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COMUNE DI TREQUANDA (SI) Provincia di Siena VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DOCUMENTO TECNICO - RELAZIONE L.R. 65/2014 art. 17 Progettazione Urbanistica Arch. Annamaria Bartoli 1 Agosto 2018

INDICE 1. PREMESSA 2. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 3. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE AL R.U. 3.1 Contenuti della Variante 3.2 Effetti territoriali e paesaggistici attesi 4. ENTI COMPETENTI ALL EMANAZIONE DI APPORTI TECNICI, PARERI, NULLA-OSTA 5. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 6. INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 2

1. PREMESSA La presente relazione riguarda il documento tecnico per l Avvio del Procedimento della Variante al R.U. del Comune di Trequanda, consistente nella modifica/aggiornamento di alcuni articoli di disciplina delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, ai sensi della L.R. 65/2014. Il Piano Strutturale del Comune di Trequanda risale all anno 2003 ed è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 09.04.2003. Nello stesso anno, con Deliberazione C.C. n. 45 del 12.09.2003 è stato approvato anche il primo Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 5/1995. Nel 2011 è stata redatta Variante generale al Piano Strutturale, approvata con Deliberazione C.C. n. 12 del 30/03/2011, e Variante generale al Regolamento Urbanistico approvata con Deliberazione C.C. n. 13 del 30/03/2011 ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 1/2005. Negli ultimi anni sono intervenuti dei sostanziali cambiamenti nel quadro legislativo e pianificatorio a livello provinciale e regionale: - Piano Territoriale di Coordinamento P.T.C. della Provincia di Siena approvato con Del. Consiglio Provinciale n. 124 del 14/12/2011; - Piano di Indirizzo Territoriale P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) approvato con Del. Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015; - Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 Norme per il governo del territorio. Sono inoltre stati emanati decreti, regolamenti e leggi che forniscono ulteriori norme e precisazioni, in particolare in materia di indagini geologiche, di unificazione dei parametri edilizi ed urbanistici, in materia di disciplina del territorio rurale ed in relazione alla disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico. - D.P.G.R. 64/R del 11/11/2013 Regolamento di attuazione dell articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005. n. 1 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. - D.P.G.R. n. 63/R del 25/08/2016 Regolamento di attuazione dell articolo 84 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale ; - L.R. n. 17 del 25 febbraio 2016 Nuove disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014. - L.R. n. 3 del 07/02/2017 Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014. - Regolamento di Attuazione 32R Del. G.R. n. 681 del 26/06/2017 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti - Del. G.R. n. 682 del 26/06/2017 Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico. 3

Nel 2016 è stata adottata una Variante normativa al R.U. relativa alla disciplina del territorio rurale e all adeguamento al D.P.G.R. 64/R del 11/11/2013. Per effetto della scadenza quinquennale, ad oggi l efficacia della disciplina del Regolamento Urbanistico in materia di trasformazione degli assetti infrastrutturali, insediativi ed edilizi del territorio risulta scaduta. E da rilevare tuttavia che alla data di entrata in vigore della L.R. 65/2014 il Comune era dotato di Regolamento Urbanistico ancora vigente, pertanto rientra nelle disposizioni transitorie di cui all art. 222 della stessa L.R. Art. 222 - Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014 2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. 2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. 2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2. Secondo i contenuti dell art. 17 della L.R. 65/2014, il documento tecnico di Avvio del Procedimento contiene: Quadro conoscitivo di riferimento; Definizione degli obiettivi di Variante al RU, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all articolo 25, con la previsione degli effetti territoriali e paesaggistici attesi; Indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; Indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell approvazione del piano; 4

Programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell atto di governo del territorio; Individuazione del garante dell informazione e della partecipazione. Come meglio specificato nel successivo paragrafo 3. Obiettivi e contenuti della variante al R.U., la Variante oggetto della presente relazione introduce alcune piccole variazioni alla disciplina di R.U., al fine di rendere più agevole e razionale l attuazione di norme già vigenti. La Variante pertanto non prevede l individuazione di nuovo impegno di suolo esterno al perimetro del territorio urbanizzato e non comporta la richiesta di convocazione della Conferenza di Copianificazione. 5

2. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO Nel P.T.C. della Provincia di Siena il territorio del Comune di Trequanda rientra in buona parte nell ambito della Unità di paesaggio 11: Dorsale Sommersa (che comprende anche parte dei Comuni di S. Giovanni d Asso, Pienza e Torrita di Siena) ed in parte nell ambito della Unità di paesaggio 10: Crete di Monte Oliveto (che comprende anche parte dei Comuni di Asciano, Buonconvento e Montalcino). Nel P.I.T. della Regione Toscana il territorio comunale rientra nell Ambito di paesaggio 17: Val d Orcia e Val d Asso che comprende anche i Comuni di Castiglione d Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d Orcia. Gli strumenti urbanistici comunali sono corredati dai seguenti elaborati di quadro conoscitivo: Elaborati del quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Schedatura del patrimonio edilizio comunale Carta con la localizzazione del patrimonio edilizio schedato 1/ 10.000 Carta con la periodizzazione storica del territorio 1/ 10.000 e 1/ 2.000 Analisi dei centri urbani consistenza 1/ 2.000 Analisi dei centri urbani stato di conservazione 1/ 2.000 Analisi dei centri urbani destinazioni d'uso-attrezzature 1/ 2.000 Carta delle risorse: uso del suolo agrario-elementi ambientali 1/ 10.000 Carta delle risorse: risorsa acqua 1/ 10.000 Carta delle risorse: infrastrutture a rete 1/ 10.000 Carta delle attività produttive 1/ 10.000 Carta dei vincoli 1/ 10.000 Elaborati del quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico previgente: Schedatura del patrimonio edilizio comunale nel territorio aperto. Schedatura dei Centri Storici e dell edilizia recente dei Centri Urbani di Trequanda, Castelmuzio, Petroio. Schedatura del patrimonio edilizio esistente Centri storici Analisi dell edilizia di formazione recente, esterna al perimetro dei centri e suddivisa in: - aree di contatto col Centro Storico - tessuti periferici consolidati - agglomerati edilizi lineari lungo le strade - formazioni insediative nel territorio aperto Aggregati, Nuclei, Beni storico-architettonici, Edifici specialistici, Case sparse 6

3. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE AL R.U. Con la Variante normativa al Regolamento Urbanistico l amministrazione comunale di Trequanda intende procedere, in attesa della prossima attivazione dei più complessi processi di formazione del nuovo Piano Strutturale intercomunale e del Piano Operativo, alla modifica/aggiornamento di alcuni articoli delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente, al fine di razionalizzare e di meglio specificare le modalità di attuazione di alcune norme già vigenti. 3.1 Contenuti della Variante Punto 1 - Modifica dell Art. 19 comma 8.2 lettera d) delle NTA di RU Disciplina gli interventi ammissibili negli edifici non agricoli costruiti in epoca successiva al 1950. Con il punto 1 di variante al Regolamento Urbanistico, l Amministrazione comunale intende procedere alla modifica della disciplina delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente relativa agli edifici non agricoli costruiti in epoca recente successiva al 1950, con riferimento ad i contenuti della L.R. 65/2014 all Art. 79 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d uso non agricola. Nelle NTA l edificato esistente è disciplinato secondo la seguente classificazione: 1. Centri Storici e relative aree di pertinenza 2. Insediamenti urbani di formazione recente a loro volta distinti in: - Aree di contatto col centro storico - Tessuti periferici consolidati - Agglomerati edilizi lineari lungo le strade 3. Aggregati, Nuclei e relative aree di pertinenza (ad ognuno dei quali corrisponde una Scheda-Norma) 4. Beni storico-architettonici, Edifici specialistici, Case sparse di interesse storico e relative aree di pertinenza (ad ognuno dei quali corrisponde una Scheda-Norma) 5. Formazioni insediative nel territorio aperto di scarso interesse storico (ad ognuno dei quali corrisponde una Scheda-Norma) 6. Edifici non compresi nell'elenco delle schede-norma. Questa ultima classe di fabbricati comprende edifici e/o manufatti agricoli e non agricoli, presenti nel territorio comunale, la cui costruzione sia stata regolarmente autorizzata a norma di legge, ma che per dislocazione, scarso interesse architettonico e/o paesaggistico riconosciuto, non sono stati oggetto di schedatura del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi ammessi in questi fabbricati sono disciplinati dalle NTA del R.U. all art. 19 comma 8. 7

