961 - Fax: 030.9698617 Ordinanza n. 40 del 20-06-2015 OGGETTO: ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE IL SINDACO VISTO l art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; VISTO il DPR 24 luglio 1977 n. 616; VISTO lo statuto Comunale; VISTO il Regolamento di polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 44 del 22.11.2012, in particolare gli artt. 31 e 32; VISTO il d.lgs. 26.3.2010 n. 59; VISTO l articolo 31, comma 1, del d.l. 201/2011 convertito con legge 23/12/2011 n. 214; VISTA la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6; VISTA la D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495; VISTE le indicazioni della Direzione Generale Commercio Turismo e Servizi della Regione Lombardia del 9 gennaio 2012; PREMESSO che la vigente legislazione in materia consente limitazioni in materia di orari degli esercizi di somministrazione solo in ragione dei motivi imperativi di interesse generale e che, considerata la specificità dell attività in oggetto, tali motivi appaiono riscontrabili ai fini di una tutela della quiete pubblica, della pubblica sicurezza e dell ordine pubblico più in generale, con l obiettivo che le attività interessate non incidano gravemente sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcoolici e per il contrasto del degrado urbano e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità; SENTITI l Ufficio Polizia Locale, l Ufficio Tecnico e il Comando dei Carabinieri per quanto di competenza; DISPONE

1 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolte congiuntamente ad altre attività: 1. in locali aperti al pubblico; 2. presso il domicilio del consumatore; 3. in locali non aperti al pubblico; 4. nei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001; 5. su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R. 6/2010; 6. somministrazione temporanea in occasione di riunioni straordinarie di persone. 2 ORARIO GIORNALIERO Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario. Tuttavia per i motivi imperativi di interesse generale previsti dall art. 8 comma 1 lett. h) del D.lgs. 26.3.2010 n. 59 ed ai sensi del Comunicato Regionale del 9 gennaio 2012 l apertura degli esercizi dovrà essere compresa entro i seguenti limiti orari: Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente: orario di apertura: dalle ore 5,00 orario di chiusura: dalla domenica al giovedì entro le ore 2,00 del giorno successivo; venerdì e sabato entro le ore 4,00 del giorno successivo; Esercizi di cui all art. 6.1 lett. j) D.G.R. 6495/2008 che svolgono congiuntamente somministrazione e attività di intrattenimento danzante e musicale ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima (discoteche, sale da ballo, locali notturni) autorizzati ai sensi dell art. 68 del TULPS: orario di apertura: dalle ore 7,00 orario di chiusura: dalla domenica al giovedi entro le ore 2,00 del giorno successivo; venerdì e sabato entro le ore 4,00 del giorno successivo; 3 MODALITA ORGANIZZATIVE RISPETTO AGLI ORARI L orario scelto dall esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. L orario può essere differenziato dall esercente per giorni della settimana e per periodi dell anno, sempre nel rispetto dei limiti indicati di cui all Art. 2 4 DEROGHE Possono essere concesse deroghe straordinarie rispetto all orario ordinario adottato dall esercente rispondente alle limitazioni poste dall Art 2. L esercente è tenuto a presentare domanda all Ufficio Commercio del Comune di Carpenedolo via PEC ( protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it) entro 10 giorni prima della data oggetto della deroga richiesta. Il Comune provvederà a concedere o negare la deroga attraverso risposta scritta inoltrata entro 5 giorni dalla ricezione della domanda.