Il comma 8.1 riguarda gli edifici agricoli, distinguendo le categorie di intervento ammissibili in relazione all epoca di costruzione dei fabbricati (ante o post 1950) ed alla eventuale presenza di caratteristiche di interesse architettonico, tipologico e storico-testimoniale. Il comma 8.2 riguarda gli edifici non agricoli, anche qui distinguendo le categorie di intervento ammissibili in relazione all epoca di costruzione dei fabbricati (ante o post 1950) ed alla eventuale presenza di caratteristiche di interesse architettonico, tipologico e storico-testimoniale. Attualmente l art. 19 comma 8.2 lettera d) delle NTA riporta: 8.2 Edifici non agricoli alla data di adozione del R.U.: c) Edifici costruiti antecedentemente al 1950 che presentino caratteristiche di interesse architettonico, tipologico e storico-testimoniale: Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia D1 e D2 (interventi edilizi diretti). d) Edifici costruiti successivamente al 1950: Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia D1, D2, D5 con ampliamenti volumetrici una tantum, nei limiti del 30% del volume esistente e comunque non superiori a 100 mc; sostituzione edilizia da attuare nell'ambito del resede di pertinenza se esistente o comunque, ove questo non sia individuato, nel raggio massimo di ml. 10,00 dalla posizione dei manufatti esistenti (interventi edilizi diretti), purché non comportino destinazioni diverse da quelle esistenti o finalizzati a conseguire la destinazione residenziale. Gli interventi di categoria D5 e di sostituzione edilizia, qualora ricadenti in area di pertinenza dei BSA, dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Commissione Comunale per il Paesaggio, secondo i criteri previsti dall art. 13.14 del PTCP e quindi, i relativi progetti, dovranno essere corredati degli studi di approfondimento paesaggistico riportati al precedente punto 1.2 Dalle richieste pervenute all Amministrazione si è valutato che si tratta generalmente di edifici spesso di piccole dimensioni, già adibiti a residenza e situati spesso in prossimità del territorio urbanizzato, per i quali i proprietari hanno necessità di eseguire opere di ampliamento o di sostituzione edilizia, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità interna e/o opere di adeguamento igienico-sanitario e/o opere di miglioramento architettonico ed energetico. L obiettivo della variante è quello di modificare la norma dell art. 19 comma 8.2 lettera d) delle NTA (che attualmente prevede ampliamenti volumetrici nei limiti del 30% del volume esistente e comunque non superiori a 100 mc), introducendo una nuova norma che permetta di graduare gli interventi ammissibili sugli edifici in modo inversamente proporzionale alla loro consistenza attuale, purché finalizzati al mantenimento della destinazione esistente ed in linea con gli obiettivi di salvaguardia dell ambiente e del paesaggio. Nell operazione di adattamento normativo sarà posta comunque particolare attenzione alla verifica di conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con particolare riferimento alla disciplina delle zone a funzione agricola e delle aree di pertinenza paesaggistica. 8

In relazione infine al Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico, nella formulazione della disciplina si terrà specificatamente conto, oltre che delle peculiarità del territorio comunale, già rilevate e tutelate, anche degli Obiettivi di qualità e direttive contenuti Disciplina d uso nella scheda di Ambito di Paesaggio 17 Val d Orcia e Val d Asso del piano regionale, integrando e adattando, se necessario, la normativa di riferimento al fine di tutelare e di valorizzare l ambiente e il paesaggio rurale. Punto 2 Modifica degli Articoli: 47 comma 2, 48 comma 2 e 49 comma 2 delle NTA Negli articoli delle NTA che disciplinano i parametri dimensionali delle aree già destinate dal R.U. ad addizioni e completamenti dell edificato esistente: - Si elimina il riferimento alla volumetria massima espressa in metri cubi (mc) - Si mantiene la sola indicazione della superficie utile lorda massima (SUL) espressa in mq (metri quadrati). Attualmente nelle NTA del Regolamento Urbanistico, ognuna delle Addizioni e completamenti dell edificato esistente - Zone B - Zone C - (assimilabili alle zone territoriali omogenee B e C di cui al DM 1444/68) è disciplinata da una norma che contiene, oltre alla descrizione della localizzazione ed agli obiettivi della trasformazione edilizia o urbanistica, una tabella di Descrizione dell azione di trasformazione urbanistica che comprende: Tipo di intervento (ad esempio: nuova edificazione a destinazione: residenziale, uffici ed accessori, servizi della residenza, parcheggi, verde privato, ecc.). Caratteri tipologici e morfologici: Modalità attuativa: (ad esempio: intervento edilizio diretto o piano di lottizzazione) Parametri: - Numero dei piani fuori terra: - Distanza minima dalle strade e dai confini: ml. - Parcheggi pubblici minimi: mq. - Parcheggi privati: mq. - S.U.L. massima prevista: (ad esempio: mq. 200) - Volume massimo: (ad esempio: mc. 600) Nella prima stesura del RU comunale del 2003, redatto in riferimento alla L.R. 5/95, la specifica dei parametri dimensionali era riferita alla sola indicazione del Volume massimo espresso in mc, mentre nella Variante generale del 2011 è stata affiancata all indicazione del volume anche quella della SUL massima prevista, assumendo come dato di riferimento un altezza media di ml. 3,00 per il calcolo della superficie in rapporto al volume assegnato. In alcuni casi si addizioni e di completamenti attualmente in corso di realizzazione, è stata più volte segnalata la difficoltà di applicazione della rigida indicazione di superficie massima SUL abbinata ad un preciso parametro di volumetria e di altezza dei fabbricati, che talvolta mal si concilia con le tecniche progettuali per l edilizia sostenibile, la bioedilizia e per il risparmio energetico. 9

Pertanto, anche in relazione ai contenuti dell Art. 6 Parametri per il dimensionamento del Regolamento di Attuazione n. 32/R/ 2017 relativo alle disposizioni dell articolo 62 e del Titolo V della L.R. 65/2014, oggi appare più opportuno definire le dimensioni massime sostenibili unicamente in relazione al parametro della superficie che, insieme all indicazione del numero massimo di piani del fabbricato, costituisce in più gestibile riferimento per la progettazione. La Variante si limita pertanto alla eliminazione dei riferimenti alla volumetria massima espressa in metri cubi (mc), mantenendo la sola indicazione della superficie utile lorda (SUL) espressa in mq (metri quadrati), che resta ovviamente immutata rispetto a quanto già previsto nel R.U. e che rappresenta la quantità di superficie edificabile rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie dello strumento urbanistico comunale, come definita nell Allegato B punto 44 della DGRT n. 524 del 21/05/2018 e nel Capo II art. 10 del recente Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R Regolamento di attuazione dell articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. 3.2 Effetti territoriali e paesaggistici attesi La presente Variante è fondamentalmente orientata ad un azione di manutenzione e di presidio territoriale, con la conservazione ed il miglioramento della qualità edilizia e delle preesistenze architettoniche e paesaggistiche del territorio. Dal punto di vista ambientale inoltre la variante: non prevede la localizzazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture che possono determinare emissioni inquinanti in atmosfera, non determina un incremento del fabbisogno idrico ed energetico, né può determinare effetti sul clima acustico. Le modifiche da introdurre alle NTA incidono in minima parte sull attuale disciplina, confermando sostanzialmente tutte le attuali previsioni, non interessando e non modificando le peculiarità territoriali e paesaggistiche dei luoghi e garantendo il massimo rispetto per le zone di maggiore valenza paesaggistica del territorio. 10