Si anticipa che affinché l accoglimento della richiesta di deroga possa essere valutato, essa dovrà essere connessa ad evento di pubblico interesse. 5 OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono: a) comunicare al Comune, prima dell inizio dell attività, l orario adottato; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede; b) rendere noto al pubblico l orario adottato con l esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all interno che all esterno del locale; c) comunicare al Comune con almeno 10 giorni di anticipo l eventuale modifica non occasionale dell orario di apertura e chiusura. Qualora la modifica abbia un termine già previsto (esempio: cambio d orario stagionale), l esercente è tenuto ad indicarlo contestualmente. Oltre la suddetta scadenza si intende valido l orario precedente. d) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi entro 10 giorni dall inizio del periodo di chiusura. 6 - ORDINE PUBBLICO All'ora stabilita per la chiusura dell esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori. Ai soli fini di terminare la consumazione e/o effettuare il pagamento è consentita la sosta degli avventori nel locale per massimo di mezz ora oltre l orario di chiusura stabilito. Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori sia oltre l orario di apertura sia durante lo stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica. In riferimento all inquinamento acustico prodotto da fonti elettroniche, si disciplina la facoltà dell esercente come di seguito : - è consentita attività musicale sia dal vivo che non nelle eventuali aree esterne dell esercizio, dalla domenica al giovedì entro le ore 22,00 e dal venerdì al sabato entro le ore 24,00, rispettando i limiti sonori posti dalla normativa vigente. Se l attività è esercitata in locali posti ad una distanza uguale o minore di 100 m da immobili a destinazione abitativa, dal venerdì al sabato dalle ore 22,00 alle ore 24,00 si considerano massimi i limiti sonori posti dalla normativa ridotti del 50%. - è consentita attività musicale sia dal vivo che non nei locali interni dell esercizio entro l orario di chiusura dell esercizio, rispettando i limiti sonori posti dalla normativa vigente fino alle ore 24,00. Qualora l esercizio sia privo di strutture che garantiscano insonorizzazione e sia posto ad una distanza uguale o minore di 100 m da immobili a destinazione abitativa, si considerano massimi i limiti sonori posti dalla normativa ridotti del 50%. - Dopo le 24,00 fino all orario di chiusura devono essere applicati da ogni tipo di esercizio, indipendentemente dalla posizione, limiti sonori tali che il suono non sia udibile all esterno e/o negli edifici adiacenti. Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza si applicano le sanzioni e le ordinanze previste dalla normativa vigente.

7 SVOLGIMENTO DI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI Sono piccoli trattenimenti le attività dove l'esercente, oltre al pubblico esercizio, fornisce un diverso servizio di musica o di spettacolo. I piccoli trattenimenti si classificano in ricorsivi e non ricorsivi in base al numero di manifestazioni svolte in un determinato periodo di tempo. L'autorizzazione ottenuta e la SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande permettono di installare e utilizzare (articolo 74 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6): apparecchi radiotelevisivi impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini giochi previsti dalle normative vigenti. Non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi (l articolo 13 del Decreto Legge 09/02/2012, n. 5 ha infatti abrogato l'articolo 124 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635). Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato e non necessita di nessuna comunicazione preventiva al SUAP. Tutto ciò è valido solo se: sono rispettati i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente; il trattenimento non è un pubblico spettacolo che necessita di licenza di pubblica sicurezza come previsto dall'articolo 68 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". Se i trattenimenti prevedono l'occupazione di suolo pubblico è necessario possedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (Decreto Ministeriale 19/08/1996). Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale dello Sportello Unico al seguente indirizzo: www.sportellotelematico-cbu.it 8 - SANZIONI I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi dell art. 80 commi 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale 6/2010 e precisamente ai sensi dell art. 17-bis comma 3, 17- ter e 17-quater del R.D. 773/1931: sanzione da 155,00 a 1.033,00 e eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell attività per un periodo non superiore a 3 mesi. L inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale) Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi ed ha decorrenza dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio. ART. 9 COMUNICAZIONI AL COMUNE Tutte le comunicazioni che l esercente debba inoltrare al Comune previste dalla presente ordinanza devono essere prodotte a mezzo pec all indirizzo: protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE Il presente provvedimento entra in vigore dal 22/06/2015 e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia. Dalla Residenza Municipale lì, 20-06-2015 IL SINDACO F.to Dott. Stefano Tramonti