4. Enti competenti all emanazione di apporti tecnici, pareri, nulla-osta Con riferimento all art. 17 comma 3 lettera c) della L.R. 65/2014, gli enti e gli organismi pubblici tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi, utili ad incrementare il quadro di riferimento ai fini della formazione del Piano Operativo con varianti puntuali al P.S. sono i seguenti: Regione Toscana Provincia di Siena Soprintendenza Archeologica, Belli Arti e Paesaggio delle Province di Siena, Grosseto e Arezzo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana Carabinieri Forestali AIT - Autorità Idrica Toscana ARPAT Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana Azienda ASL 7 - Siena Comuni contermini: Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza, Montalcino, Asciano, Rapolano Terme; Ordini ei Collegi professionali (Architetti, Agronomi e Forestali, Ingegneri, Geologi, Geometri, Periti industriali, Periti Agrari) Associazioni di Categorie economiche: Confagricoltura Siena Cia Siena Coldiretti Siena Acquedotto del Fiora Nuove Acque S.p.a. ATO Rifiuti Toscana sud Unione dei Comuni della Valdichiana senese Il termine entro il quale dovranno pervenire al Comune di Trequanda i contributi e gli apporti tecnici utili ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento sono stabiliti in giorni 30 (trenta) dal ricevimento del documento di avvio del procedimento. Con riferimento all art.17 comma 3 lettera d) della L.R. 65/2014, gli Enti ed organismi pubblici competenti alla emanazione di pareri, nulla-osta e atti di assenso richiesti ai fini dell approvazione dello strumento urbanistico e territoriale sono i seguenti: Regione Toscana Provincia di Siena Il termine entro il quale dovranno pervenire al Comune di Trequanda i pareri e gli atti di assenso da parte degli Enti pubblici preposti sono quelli previsti dalla L. 241/90 o dalle altre specifiche disposizioni normative statali e regionali. 11

5. Informazione e partecipazione Gli istituti della partecipazione nelle varie fasi procedurali di pianificazione del territorio sono disciplinati dalla L.R. 65/2014. Destinatari dell attività di informazione e partecipazione sono individuati in soggetti privati e pubblici: Cittadini Attori ed operatori economici e sociali, sistema delle imprese Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali Albi ed Ordini professionali Enti locali, Agenzie regionali e provinciali, Organismi pubblici competenti in materia ambientale e paesaggistica. Il Comune di Trequanda promuove il percorso di informazione, di ascolto e di coinvolgimento della popolazione e dei tecnici della zona, attraverso assemblee pubbliche di incontro e di partecipazione attiva, ed attraverso comunicati stampa. I contributi e gli atti prodotti sono resi noti e messi a disposizione della cittadinanza tramite comunicati stampa e pubblicazioni sul web. Sul sito del Comune saranno pubblicate le informazioni sulle procedure, sullo stato delle varie fasi del procedimento, sulle scadenze e sulla documentazione prodotta. I tecnici dell ufficio comunale saranno inoltre disponibili a fornire, in ogni fase del procedimento, chiarimenti e informazioni più specifiche. 12

6. Individuazione del Garante dell informazione e della partecipazione L Amministrazione comunale istituisce il Garante dell informazione e della partecipazione che assicura la conoscenza ed il coinvolgimento dei cittadini, singoli e associati, nonché di tutti gli enti ed organismi pubblici e privati interessati ai processi di formazione degli atti di pianificazione urbanistica e territoriale per le finalità di cui all art. 36 della L.R. 65/2014. Il garante dell informazione e della partecipazione promuove la conoscenza di tutte le attività di pianificazione in corso, nelle forme e con le modalità più idonee, al fine di coinvolgere la cittadinanza e di raggiungere un processo decisionale sostenibile, condiviso e rispondente alle esigenze locali. Il Garante redige il rapporto di cui all art. 38 comma 2 della L.R. 65/2014 sulle attività svolte tra l avvio del procedimento e l adozione del piano, specificando le iniziative, illustrando i risultati raggiunti ed i livelli partecipativi conseguiti, in relazione agli obiettivi prestazionali contenuti nelle disposizioni di legge e nelle linee guida. Tale rapporto costituisce il contributo per l amministrazione procedente ai fini della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio e delle determinazioni motivatamente assunte. A seguito dell adozione dell atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni. Sul sito web istituzionale il garante provvede alla pubblicazione di: - Programma delle attività di informazione e partecipazione; - Calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione; - Rapporto finale allegato all atto di adozione; - Deliberazione di approvazione dell atto, a conclusione del procedimento. 13